Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4631
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Sentenza 28 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Quarta Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società assicurativa (attrice) nei confronti di un soggetto coobbligato (convenuto) in relazione a una polizza fideiussoria. L'attrice ha chiesto l'accertamento e la condanna al pagamento di supplementi di premio maturati e rimasti insoluti, pari a € 27.052,55, oltre interessi, in virtù di un atto di coobbligazione che prevedeva la solidarietà tra il convenuto e la società contraente della polizza. Il convenuto, costituitosi in riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano che aveva emesso un decreto ingiuntivo poi revocato, ha eccepito preliminarmente la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2952 c.c., sostenendo l'applicabilità del termine annuale di prescrizione dei premi assicurativi. In via subordinata, ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., chiedendo la declaratoria di nullità della clausola B) dell'atto di coobbligazione che prevedeva la rinuncia agli artt. 1955 e 1957 c.c., ritenuta vessatoria e priva di trattativa individuale. Ha altresì contestato l'infondatezza del credito, allegando il già avvenuto pagamento dei premi da parte della società contraente, ora fallita, e l'insinuazione dell'attrice al passivo fallimentare per gli stessi crediti, configurando una pretesa di doppia soddisfazione. Infine, ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, qualificando il contratto come assicurazione fideiussoria atipica, alla quale si applica il regime ordinario di prescrizione decennale, interrotto dalla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo. Ha altresì respinto l'eccezione di nullità della clausola B) dell'atto di coobbligazione, ritenendo che, nei rapporti tra imprenditori, la deroga all'art. 1957 c.c. non sia vessatoria e non richieda una trattativa individuale, dato che il convenuto rivestiva la qualità di imprenditore al momento della sottoscrizione e la clausola era stata oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. Di conseguenza, l'azione promossa dall'attrice è stata ritenuta tempestiva. È stata altresì rigettata l'eccezione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio, poiché l'attrice ha prodotto la polizza e l'atto di coobbligazione, mentre il convenuto non ha provato l'avvenuto pagamento dei premi da parte della società contraente, né l'insinuazione al passivo è stata ritenuta dirimente in presenza di un'obbligazione solidale. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato tenuto e condannato il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 26.500,50, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4631
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 4631
    Data del deposito : 28 ottobre 2025

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