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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46006/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46006/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi: Per l'avv. VIANELLO ALESSIO ( VIA Parte_1 C.F._1
DELLE INDUSTRIE, PALAZZO LYBRA, 19/C 30175 VENEZIA MA e l'avv
VEGLIANITI ALDO ( ) VIA DELLE INDUSTRIE, 19/C 30175 VENEZIA;
C.F._2 oggi sostituiti dall'avv. Cesari Donatella che, su invito del Gop , precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato il 18/3/25 Per l'avv. LIMATOLA ALESSANDRO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Diego Accorsi che , su invito del Gop ,precisa come da foglio di pc depositato il 21/3/2024
Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in camera di consiglio invitando le parti a ricomparire alle h. 14.30 Alle h. 14.30 alla presenza delle parti il Gop pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il presente verbale viene chiuso alle h. 14.40
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 6 N. R.G. 46006/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46006/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIANELLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSIO ( VIA DELLE INDUSTRIE, PALAZZO LYBRA, 19/C 30175 C.F._1
VENEZIA MA e dell' avv VEGLIANITI ALDO ( ) VIA DELLE C.F._2
INDUSTRIE, 19/C 30175 VENEZIA;
, elettivamente domiciliato in presso i loro difensori
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIMATOLA Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO , elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA CESARE BATTISTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. LIMATOLA ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da fg di pc depositato in data 18/3/25 Per parte opposta come da fg di pc depositato in data 21/3/25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, società di intermediazione immobiliare e di amministrazione di stabili, Parte_1 conveniva in giudizio per sentirla condannare alla restituzione di somme Controparte_1 indebitamente versate e, accertato l'inadempimento di ,per accertare e dichiarare la non CP_1 debenza, alla stessa , degli importi delle fatture dalla stessa emesse e rimaste impagate e la condanna della stessa al risarcimento del danno patito anche in via equitativa e ,in via subordinata, per la compensazione delle somme reciproche dovute
Deduceva parte attrice di aver intrattenuto con attraverso l'Agente , diversi CP_1 CP_2 rapporti di telecomunicazione fino al 3/8/2021, ma che , nel corso del rapporto aveva CP_1 fatturato costi esorbitanti che non trovavano giustificazione contrattuale , oltre a non fornire servizi sempre funzionanti
Deduceva , in particolare, che dovendo effettuare in Cannaregio un trasloco da una sede ad un 'altra pagina 2 di 6 chiedeva lo spostamento delle linee e dei servizi e che a fronte di detta richiesta (tramite il CP_1 proprio Agente di zona) rappresentava l'impossibilità tecnica del trasloco, ma che proponeva l'attivazione di nuove linee nella sede nuova per, poi ,far cessare quelle vecchie nella sede chiusa.
Deduceva che ,però, ciò non avveniva e che parte attrice era stata costretta a pagare sia le linee nella sede cessata sia le linee nella sede operativa fino alla cessazione del rapporto con CP_1
Deduceva che i servizi forniti da nella nuova sede, fin dall'inizio ,maggio 2018, non CP_1 funzionavano correttamente per problemi, mai risolti alle linee e al centralino
Deduceva altresì che le fatture di riportavano alti costi non giustificati dai contratti in CP_1 essere,servizi mai fruiti ed utenze non utilizzate con particolare riferimento alla sede di Cannaregio cessata , ma che nonostante ciò le fatture emesse dal luglio 2018 al luglio 2021, nonostante le contestazioni , venivano pagate per timore di interruzione dei servizi.
Deduceva che avrebbe dovuto rimborsare a parte attrice le somme in eccedenza e che in CP_1 ogni caso avrebbe dovuto rimborsare integralmente il pagamento delle fatture con periodo di calcolo successivo al 3/8/2021 di cui alla fattura AN16780353 del 22/9/21 con periodo di fatturazione 17/7/21-
16/9/21 di euro 868,03 e AN20751638 di euro 1950,48
Si costituiva in causa chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via Controparte_1 subordinata ,accertata la partecipazione colposa totale o parziale di parte attrice nella causazione dei danni accertati, il rigetto delle domande attoree
Deduceva parte convenuta l'esclusione della sua responsabilità sulla base delle condizioni generali di contratto per ogni tipo di disservizio e che oggetto dei contratti dovevano ritenersi quanto negli stessi riportati.
Deduceva che gli accordi tra la parte e l'agente non erano vincolanti per quest'ultima, non CP_1 avendo l'Agente potere di rappresentanza , ma che gli unici accordi vincolanti dovevano ritenersi quelli del contratto e delle condizioni generali , operando nel caso di accordi con l'Agente la mancanza di legittimazione passiva di CP_1
Deduceva che parte avversa iniziava il rapporto con sottoscrivendo un contratto nel 2015 e CP_1 che nel corso degli anni successivi ha sottoscritto altri contratti richiedendo altri servizi.
Deduceva di avere fatturato sulla base dei contratti e dei servizi richiesti precisando che il servizio di telefonia ed internet non erano illimitati secondo i piani richiesti, ma entro determinate soglie , superate le quali, il pano tariffario prevedeva costi fissi e variabili, con la conseguenza che CP_1 una volta attivati i servizi richiesti li fatturava
Deduceva che le 3 note di credito erano state emesse per stornare le fatture emesse il 5/11/21 e il 21/11/21 in un ottica conciliativa.
Deduceva che a fronte di segnalazioni di disservizi aveva prontamente risolto ogni problema CP_1 entro il quarto giorno come previsto in contratto e che ,in caso di risoluzione successiva al quarto giorno ,era previsto un indennizzo di 10 euro al giorno fino ad un massimo di euro 150,00
Deduceva che l'Agente aveva omesso di comunicare a le istanze della cliente e che CP_2 CP_1 quest'ultima avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a CP_1
Deduceva che l'Agente non aveva comunicato la volontà di trasloco , ma solo la richiesta di nuova attivazione nel nuovo indirizzo e che in caso diverso avrebbe verificato la fattibilità del CP_1 trasloco e che inoltre, la tesi di parte attrice non poteva ritenersi convincente dal momento che aveva atteso tre anni prima di cambiare operatore e dal momento che aveva , nel frattempo, pagato tutte le fatture.
pagina 3 di 6 Deduceva che la richiesta restitutoria di parte attrice andava disattesa in quanto poteva conseguire un ingiustificato arricchimento e perché le contestazioni andavano effettuate direttamente a CP_1
Deduceva che la domanda di risarcimento danni andava disattesa in quanto non provato l'an e il quantum e che la liquidazione non poteva essere effettuata secondo equità , ma secondo diritto sussistendone i presupposti.
All'udienza del 5/4/2023 il Giudice concedeva i termini ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 26/10/2023 il Giudice , ritenuta la causa documentale fissava udienza di pc
Con ordinanza del 18/7/24 il Gop rinviava la causa ex art 281 sexiex cpc all'udienza del 24/372025
********************
Con atto di citazione introduceva azione di ripetizione d'indebito, di Parte_1
accertamento negativo del credito e di risarcimento danni , deducendo di avere pagato a CP_1
fatture con costi non dovuti, di non dovere pagare fatture emesse dopo la cessazione del rapporto e di avere subito danni si è difesa sostenendo che tutte le fatture emesse erano basate sui contratti sottoscritti da CP_1
parte attrice e che non poteva essere coinvolta da accordi intervenuti tra parte attrice e l'agente in quanto non dotato di potere di rappresentanza e che le richieste danni risultavano CP_1 infondate nell'an e nel quantum
Quanto alla ripetizione d'indebito
Parte attrice ha allegato di avere trasferito la propria sede da Cannaregio 2689 a Cannaregio 325 e di avere chiesto all'Agente la cessazione dei servizi in Cannaregio 2689 a partire dal CP_1
30/11/2018 (atto di cit pag 2) A prova di ciò ha prodotto il doc 4 ove si evince, in data 5/4/2018 ,la richiesta all'Agente , di spostamento di un numero da “Ormesini all'Ufficio di San Geremia” CP_1
e in data 15/5/2018 l'attivazione della linea nel nuovo ufficio . Dal doc n. 6 si evince una lamentela in data 16/4/2019 in merito ad una differenza di 120,00 e in data 19/4/2019 un reclamo per pagamenti eccessivi , si presume riferiti alla nuova sede;
così pure nella chat del 9/4/2021
Dalle produzioni non risulta provata la richiesta di trasferimento delle linee , da quale sede ad altra e se di una sola linea o di tutte quelle presenti nella sede precedente.
Le fatture di cui alla produzione n. 7 di parte attrice prevedono diversi servizi che sembrano rispondenti ai diversi contratti prodotti sia da parte attrice di cui al doc 13 che da parte convenuta
(questi ultimi sottoscritti in data 12/4/19 (prod 4 di e 26/10/2019 (prod 5 di CP_1 CP_1
Parte attrice non individua , rispetto ai vari contratti , specificatamente i servizi non richiesti , ma dalla messaggistica prodotta si lamenta dei costi eccessivi rispetto ai precedenti piani tariffari , peraltro senza specificare per ogni contratto e piano tariffario quali siano i costi non pattuiti e ciò era suo onere;
La contestazione quindi non può che ritenersi generica e sul punto non era possibile pagina 4 di 6 ammettere CTU al fine di individuare i servizi non richiesti e non usufruiti né i costi fatturati in più; la stessa sarebbe stata evidentemente esplorativa ,in mancanza di una puntuale allegazione e contestazione documentale dei servizi non usufruiti.Neppure risulta una richiesta formale di cessazione delle vecchie utenze , neppure dopo l'attivazione di quelle nuove , sebbene parte attrice fosse a conoscenza della necessità di dare disdetta come si evince dall'email del 11/12/2018 di cui al doc 5 delle sue produzioni
In sostanza dalle produzioni documentali le contestazioni risultano generiche e semmai imputate alla scelta di piani tariffari che anziché diminuire i costi , li avevano aumentati. La scelta del piano tariffario, però non dipendeva certo da e nel momento in cui vi è la scelta del piano CP_1 tariffario è diligenza dell'utente capire , anche attraverso gli odierni strumenti a disposizione come ad es. il sito o le verifiche mediante internet i costi dagli stessi previsti. CP_1
Allo stato dunque non appare giustificata né tanto meno documentalmente provata la contestazione specifica in merito al pagamento di somme indebite e la domanda dunque va disattesa.
Quanto all'accertamento negativo del credito delle fatture emesse dopo il recesso dai contratti
Parte attrice ha allegato di avere operato il recesso da tutti i contratti in data 3/8/2021, ma CP_1
che successivamente erano pervenute le fatture AN16780353 del 22/9/21 con periodo di fatturazione
17/7/21 -16/9/21 di euro 901,82 e AN20751638 del 20/11/21 di euro 1950,48 entrambe contestate per servizi non fruiti
Secondo le condizioni generali di contratto (doc 3) di parte convenuta , il recesso opera dopo 30 giorni con la conseguenza che la fattura di settembre 2021 sarebbe dovuta . Non saranno invece dovuti gli importi della fattura AN20751638 del 20/11/21 di euro 1950,48 che si ritiene emessa per servizi . Sul punto non ha prodotto la fattura contestata al fine di dimostrare che le somme in essa CP_1 esposte si riferivano a voci diverse dai servizi e dovute.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice
La stessa va disattesa non avendo innanzi tutto provato parte attrice l'esistenza di un danno prima della sua quantificazione.I lamentati disservizi trovano una qualche rispondenza nella messaggistica di cui ai doc 5 e 6 di parte attrice , ma negli stessi documenti emerge anche la risoluzione dei disservizi
Ad es. in data 25 luglio 2018 parte attrice scrive che tutte le linee e il centralino funzionano , salvo poi in data 24 settembre 2018 comunicare problemi su diverse linee, ma senza indicare poi i tempi di risoluzione . Non appare credibile che i disservizi relativi a parecchie linee contestati nel 2018 si siano protratti fino all'agosto 2021 senza che parte attrice abbia ritenuto di recedere prima.
In ogni caso la liquidazione del danno per disservizi,anche in via equitativa, presuppone la prova della sua esistenza che nel caso di specie non è stata fornita
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge
La domanda attorea di ripetizione d'indebito e di risarcimento del danno
Accoglie la domanda attorea di non debenza a delle somme di cui alla fattura AN20751638 CP_1
del 20/11/21 di euro 1950,48
Spese di lite compensate
Sentenza resa ex art 281 sexies cpc pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale
Milano, 24 marzo 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46006/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi: Per l'avv. VIANELLO ALESSIO ( VIA Parte_1 C.F._1
DELLE INDUSTRIE, PALAZZO LYBRA, 19/C 30175 VENEZIA MA e l'avv
VEGLIANITI ALDO ( ) VIA DELLE INDUSTRIE, 19/C 30175 VENEZIA;
C.F._2 oggi sostituiti dall'avv. Cesari Donatella che, su invito del Gop , precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato il 18/3/25 Per l'avv. LIMATOLA ALESSANDRO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Diego Accorsi che , su invito del Gop ,precisa come da foglio di pc depositato il 21/3/2024
Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in camera di consiglio invitando le parti a ricomparire alle h. 14.30 Alle h. 14.30 alla presenza delle parti il Gop pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il presente verbale viene chiuso alle h. 14.40
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 6 N. R.G. 46006/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46006/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIANELLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSIO ( VIA DELLE INDUSTRIE, PALAZZO LYBRA, 19/C 30175 C.F._1
VENEZIA MA e dell' avv VEGLIANITI ALDO ( ) VIA DELLE C.F._2
INDUSTRIE, 19/C 30175 VENEZIA;
, elettivamente domiciliato in presso i loro difensori
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIMATOLA Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO , elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA CESARE BATTISTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. LIMATOLA ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da fg di pc depositato in data 18/3/25 Per parte opposta come da fg di pc depositato in data 21/3/25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, società di intermediazione immobiliare e di amministrazione di stabili, Parte_1 conveniva in giudizio per sentirla condannare alla restituzione di somme Controparte_1 indebitamente versate e, accertato l'inadempimento di ,per accertare e dichiarare la non CP_1 debenza, alla stessa , degli importi delle fatture dalla stessa emesse e rimaste impagate e la condanna della stessa al risarcimento del danno patito anche in via equitativa e ,in via subordinata, per la compensazione delle somme reciproche dovute
Deduceva parte attrice di aver intrattenuto con attraverso l'Agente , diversi CP_1 CP_2 rapporti di telecomunicazione fino al 3/8/2021, ma che , nel corso del rapporto aveva CP_1 fatturato costi esorbitanti che non trovavano giustificazione contrattuale , oltre a non fornire servizi sempre funzionanti
Deduceva , in particolare, che dovendo effettuare in Cannaregio un trasloco da una sede ad un 'altra pagina 2 di 6 chiedeva lo spostamento delle linee e dei servizi e che a fronte di detta richiesta (tramite il CP_1 proprio Agente di zona) rappresentava l'impossibilità tecnica del trasloco, ma che proponeva l'attivazione di nuove linee nella sede nuova per, poi ,far cessare quelle vecchie nella sede chiusa.
Deduceva che ,però, ciò non avveniva e che parte attrice era stata costretta a pagare sia le linee nella sede cessata sia le linee nella sede operativa fino alla cessazione del rapporto con CP_1
Deduceva che i servizi forniti da nella nuova sede, fin dall'inizio ,maggio 2018, non CP_1 funzionavano correttamente per problemi, mai risolti alle linee e al centralino
Deduceva altresì che le fatture di riportavano alti costi non giustificati dai contratti in CP_1 essere,servizi mai fruiti ed utenze non utilizzate con particolare riferimento alla sede di Cannaregio cessata , ma che nonostante ciò le fatture emesse dal luglio 2018 al luglio 2021, nonostante le contestazioni , venivano pagate per timore di interruzione dei servizi.
Deduceva che avrebbe dovuto rimborsare a parte attrice le somme in eccedenza e che in CP_1 ogni caso avrebbe dovuto rimborsare integralmente il pagamento delle fatture con periodo di calcolo successivo al 3/8/2021 di cui alla fattura AN16780353 del 22/9/21 con periodo di fatturazione 17/7/21-
16/9/21 di euro 868,03 e AN20751638 di euro 1950,48
Si costituiva in causa chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via Controparte_1 subordinata ,accertata la partecipazione colposa totale o parziale di parte attrice nella causazione dei danni accertati, il rigetto delle domande attoree
Deduceva parte convenuta l'esclusione della sua responsabilità sulla base delle condizioni generali di contratto per ogni tipo di disservizio e che oggetto dei contratti dovevano ritenersi quanto negli stessi riportati.
Deduceva che gli accordi tra la parte e l'agente non erano vincolanti per quest'ultima, non CP_1 avendo l'Agente potere di rappresentanza , ma che gli unici accordi vincolanti dovevano ritenersi quelli del contratto e delle condizioni generali , operando nel caso di accordi con l'Agente la mancanza di legittimazione passiva di CP_1
Deduceva che parte avversa iniziava il rapporto con sottoscrivendo un contratto nel 2015 e CP_1 che nel corso degli anni successivi ha sottoscritto altri contratti richiedendo altri servizi.
Deduceva di avere fatturato sulla base dei contratti e dei servizi richiesti precisando che il servizio di telefonia ed internet non erano illimitati secondo i piani richiesti, ma entro determinate soglie , superate le quali, il pano tariffario prevedeva costi fissi e variabili, con la conseguenza che CP_1 una volta attivati i servizi richiesti li fatturava
Deduceva che le 3 note di credito erano state emesse per stornare le fatture emesse il 5/11/21 e il 21/11/21 in un ottica conciliativa.
Deduceva che a fronte di segnalazioni di disservizi aveva prontamente risolto ogni problema CP_1 entro il quarto giorno come previsto in contratto e che ,in caso di risoluzione successiva al quarto giorno ,era previsto un indennizzo di 10 euro al giorno fino ad un massimo di euro 150,00
Deduceva che l'Agente aveva omesso di comunicare a le istanze della cliente e che CP_2 CP_1 quest'ultima avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a CP_1
Deduceva che l'Agente non aveva comunicato la volontà di trasloco , ma solo la richiesta di nuova attivazione nel nuovo indirizzo e che in caso diverso avrebbe verificato la fattibilità del CP_1 trasloco e che inoltre, la tesi di parte attrice non poteva ritenersi convincente dal momento che aveva atteso tre anni prima di cambiare operatore e dal momento che aveva , nel frattempo, pagato tutte le fatture.
pagina 3 di 6 Deduceva che la richiesta restitutoria di parte attrice andava disattesa in quanto poteva conseguire un ingiustificato arricchimento e perché le contestazioni andavano effettuate direttamente a CP_1
Deduceva che la domanda di risarcimento danni andava disattesa in quanto non provato l'an e il quantum e che la liquidazione non poteva essere effettuata secondo equità , ma secondo diritto sussistendone i presupposti.
All'udienza del 5/4/2023 il Giudice concedeva i termini ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 26/10/2023 il Giudice , ritenuta la causa documentale fissava udienza di pc
Con ordinanza del 18/7/24 il Gop rinviava la causa ex art 281 sexiex cpc all'udienza del 24/372025
********************
Con atto di citazione introduceva azione di ripetizione d'indebito, di Parte_1
accertamento negativo del credito e di risarcimento danni , deducendo di avere pagato a CP_1
fatture con costi non dovuti, di non dovere pagare fatture emesse dopo la cessazione del rapporto e di avere subito danni si è difesa sostenendo che tutte le fatture emesse erano basate sui contratti sottoscritti da CP_1
parte attrice e che non poteva essere coinvolta da accordi intervenuti tra parte attrice e l'agente in quanto non dotato di potere di rappresentanza e che le richieste danni risultavano CP_1 infondate nell'an e nel quantum
Quanto alla ripetizione d'indebito
Parte attrice ha allegato di avere trasferito la propria sede da Cannaregio 2689 a Cannaregio 325 e di avere chiesto all'Agente la cessazione dei servizi in Cannaregio 2689 a partire dal CP_1
30/11/2018 (atto di cit pag 2) A prova di ciò ha prodotto il doc 4 ove si evince, in data 5/4/2018 ,la richiesta all'Agente , di spostamento di un numero da “Ormesini all'Ufficio di San Geremia” CP_1
e in data 15/5/2018 l'attivazione della linea nel nuovo ufficio . Dal doc n. 6 si evince una lamentela in data 16/4/2019 in merito ad una differenza di 120,00 e in data 19/4/2019 un reclamo per pagamenti eccessivi , si presume riferiti alla nuova sede;
così pure nella chat del 9/4/2021
Dalle produzioni non risulta provata la richiesta di trasferimento delle linee , da quale sede ad altra e se di una sola linea o di tutte quelle presenti nella sede precedente.
Le fatture di cui alla produzione n. 7 di parte attrice prevedono diversi servizi che sembrano rispondenti ai diversi contratti prodotti sia da parte attrice di cui al doc 13 che da parte convenuta
(questi ultimi sottoscritti in data 12/4/19 (prod 4 di e 26/10/2019 (prod 5 di CP_1 CP_1
Parte attrice non individua , rispetto ai vari contratti , specificatamente i servizi non richiesti , ma dalla messaggistica prodotta si lamenta dei costi eccessivi rispetto ai precedenti piani tariffari , peraltro senza specificare per ogni contratto e piano tariffario quali siano i costi non pattuiti e ciò era suo onere;
La contestazione quindi non può che ritenersi generica e sul punto non era possibile pagina 4 di 6 ammettere CTU al fine di individuare i servizi non richiesti e non usufruiti né i costi fatturati in più; la stessa sarebbe stata evidentemente esplorativa ,in mancanza di una puntuale allegazione e contestazione documentale dei servizi non usufruiti.Neppure risulta una richiesta formale di cessazione delle vecchie utenze , neppure dopo l'attivazione di quelle nuove , sebbene parte attrice fosse a conoscenza della necessità di dare disdetta come si evince dall'email del 11/12/2018 di cui al doc 5 delle sue produzioni
In sostanza dalle produzioni documentali le contestazioni risultano generiche e semmai imputate alla scelta di piani tariffari che anziché diminuire i costi , li avevano aumentati. La scelta del piano tariffario, però non dipendeva certo da e nel momento in cui vi è la scelta del piano CP_1 tariffario è diligenza dell'utente capire , anche attraverso gli odierni strumenti a disposizione come ad es. il sito o le verifiche mediante internet i costi dagli stessi previsti. CP_1
Allo stato dunque non appare giustificata né tanto meno documentalmente provata la contestazione specifica in merito al pagamento di somme indebite e la domanda dunque va disattesa.
Quanto all'accertamento negativo del credito delle fatture emesse dopo il recesso dai contratti
Parte attrice ha allegato di avere operato il recesso da tutti i contratti in data 3/8/2021, ma CP_1
che successivamente erano pervenute le fatture AN16780353 del 22/9/21 con periodo di fatturazione
17/7/21 -16/9/21 di euro 901,82 e AN20751638 del 20/11/21 di euro 1950,48 entrambe contestate per servizi non fruiti
Secondo le condizioni generali di contratto (doc 3) di parte convenuta , il recesso opera dopo 30 giorni con la conseguenza che la fattura di settembre 2021 sarebbe dovuta . Non saranno invece dovuti gli importi della fattura AN20751638 del 20/11/21 di euro 1950,48 che si ritiene emessa per servizi . Sul punto non ha prodotto la fattura contestata al fine di dimostrare che le somme in essa CP_1 esposte si riferivano a voci diverse dai servizi e dovute.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice
La stessa va disattesa non avendo innanzi tutto provato parte attrice l'esistenza di un danno prima della sua quantificazione.I lamentati disservizi trovano una qualche rispondenza nella messaggistica di cui ai doc 5 e 6 di parte attrice , ma negli stessi documenti emerge anche la risoluzione dei disservizi
Ad es. in data 25 luglio 2018 parte attrice scrive che tutte le linee e il centralino funzionano , salvo poi in data 24 settembre 2018 comunicare problemi su diverse linee, ma senza indicare poi i tempi di risoluzione . Non appare credibile che i disservizi relativi a parecchie linee contestati nel 2018 si siano protratti fino all'agosto 2021 senza che parte attrice abbia ritenuto di recedere prima.
In ogni caso la liquidazione del danno per disservizi,anche in via equitativa, presuppone la prova della sua esistenza che nel caso di specie non è stata fornita
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge
La domanda attorea di ripetizione d'indebito e di risarcimento del danno
Accoglie la domanda attorea di non debenza a delle somme di cui alla fattura AN20751638 CP_1
del 20/11/21 di euro 1950,48
Spese di lite compensate
Sentenza resa ex art 281 sexies cpc pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale
Milano, 24 marzo 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6