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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 705/2024 RGA avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 484/2023, resa e pubblicata in data
27/07/2024, notificata in data 01/10/2024; avente ad oggetto: Opposizione intimazione di pagamento CP_1 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 25/09/2025; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Germano, del Parte_1
Foro di Piacenza, presso il cui Studio – sito in Piacenza, Via Francesco Daveri n.
3 – ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellante contro in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Fiorenza
Solaiani, con studio in Ravenna via Bovini n. 35, come procura in atti;
- appellata;
pag. 1 di 6 *** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza citava, in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, l' – Controparte_2
di seguito per brevità: - chiedendo previamente la sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n. 08520239001601189000, notificatogli in data 05.07.2023, con il quale gli era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 113.297,41 a titolo di contributi dovuti alla
[...]
e, nel merito, che l'atto impugnato fosse Parte_2 dichiarato nullo e privo di effetti per aver, egli, aderito alla c.d. “rottamazione quater”, chiedendo così di dichiarare l'infondatezza del diritto di di CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Il ricorrente poneva a fondamento delle proprie istanze la deduzione fattuale di aver depositato in data
24 gennaio 2023 - presso l'Agente Riscossione - istanza di adesione alla CP_3 definizione agevolata - c.d. “rottamazione quater” - per una serie di cartelle, tra cui le quelle dell'impugnato avviso, istanza parzialmente respinta per carichi non definibili in quanto afferenti a crediti per cui la di Previdenza dei Pt_2
Commercialisti non aveva aderito alla detta rottamazione invocando l'art. 1, comma 251 della Legge 197/2022.
Il Giudice adito, nella resistenza di decideva la causa sulla scorta CP_1
delle allegazioni e della documentazione agli atti, rigettando le domande di parte ricorrente sulla base dell'assunto che la - in virtù dell'autonomia contabile Pt_2
che la connota – si era determinata legittimamente a non aderire alla c.d.
“rottamazione quater” di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n.
197/2022, chiarendo che solo con riferimento ai carichi definibili oggetto di
pag. 2 di 6 eventuale dichiarazione di adesione sarebbe stata inibita l'azione esecutiva, azione peraltro non esercitata nel caso di specie essendo stata emessa da CP_1
solo intimazione ad adempiere;
definiva così il giudizio, disponendo la compensazione delle spese per la novità della questione.
Proponeva tempestivo e rituale appello la parte soccombente formulando un unico capo di impugnazione volto a censurare la parte della sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda attorea, aveva ritenuto che la
[...]
fosse libera di non aderire alla rottamazione prevista dai Parte_3 commi 231-252 della Legge n. 197/2022.
Parte appellante sosteneva segnatamente che il comma 229 invocato dalla in sede di comunicazione di non adesione alla rottamazione, Pt_2 giustificherebbe solo lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, ma non fornirebbe alcuna base legale per la determinazione della di non aderire Pt_2 alla c.d. “rottamazione quater”, che sarebbe quindi rimessa solo alla volontà del debitore;
affermava nel prosieguo la difesa di che il testo normativo - Parte_1 art. 1, comma 229 - consentirebbe agli enti creditori "solo e soltanto di stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228", non concedendo invece agli enti la facoltà di decidere autonomamente di non applicare le disposizioni della c.d. “rottamazione quater” contenute nei commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023 che interessano nel caso di specie.
Concludeva, quindi, instando per la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande svolte in I grado in ragione della natura abusiva, o comunque per la contrarietà alla legge della determinazione della e della Pt_2 conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione notificatagli da CP_1 oggetto di opposizione in I grado. L'appellante completava le proprie deduzioni evidenziando che tale avviso di intimazione costituirebbe atto prodromico all'avvio di una procedura esecutiva, da ritenersi pertanto illegittima alla luce della previsione di cui all'art. 1, comma 240, lettera d) della Legge 197/2022, secondo cui: "A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai
pag. 3 di 6 carichi definibili che ne costituiscono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive"; confermava così il proprio interesse ad agire, ritenendo che il ricorso presentato in primo grado dovesse essere qualificato quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., pertanto da ritenersi legittimamente presentato.
Si costituiva ritualmente l chiedendo il rigetto dell'appello, smentendo CP_1 puntualmente l'argomentazione dell'appellante, in particolare evidenziando che la legge di riferimento aveva invero - per entrambe le tipologie di sanatoria
(“stralcio” sino a 1000,00 euro e “rottamazione quater” per i debiti oltre) – previsto espressamente che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, potessero scegliere se aderire o meno alla “tregua fiscale” purché adottando il relativo provvedimento entro il 31 gennaio 2023, deducendo quindi la piena legittimità della propria determinazione.
L'Agenzia precisava, inoltre - quanto evidentemente all'interesse ad impugnare l'intimazione – che, nel caso specifico, nessuna procedura esecutiva era stata effettivamente avviata nei confronti dell'opponente, essendogli stato notificato correttamente unicamente un avviso di intimazione ad adempiere e non un atto di pignoramento, circostanza ancor più significativa dell'infondatezza delle pretese dell'appellante.
La Corte, alla luce delle allegazioni e degli atti di cui al fascicolo d'ufficio, perviene al rigetto dell'appello per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere che la Legge n. 197/2022 aveva introdotto la cosiddetta
"tregua fiscale" per il bilancio dello Stato 2023, prevedendo due tipologie distinte di sanatoria, ciascuna con una propria disciplina normativa specifica:
1. all'art. 1, commi 222-227-228-229, aveva previsto il c.d. "Stralcio" dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, introducendo un meccanismo di annullamento automatico dei debiti esistenti prima dell'entrata in vigore della norma del 1° gennaio 2023, affidati agli Agenti per la riscossione dal 1°
pag. 4 di 6 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
2. allo stesso art. 1, commi da 231 a 252, aveva previsto una seconda tipologia di sanatoria, costituita dalla "Definizione agevolata" - comunemente denominata "Rottamazione quater" - che riguardava i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; la misura in questione consisteva nella possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione nel periodo indicato - anche se ricompresi in precedenti
"Rottamazioni" – con il versamento del solo debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora.
La normativa di riferimento prevedeva, peraltro - per entrambe le ipotesi di sanatoria - che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potessero decidere, nel rispetto della loro autonomia contabile, se aderire o meno alla “tregua fiscale”, purché la relativa determinazione fosse adottata entro il 31 gennaio 2023: e ciò alla luce della previsione di cui al comma 229 dell'art. 1 l. cit. per lo “stralcio”, e di cui al comma 251 dello stesso articolo quanto alla “Rottamazione quater”, che testualmente recita:
“Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma
2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata”.
Ebbene, il precipitato logico-giuridico di quanto esposto è che la
[...]
con la propria dichiarazione di mancata adesione (anche) alla Parte_4
sanatoria prevista dalla legge di Bilancio per l'anno 2023 nota quale c.d.
“rottamazione quater” (dato incontroverso), si era avvalsa del potere in tal senso
pag. 5 di 6 concessole dall'art. 29, comma 251, cit. come sopra riportato;
ne segue, pertanto la piena legittimità dell'intimazione ad adempiere emessa da oggetto di CP_1
opposizione, dovendosi così confermare integralmente la sentenza gravata.
Tirando le fila di quanto esposto, ritenuta superflua o comunque ultronea ogni altra considerazione, si perviene al rigetto dell'appello, cui segue ex art.91
c.p.c. la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, determinate alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Parte appellante è, altresì, tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 27/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 705/2024 RGA avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 484/2023, resa e pubblicata in data
27/07/2024, notificata in data 01/10/2024; avente ad oggetto: Opposizione intimazione di pagamento CP_1 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 25/09/2025; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Germano, del Parte_1
Foro di Piacenza, presso il cui Studio – sito in Piacenza, Via Francesco Daveri n.
3 – ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellante contro in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Fiorenza
Solaiani, con studio in Ravenna via Bovini n. 35, come procura in atti;
- appellata;
pag. 1 di 6 *** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza citava, in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, l' – Controparte_2
di seguito per brevità: - chiedendo previamente la sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n. 08520239001601189000, notificatogli in data 05.07.2023, con il quale gli era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 113.297,41 a titolo di contributi dovuti alla
[...]
e, nel merito, che l'atto impugnato fosse Parte_2 dichiarato nullo e privo di effetti per aver, egli, aderito alla c.d. “rottamazione quater”, chiedendo così di dichiarare l'infondatezza del diritto di di CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Il ricorrente poneva a fondamento delle proprie istanze la deduzione fattuale di aver depositato in data
24 gennaio 2023 - presso l'Agente Riscossione - istanza di adesione alla CP_3 definizione agevolata - c.d. “rottamazione quater” - per una serie di cartelle, tra cui le quelle dell'impugnato avviso, istanza parzialmente respinta per carichi non definibili in quanto afferenti a crediti per cui la di Previdenza dei Pt_2
Commercialisti non aveva aderito alla detta rottamazione invocando l'art. 1, comma 251 della Legge 197/2022.
Il Giudice adito, nella resistenza di decideva la causa sulla scorta CP_1
delle allegazioni e della documentazione agli atti, rigettando le domande di parte ricorrente sulla base dell'assunto che la - in virtù dell'autonomia contabile Pt_2
che la connota – si era determinata legittimamente a non aderire alla c.d.
“rottamazione quater” di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n.
197/2022, chiarendo che solo con riferimento ai carichi definibili oggetto di
pag. 2 di 6 eventuale dichiarazione di adesione sarebbe stata inibita l'azione esecutiva, azione peraltro non esercitata nel caso di specie essendo stata emessa da CP_1
solo intimazione ad adempiere;
definiva così il giudizio, disponendo la compensazione delle spese per la novità della questione.
Proponeva tempestivo e rituale appello la parte soccombente formulando un unico capo di impugnazione volto a censurare la parte della sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda attorea, aveva ritenuto che la
[...]
fosse libera di non aderire alla rottamazione prevista dai Parte_3 commi 231-252 della Legge n. 197/2022.
Parte appellante sosteneva segnatamente che il comma 229 invocato dalla in sede di comunicazione di non adesione alla rottamazione, Pt_2 giustificherebbe solo lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, ma non fornirebbe alcuna base legale per la determinazione della di non aderire Pt_2 alla c.d. “rottamazione quater”, che sarebbe quindi rimessa solo alla volontà del debitore;
affermava nel prosieguo la difesa di che il testo normativo - Parte_1 art. 1, comma 229 - consentirebbe agli enti creditori "solo e soltanto di stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228", non concedendo invece agli enti la facoltà di decidere autonomamente di non applicare le disposizioni della c.d. “rottamazione quater” contenute nei commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023 che interessano nel caso di specie.
Concludeva, quindi, instando per la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande svolte in I grado in ragione della natura abusiva, o comunque per la contrarietà alla legge della determinazione della e della Pt_2 conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione notificatagli da CP_1 oggetto di opposizione in I grado. L'appellante completava le proprie deduzioni evidenziando che tale avviso di intimazione costituirebbe atto prodromico all'avvio di una procedura esecutiva, da ritenersi pertanto illegittima alla luce della previsione di cui all'art. 1, comma 240, lettera d) della Legge 197/2022, secondo cui: "A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai
pag. 3 di 6 carichi definibili che ne costituiscono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive"; confermava così il proprio interesse ad agire, ritenendo che il ricorso presentato in primo grado dovesse essere qualificato quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., pertanto da ritenersi legittimamente presentato.
Si costituiva ritualmente l chiedendo il rigetto dell'appello, smentendo CP_1 puntualmente l'argomentazione dell'appellante, in particolare evidenziando che la legge di riferimento aveva invero - per entrambe le tipologie di sanatoria
(“stralcio” sino a 1000,00 euro e “rottamazione quater” per i debiti oltre) – previsto espressamente che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, potessero scegliere se aderire o meno alla “tregua fiscale” purché adottando il relativo provvedimento entro il 31 gennaio 2023, deducendo quindi la piena legittimità della propria determinazione.
L'Agenzia precisava, inoltre - quanto evidentemente all'interesse ad impugnare l'intimazione – che, nel caso specifico, nessuna procedura esecutiva era stata effettivamente avviata nei confronti dell'opponente, essendogli stato notificato correttamente unicamente un avviso di intimazione ad adempiere e non un atto di pignoramento, circostanza ancor più significativa dell'infondatezza delle pretese dell'appellante.
La Corte, alla luce delle allegazioni e degli atti di cui al fascicolo d'ufficio, perviene al rigetto dell'appello per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere che la Legge n. 197/2022 aveva introdotto la cosiddetta
"tregua fiscale" per il bilancio dello Stato 2023, prevedendo due tipologie distinte di sanatoria, ciascuna con una propria disciplina normativa specifica:
1. all'art. 1, commi 222-227-228-229, aveva previsto il c.d. "Stralcio" dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, introducendo un meccanismo di annullamento automatico dei debiti esistenti prima dell'entrata in vigore della norma del 1° gennaio 2023, affidati agli Agenti per la riscossione dal 1°
pag. 4 di 6 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
2. allo stesso art. 1, commi da 231 a 252, aveva previsto una seconda tipologia di sanatoria, costituita dalla "Definizione agevolata" - comunemente denominata "Rottamazione quater" - che riguardava i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; la misura in questione consisteva nella possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione nel periodo indicato - anche se ricompresi in precedenti
"Rottamazioni" – con il versamento del solo debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora.
La normativa di riferimento prevedeva, peraltro - per entrambe le ipotesi di sanatoria - che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potessero decidere, nel rispetto della loro autonomia contabile, se aderire o meno alla “tregua fiscale”, purché la relativa determinazione fosse adottata entro il 31 gennaio 2023: e ciò alla luce della previsione di cui al comma 229 dell'art. 1 l. cit. per lo “stralcio”, e di cui al comma 251 dello stesso articolo quanto alla “Rottamazione quater”, che testualmente recita:
“Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma
2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata”.
Ebbene, il precipitato logico-giuridico di quanto esposto è che la
[...]
con la propria dichiarazione di mancata adesione (anche) alla Parte_4
sanatoria prevista dalla legge di Bilancio per l'anno 2023 nota quale c.d.
“rottamazione quater” (dato incontroverso), si era avvalsa del potere in tal senso
pag. 5 di 6 concessole dall'art. 29, comma 251, cit. come sopra riportato;
ne segue, pertanto la piena legittimità dell'intimazione ad adempiere emessa da oggetto di CP_1
opposizione, dovendosi così confermare integralmente la sentenza gravata.
Tirando le fila di quanto esposto, ritenuta superflua o comunque ultronea ogni altra considerazione, si perviene al rigetto dell'appello, cui segue ex art.91
c.p.c. la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, determinate alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Parte appellante è, altresì, tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 27/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Dott. Marcella Angelini
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