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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6647 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Parte_1
Giosuè Consiglio, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Ruggiero A. Cafagna, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 20.5.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022 e successive modifiche ed integrazioni, le cui norme sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 29.11.2019, la ha quivi convenuto la Pt_1
deducendo quanto segue. CP_1
La convenuta esercita la professione medica, all'epoca dei fatti di causa presso suo studio ubicato in Bisceglie, via
Montecucco n. 12, dove la si era recata per una Pt_1
visita di controllo il giorno 6.2.2019. Nell'attesa,
l'attrice accedeva al vano bagno e, nel far questo,
<
facilmente visibile e pertanto rovinava al suolo>>.
Riportava di conseguenza <
collo chirurgico omerale sin. lievemente scomposta>>, per tale diagnosticata presso il locale presidio ospedaliero,
dove la veniva nell'immediatezza trasportata in Pt_1
ambulanza, che ha comportato un periodo di invalidità
temporanea e, all'esito, invalidità permanente. La
responsabilità di tali danni va imputata alla dott.ssa quale titolare dello studio medico teatro CP_1
dell'incidente e così custode dello stesso, in forza dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di segnalare <
2 modo, né attraverso cartelli sulla porta né con maniglie corrimano né … mediante … strisce antiscivolo>>, <
dislivello responsabile dell'incidente>>, < …
prontamente visibile>> e <>, tanto più
<
deambulatorie d[a] cui i pazienti potevano essere affetti>>.
Nessun esito hanno avuto le trattative previamente intercorse fra le parti, anche con l'intervento della compagnia assicuratrice della responsabilità civile della convenuta, la cui offerta di risarcimento è stata giudicata dalla non satisfattiva, sicché, inutilmente esperito Pt_1
procedimento di negoziazione assistita, la danneggiata ha instaurato il presente giudizio, chiedendo condannarsi la dott.ssa al pagamento in suo favore, per CP_1
risarcimento del danno biologico sofferto, della complessiva somma di € 29.919,00, oltre ad € 352,00 per <
… per la consulenza peritale>>, per un totale così di €
30.271,00 o del diverso ammontare a ritenersi di giustizia,
<
del sinistro>>.
La dott.ssa resiste con comparsa di risposta CP_1
tempestivamente depositata il 9.5.2020.
L'accadimento della caduta allegata dall'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo come da essa come sopra prospettate nell'atto di citazione, è incontroverso;
con
3 riguardo alle circostanze di luogo, relativamente al fatto,
più precisamente, che essa è caduta inciampando in un rialzo del piano di calpestio, nell'accedere dalla sala d'aspetto dello studio medico della convenuta al vano bagno.
Nell'atto di citazione - che non è corredato di fotografie ritraenti il luogo del sinistro, che la non ha Pt_1
depositato neppure nel prosieguo del giudizio - è infatti riferito in proposito che il vano bagno era separato dalla sala d'attesa da un vano antibagno e che l'attrice sarebbe inciampata in questo rialzo <
l'antibagno e il bagno>>, insidioso in quanto non segnalato e difficilmente visibile anche per questa sua imprevedibile collocazione.
Con la comparsa di costituzione in giudizio la dott.ssa ha per contro negato tale collocazione del CP_1
rialzo ed ha prodotto tre fotografie, raffiguranti un alto gradino, che appare in effetti avere la riferita altezza di circa 14 cm, posto nel passaggio dal piano di calpestio della sala d'attesa la piano di calpestio del vano antibagno, privo di porta, che sarebbe stato allo stesso livello del piano di calpestio del vano bagno, chiuso invece da porta.
Questa conformazione dei luoghi, per quanto risulta da dette fotografie, in cui è rappresentato soltanto il passaggio dalla sala d'attesa all'antibagno, e quanto alla esistenza di un'unica porta a chiusura del bagno, ha trovato conferma
4 nelle deposizioni rese dai due testi escussi, Testimone_1
, presente in loco al momento dell'incidente, e
[...] [...]
sopraggiunto a caduta avvenuta - della Testimone_2
cui piena attendibilità non v'è motivo di dubitare - i quali,
hanno altresì concordemente confermato che le tre bande antiscivolo di colore scuro su colore chiaro che in dette fotografie si vedono apposte sul bordo del predetto gradino al momento del sinistro per cui è causa non esistevano, non v'era al momento la rampa, parimenti dotata di bande antiscivolo di colore scuro su colore chiaro, che pure ivi si vede disposta a colmare il dislivello del gradino per due terzi della sua larghezza, non vi era alcuna segnalazione che avvertisse della presenza del gradino, che il teste
[...]
ha dichiarato essere stata realizzata Testimone_2
successivamente, mediante l'affissione di un apposito cartello.
Neppure il teste ha visto la Testimone_1 Pt_1
nel momento in cui inciampava e quindi è stato in grado di dire come ciò sia esattamente avvenuto e dove: se in corrispondenza del gradino riportato nelle suddette fotografie oppure in corrispondenza di un ulteriore gradino posto nel passaggio fra l'antibagno e il bagno, la cui esistenza è stata come innanzi meramente asserita dall'attrice, anche personalmente in sede dell'interrogatorio formale reso, fino alla memoria di
5 replica, nella quale soltanto è per la prima volta esplicitamente riportato dalla parte che il gradino nel quale la è inciampata era in effetti quello interposto fra Pt_1
sala d'attesa e antibagno che si vede riprodotto nelle suddette fotografie versate in atti dalla convenuta.
Cionondimeno il complessivo tenore della testimonianza del consente di ritenere raggiunta, Testimone_1
secondo il criterio del "più probabile che non" che presiede alla imputazione della responsabilità in materia civile, la prova che la sia in effetti caduta inciampando in Pt_1
quell'unico gradino di cui è come innanzi provata l'esistenza, al momento privo di bande antiscivolo e di rampa e non segnalato in alcun modo.
Ora, in mancanza della dimostrazione ed anche soltanto della allegazione della ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di applicabilità delle prescrizioni del d.m.
Min. Lav. Pubbl. n. 236/1989 evocato dall'attrice, stabiliti dal suo art. 1, e/o di un difetto di abilitazione dell'immobile in questione, da parte della Pubblica Autorità
preposta, alla destinazione di studio medico a cui era adibito, la presenza del gradino nel passaggio fra la sala d'attesa dello studio medico e l'antibagno, rispondendo allora ad una non vietata esigenza costruttiva del relativo immobile, deve ritenersi non costituire di per sé alcuna anomalia dello studio medesimo, cioè della cosa in custodia
6 della convenuta quale titolare dell'attività professionale ivi esercitata, a cui la caduta della possa Pt_1
ascriversi e della quale la dott.ssa possa CP_1
pertanto reputarsi oggettivamente responsabile in forza dell'art. 2051 c.c., posto dall'attrice a fondamento della sua domanda di risarcimento.
Ed invero quello che la stessa attrice in realtà rimprovera alla dott.ssa , e che ha in effetti ragione di CP_1
rimproverarle, non è la presenza del gradino in sé, bensì
l'omessa adozione, che le regole di comune cautela avrebbero invece imposto, di qualsiasi accorgimento idoneo a prevenirne gli effetti insidiosi per il pubblico degli utenti dello studio: esattamente ciò a cui la convenuta ha poi provveduto successivamente all'infortunio occorso alla come sopra dimostrato dalle fotografie depositate Pt_1
e confermato dalle testimonianze assunte.
Tanto comporta bensì responsabilità della dott.ssa ma al diverso titolo della colpa conseguente CP_1
alla violazione del principio del neminem laedere sanzionata dall'art. 2043 c.c., che, indipendentemente dalla disciplina invocata dall'attrice, è comunque in potere di questo giudicante individuare come la giusta norma a cui ricondurre la fattispecie dedotta in giudizio con la domanda, fermi i fatti costitutivi allegati, in ossequio al principio iura novit curia (v. Cass. 12.11.2024 n. 29232 fra le più
7 recenti).
La cospicua consistenza del dislivello nel quale la Pt_1
è inciampata e l'evidenza resa dalla differenziazione cromatica fra le superfici orizzontali di sala d'attesa e antibagno, pavimentate, e la superficie verticale del gradino, in cemento non rivestito, quali si apprezzano nelle fotografie in atti, inducono d'altro canto a ravvisare concorso di colpa della stessa attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiamato nella materia della responsabilità aquiliana di cui qui si tratta dall'art. 2056, co. 1, c.c., alla causazione della cui caduta deve ritenersi che non abbia mancato di contribuire anche una condotta colpevolmente distratta della stessa danneggiata,
il cui apporto può equitativamente determinarsi nella misura del 30%.
La chiede innanzitutto di essere risarcita del danno Pt_1
non patrimoniale alla salute conseguentemente riportato in termini di invalidità temporanea e invalidità permanente.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139
d.l.vo n. 209/2005 - con previsione a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria,
8 del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti
- quale danno costituito dalla <
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a),
e 139, co. 2, cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione, dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico-
legale d'ufficio espletata a tal fine ha accertato che, in conseguenza dell'incidente oggetto di causa, la ha Pt_1
effettivamente riportato <
omerale di sinistra>>, che ha comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 108
giorni, di cui 3 al 90%, 30 al 75%, 30 al 50% e 45 al 25%,
e da invalidità permanente nella misura di 9 punti
9 percentuali.
Tali conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie.
Non risultano particolari aspetti dinamico-relazionali della vita dell'attrice che siano venuti ad essere incisi in misura speciale dai postumi permanenti dell'infortunio per cui è
causa, sicché non si giustifica personalizzazione del relativo risarcimento.
È statuizione della Suprema Corte, a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità
causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti,
per le quali vige un'apposita normativa [ed ora anche per le lesioni gravi derivanti dalla circolazione, per le quali pure è frattanto intervenuta apposita normativa]) nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass. 7.6.2011
n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesioni micropermanenti, cioè non eccedenti i 9 punti percentuali,
non causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti,
10 che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio
sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano il 4.6.2024,
ammonta alla complessiva somma di € 19.412,75, di cui €
5.916,75 per danno biologico da invalidità temporanea ed €
13.496,00 per danno biologico da invalidità permanente, il risarcimento che per l'intero potrebbe complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attrice, che aveva 78 anni all'epoca del sinistro.
A tale importo andrebbe poi aggiunta, a titolo di risarcimento dell'intero danno patrimoniale di cui l'attrice chiede altresì di essere ristorata, la somma di € 352,00,
ritenuta congrua dal c.t.u., che la ha documentato Pt_1
di avere sborsato per provvedersi di una perizia di parte al fine di disporre di una quantificazione del danno biologico sofferto e che pure questo giudicante reputa danno meritevole di risarcimento.
Il risarcimento concretamente spettante all'attrice va tuttavia rapportato all'entità della responsabilità della convenuta, decurtata della quota di corresponsabilità come sopra imputabile all'attrice medesima, sicché la sommatoria dei suddetti importi va diminuita del 30%, venendo così ad ammontare ad € 13.835,32 la somma che la dott.ssa va in definitiva condannata a pagare in favore CP_1
della , di cui € 13.588,92 per risarcimento del danno Pt_1
11 non patrimoniale ed € 246,40 per risarcimento del danno patrimoniale.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 13.588,92 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata all'attualità e quindi già comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 246,40 riconosciuta per risarcimento
12 del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data dell'evento lesivo, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data dell'evento medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere dalla data dell'esborso, sull'importo di € 246,40,
anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di causa fra le parti fino a concorrenza di un terzo e la condanna della convenuta alla loro rifusione in favore dell'attrice per gli altri due terzi, nella misura così ridotta, liquidata in dispositivo,
fatta esclusione per la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta ad integrale carico della convenuta.
13
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra
[...]
istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di € 13.835,32, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico della convenuta per il suo intero ammontare;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per un terzo;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice gli altri due terzi delle spese di patrocinio, che, in tale misura ridotta, si liquidano nella complessiva somma di €
3.865,96, di cui € 187,30 per esborsi ed € 3.678,66 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 7.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6647 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Parte_1
Giosuè Consiglio, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Ruggiero A. Cafagna, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 20.5.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022 e successive modifiche ed integrazioni, le cui norme sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 29.11.2019, la ha quivi convenuto la Pt_1
deducendo quanto segue. CP_1
La convenuta esercita la professione medica, all'epoca dei fatti di causa presso suo studio ubicato in Bisceglie, via
Montecucco n. 12, dove la si era recata per una Pt_1
visita di controllo il giorno 6.2.2019. Nell'attesa,
l'attrice accedeva al vano bagno e, nel far questo,
<
facilmente visibile e pertanto rovinava al suolo>>.
Riportava di conseguenza <
collo chirurgico omerale sin. lievemente scomposta>>, per tale diagnosticata presso il locale presidio ospedaliero,
dove la veniva nell'immediatezza trasportata in Pt_1
ambulanza, che ha comportato un periodo di invalidità
temporanea e, all'esito, invalidità permanente. La
responsabilità di tali danni va imputata alla dott.ssa quale titolare dello studio medico teatro CP_1
dell'incidente e così custode dello stesso, in forza dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di segnalare <
2 modo, né attraverso cartelli sulla porta né con maniglie corrimano né … mediante … strisce antiscivolo>>, <
dislivello responsabile dell'incidente>>, < …
prontamente visibile>> e <>, tanto più
<
deambulatorie d[a] cui i pazienti potevano essere affetti>>.
Nessun esito hanno avuto le trattative previamente intercorse fra le parti, anche con l'intervento della compagnia assicuratrice della responsabilità civile della convenuta, la cui offerta di risarcimento è stata giudicata dalla non satisfattiva, sicché, inutilmente esperito Pt_1
procedimento di negoziazione assistita, la danneggiata ha instaurato il presente giudizio, chiedendo condannarsi la dott.ssa al pagamento in suo favore, per CP_1
risarcimento del danno biologico sofferto, della complessiva somma di € 29.919,00, oltre ad € 352,00 per <
… per la consulenza peritale>>, per un totale così di €
30.271,00 o del diverso ammontare a ritenersi di giustizia,
<
del sinistro>>.
La dott.ssa resiste con comparsa di risposta CP_1
tempestivamente depositata il 9.5.2020.
L'accadimento della caduta allegata dall'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo come da essa come sopra prospettate nell'atto di citazione, è incontroverso;
con
3 riguardo alle circostanze di luogo, relativamente al fatto,
più precisamente, che essa è caduta inciampando in un rialzo del piano di calpestio, nell'accedere dalla sala d'aspetto dello studio medico della convenuta al vano bagno.
Nell'atto di citazione - che non è corredato di fotografie ritraenti il luogo del sinistro, che la non ha Pt_1
depositato neppure nel prosieguo del giudizio - è infatti riferito in proposito che il vano bagno era separato dalla sala d'attesa da un vano antibagno e che l'attrice sarebbe inciampata in questo rialzo <
l'antibagno e il bagno>>, insidioso in quanto non segnalato e difficilmente visibile anche per questa sua imprevedibile collocazione.
Con la comparsa di costituzione in giudizio la dott.ssa ha per contro negato tale collocazione del CP_1
rialzo ed ha prodotto tre fotografie, raffiguranti un alto gradino, che appare in effetti avere la riferita altezza di circa 14 cm, posto nel passaggio dal piano di calpestio della sala d'attesa la piano di calpestio del vano antibagno, privo di porta, che sarebbe stato allo stesso livello del piano di calpestio del vano bagno, chiuso invece da porta.
Questa conformazione dei luoghi, per quanto risulta da dette fotografie, in cui è rappresentato soltanto il passaggio dalla sala d'attesa all'antibagno, e quanto alla esistenza di un'unica porta a chiusura del bagno, ha trovato conferma
4 nelle deposizioni rese dai due testi escussi, Testimone_1
, presente in loco al momento dell'incidente, e
[...] [...]
sopraggiunto a caduta avvenuta - della Testimone_2
cui piena attendibilità non v'è motivo di dubitare - i quali,
hanno altresì concordemente confermato che le tre bande antiscivolo di colore scuro su colore chiaro che in dette fotografie si vedono apposte sul bordo del predetto gradino al momento del sinistro per cui è causa non esistevano, non v'era al momento la rampa, parimenti dotata di bande antiscivolo di colore scuro su colore chiaro, che pure ivi si vede disposta a colmare il dislivello del gradino per due terzi della sua larghezza, non vi era alcuna segnalazione che avvertisse della presenza del gradino, che il teste
[...]
ha dichiarato essere stata realizzata Testimone_2
successivamente, mediante l'affissione di un apposito cartello.
Neppure il teste ha visto la Testimone_1 Pt_1
nel momento in cui inciampava e quindi è stato in grado di dire come ciò sia esattamente avvenuto e dove: se in corrispondenza del gradino riportato nelle suddette fotografie oppure in corrispondenza di un ulteriore gradino posto nel passaggio fra l'antibagno e il bagno, la cui esistenza è stata come innanzi meramente asserita dall'attrice, anche personalmente in sede dell'interrogatorio formale reso, fino alla memoria di
5 replica, nella quale soltanto è per la prima volta esplicitamente riportato dalla parte che il gradino nel quale la è inciampata era in effetti quello interposto fra Pt_1
sala d'attesa e antibagno che si vede riprodotto nelle suddette fotografie versate in atti dalla convenuta.
Cionondimeno il complessivo tenore della testimonianza del consente di ritenere raggiunta, Testimone_1
secondo il criterio del "più probabile che non" che presiede alla imputazione della responsabilità in materia civile, la prova che la sia in effetti caduta inciampando in Pt_1
quell'unico gradino di cui è come innanzi provata l'esistenza, al momento privo di bande antiscivolo e di rampa e non segnalato in alcun modo.
Ora, in mancanza della dimostrazione ed anche soltanto della allegazione della ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di applicabilità delle prescrizioni del d.m.
Min. Lav. Pubbl. n. 236/1989 evocato dall'attrice, stabiliti dal suo art. 1, e/o di un difetto di abilitazione dell'immobile in questione, da parte della Pubblica Autorità
preposta, alla destinazione di studio medico a cui era adibito, la presenza del gradino nel passaggio fra la sala d'attesa dello studio medico e l'antibagno, rispondendo allora ad una non vietata esigenza costruttiva del relativo immobile, deve ritenersi non costituire di per sé alcuna anomalia dello studio medesimo, cioè della cosa in custodia
6 della convenuta quale titolare dell'attività professionale ivi esercitata, a cui la caduta della possa Pt_1
ascriversi e della quale la dott.ssa possa CP_1
pertanto reputarsi oggettivamente responsabile in forza dell'art. 2051 c.c., posto dall'attrice a fondamento della sua domanda di risarcimento.
Ed invero quello che la stessa attrice in realtà rimprovera alla dott.ssa , e che ha in effetti ragione di CP_1
rimproverarle, non è la presenza del gradino in sé, bensì
l'omessa adozione, che le regole di comune cautela avrebbero invece imposto, di qualsiasi accorgimento idoneo a prevenirne gli effetti insidiosi per il pubblico degli utenti dello studio: esattamente ciò a cui la convenuta ha poi provveduto successivamente all'infortunio occorso alla come sopra dimostrato dalle fotografie depositate Pt_1
e confermato dalle testimonianze assunte.
Tanto comporta bensì responsabilità della dott.ssa ma al diverso titolo della colpa conseguente CP_1
alla violazione del principio del neminem laedere sanzionata dall'art. 2043 c.c., che, indipendentemente dalla disciplina invocata dall'attrice, è comunque in potere di questo giudicante individuare come la giusta norma a cui ricondurre la fattispecie dedotta in giudizio con la domanda, fermi i fatti costitutivi allegati, in ossequio al principio iura novit curia (v. Cass. 12.11.2024 n. 29232 fra le più
7 recenti).
La cospicua consistenza del dislivello nel quale la Pt_1
è inciampata e l'evidenza resa dalla differenziazione cromatica fra le superfici orizzontali di sala d'attesa e antibagno, pavimentate, e la superficie verticale del gradino, in cemento non rivestito, quali si apprezzano nelle fotografie in atti, inducono d'altro canto a ravvisare concorso di colpa della stessa attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiamato nella materia della responsabilità aquiliana di cui qui si tratta dall'art. 2056, co. 1, c.c., alla causazione della cui caduta deve ritenersi che non abbia mancato di contribuire anche una condotta colpevolmente distratta della stessa danneggiata,
il cui apporto può equitativamente determinarsi nella misura del 30%.
La chiede innanzitutto di essere risarcita del danno Pt_1
non patrimoniale alla salute conseguentemente riportato in termini di invalidità temporanea e invalidità permanente.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139
d.l.vo n. 209/2005 - con previsione a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria,
8 del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti
- quale danno costituito dalla <
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a),
e 139, co. 2, cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione, dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico-
legale d'ufficio espletata a tal fine ha accertato che, in conseguenza dell'incidente oggetto di causa, la ha Pt_1
effettivamente riportato <
omerale di sinistra>>, che ha comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 108
giorni, di cui 3 al 90%, 30 al 75%, 30 al 50% e 45 al 25%,
e da invalidità permanente nella misura di 9 punti
9 percentuali.
Tali conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie.
Non risultano particolari aspetti dinamico-relazionali della vita dell'attrice che siano venuti ad essere incisi in misura speciale dai postumi permanenti dell'infortunio per cui è
causa, sicché non si giustifica personalizzazione del relativo risarcimento.
È statuizione della Suprema Corte, a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità
causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti,
per le quali vige un'apposita normativa [ed ora anche per le lesioni gravi derivanti dalla circolazione, per le quali pure è frattanto intervenuta apposita normativa]) nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass. 7.6.2011
n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesioni micropermanenti, cioè non eccedenti i 9 punti percentuali,
non causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti,
10 che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio
sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano il 4.6.2024,
ammonta alla complessiva somma di € 19.412,75, di cui €
5.916,75 per danno biologico da invalidità temporanea ed €
13.496,00 per danno biologico da invalidità permanente, il risarcimento che per l'intero potrebbe complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attrice, che aveva 78 anni all'epoca del sinistro.
A tale importo andrebbe poi aggiunta, a titolo di risarcimento dell'intero danno patrimoniale di cui l'attrice chiede altresì di essere ristorata, la somma di € 352,00,
ritenuta congrua dal c.t.u., che la ha documentato Pt_1
di avere sborsato per provvedersi di una perizia di parte al fine di disporre di una quantificazione del danno biologico sofferto e che pure questo giudicante reputa danno meritevole di risarcimento.
Il risarcimento concretamente spettante all'attrice va tuttavia rapportato all'entità della responsabilità della convenuta, decurtata della quota di corresponsabilità come sopra imputabile all'attrice medesima, sicché la sommatoria dei suddetti importi va diminuita del 30%, venendo così ad ammontare ad € 13.835,32 la somma che la dott.ssa va in definitiva condannata a pagare in favore CP_1
della , di cui € 13.588,92 per risarcimento del danno Pt_1
11 non patrimoniale ed € 246,40 per risarcimento del danno patrimoniale.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 13.588,92 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata all'attualità e quindi già comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 246,40 riconosciuta per risarcimento
12 del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data dell'evento lesivo, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data dell'evento medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere dalla data dell'esborso, sull'importo di € 246,40,
anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di causa fra le parti fino a concorrenza di un terzo e la condanna della convenuta alla loro rifusione in favore dell'attrice per gli altri due terzi, nella misura così ridotta, liquidata in dispositivo,
fatta esclusione per la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta ad integrale carico della convenuta.
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P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra
[...]
istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di € 13.835,32, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico della convenuta per il suo intero ammontare;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per un terzo;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice gli altri due terzi delle spese di patrocinio, che, in tale misura ridotta, si liquidano nella complessiva somma di €
3.865,96, di cui € 187,30 per esborsi ed € 3.678,66 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 7.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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