Versione
8 dicembre 1993
8 dicembre 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404 , recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell'INSAR, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1090Provvedimento: […] L'art. 1 della legge n. 501 del 1993 (di conversione con modificazioni del decreto legge n. 404 del 1993), dispone, al primo comma, che per i dipendenti dell'INSAR i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati di sei mesi, […]Leggi di più...
- onere di reimpiego da parte della società insar, ex art. 7, comma sesto bis, legge n. 236 del 1993·
- applicabilità ai lavoratori già assunti dalla stessa società e collocati in cassa integrazione·
- esclusione·
- estinzione del rapporto·
- lavoro subordinato·
- licenziamento collettivo·
- lavoro