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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3552/2024 in data 23/07/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv. GATTO LUISA e GATTO RACHELE
parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede avente per oggetto: Separazione giudiziale trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“
1.pronunciare la separazione dei coniugi, con rinuncia alla domanda di addebito;
2.affidare i figli minori alla madre in via super-
esclusiva con facoltà per la madre di prendere senza il consenso del padre ogni decisione anche di natura medica,
scolastica, ricreativa, ludico sportiva, residenziale ecc.;
e di ottenere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore dei minori anche senza il consenso del loro padre;
regolamentare il diritto di visita del padre come riterrà opportuno il collegio;
3. porre a carico del padre un contributo mensile di euro
800 (euro 400 per ciascun figlio)– o nella misura che sarà
ritenuta di giustizia - per il mantenimento dei figli a decorrere dal deposito del ricorso;
con rivalutazione ISTAT
annuale;
4. porre le spese straordinarie per i minori a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
5.assegno unico interamente alla madre;
6. spese di lite rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, la signora Parte_1
chiedeva disporsi la separazione dal coniuge
[...] CP_1
Pag. 2 di 8 , con il quale aveva contratto matrimonio il CP_1
4/11/2007 in India, matrimonio non trascritto in Italia.
I coniugi si erano trasferiti in Italia subito dopo il matrimonio , dapprima a Roma e poi a Gorgo al Monticano.
Dall'unione erano nati due figli: in data 1/5/2009 e Per_1
in data 7/10/2012. Per_2
La ricorrente riferiva di essersi dovuta trasferire con i figli dal di lei fratello, e poi presso connazionali, a causa delle aggressioni verbali e fisiche alle quali veniva sottoposta da parte del marito;
chiedeva pertanto l'addebito della separazione al marito.
Non aveva avuto più notizie del marito, fino a quando i
Carabinieri di Oderzo la informavano che lo stesso era detenuto in carcere a Zagabria, in Croazia.
Chiedeva l'affido super esclusivo dei figli e un contributo mensile di euro 800 da parte del marito per il mantenimento dei figli.
All'udienza avanti al giudice designato compariva la sola ricorrente, la quale ribadiva quanto esposto in ricorso;
precisava che lei percepiva una retribuzione mensile di euro 1.600 quale operaia, e che il marito, quando era in
Italia, faceva anche lui l'operaio e percepiva circa euro
2.000 al mese straordinari compresi;
rinunciava alla domanda di addebito.
Il convenuto rimaneva contumace.
Pag. 3 di 8 Il procuratore precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte;
il giudice si riservava di riferire al collegio
***
1.Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Deve rilevarsi, in via preliminare, che la controversia presenta elementi di “internazionalità”, essendo nate le parti in India e non essendovi in atti riscontro documentale sul fatto che le stesse abbiano acquistato la cittadinanza italiana.
Questo impone al Collegio, prima della decisione di merito,
di verificare la sussistenza della propria giurisdizione e di individuare la legge applicabile in relazione a ciascuna delle domande proposte.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione, avendo entrambi i coniugi residenza abituale nel territorio dello Stato italiano (si veda il doc. 2 allegato al ricorso): sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) del Regolamento (CE)
2201/03.
Quanto alla legge applicabile in materia, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del Regolamento CE 1259/2010 in vigore dal 21 giugno 2012, in assenza di una scelta ad hoc
delle parti, si applica, in via residuale, la legge italiana quale legge dello Stato di cui è adita l'autorità
giurisdizionale.
Pag. 4 di 8 Sussiste, altresì, la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda inerente la regolamentazione della responsabilità genitoriale, , radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento – in ragione della residenza dei figli minori;
in virtù dell'art. 17 della
Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello
Stato di residenza abituale del minore, che in questo caso
è quella italiana.
Riguardo, infine, alla domanda relativa al mantenimento della prole (non disciplinata dal citato Regolamento), ai sensi dell'art. 3 lett. b) Regolamento CE 4/2009 – sulle obbligazioni alimentari – sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore
(quindi, in questo caso, il giudice italiano); in base al
Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
2. Sulla separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è
deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pag. 5 di 8 Questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza;
il convenuto non ha dimostrato alcun interesse al giudizio, non essendosi costituito.
La ricorrente ha invece rinunciato alla domanda di addebito.
3. Sull'affidamento e collocamento dei figli minori
Stante il totale disinteresse del padre, il quale da tempo non dà notizie di sé, è necessario affidare i minori in via super esclusiva alla loro madre, così che questa possa prendere nell'interesse dei figli ogni decisione riguardo istruzione, salute, residenza senza dover interpellare il loro padre. Ciò comporta che i documenti validi per l'espatrio relativi ai minori porranno essere ottenuti dalla loro madre senza il consenso del loro padre.
4. II padre, ove rientri in Italia o comunque si faccia vivo, potrà vedere i figli previo intervento dei competenti
Servizi Sociali che, su richiesta della madre,
predisporranno un calendario di visita.
5. Sul mantenimento dei figli
Quanto all'assegno paterno di mantenimento, si stima equa una contribuzione mensile di euro 300 per ciascun figlio:
la madre è occupata quale operaia ed anche il padre, stando alle allegazioni della ricorrente (non si hanno precise informazioni al riguardo) lavorava quale operaio;
non c'è
ragione per ritenere che ancora oggi il padre non abbia
Pag. 6 di 8 capacità lavorativa tale da poter contribuire con 300 euro al mese al mantenimento dei figli.
Le spese straordinarie per i figli vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
L'assegno unico va percepito integralmente dalla madre,
come per legge.
6.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 3552/2024,
così provvede:
1.dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2. dispone l'affidamento dei figli e in via Per_1 Per_2
super esclusiva alla madre la quale Parte_1
potrà prendere nell'interesse dei figli ogni decisione riguardo istruzione, salute, residenza senza dover interpellare il loro padre;
i documenti validi per l'espatrio relativi ai minori porranno essere ottenuti dalla loro madre senza il consenso del loro padre;
i turni di responsabilità saranno regolati dai Servizi Sociali ove richiesto dalla madre;
3. pone a carico di a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile
Pag. 7 di 8 complessivo di €. 600,00 (€.300,00 per ciascun figlio), a decorrere dal deposito del ricorso;
oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
4. pone le spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
l'assegno unico va percepito integralmente dalla madre;
5. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di;
spese che si liquidano Parte_1
in € 2.500 per compenso professionale;
oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa di legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
25/2/2025
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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