TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23200/2024 promossa da:
Parte_1
(P.IVA: ) rappresentata e difesa dagli avv. SCOFONE LORENZO e BASSO
[...] P.IVA_1
IO ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Torino, Corso Palestro
n.7;
ATTRICE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. CASADONTE SAVERIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Falloppia 53;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
1 − emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− accerti e dichiari che in qualità di coobbligato alla polizza fideiussoria n. CP_1
2013/13/6206321 è tenuto in via anticipata, in solido con la contraente di polizza al Parte_2 pagamento dei supplementi di premio convenzionalmente predeterminati, maturati in dipendenza della suddetta polizza e rimasti insoluti;
− accerti e dichiari che, non essendosi verificata la liberazione della polizza fideiussoria n.
2013/13/6206321, risultano dovuti i supplementi di premio specificati come da conteggio contenuto nel presente atto comprensivo di capitale ed interessi al tasso di legge calcolati sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano (25/7/2023), oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi sulla suddetta somma ex art. 1283 c.c. fino al saldo, ovvero del diverso importo meglio ritenuto;
− in ogni caso, dichiari tenuto e condanni al pagamento in favore della CP_1 [...] della somma capitale di € 27.052,55, Parte_1 comprensiva di capitale ed interessi al tasso di legge calcolati sino alla data di deposito del ricorso
(25.7.2023), oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi sull'anzidetta somma ex art. 1283 c.c. fino al saldo, ovvero del diverso importo meglio ritenuto;
− in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi comprensivi del rimborso forfettario nella misura del
15% gravati di I.V.A. e C.P.A..”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, contrariis rejectis in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da parte avversa, ai sensi dell'art. 2952 c.c.; in via preliminare e subordinata di merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il credito azionato da parte avversa è estinto per l'essere controparte incorsa in decadenza ex art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità della sub. Clausola B), ultimo periodo, dell'atto di coobligazione del 3.5.2013; In via principale di merito:
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi diritto di credito della
[...] nei confronti del Sig. , perché illegittimo, Parte_1 CP_1 infondato in fatto e diritto e non provato, risultando estinto per prescrizione ex art. 2952 c.c., nonché per l'essere l'odierna attrice in riassunzione decaduta ex 15 art. 1957 c.c., ed il credito comunque insussistente e non provato per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa in fatto e diritto e da intendersi qui ritrascritti;
2 in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla CP_1 [...]
n ragione, dipendenza e/o connessione con il rapporto Parte_1 contrattuale, ed in relazione ai fatti esposti nel ricorso monitorio, per i motivi tutti sopra detti;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria: Riservata ogni istanza istruttoria nei termini di rito ex art.171 ter c.p.c.
… si richiede la distrazione delle spese a favore del Procuratore antistatario”.
Oggetto:
polizza fideiussoria – appendice di coobligazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa di costituzione in riassunzione ai sensi degli artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., notificata in data 16 dicembre 2024, la
[...]
(di seguito, “la GN”) ha provveduto a Parte_1 riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16818/2023 (R.G. n. 1799/2024), originariamente promossa da CP_1 innanzi al Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27/09/2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, revocando contestualmente il decreto ingiuntivo opposto.
L'assicurazione ha chiesto ad il pagamento dell'importo capitale di euro CP_1
27.052,55 a titolo di supplementi di premio, in qualità di coobbligato in solido con la società Pt_2 in forza dell'atto di coobbligazione allegato alla polizza fideiussoria n. 2013/13/6206321.
[...]
A fondamento della propria pretesa la parte attrice ha rappresentato che:
- la GN ha emesso a beneficio del e nell'interesse della società Controparte_2 la polizza fideiussoria n. 2013/13/6206321, finalizzata a garantire l'adempimento Parte_2 dell'obbligazione relativa al versamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla convenzione edilizia stipulata tra la società e l'ente pubblico;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della predetta polizza, il premio iniziale era determinato in funzione della durata dell'impegno assunto dal contraente, pari ad un anno (dal 3 maggio 2013 al 3 maggio 2014) e doveva essere corrisposto anticipatamente, unitamente ai supplementi di premio stabiliti contrattualmente, qualora dovuti a fronte della proroga della garanzia;
3 - ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali della polizza l'obbligo di pagamento del premio in capo alla permaneva fino alla presentazione dell'originale della garanzia restituita Parte_2 dal Comune con annotazione di svincolo, oppure di una dichiarazione rilasciata dal medesimo ente finalizzata a sollevare la GN da ogni responsabilità connessa alla garanzia prestata.
- in virtù di apposita appendice di coobbligazione, tutti gli obblighi derivanti dalla polizza n.
2013/13/6206321, inclusi quelli relativi al pagamento dei premi di proroga, sono stati assunti in via solidale anche dal convenuto , socio e amministratore della CP_1 Parte_2
- il contraente tuttavia, non ha provveduto al versamento dei premi maturati a partire Parte_2 dal 3 maggio 2015 e sino al 30 novembre 2021, con la conseguenza che la GN ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del coobbligato , per il pagamento degli importi rimasti insoluti, non essendo CP_1 intervenuta alcuna forma di svincolo dalla garanzia.
si è costituito in giudizio ed ha contestato la ricostruzione avversaria, CP_1 eccependo che:
- il credito oggetto della pretesa attrice, che trova fondamento nella polizza fideiussoria, risulta prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c., essendo maturata la prescrizione annuale del diritto al pagamento dei premi assicurativi scaduti tra il 2015 e il 2021. A fondamento di tale eccezione il convenuto allega che la prima diffida ricevuta dalla GN risale al 3/7/2023 ed è, quindi, tardiva e inidonea a interrompere la prescrizione;
- in ogni caso, con riferimento all'atto di coobligazione da cui sorge la pretesa creditoria a carico del convenuto, la clausola di rinuncia agli artt. 1955 e 1957 c.c. è invalida per mancanza di trattativa individuale e per il carattere vessatorio;
- la GN, dunque, data la nullità della clausola di rinuncia e la conseguente applicazione dell'art 1957 c.c., è decaduta dalla possibilità di richiedere il pagamento al convenuto per mancata tempestiva azione giudiziale nei confronti del debitore principale Parte_2
- la pretesa creditoria di parte attrice, inoltre, è infondata in quanto i premi sono già stati pagati dalla ora fallita e la GN si è insinuata al passivo del fallimento per gli Parte_2 stessi crediti, esigendo una doppia soddisfazione.
- l'onere probatorio circa tali aspetti grava sulla GN che non lo ha assolto in quanto i documenti prodotti sono insufficienti e di formazione unilaterale.
Le parti non hanno formulato istanze istruttorie nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza
4 del 13/05/2025 hanno chiesto di trattenere la causa in decisione.
Il Giudice ha fissato udienza l'udienza di discussione orale per il 21/10/2025 all'esito della quale ha trattenuto la causa a decisione ai sensi dell'art 281 sexies comma 3 c.p.c..
*********
Sulla eccezione di prescrizione del diritto al pagamento dei premi assicurativi ex art. 2952 c.c.
La GN ha introdotto il presente giudizio chiedendo la condanna del convenuto
[...]
al pagamento dei supplementi di premio previsti dall'art. 3 della polizza fideiussoria, in virtù CP_1 dell'atto di coobbligazione da lui sottoscritto.
La parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento dei premi invocando l'art. 2952, comma 1, c.c., che in materia di contratti assicurativi prevede un termine di prescrizione annuale per il pagamento delle rate di premio, decorrente dalle scadenze dei singoli ratei.
Secondo la prospettazione difensiva, la polizza fideiussoria stipulata dalla GN con Parte_2
a favore del Comune di va qualificata come contratto di assicurazione;
a sostegno di ciò, la CP_2 convenuta richiama la volontà delle parti di tutelare dal rischio di un evento futuro e Parte_2 incerto – la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune – nonché la previsione di un premio assicurativo.
L'accoglimento di tale impostazione comporterebbe l'applicazione dell'art. 2952, comma 1, c.c., con conseguente decorso della prescrizione in relazione ai premi assicurativi maturati tra il 2015 e il 2021 per complessivi euro 26.500,50 a titolo di capitale e in via derivata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento assunta da con l'atto di coobbligazione. CP_1
Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa, dovendosi piuttosto ricondurre il contratto in esame alla cd. assicurazione fideiussoria: si tratta di una figura contrattuale atipica di elaborazione giurisprudenziale, che si configura quando una compagnia di assicurazione assume l'impegno di corrispondere al beneficiario una somma determinata, al fine di garantirlo contro l'eventuale inadempimento della prestazione dovuta da un terzo. In altri termini, si è in presenza di una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, che condivide con quest'ultima la funzione di garanzia e alla quale si applica, salvo diversa pattuizione, la disciplina tipica del contratto di fideiussione.
Possono nondimeno trovare applicazione le norme che regolano il contratto di assicurazione – tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 1, c.c. – esclusivamente qualora, attraverso l'analisi e l'interpretazione delle clausole contrattuali, emerga
5 chiaramente la volontà delle parti di richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riferimento ai rapporti tra l'assicuratore e il contraente. (cfr. Cass.civ.1724/2016; Cass. civ. 2688/2019)
Nel caso che ci occupa dall'esame complessivo delle Condizioni Generali della polizza sottoscritta dalla GN e da emergono indici sintomatici del fatto che la causa del Parte_2 contratto sia in effetti la garanzia dell'adempimento:
- vi è un espresso richiamo alla qualità di fideiussore attribuita alla GN contenuto sia nelle Premesse che nell'art. 1 delle Condizioni Generali,
- viene fatto riferimento alla disciplina della fideiussione negli artt. 5 relativo all'esclusione, in capo alla GN, del beneficio della preventiva escussione del debitore principale Pt_2
contrariamente a quanto consentito dall'art. 1944, comma 2, c.c.;
[...]
- ed ancora nell'art 6. Relativo alla rinuncia da parte di “ad ogni e qualsiasi Parte_2 eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.” nei confronti della GN in sede di regresso (cfr. pag. 2 doc. 4 parte attrice);
- vi è una espressa previsione della solidarietà tra la GN assicuratrice e Parte_2 contenuta nelle premesse del contratto, parte integrante delle Condizioni Generali in forza del richiamo operato dall'art.
1. Nelle premesse si legge: “ […] con la Parte_1 presente polizza si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto” (cfr. pag. 1 doc. 4 parte attrice).
Tale previsione costituisce un elemento inequivocabile della volontà delle parti di attribuire prevalenza alla causa di garanzia rispetto a quella assicurativa. La solidarietà per il pagamento dell'idem debitum - e cioè la prestazione di -, seppur fondata su titoli diversi, Parte_2 connota le ipotesi di assunzione del debito altrui nell'ottica di rafforzamento delle ragioni del creditore.
In definitiva le parti hanno previsto una obbligazione solidale, con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Non modifica la causa del contratto, così come individuata, la circostanza che le parti abbiano chiamato il corrispettivo della garanzia prestata, con il termine atecnico di premio. E' evidente, infatti, che manca nella volontà contrattuale delle parti l'intento di assicurare il contraente dalla verificazione di un evento futuro ed incerto.
Ne consegue, quindi l'applicabilità al contratto in esame delle norme in materia di fideiussione e del regime ordinario di prescrizione decennale, il cui decorso è stato interrotto da parte della
6 GN quantomeno con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 25/07/2023.
Alla luce degli argomenti sopra esposti, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto deve essere rigettata con conseguente perdurante vigenza dell'obbligazione di pagamento assunta da con l'atto di coobbligazione. CP_1
Sulla eccezione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. prevista nell'atto di coobbligazione
Con riferimento, poi, al diverso rapporto contrattuale intercorrente tra la GN e CP_1 per effetto dell'atto di coobbligazione, la parte convenuta ha qualificato tale contratto come fideiussione e ha eccepito la nullità della clausola B) di deroga all'art.1957 c.c., lamentandone la vessatorietà per non essere stata oggetto di effettiva, specifica e separata negoziazione individuale. Ha, quindi, domandato la applicazione dell'art. 1957 c.c. ed ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione promossa dalla GN per non essersi attivata nei confronti di nel termine CP_1 semestrale previsto dalla norma.
L'attore, di converso, ha sostenuto la legittimità della deroga all'art. 1957 c.c., in quanto giustificata dalla natura autonoma della garanzia contenuta nell'atto di coobbligazione;
ha inoltre sostenuto che non sussisteva in capo alla GN un obbligo di negoziazione individuale, specifica e separata della clausola di deroga, in quanto, da un lato non rivestiva al momento della CP_1 sottoscrizione la qualifica di consumatore e, dall'altro, la clausola era comunque stata oggetto di doppia sottoscrizione come disposto dall'art. 1341 c.c.
Con il contratto in oggetto il si è coobbligato con la al pagamento dei CP_1 Parte_2 premi assicurativi;
nondimeno l'eccezione di nullità parziale della clausola B) sollevata da parte convenuta deve essere respinta per le seguenti ragioni:
- nei rapporti tra imprenditori nei quali le parti non rivestono la qualità di consumatore, la deroga alla norma in esame non è vessatoria e quindi, non necessita di una separata, specifica e seria negoziazione. La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., infatti, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, determinando soltanto un maggior rischio a carico del garante, che rimane esposto per maggior tempo alla richiesta di pagamento da parte del creditore garantito (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n.
9245/2007).
Nel caso che ci occupa la qualità di imprenditore rivestita da al momento della CP_1 sottoscrizione dell'atto di coobbligazione non è contestata da parte convenuta ed è, comunque, confermata dalla visura storica dalla (cfr. doc. 8 parte attrice). Dalla lettura della Parte_2 visura si ricava che ricopriva la qualità di socio e Amministratore unico della CP_1
7 al momento della sottoscrizione dall'atto di coobbligazione (avvenuta nel 2013), e Parte_2 non risultano in quel periodo annotazioni di trasferimenti di quote volte alla variazione della composizione societarie o modifiche nella compagine amministrativa della società.
L'atto di coobbligazione contiene in calce la menzione separata della clausola B), con una sintetica indicazione del suo contenuto - “rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli art. 1955 e 1957 c.c.” - cui segue la sottoscrizione di (cfr. pag. 3 doc. 4 CP_1 parte attrice);
- sono quindi inconferenti le pronunce di legittimità citate dal convenuto a sostegno della necessità di una trattativa individuale, specifica, seria e separata- Cass. 24262/2008; Cass.
18785/2010; Cass. 14287/2015; Cass. 497/2021 – poiché attengono tutte alla diversa ipotesi, di contratti con il consumatore.
Alla luce degli argomenti sopra esposti, dunque, deve concludersi per la validità della clausola
B) contenuta nell'atto di coobbligazione, non trovando applicazione il termine semestrale di decadenza previsto del 1957 c.c. e deve ritenersi tempestiva l'azione promossa dalla GN nei confronti del garante . CP_1
Sulla eccezione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla GN
Deve infine essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine al mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere probatorio relativo alla pretesa azionata.
L'attore ha assolto l'onere su di lui incombente di provare la fondatezza della domanda (art. 2697 c.c.), producendo copia della polizza fideiussoria e dell'atto di coobbligazione sottoscritti da cui si evince l'importo dei premi pattuiti.
Al contrario parte convenuta non ha assolto all'onere su di essa incombente di provare l'intervenuto pagamento dei supplementi di premio da parte di quale fatto estintivo Parte_2 dell'obbligazione. Tale circostanza, infatti, è stata soltanto genericamente allegata e non provata.
Del tutto irrilevante la giustificazione del convenuto di non aver potuto reperire la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi da parte di per l'apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale (già fallimento), non precludendo questa circostanza al socio e amministratore della società fallita la possibilità di interloquire con il Curatore al fine di ottenere copia della documentazione necessaria per difendersi nel presente giudizio.
Parimenti non dirimente è la circostanza che la GN abbia presentato istanza di insinuazione al passivo del fallimento, poiché trattandosi di obbligazione solidale, il creditore può
8 scegliere il debitore cui rivolgersi. In ogni caso, qualora la avesse già pagato il debito, il Parte_2 coobbligato sarebbe liberato con la semplice prova, anche in sede esecutiva, dell'avvenuto pagamento.
In conclusione
è tenuto al pagamento dei ratei insoluti per il complessivo importo capitale di CP_1
26.500,50, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Infatti, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità dello stesso determina la revoca anche degli accessori liquidati in sede monitoria, con la conseguente necessità di ricalcolo degli interessi maturati sui ratei di premio scaduti e non pagati al tasso legale ex art. 1284, comma 1.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste integralmente a carico della parte convenuta soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 26.000 a € 52.000.
- viene applicata la riduzione al disotto dei valori medi per la sola fase istruttoria atteso che non sono state assunte prove
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione
€ 2.905 per la fase decisionale;
totale 6.713,00 le spese vive sostenute e documentate dalla parte attrice ammontano a complessivi € 545,00 di cui €
518 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
P.A. Parte_3 contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
9 dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore della CP_1 [...]
P.A. della somma di € Parte_3
26.500,50, oltre interessi al tasso legale ex art 1284, comma 1, c.c. dalle singole scadenze sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in CP_1 favore di Parte_1 Parte_1
liquidandole in 6.713,00 per compensi ed € 518 +27 per spese vive, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 27/10/2025
Minuta redatta dal MOT
SS ER
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23200/2024 promossa da:
Parte_1
(P.IVA: ) rappresentata e difesa dagli avv. SCOFONE LORENZO e BASSO
[...] P.IVA_1
IO ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Torino, Corso Palestro
n.7;
ATTRICE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. CASADONTE SAVERIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Falloppia 53;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
1 − emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− accerti e dichiari che in qualità di coobbligato alla polizza fideiussoria n. CP_1
2013/13/6206321 è tenuto in via anticipata, in solido con la contraente di polizza al Parte_2 pagamento dei supplementi di premio convenzionalmente predeterminati, maturati in dipendenza della suddetta polizza e rimasti insoluti;
− accerti e dichiari che, non essendosi verificata la liberazione della polizza fideiussoria n.
2013/13/6206321, risultano dovuti i supplementi di premio specificati come da conteggio contenuto nel presente atto comprensivo di capitale ed interessi al tasso di legge calcolati sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano (25/7/2023), oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi sulla suddetta somma ex art. 1283 c.c. fino al saldo, ovvero del diverso importo meglio ritenuto;
− in ogni caso, dichiari tenuto e condanni al pagamento in favore della CP_1 [...] della somma capitale di € 27.052,55, Parte_1 comprensiva di capitale ed interessi al tasso di legge calcolati sino alla data di deposito del ricorso
(25.7.2023), oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi sull'anzidetta somma ex art. 1283 c.c. fino al saldo, ovvero del diverso importo meglio ritenuto;
− in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi comprensivi del rimborso forfettario nella misura del
15% gravati di I.V.A. e C.P.A..”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, contrariis rejectis in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da parte avversa, ai sensi dell'art. 2952 c.c.; in via preliminare e subordinata di merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il credito azionato da parte avversa è estinto per l'essere controparte incorsa in decadenza ex art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità della sub. Clausola B), ultimo periodo, dell'atto di coobligazione del 3.5.2013; In via principale di merito:
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi diritto di credito della
[...] nei confronti del Sig. , perché illegittimo, Parte_1 CP_1 infondato in fatto e diritto e non provato, risultando estinto per prescrizione ex art. 2952 c.c., nonché per l'essere l'odierna attrice in riassunzione decaduta ex 15 art. 1957 c.c., ed il credito comunque insussistente e non provato per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa in fatto e diritto e da intendersi qui ritrascritti;
2 in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla CP_1 [...]
n ragione, dipendenza e/o connessione con il rapporto Parte_1 contrattuale, ed in relazione ai fatti esposti nel ricorso monitorio, per i motivi tutti sopra detti;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria: Riservata ogni istanza istruttoria nei termini di rito ex art.171 ter c.p.c.
… si richiede la distrazione delle spese a favore del Procuratore antistatario”.
Oggetto:
polizza fideiussoria – appendice di coobligazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa di costituzione in riassunzione ai sensi degli artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., notificata in data 16 dicembre 2024, la
[...]
(di seguito, “la GN”) ha provveduto a Parte_1 riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16818/2023 (R.G. n. 1799/2024), originariamente promossa da CP_1 innanzi al Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27/09/2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, revocando contestualmente il decreto ingiuntivo opposto.
L'assicurazione ha chiesto ad il pagamento dell'importo capitale di euro CP_1
27.052,55 a titolo di supplementi di premio, in qualità di coobbligato in solido con la società Pt_2 in forza dell'atto di coobbligazione allegato alla polizza fideiussoria n. 2013/13/6206321.
[...]
A fondamento della propria pretesa la parte attrice ha rappresentato che:
- la GN ha emesso a beneficio del e nell'interesse della società Controparte_2 la polizza fideiussoria n. 2013/13/6206321, finalizzata a garantire l'adempimento Parte_2 dell'obbligazione relativa al versamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla convenzione edilizia stipulata tra la società e l'ente pubblico;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della predetta polizza, il premio iniziale era determinato in funzione della durata dell'impegno assunto dal contraente, pari ad un anno (dal 3 maggio 2013 al 3 maggio 2014) e doveva essere corrisposto anticipatamente, unitamente ai supplementi di premio stabiliti contrattualmente, qualora dovuti a fronte della proroga della garanzia;
3 - ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali della polizza l'obbligo di pagamento del premio in capo alla permaneva fino alla presentazione dell'originale della garanzia restituita Parte_2 dal Comune con annotazione di svincolo, oppure di una dichiarazione rilasciata dal medesimo ente finalizzata a sollevare la GN da ogni responsabilità connessa alla garanzia prestata.
- in virtù di apposita appendice di coobbligazione, tutti gli obblighi derivanti dalla polizza n.
2013/13/6206321, inclusi quelli relativi al pagamento dei premi di proroga, sono stati assunti in via solidale anche dal convenuto , socio e amministratore della CP_1 Parte_2
- il contraente tuttavia, non ha provveduto al versamento dei premi maturati a partire Parte_2 dal 3 maggio 2015 e sino al 30 novembre 2021, con la conseguenza che la GN ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del coobbligato , per il pagamento degli importi rimasti insoluti, non essendo CP_1 intervenuta alcuna forma di svincolo dalla garanzia.
si è costituito in giudizio ed ha contestato la ricostruzione avversaria, CP_1 eccependo che:
- il credito oggetto della pretesa attrice, che trova fondamento nella polizza fideiussoria, risulta prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c., essendo maturata la prescrizione annuale del diritto al pagamento dei premi assicurativi scaduti tra il 2015 e il 2021. A fondamento di tale eccezione il convenuto allega che la prima diffida ricevuta dalla GN risale al 3/7/2023 ed è, quindi, tardiva e inidonea a interrompere la prescrizione;
- in ogni caso, con riferimento all'atto di coobligazione da cui sorge la pretesa creditoria a carico del convenuto, la clausola di rinuncia agli artt. 1955 e 1957 c.c. è invalida per mancanza di trattativa individuale e per il carattere vessatorio;
- la GN, dunque, data la nullità della clausola di rinuncia e la conseguente applicazione dell'art 1957 c.c., è decaduta dalla possibilità di richiedere il pagamento al convenuto per mancata tempestiva azione giudiziale nei confronti del debitore principale Parte_2
- la pretesa creditoria di parte attrice, inoltre, è infondata in quanto i premi sono già stati pagati dalla ora fallita e la GN si è insinuata al passivo del fallimento per gli Parte_2 stessi crediti, esigendo una doppia soddisfazione.
- l'onere probatorio circa tali aspetti grava sulla GN che non lo ha assolto in quanto i documenti prodotti sono insufficienti e di formazione unilaterale.
Le parti non hanno formulato istanze istruttorie nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza
4 del 13/05/2025 hanno chiesto di trattenere la causa in decisione.
Il Giudice ha fissato udienza l'udienza di discussione orale per il 21/10/2025 all'esito della quale ha trattenuto la causa a decisione ai sensi dell'art 281 sexies comma 3 c.p.c..
*********
Sulla eccezione di prescrizione del diritto al pagamento dei premi assicurativi ex art. 2952 c.c.
La GN ha introdotto il presente giudizio chiedendo la condanna del convenuto
[...]
al pagamento dei supplementi di premio previsti dall'art. 3 della polizza fideiussoria, in virtù CP_1 dell'atto di coobbligazione da lui sottoscritto.
La parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento dei premi invocando l'art. 2952, comma 1, c.c., che in materia di contratti assicurativi prevede un termine di prescrizione annuale per il pagamento delle rate di premio, decorrente dalle scadenze dei singoli ratei.
Secondo la prospettazione difensiva, la polizza fideiussoria stipulata dalla GN con Parte_2
a favore del Comune di va qualificata come contratto di assicurazione;
a sostegno di ciò, la CP_2 convenuta richiama la volontà delle parti di tutelare dal rischio di un evento futuro e Parte_2 incerto – la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune – nonché la previsione di un premio assicurativo.
L'accoglimento di tale impostazione comporterebbe l'applicazione dell'art. 2952, comma 1, c.c., con conseguente decorso della prescrizione in relazione ai premi assicurativi maturati tra il 2015 e il 2021 per complessivi euro 26.500,50 a titolo di capitale e in via derivata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento assunta da con l'atto di coobbligazione. CP_1
Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa, dovendosi piuttosto ricondurre il contratto in esame alla cd. assicurazione fideiussoria: si tratta di una figura contrattuale atipica di elaborazione giurisprudenziale, che si configura quando una compagnia di assicurazione assume l'impegno di corrispondere al beneficiario una somma determinata, al fine di garantirlo contro l'eventuale inadempimento della prestazione dovuta da un terzo. In altri termini, si è in presenza di una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, che condivide con quest'ultima la funzione di garanzia e alla quale si applica, salvo diversa pattuizione, la disciplina tipica del contratto di fideiussione.
Possono nondimeno trovare applicazione le norme che regolano il contratto di assicurazione – tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 1, c.c. – esclusivamente qualora, attraverso l'analisi e l'interpretazione delle clausole contrattuali, emerga
5 chiaramente la volontà delle parti di richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riferimento ai rapporti tra l'assicuratore e il contraente. (cfr. Cass.civ.1724/2016; Cass. civ. 2688/2019)
Nel caso che ci occupa dall'esame complessivo delle Condizioni Generali della polizza sottoscritta dalla GN e da emergono indici sintomatici del fatto che la causa del Parte_2 contratto sia in effetti la garanzia dell'adempimento:
- vi è un espresso richiamo alla qualità di fideiussore attribuita alla GN contenuto sia nelle Premesse che nell'art. 1 delle Condizioni Generali,
- viene fatto riferimento alla disciplina della fideiussione negli artt. 5 relativo all'esclusione, in capo alla GN, del beneficio della preventiva escussione del debitore principale Pt_2
contrariamente a quanto consentito dall'art. 1944, comma 2, c.c.;
[...]
- ed ancora nell'art 6. Relativo alla rinuncia da parte di “ad ogni e qualsiasi Parte_2 eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.” nei confronti della GN in sede di regresso (cfr. pag. 2 doc. 4 parte attrice);
- vi è una espressa previsione della solidarietà tra la GN assicuratrice e Parte_2 contenuta nelle premesse del contratto, parte integrante delle Condizioni Generali in forza del richiamo operato dall'art.
1. Nelle premesse si legge: “ […] con la Parte_1 presente polizza si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto” (cfr. pag. 1 doc. 4 parte attrice).
Tale previsione costituisce un elemento inequivocabile della volontà delle parti di attribuire prevalenza alla causa di garanzia rispetto a quella assicurativa. La solidarietà per il pagamento dell'idem debitum - e cioè la prestazione di -, seppur fondata su titoli diversi, Parte_2 connota le ipotesi di assunzione del debito altrui nell'ottica di rafforzamento delle ragioni del creditore.
In definitiva le parti hanno previsto una obbligazione solidale, con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Non modifica la causa del contratto, così come individuata, la circostanza che le parti abbiano chiamato il corrispettivo della garanzia prestata, con il termine atecnico di premio. E' evidente, infatti, che manca nella volontà contrattuale delle parti l'intento di assicurare il contraente dalla verificazione di un evento futuro ed incerto.
Ne consegue, quindi l'applicabilità al contratto in esame delle norme in materia di fideiussione e del regime ordinario di prescrizione decennale, il cui decorso è stato interrotto da parte della
6 GN quantomeno con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 25/07/2023.
Alla luce degli argomenti sopra esposti, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto deve essere rigettata con conseguente perdurante vigenza dell'obbligazione di pagamento assunta da con l'atto di coobbligazione. CP_1
Sulla eccezione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. prevista nell'atto di coobbligazione
Con riferimento, poi, al diverso rapporto contrattuale intercorrente tra la GN e CP_1 per effetto dell'atto di coobbligazione, la parte convenuta ha qualificato tale contratto come fideiussione e ha eccepito la nullità della clausola B) di deroga all'art.1957 c.c., lamentandone la vessatorietà per non essere stata oggetto di effettiva, specifica e separata negoziazione individuale. Ha, quindi, domandato la applicazione dell'art. 1957 c.c. ed ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione promossa dalla GN per non essersi attivata nei confronti di nel termine CP_1 semestrale previsto dalla norma.
L'attore, di converso, ha sostenuto la legittimità della deroga all'art. 1957 c.c., in quanto giustificata dalla natura autonoma della garanzia contenuta nell'atto di coobbligazione;
ha inoltre sostenuto che non sussisteva in capo alla GN un obbligo di negoziazione individuale, specifica e separata della clausola di deroga, in quanto, da un lato non rivestiva al momento della CP_1 sottoscrizione la qualifica di consumatore e, dall'altro, la clausola era comunque stata oggetto di doppia sottoscrizione come disposto dall'art. 1341 c.c.
Con il contratto in oggetto il si è coobbligato con la al pagamento dei CP_1 Parte_2 premi assicurativi;
nondimeno l'eccezione di nullità parziale della clausola B) sollevata da parte convenuta deve essere respinta per le seguenti ragioni:
- nei rapporti tra imprenditori nei quali le parti non rivestono la qualità di consumatore, la deroga alla norma in esame non è vessatoria e quindi, non necessita di una separata, specifica e seria negoziazione. La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., infatti, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, determinando soltanto un maggior rischio a carico del garante, che rimane esposto per maggior tempo alla richiesta di pagamento da parte del creditore garantito (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n.
9245/2007).
Nel caso che ci occupa la qualità di imprenditore rivestita da al momento della CP_1 sottoscrizione dell'atto di coobbligazione non è contestata da parte convenuta ed è, comunque, confermata dalla visura storica dalla (cfr. doc. 8 parte attrice). Dalla lettura della Parte_2 visura si ricava che ricopriva la qualità di socio e Amministratore unico della CP_1
7 al momento della sottoscrizione dall'atto di coobbligazione (avvenuta nel 2013), e Parte_2 non risultano in quel periodo annotazioni di trasferimenti di quote volte alla variazione della composizione societarie o modifiche nella compagine amministrativa della società.
L'atto di coobbligazione contiene in calce la menzione separata della clausola B), con una sintetica indicazione del suo contenuto - “rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli art. 1955 e 1957 c.c.” - cui segue la sottoscrizione di (cfr. pag. 3 doc. 4 CP_1 parte attrice);
- sono quindi inconferenti le pronunce di legittimità citate dal convenuto a sostegno della necessità di una trattativa individuale, specifica, seria e separata- Cass. 24262/2008; Cass.
18785/2010; Cass. 14287/2015; Cass. 497/2021 – poiché attengono tutte alla diversa ipotesi, di contratti con il consumatore.
Alla luce degli argomenti sopra esposti, dunque, deve concludersi per la validità della clausola
B) contenuta nell'atto di coobbligazione, non trovando applicazione il termine semestrale di decadenza previsto del 1957 c.c. e deve ritenersi tempestiva l'azione promossa dalla GN nei confronti del garante . CP_1
Sulla eccezione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla GN
Deve infine essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine al mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere probatorio relativo alla pretesa azionata.
L'attore ha assolto l'onere su di lui incombente di provare la fondatezza della domanda (art. 2697 c.c.), producendo copia della polizza fideiussoria e dell'atto di coobbligazione sottoscritti da cui si evince l'importo dei premi pattuiti.
Al contrario parte convenuta non ha assolto all'onere su di essa incombente di provare l'intervenuto pagamento dei supplementi di premio da parte di quale fatto estintivo Parte_2 dell'obbligazione. Tale circostanza, infatti, è stata soltanto genericamente allegata e non provata.
Del tutto irrilevante la giustificazione del convenuto di non aver potuto reperire la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi da parte di per l'apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale (già fallimento), non precludendo questa circostanza al socio e amministratore della società fallita la possibilità di interloquire con il Curatore al fine di ottenere copia della documentazione necessaria per difendersi nel presente giudizio.
Parimenti non dirimente è la circostanza che la GN abbia presentato istanza di insinuazione al passivo del fallimento, poiché trattandosi di obbligazione solidale, il creditore può
8 scegliere il debitore cui rivolgersi. In ogni caso, qualora la avesse già pagato il debito, il Parte_2 coobbligato sarebbe liberato con la semplice prova, anche in sede esecutiva, dell'avvenuto pagamento.
In conclusione
è tenuto al pagamento dei ratei insoluti per il complessivo importo capitale di CP_1
26.500,50, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Infatti, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità dello stesso determina la revoca anche degli accessori liquidati in sede monitoria, con la conseguente necessità di ricalcolo degli interessi maturati sui ratei di premio scaduti e non pagati al tasso legale ex art. 1284, comma 1.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste integralmente a carico della parte convenuta soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 26.000 a € 52.000.
- viene applicata la riduzione al disotto dei valori medi per la sola fase istruttoria atteso che non sono state assunte prove
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione
€ 2.905 per la fase decisionale;
totale 6.713,00 le spese vive sostenute e documentate dalla parte attrice ammontano a complessivi € 545,00 di cui €
518 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
P.A. Parte_3 contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
9 dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore della CP_1 [...]
P.A. della somma di € Parte_3
26.500,50, oltre interessi al tasso legale ex art 1284, comma 1, c.c. dalle singole scadenze sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in CP_1 favore di Parte_1 Parte_1
liquidandole in 6.713,00 per compensi ed € 518 +27 per spese vive, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 27/10/2025
Minuta redatta dal MOT
SS ER
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
10