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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 361/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
PA rappresentato e difeso dall'avv. Michele Grimaldi (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Sorrentino (foro di Brescia)
- RESISTENTE
, in proprio e quale titolare della ditta individuale DI _2
RA di AH BA, in liquidazione giudiziale
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: qualificazione. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 14 febbraio 2023, conveniva in giudizio avanti al PA
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e , quale titolare della ditta _2 individuale DI RA di AH BA, per chiedere l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, continuato e ininterrotto dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, tra il ricorrente - in qualità di magazziniere di V livello del C.C.N.L. Logistica
Trasporto Merci e Spedizione - e la società l'accertamento e Controparte_1 la dichiarazione di illegittimità del distacco del medesimo, dalla ditta pseudo-distaccante DI RA di AH BA presso la società pseudo-distaccataria per il periodo dal 4 maggio 2021 al 26 Controparte_1 luglio 2021, per la mancanza dei presupposti ex art. 30, d. lgs. 276/2003 e, conseguentemente, l'accertamento e la dichiarazione che il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, in qualità di magazziniere di V livello del
C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione presso era Controparte_1 continuato sino al 26 luglio 2021. Per l'effetto, domandava la condanna di a corrispondere al ricorrente la somma onnicomprensiva di Controparte_1
€ 24.771,39, maturata per il periodo dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, di cui € 22.259,90 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed € 2.512,29 a titolo di T.F.R., già dedotta la somma di € 12.916,30 lorda percepita medio tempore da , ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante _1 in corso di causa, con ogni conseguente statuizione in ordine ai versamenti dovuti all'ente previdenziale.
2 In via subordinata, in caso di riconoscimento di validità, efficacia e legittimità, del distacco di dalla ditta individuale DI RA di _1
AH BA presso la società per il periodo dal 4 maggio Controparte_1 al 26 luglio 2021, l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del medesimo a tempo pieno, continuato e ininterrotto dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, in qualità di magazziniere di V livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, presso la società per l'effetto, la condanna della medesima società a P_ P_ corrispondere al ricorrente la somma onnicomprensiva di € 21.225,83 maturata per quel periodo, di cui € 19.216,03 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed € 2.009,80 a titolo di T.F.R., già dedotte le somme lorde medio tempore da lui percepite e imputabili al periodo, ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa, con ogni conseguente statuizione in ordine ai versamenti dovuti all'ente previdenziale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1 maggio 2023 al saldo effettivo;
al contempo, condannarsi al pagamento della _2 somma onnicomprensiva di € 3.545,55 maturata per il periodo dal 4 maggio al 26 luglio 2021, di cui € 3.043,11 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed €
502,44 a titolo di T.F.R., già dedotte le somme lorde percepite medio tempore dal ricorrente e imputabili al periodo considerato, ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa, con ogni conseguente statuizione in ordine ai versamenti dovuti all'
[...]
. CP_3
In entrambi i casi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1 maggio
2023 al saldo effettivo e con spese del giudizio interamente rifuse in favore del patrono, dichiaratosi antistatario.
Più precisamente, deduceva che: _1
- operava come autista e magazziniere;
3 - in data 10 dicembre 2019 era stato assunto con contratto a tempo pieno dalla società il cui legale rappresentante era Controparte_4 [...]
con sede legale corrente in Brescia, via Giuseppe di Persona_1
Vittorio, n. 23. Era stato inquadrato come operaio, con le mansioni di autista;
- questo rapporto di lavoro, che sarebbe dovuto durare sino al 31 marzo
2020, si interrompeva già il 13 febbraio 2020, stante il “mancato superamento del periodo di prova”, come certificato dalla comunicazione di cessazione inviata da al Centro per l'Impiego Persona_1
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso, pag. 4, fascicolo piattaforma attività di vigilanza - ); PA
- successivamente, in data 9 luglio 2020, con atto notarile la società
[...] variava la propria ragione sociale in Controparte_4 Controparte_1
Contestualmente, attesa la modifica degli organi sociali, PE Per_1 cessava dalla propria carica di amministratore unico ed era
[...] nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre come
Consiglieri erano nominati e (cfr. doc. 1 allegato Persona_3 Persona_4 al ricorso, pagg. 19 e 20);
- dal 16 marzo 2020 al 3 maggio 2021, con l'eccezione del solo mese di agosto 2020, operava - o, meglio, continuava a operare - presso la _1 società in assenza di alcuna preventiva comunicazione di Controparte_1 assunzione inviata al competente Centro per l'Impiego (cfr. doc. 3 allegato al ricorso, fascicolo piattaforma attività di vigilanza - ); PA
- in particolare, egli lavorava sino al mese di agosto 2020 presso il deposito corrente in Brescia, via Giuseppe Di Vittorio, n. 23 e dal mese di settembre
2020 presso la (nuova) sede operativa in Brescia, via Castagna, n. 7 come magazziniere, a tempo pieno, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore giornaliere, come spiegava ancora il 3 maggio 2022 agli ispettori dell'I.T.L. con dichiarazioni spontanee ex art. 13, 689/1981, doc. 4 allegato al ricorso
(... generalmente dalle ore 5,00 del mattino alle ore 14,00. Spesso lavoravo molte più ore anche fino alle 18,00, con alcune occasioni in cui ho
4 terminato alle 23:00. Lavoravo dal lunedì al venerdì, lavorando di sabato in qualche occasione. Con il sig. era stata concordata una Per_1 retribuzione di circa €. 1.600,00 al mese ...>);
- l'attività lavorativa riguardava sostanzialmente la gestione del magazzino e l'organizzazione delle spedizioni affidate da terzi alla società Controparte_1
(egli deduceva in sede di ispezione all'I.T.L., cfr. doc. 4: ... apertura del magazzino a partire dalle ore cinque del mattino, smistamento bolgette delle banche agli autisti, effettuazione delle consegne in eccesso e non fattibili dagli autisti, risoluzione delle problematiche relative alle consegne degli autisti, lavaggio furgoni ...>);
- per l'esecuzione delle proprie mansioni riceveva le istruzioni da _1
e, più di rado, da che Persona_5 Persona_3 rappresentavano, anche per il restante personale, i referenti per ogni esigenza connessa con l'attività lavorativa, ivi comprese le richieste di ferie, permessi e altre questioni relative all'orario di lavoro;
- il ricorrente era profilato nella mail aziendale all'indirizzo P.E.O.
- per mezzo del quale comunicava tanto con la propria Email_1 datrice di lavoro (id est, magazzino. u>, ali. Email_2 Email_3
u>, magazzino. t>), quanto con le aziende
[...] Email_4 terze (id est, IKEA, EDP Delivery, SDA), per questioni attinenti ai problemi e/o alle tempistiche e/o ai luoghi di carico e di scarico delle spedizioni (doc.
5 allegato al ricorso);
- in data 30 giugno 2020 inviava all'indirizzo P.E.O. _1
- pure la propria Email_5
Autodichiarazione Covid.pdf (doc. 6 allegato al ricorso);
- oltre agli scambi di mail, egli comunicava costantemente con
[...]
(alias e (alias ) anche Persona_5 Per_6 Persona_3 Per_7 attraverso l'applicazione WhatsApp, ivi ricevendo le istruzioni sulla modalità di esecuzione delle spedizioni affidate a (cfr. doc. 7 Controparte_1 allegato al ricorso);
5 - nel prosieguo, in data 4 maggio 2021, il ricorrente era formalmente assunto dall'impresa individuale DI RA di AH BA sino al termine del 3 maggio 2022, con la qualifica di magazziniere di V livello del
C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, full time dal lunedì al venerdì con orario 05:30/9:30 - 10:30/14:30, presso la sede in Capriano del
Colle (BS), via S. Maria Crocefissa di Rosa, n. 3, come meglio descritto nel contratto a tempo determinato, sottoscritto (per la datrice di lavoro) da che quivi operava come dipendente con la qualifica di Persona_3 direttore tecnico (cfr. doc. 8 allegato al ricorso);
- contestualmente, l'impresa individuale DI RA di HA BA informava il lavoratore del distacco presso la società distaccataria P_ per l'intero periodo di detta assunzione a tempo determinato (4 maggio
[...]
2021 - 3 maggio 2022), con missiva sottoscritta (per la distaccante) da
[...]
(cfr. doc. 9 allegato al ricorso); _3
- sul punto, diceva all'I.T.L. che: ... dal 4 maggio 2021 PA sono stato formalmente assunto dalla ditta DI RA ho continuato a svolgere le medesime mansioni svolte dal 23 marzo 2020 senza contratto, agli ordini del sig. Preciso che il sig. in data 4 Per_1 Persona_3 maggio 2021 mi ha consegnato una lettera di distacco presso la ditta P_
sottoscritta dal sig. per conto della ditta DI RA.
[...] Persona_3
Preciso di non aver mai conosciuto il sig. e che l'unico _2 interlocutore della ditta DI RA era il sig. . Lo stesso Persona_3 sig. si è sempre presentato a me e alle altre persone come titolare e _3 responsabile della ditta DI RA, tant'è che ha sottoscritto anche la mia lettera di assunzione per Ad RA ed era solito rispondere alle mail di DI RA …> (cfr. doc. 4);
- del resto, all'interno dell'impresa individuale DI RA di AH
BA, operava come amministratore di fatto ex art. 2639 Persona_3
c.c., esercitando in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti all'attività gestoria direzionale e operativa [cfr. verbale unico di accertamento e notificazione dell'I.T.L. del 18 luglio 2022, doc. 21 allegato al
6 ricorso … dalle dichiarazioni dei lavoratori è emerso il ruolo dell'amministratore di fatto del sig. (in merito Persona_3 all'assunzione, alla gestione del rapporto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni) confermato da alcune evidenze documentali>];
- a integrazione della precedente dichiarazione del 3 maggio 2022, _1 precisava: ... Ribadisco di non aver mai conosciuto il sig. e _2 di aver sempre lavorato dalla data indicata (16.03.2020, n.d.a.) per P_
. A supporto di quanto dichiarato consegno la stampa dei messaggi
[...] whatsApp dai quali si evince la continuità del rapporto di lavoro con P_
[...
sia nel periodo in cui non ero assicurato sia nel periodo in cui ero formalmente assunto dalla ditta DI RA di AH BA ...> (cfr. doc. 10 allegato al ricorso, dichiarazione spontanea ex art. 13, l. 689/1981 del 9 maggio 2022);
- in data 5 ottobre 2021 anche quest'ultimo rapporto di lavoro cessava, in forza delle dimissioni presentate dal ricorrente e giustificate dall'omesso e/o parziale pagamento delle spettanze retributive maturate in quel contesto e rimaste impagate, comprensive di straordinari, ferie, permessi e ANF (cfr. doc. 3 allegato al ricorso, pag. 4);
- prestava la propria attività lavorativa solo sino al 26 luglio 2021; _1
- il distacco doveva ritenersi illegittimo per la carenza dei presupposti di legge (vedi infra, par. B.2). Piuttosto, si configurava come un'ipotesi di intermediazione di manodopera illecita, in cui il soggetto pseudo- distaccante DI RA di AH BA, senza mai creare alcun legame datoriale con il ricorrente, si limitava a fare da tramite tra il lavoratore e il soggetto utilizzatore, effettivo datore di lavoro;
Controparte_1
- , nelle more del rapporto di lavoro, percepiva, a titolo di _1 emolumenti per le prestazioni erogate, la minor somma di € 12.079,00. Una prima parte gli era versata nel periodo in cui prestava la propria opera in favore della società nell'assenza di alcun contratto di lavoro P_ P_ subordinato, a mezzo di accrediti su Poste Pay e un bonifico;
una seconda parte gli era elargita successivamente alla sottoscrizione del contratto a
7 tempo determinato del 4 maggio 2021 con l'impresa individuale DI
RA di AH BA, con cinque bonifici (cfr. doc. 11 allegato al ricorso);
- in data 1 giugno 2021 la società trasferiva la propria sede Controparte_1 legale in Brescia, via Castagna, n. 7;
- stante il protrarsi dell'inadempimento, in data 2 - 3 settembre 2021
inviava formale diffida ad adempiere nei confronti dell'impresa _1 individuale DI RA di AH BA, sia a mezzo P.E.C.
[...]
t>, sia a mezzo raccomandata A/R presso la sede corrente in Email_6
Capriano del Colle (BS), senza esito (cfr. doc. 12 allegato al ricorso);
- il ricorrente il 4 novembre 2021 presentava la rituale richiesta di intervento dei servizi ispettivi presso l'I.T.L. di Brescia affinché, all'esito degli accertamenti di rito, adottasse i provvedimenti opportuni nei confronti dell'impresa individuale DI RA di AH BA e avviasse la procedura di conciliazione monocratica e/o emettesse diffida accertativa per il pagamento delle somme a lui spettanti (cfr. doc. 13 allegata al ricorso);
- il 10 febbraio 2022 gli ispettori del lavoro dr. e dr. CP_5 [...]
accedevano presso la sede legale della società Persona_8 P_
corrente in Brescia, via Castagna, n. 7, al fine di verificare il rispetto
[...] della normativa in materia di lavoro legislazione sociale;
- pur nell'assenza di alcun collegamento formale, evincevano una connessione così stretta tra le due convenute, tale da far ritenere la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, in cui l'impresa DI RA di AH BA risultava inserita nella più importante realtà che operava sotto la ditta Nel Controparte_1 dettaglio, valorizzavano:
• l'omogeneità dell'assetto direzionale (concentrato nelle figure di
[...]
e ); Persona_5 Persona_3
• l'unicità della struttura organizzativa e logistica (in Brescia, via Castagna, n.
7);
8 • l'identità dell'attività imprenditoriale esercitata (trasporto di merci su strada per conto terzi).
I funzionari ispettivi acquisivano:
a) la dichiarazione spontanea di , in qualità di consigliere (dal 7 Persona_3 luglio 2020) e amministratore unico (dal 7 marzo 2022) della società
[...]
nonché direttore tecnico/amministratore di fatto dell'impresa P_ individuale DI RA di AH BA;
b) la dichiarazione spontanea di in qualità di Persona_5 amministratore unico (dal 12 ottobre 2018) e presidente del C.d.A. (dall'8 luglio 2020 al 7 marzo 2022) della società (docc. 17 e 18). Controparte_1
Inoltre, prendevano visione della documentazione aziendale di entrambe le odierne convenute (id est, contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoro e le corrispondenti fatture emesse, contratti individuali di lavoro, libro unico del lavoro di , prospetti PA paga e dischi dei cronotachigrafi).
All'esito degli accertamenti, gli ispettori del lavoro concludevano che era stato assunto solo formalmente alle dipendenze dell'impresa _1 individuale DI RA di AH BA dal 4 maggio 2021 sino al 3 aprile 2022, con la qualifica di magazziniere, V livello C.C.N.L. Spedizione e
Commercio e che, in realtà, egli - già dipendente della ditta Controparte_1
(in origine denominata dal 10 dicembre 2019 al 13 Controparte_4 febbraio 2020 a tempo pieno e inquadrato quale operaio con le mansioni di autista, aveva continuato a lavorare alle dipendenze di quest'ultima società successivamente alla formale interruzione del rapporto di lavoro, nel periodo 16 marzo 2020 - 3 maggio 2021, in assenza di preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, ricevendo direttive di lavoro da e . Persona_5 Persona_3
Perciò, elevavano:
1) il verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-253-01 del
22 giugno 2022 nei confronti della società convenuta e di Controparte_1
9 in qualità di amministratore unico e presidente PE Persona_1 del C.d.A., con il quale erano irrogate le sanzioni per aver violato:
a) l'art. 3, III comma d.l. 12/2002, convertito in l. 73/2002 e modificato dal d.lgs. 151/2015 (lavoro sommerso e irregolare), poiché per il periodo dal 16 marzo 2020 al 3 maggio 2021, per complessive 269 giornate, aveva occupato alle proprie dipendenze , in mancanza di preventiva PA comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego;
b) l'artt. 30, I comma e 18, V-bis comma d.lgs. 276/2003 (interposizione illecita da pseudo - distacco), giacché per il periodo dal 4 maggio 2021 al 31 luglio 2021, per complessive n. 39 giornate di lavoro, aveva utilizzato illecitamente le prestazioni di lavoro di , illecitamente distaccato _1 presso la stessa dalla ditta pseudo - distaccante DI RA di AH
BA (doc. 20);
2) il verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-448-04 del
18 luglio 2022 nei confronti di in qualità di titolare _2 firmatario e legale rappresentante dell'impresa individuale DI RA di
AH BA, con il quale era inflitta la sanzione prevista per la violazione ex artt. 30, I comma e 18, Vbis comma d. lgs. 276/2003 (interposizione illecita da pseudo distacco), giacché per il periodo dal 4 maggio 2021 al 31 luglio 2021, per complessive n. 39 giornate di lavoro, aveva distaccato illecitamente le prestazioni di lavoro del ricorrente, illecitamente utilizzato dalla ditta pseudo - distaccataria (doc. 21); Controparte_1
- nelle more, l'1 giugno 2022, l'odierno ricorrente inviava a mezzo P.E.C. alla società formale richiesta di pagamento delle retribuzioni Controparte_1 maturate dal marzo 2020 e sino alla conclusione del rapporto di lavoro, rimaste impagate. Anche questa richiesta aveva esito negativo (docc. 14 e
15);
- in data 21 febbraio 2022 con atto notarile acquistava la Persona_3 proprietà delle quote della società e, per l'effetto, la qualità Controparte_1 di socio unico;
10 - l'8 luglio 2022 la società modificava nuovamente i propri Controparte_1 organi sociali: cessava la propria carica di Persona_5
Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre e Persona_3
dismettevano la loro carica di consiglieri. Al contempo, Persona_4 [...]
era nominato amministratore unico e legale rappresentante della _3 compagine sociale;
- con sentenza n. 164 del 7 dicembre 2022, il Tribunale Ordinario di Brescia
- IV Sezione Civile dichiarava la liquidazione giudiziale dell'impresa individuale DI RA di AH BA, nominando curatore la dr.
[...]
(cfr. doc. 16 allegato al ricorso). Nell'occasione, l'impresa Persona_9 individuale non era autorizzata all'esercizio provvisorio del trasporto di cose per conto terzi e, pertanto, si presentava come inattiva.
In definiva, affermava di aver intrattenuto dal 16 marzo 2020 al 3 _1 maggio 2021 un rapporto di lavoro subordinato sommerso e irregolare con
Sosteneva di essere poi stato distaccato illecitamente presso P_ P_ la medesima società dal 4 maggio 2021 al 5 ottobre 2021 (ove era stato operativo in modo effettivo fino al 26 luglio 2021).
Asseriva che per questo periodo (16 marzo 2020 - 26 luglio 2021) egli aveva percepito una retribuzione inferiore al dovuto.
Allora il ricorrente chiedeva a titolo di compenso la somma di euro
24.771,38, di cui euro 22.259,09 a titolo di differenze retributive e di euro
2.512,29 a titolo di T.F.R., calcolate come da prospetto di LV AL (cfr. all. 17 al ricorso), in principalità a previo riconoscimento Controparte_1 dell'invalidità, dell'inefficacia e dell'illegittimità del distacco da lui subìto; in subordine, ripartita tra - per il periodo dal 16 marzo 2020 al Controparte_1
3 maggio 2021, € 21.225,83, di cui € 19.216,03 a titolo di differenze retributive ed € 2.009,80 a titolo di T.F.R. - e a carico di , in _2 qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale DI RA di
AH BA (oggi in liquidazione giudiziale) - per il periodo dal 4 maggio
2021 al 26 luglio 2021, € 3.545,55, di cui € 3.043,11 a titolo di differenze retributive ed € 502,44 a titolo di T.F.R.
11 2. All'udienza 19 ottobre 2023 era dichiarata la contumacia di P_
e di .
[...] _2
3. In data 4 febbraio 2024 si costituiva tardivamente con il Controparte_1 deposito su Consolle di memoria in cui innanzitutto profilava l'inammissibilità delle domande svolte dal ricorrente nei suoi confronti, poiché da un lato asseriva che egli non aveva soddisfatto l'onere di una precisa allegazione dei fatti costituitivi della domanda né, tantomeno, aveva introdotto in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare che vi fosse stato un rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima dal 16 marzo
2020 al 26 luglio 2021; dall'altro lato, lamentava che egli aveva chiesto di accertare un inquadramento nel V livello del C.C.N.L. Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione, non applicato da e in difetto di Controparte_1 trascrizione della declaratoria contrattuale sul livello di appartenenza.
Nel merito, contestava la fondatezza delle domande e, richiamati i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, nonché il valore legale dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e dall'Ispettorato del
Lavoro (che costituiscono prova e fanno fede fino a querela di falso solo per quanto riguarda: a) la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti;
b)
i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti), negava che:
- il ricorrente avesse lavorato alle dipendenze di dal 16 Controparte_1 marzo 2020 al 26 luglio 2021;
- presso il ricorrente avesse svolto mansioni di Controparte_1 magazziniere;
- l'orario di lavoro giornaliero fosse di almeno di otto ore dal lunedì al venerdì.
Contestava poi l'assunto dell'illegittimità del distacco operato da DI
RA di AH BA.
Inoltre, dalle stesse produzioni di risultava che egli, almeno per _1
l'ultimo periodo dedotto, aveva lavorato alle dipendenze di DI RA di
AH BA e aveva percepito regolarmente dalla stessa impresa, anche
12 nel periodo precedente, la retribuzione per il lavoro svolto (cfr. docc. 8, 9 e
11 controparte).
Era assolutamente inverosimile che il ricorrente dall'1 marzo 2020 al 30 settembre 2020 (e quindi per ben sette mesi) avesse lavorato gratis.
Dai documenti n. 4) e 20) prodotti in giudizio da si evinceva che _1 aveva richiesto e percepito dall' l'indennità di disoccupazione P_
(dall'1 marzo 2020 al 15 ottobre 20209 e il Reddito di CP_7
IN (dal 14 novembre 2020 al mese di aprile 2021) per periodi corrispondenti a quelli in cui lo stesso adduceva di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_1
La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della PA [...] in quanto inammissibili e/o in quanto del tutto infondate in fatto P_ ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A.>.
4. All'udienza 6 febbraio 2024 era revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
Era svolta attività istruttoria con esperimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di e con l'audizione Controparte_1 Persona_3 dei testi , e . CP_5 Persona_5 Testimone_1
In accoglimento della richiesta di parte resistente era Controparte_1 acquisito il carteggio relativo al procedimento penale n. 8599/2022 R.G.
N.R. Procura di Brescia, iscritto a carico di per il reato di PA cui all'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni ai danni dello
Stato) e di per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa Testimone_1 aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
5. Era fissata udienza di discussione per il giorno 14 aprile 2025, celebrata in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti tempestivamente depositavano note scritte, nelle quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate
13 negli atti introduttivi. Il patrono di chiedeva altresì disporsi Controparte_1 la riunione della presente causa al procedimento R.G. n. 1847/2024 o la sospensione in attesa della definizione di quest'ultimo, già pendente avanti al Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che debba essere accolto, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Preliminarmente, va rigettata l'istanza di riunione avanzata dalla resistente del giudizio in corso con la causa iscritta posteriormente R.G. n.
1847/2024, ovvero di sospensione in attesa della sua decisione.
Infatti, a prescindere dalla connessione oggettiva, si rileva che l'esercizio in concreto di queste facoltà comporterebbe un inutile ritardo nella definizione della vertenza che occupa, instaurata oltre due anni fa, anche poiché, in ogni caso, l'accertamento dell'I.T.L. non costituisce l'unica fonte di prova delle circostanze prospettate dal ricorrente, donde l'inopportunità di qualsiasi dilazione.
8. Le eccezioni di inammissibilità svolte da devono essere Controparte_1 disattese.
La resistente censurava sia l'insufficiente rappresentazione, in fatto, degli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro che _1 rivendicava di aver instaurato con la stessa società, sia la mancanza di specifica indicazione del profilo professionale concernente la qualifica da lui asseritamente ricoperta e di cui domandava il riconoscimento - V livello del
C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, prodotto in causa, cfr. all.
22 a) e all. 22 b).
14 Da un lato, si osserva che in entrambi i casi si tratta di questioni di merito, non rilevabili d'ufficio. Perciò, dovevano essere proposte tempestivamente entro il termine fissato dall'art. 416, comma 2 c.p.c. a pena di decadenza.
Giacché è pacifico che la convenuta si è costituita tardivamente, è venuta meno dalla possibilità di far valere le suddette doglianze.
Dall'altro lato, si rileva per un verso che l'atto introduttivo del giudizio è molto preciso, dettagliato e completo nella descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente e delle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa, da cui si ricava il suo assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (orario di lavoro vincolato;
eterodirezione delle operazioni, in base a quanto prescritto da
[...]
e , che conferivano istruzioni via mail e Persona_5 Persona_3
WhatsApp sulle consegne e autorizzavano ferie e permessi;
rischio d'impresa a carico dei soli datori di lavoro).
Per altro verso, si osserva che non reclamava differenze retributive _1 sul piano qualitativo, siccome originate da un inquadramento contrattuale astratto inferiore a quello reale, bensì eminentemente sul piano quantitativo, per omesso pagamento di competenze da lui maturate da parte del datore di lavoro ufficiale (la ditta individuale DI RA di AH
BA) e dall'azienda utilizzatrice ( già Controparte_1 CP_4
.
[...]
Le censure della resistente, pertanto, sono inconferenti e smentite dalla semplice lettura del ricorso.
A ogni buon conto, si sottolinea che asseriva di non Controparte_1 applicare la pattuizione collettiva prodotta in atti dal ricorrente;
tuttavia, è significativo che non abbia specificato a quale altro contratto collettivo si debba fare riferimento.
Si rammenta che, secondo quanto autorevolmente statuito dalla Suprema
Corte, Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva
e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso
15 rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente> - così Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 26138 del
21/11/2013 (Rv. 628594 - 01).
Con la conseguenza che La figura del "distacco" o "comando" del lavoratore comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo - perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo - ma non incide sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il rapporto di lavoro resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante> - Cass., Sez. Lav., sentenza n.
14314 del 6/06/2013 (Rv. 627142 - 01).
In applicazione di questi principi al caso di specie, si deve ritenere che il contratto atto a regolare il rapporto di lavoro di durante il distacco _1 sia quello previsto, in base all'accordo tra le parti, al momento dell'assunzione del ricorrente da parte della ditta individuale DI RA di AH BA (cfr. contratto, doc. 8 fasc. ricorrente), ossia il C.C.N.L.
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, con qualifica di magazziniere al livello V, di cui vi è copia agli atti (cfr. doc. 22 a e 22 b fasc. ricorrente).
Come meglio si vedrà nel prosieguo, durante il distacco _1 perseverava nello svolgimento dei compiti già assegnatigli durante l'epoca antecedente in cui operava per la medesima datrice di lavoro Controparte_1 senza denuncia e contribuzione, sicché il medesimo regolamento contrattuale va fatto retroagire anche per quel periodo.
9. Ciò posto, reputa la Giudice che il compendio probatorio agli atti suffraghi gli asserti del ricorrente, sia quanto allo svolgimento di attività di lavoro in favore di dal 16 marzo 2020 al 3 maggio Controparte_1
2021, sia di illegittimo distacco presso la medesima società dal 4 maggio
16 2021 al 5 ottobre 2021 - seppur con cessazione dell'attività lavorativa per dimissioni dal 26 luglio 2021.
Nella vicenda in esame, alcune circostanze sono pacifiche, in quanto risultanti per tabulas e non contestate.
In primo luogo, è documentalmente provato che avviava un primo, _1 breve rapporto contrattuale di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per il periodo 10 dicembre 2019 - 31 marzo 2020, con la società antesignana della convenuta Controparte_4 Controparte_1
(infatti, vi è coincidenza tra le due entità e la diversa ragione sociale è legata a modifica posteriore, con atto notarile del 9 luglio 2020). Egli era assunto dal legale rappresentante , in qualità di operaio, Persona_1 con le mansioni di autista. Tuttavia, la sua esperienza già si esauriva il 13 febbraio 2020, per “mancato superamento del periodo di prova” (cfr. comunicazione di cessazione inviata da al Persona_1
Centro per l'Impiego, doc. 3 fascicolo ricorrente).
In secondo luogo, è certo che questo formale arresto non si traduceva in una risoluzione definitiva dei rapporti con la datrice di lavoro, sia in forza della comunicazione di distacco datata 4 maggio 2021, a lui inviata dall'imprenditore che lo aveva assunto, la ditta individuale DI RA di
AH BA (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente), sia degli accertamenti svolti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, stimolati da esposto dello stesso ricorrente (cfr. doc. 20 e 21 fasc. ricorrente).
Quanto al primo elemento, vale rimarcare fin da ora, per la sua significatività, la durata del distacco, dal 4 maggio 2022 (giorno della sua assunzione) al 3 maggio 2022 (data di scadenza del contratto stipulato con
DI RA di AH BA) - cfr. doc. 8 fasc. ricorrente. In altri termini, combaciava per la sua interezza con il periodo che aveva _1 accettato di svolgere alle dipendenze dell'impresa individuale.
Sul secondo versante, meritano di essere riportati gli esiti dell'attività ispettiva svolta dall'I.T.L., condensati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-253-01 del 22 giugno 2022 e nel verbale
17 BS00000/2022-448-04 del 18 luglio 2022 (cfr. docc. 20 e 21 fasc. ricorrente).
Invero, in data 10 febbraio 2022 gli Ispettori del Lavoro dr. e CP_5 dr. eseguivano un accesso presso la società Persona_8 [...]
(già , sita a Brescia, in via Castagna, n. 7, P_ Controparte_4 dando seguito alla richiesta d'intervento n. BS2021/0414A avanzata dal ricorrente, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. In quella sede, erano acquisite:
a) documentazione (corrispondenza mail e messaggi WhatsApp tra P_
e il lavoratore );
[...] PA
b) dichiarazione spontanea di (amministratore Persona_1 unico di dal 12 ottobre 2018 all'8 luglio 2020 e Presidente Controparte_1 del C.d.A. dal 9 luglio 2020 al 6 marzo 2022 - data iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della cessazione dalla carica di Presidente
C.d.A. del 18 marzo 2022) - cfr. doc. 19 fasc. ricorrente. Egli il 10 febbraio
2022 diceva: Sono il legale rappresentante della dalla Controparte_1 costituzione della società, le cui attività prevalenti sono il trasporto merci e la logistica. Con riferimento al sig. , dipendente della DI PA
RA di AH BA, ricordo che dall'assunzione al 23/07/2021 ha lavorato come autotrasportatore ed addetto al magazzino, alternando
l'attività. Per il lavoro svolto dal sig. , sia come PA autotrasportatore sia come magazziniere, presso i locali della P_
ricevevo fatture emesse dalla DI RA di , il cui
[...] _2 importo variava sulla base delle giornate di lavoro e della distanza dei luoghi da raggiungere. Ricordo che il sig. ha lavorato a PA tempo pieno per circa otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì. La società si è rivolta alla DI RA in quanto aveva necessità dei Controparte_1 servizi di trasporto/logistica offerti dalla stessa DI RA di _2
. Preciso che quando il sig. lavorava in magazzino,
[...] PA riceveva da me le direttive generali sul lavoro da svolgere (in particolare lo smistamento della merce ai vari autotrasportatori). Preciso altresì di aver presentato il sig. , ex dipendente della al sig. PA Controparte_1
18 perché lo assumesse;
non ho mai sentito nominare il sig. _2
; Persona_10
c) dichiarazione spontanea di membro del C.d.A. della Persona_3 medesima società dal 7 luglio 2020 e amministratore unico Controparte_1 dal 7 marzo 2022, con data iscrizione nomina al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 18 marzo 2022, nonché formalmente dipendente della ditta individuale Ali RA di AH BA, mentre in realtà era amministratore di fatto - cfr. doc. 10 fasc. ricorrente. Egli il 10 febbraio 2022 sosteneva: Sono dipendente della ditta DI RA di AH BA da circa un anno;
sono assunto con mansione di autista ed orario contrattuale di 40 ore settimanali;
da circa sei mesi non svolgo più la mansione di autista, ma svolgo la mansione di impiegato commerciale che svolgo telefonicamente senza avere alcun ufficio fisso, mantenendo il medesimo orario, ma con una retribuzione più alta pagata regolarmente ogni mese con bonifico. Non ho mai beneficiato di ammortizzatori o assegni di integrazione. Non percepisco assegni familiari. La mia abituale mansione consiste nel ricercare clienti per DI RA. Precisò altresì di essere consigliere e proprietario di Controparte_1
In merito al sig. , ricordo che ha lavorato per conto di PA P_
nell'anno 2021 per qualche mese in qualità di autotrasportatore,
[...] mansione che consisteva nell'effettuare i giri commissionati da e P_ che comportava anche una presenza nel magazzino di per il carico P_
e scarico delle merci. Non ho mai dato direttive al sig. , ma PA ho semplicemente indicato allo stesso quando c'è uno dei pacchi da inserire nei suoi giri di consegna.
Per quanto è a mia conoscenza, il sig. è sempre stato _1 regolarmente retribuito. Il suo orario di lavoro era di circa 6-8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. In merito al sig. ricordo che Per_10 anche lui era un dipendente di DI RA, che ha lavorato come autista fino al 2021. Ho incontrato il sig. solo una volta”; Per_10
d) audizione di , il quale il 3 maggio 2022 ricostruiva i fatti nei _1 seguenti termini: In merito alla richiesta di intervento presentata, preciso
19 che ho iniziato a lavorare il giorno 16 marzo 2020 come responsabile della logistica della ditta;
preciso che fino ad agosto 2020 ho lavorato P_ nel magazzino di , sito in Brescia, via Di Vittorio, n. 4; mentre da P_ settembre 2020 fino al 30 luglio 2021, ho lavorato all'interno del magazzino sito in Brescia, via Castagna. Da marzo 2020 ad aprile 2021 ho lavorato senza un contratto di lavoro e quindi in nero. Solo dal giorno 4 maggio 2021 sono stato assunto, ma dalla ditta DI RA di AH
BA. Preciso che il lavoro in magazzino mi è stato proposto dal sig.
titolare della ditta lo stesso mi Persona_5 Controparte_1 ha sempre dato le direttive per lo svolgimento delle mie mansioni che consistevano in: apertura del magazzino a partire dalle ore cinque del mattino, smistamento bolgette delle banche agli autisti, effettuazione delle consegne in eccesso e non fattibili dagli autisti, risoluzione problematiche relative alle consegne degli autisti, lavaggio furgoni;
svolgevo un orario generalmente dalle ore 5 del mattino alle ore 14; spesso lavoravo per molte più ore, fino alle 18, con alcune occasioni in cui ho terminato alle 23.
Lavoravo dal lunedì al venerdì, lavorando di sabato solo in cinque occasioni. Con il sig. era stata concordata una retribuzione di euro Per_1
1.600 al mese. Da marzo 2020 a settembre 2020 sono stato pagato sempre in contanti dal sig. e precisamente ho avuto ad aprile euro 1.000, a Per_1 maggio euro 500, a giugno euro 680, a luglio euro 875 ad agosto euro
1.000; a settembre 2020 non sono stato retribuito in quanto ad agosto
2020 sono stato assente per ferie. Da ottobre 2020 fino a marzo 2021 sono stato pagato con dei bonifici sulla Poste pay intestata a mia moglie che esibisco in copia, ad aprile 2021 sono stato pagato con bonifici sul mio conto corrente. Preciso che da ottobre 2020 i bonifici sono stati disposti da
DI RA di AH BA, ho ricevuto tali bonifici sul mio conto corrente fino ad agosto 2021. Anche se dal 4 maggio 2024 sono stato formalmente assunto dalla ditta DI RA ho continuato a svolgere le medesime mansioni svolte dal 20 marzo 2020 senza contratto agli ordini del sig. preciso che il sig. in data 4 maggio 2021 mi Per_1 Persona_3 ha consegnato una lettera di distacco presso la ditta Controparte_1
20 sottoscritta dal sig. per conto della ditta DI RA. Persona_3
Preciso di non aver mai conosciuto il sig. e che l'unico _2 interlocutore della ditta DI RA era il sig. ; lo stesso Persona_3 sig. si è sempre presentato a me e ad altre persone come titolare e _3 responsabile della ditta DI RA, tant'è che ha sottoscritto anche la mia lettera di assunzione per DI RA ed era solito rispondere alle mail di DI RA;
mi riservo di esibire i messaggi con il sig. in Per_1 qualità di titolare della e con il sig. in qualità di P_ _3 responsabile della ditta DI RA. Preciso che mi sono state consegnate solo le buste paga di maggio, giugno, luglio e settembre 2021; le assenze indicate nei mesi di maggio e luglio non sono vere in quanto ho sempre lavorato in quel periodo. Per tutto il periodo in cui non sono stato assicurato, non ho percepito né indennità di disoccupazione né reddito di cittadinanza>.
Nel successivo verbale 9 maggio 2022 il ricorrente aggiungeva: Ad integrazione di quanto dichiarato in data 3-5-2022, preciso: dopo aver cessato il mio rapporto con ho cominciato a lavorare per CP_4
, agli ordini del sig. dal giorno 16 marzo 2020, come si P_ Per_1 evince dai messaggi WhatsApp che esibisco in copia cartacea. Ribadisco di non aver mai conosciuto il sig. e di aver lavorato dalla data _2 indicata sempre per;
a supporto di quanto dichiarato, consegno le P_ stampe dei messaggi di WhatsApp nei quali si evince la continuità del rapporto di lavoro con sia nel periodo in cui non ero assicurato sia P_ nel periodo in cui ero formalmente assicurato dalla ditta DI RA di
AH BA. In merito ai pagamenti ricevuti dalla ditta DI RA, anche prima dell'assunzione, preciso che ho richiesto spiegazioni al sig.
, il quale mi ha risposto che si trattava di una ditta che lui Persona_3 controllava e dalla quale sarei stato successivamente assunto, come di fatto avvenuto. Preciso che fin da marzo 2020 avevo richiesto di essere assunto con regolare contratto di lavoro da , ma sia sia P_ Per_1 hanno sempre posticipato, senza mai spiegarmi perché poi mi _3 hanno assunto con DI RA>.
21 L'Ispettorato concludeva che il ricorrente, già dipendente di Controparte_1
(in origine denominata dal 10 dicembre 2019 al 13 Controparte_4 febbraio 2020 a tempo pieno e inquadrato quale operaio con mansioni di autista, aveva continuato a lavorare alle sue dipendenze, successivamente alla denunciata interruzione del rapporto di lavoro, nel periodo 16 marzo
2020 - 3 maggio 2021, in mancanza di preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, ricevendo direttive di lavoro da e da . Persona_1 Persona_3
Invero, con riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, risultava acclarato che egli avesse lavorato per tutto quel lasso temporale, tranne nel mese di agosto 2020, a tempo pieno, per almeno otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, in base a plurimi elementi.
In primo luogo, si evinceva che egli si occupava della gestione del magazzino e dell'organizzazione delle spedizioni, in quanto era stato profilato nella mail aziendale di a mezzo della quale si interfacciava con la Controparte_1 dirigenza e con aziende terze in merito a problematiche o tempistiche delle spedizioni.
In secondo luogo, egli comunicava costantemente via WhatsApp e via e-mail con e rispetto a questioni Per_1 Persona_1 Persona_3 attinenti al lavoro presso e alle spedizioni effettuate dalla Controparte_1 società.
In terzo luogo, il ricorrente riceveva emolumenti tramite accrediti sia sulla carta Poste pay della moglie, disposti dalla ditta individuale DI RA di
AH BA nelle date del 21 ottobre 2020 (euro 1.200,00), del 20 novembre 2020 (euro 1.000,00), del 17 dicembre 2020 (euro 1.200,00), del
21 gennaio 2021 (euro 805,00), del 18 febbraio 2021 (euro 825,00) e del 16 marzo 2021 (euro 880,00), sia a mezzo di bonifico bancario su conto corrente a lui intestato, il 16 marzo 2021 (euro 1.200,00), il 20 maggio 2021
(euro 1.140,00), il 21 giugno 2021 (euro 1.300,00), il 20 luglio 2021 (euro
1.100,00), il 20 agosto 2021 (euro 520,00) e il 23 agosto 2021 (euro
909,00).
22 Sulla base di queste risultanze, l'I.T.L. riteneva che la società Controparte_1 avesse violato l'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che sanziona l'impiego di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore privato, in relazione all'occupazione di nel periodo 16 marzo 2020 - 13 novembre 2020, per un PA totale di 152 giornate di lavoro “in nero”, con riconoscimento della qualifica di operaio magazziniere livello V del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e
Spedizioni, di talché irrogava sanzione amministrativa.
Inoltre, come si ricapitolava nel suddetto verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-253-01 del 22 giugno 2022 (doc. 20 fasc. ricorrente), era stato successivamente assunto dalla ditta PA individuale DI RA di AH BA per il periodo 4 maggio 2021 - 3 maggio 2022, con la qualifica di operaio livello V, full time, con mansioni di magazziniere consegnatario;
fin dalla data di assunzione del 4 maggio 2021 era stato distaccato dal datore di lavoro formale presso l'impresa distaccataria come da comunicazione di trasformazione Controparte_1
(distacco) inoltrata al Centro per l'Impiego il 3 maggio 2021 e da lettera di distacco, sottoscritta dal lavoratore e dal titolare della ditta individuale,
, in data 4 maggio 2021. Il rapporto risultava poi cessato il 5 _2 ottobre 2021 per dimissioni, anche se il lavoratore prestava di fatto attività lavorativa per fino al 26 luglio 2021. Controparte_1
Gli Ispettori dell'I.T.L. affermavano di aver accertato la totale assenza degli elementi tipici del distacco, ovvero l'interesse del distaccante e la temporaneità del distacco stesso.
Con riferimento al primo aspetto, avevano appurato, come asserito da e da , che la medesima società Persona_1 Persona_3 distaccataria, già datrice di lavoro del ricorrente, aveva di fatto continuato a far ricorso alle sue prestazioni di lavoro, in quanto bisognosa di manodopera per i servizi di trasporto/logistica. Akhtar aveva altresì evidenziato che la
23 società riceveva fatture dalla predetta ditta individuale, di Controparte_1 importo variabile "sulla base delle giornate di lavoro e dei luoghi da raggiungere".
Con riguardo al secondo requisito, si rilevava la mancanza di temporaneità del distacco, in considerazione del fatto che la durata del rapporto di lavoro prevista era pari alla durata del medesimo distacco (4 maggio 2021 - 3 maggio 2022).
Ancora, erano valorizzati sia l'intreccio societario, sia la successione temporale dei contratti, dal momento che in base agli accertamenti esperiti, era inequivocabilmente emerso che il lavoratore , non solo PA nel periodo in cui risultava non occupato, ma anche dalla data di assunzione del 4 maggio 2021 e sino al 26 luglio 2021, era stato utilizzato in via esclusiva presso la sede cittadina di via Castagna dalla società P_
della quale risultava amministratore unico dal 7 marzo 2022
[...] _3
il quale rivestiva altresì il ruolo di direttore tecnico ed era
[...] formalmente dipendente della ditta individuale DI RA di AH
BA.
Si sottolineava che, considerato il rapporto di lavoro “in nero”, intercorso nel periodo 16 marzo 2020 - 3 maggio 2021, tra ed , Controparte_1 _1 occupato come magazziniere, la formale instaurazione dal giorno successivo alla scadenza, ossia dal 4 maggio 2021, di un rapporto di lavoro della medesima tipologia con la ditta individuale DI RA di AH BA
e il contestuale distacco presso l'azienda non trovavano Controparte_1 alcuna giustificazione razionale, ma rappresentavano una modalità consapevolmente irregolare per formalizzare un rapporto di lavoro, già instaurato e in essere senza contratto fino a quel momento con P_
dopo l'interruzione anticipata del precedente contratto ufficiale, che
[...] abbracciava il periodo 10 dicembre 2019 - 31 marzo 2020 ed era stato interrotto anticipatamente in data 13 febbraio 2020 per “mancato superamento del periodo di prova”.
24 Dalle dichiarazioni rilasciate e dal l.u.l. (mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 2021), emesso dalla ditta DI RA di AH BA e acquisito dagli ispettori, si ricavava che prestava 39 giornate di _1 lavoro (registrate nel l.u.l.) nel periodo 4 maggio 2021 - 5 ottobre 2021.
Si concludeva che aveva continuato irregolarmente a Controparte_1 utilizzare le prestazioni di lavoro di , già operativo da tempo PA presso la sua sede e a proprio vantaggio, senza differenze sostanziali.
Perciò, I.T.L. ravvisava l'illiceità del distacco, per il ricorso al tipico schema in cui il lavoratore, già in precedenza alle dipendenze del datore pseudo- distaccatario, è “comandato” presso il medesimo datore, occupato fittiziamente dal distaccante. In pratica, avviene che l'originario datore di lavoro “licenzi” il proprio dipendente, che però continua a impiegare sotto le mentite spoglie del distacco, con la complicità di uno pseudo-distaccante interposto, a cui viene apparentemente ceduto il lavoratore.
Come meglio era precisato nel secondo verbale BS00000/2022-448-04 del
18 luglio 2022 (cfr. doc. 21 fasc. ricorrente), nel corso del primo intervento
(avvenuto contestualmente il 10 febbraio 2022 per la ditta individuale
[...]
, al fine di accertare i rapporti Parte_2 Controparte_1 intercorsi tra la società distaccante DI RA e la società distaccataria i funzionari richiedevano, tra l'altro, l'esibizione delle fatture Controparte_1 emesse nei confronti di da parte di DI RA di AH Controparte_1
BA, la quale non aveva ottemperato.
Anzi, lo stesso risultava irreperibile (con comunicazione n. _2
987 dell'1 febbraio 2022 il Comune di Capriano del Colle avvisava dell'attivazione della pratica di cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici).
Ciò nonostante, combinando le affermazioni del ricorrente (secondo il quale non aveva mai conosciuto , aveva ricevuto direttive sempre _2 da e controllava la ditta individuale DI Per_1 _3 Persona_3
RA di e aveva sottoscritto la sua lettera di assunzione) _2
e di (il quale deduceva di lavorare per DI RA di AH BA _3
25 svolgendo la mansione di impiegato commerciale addetto alla ricerca clienti, ma al contempo confermava che indicava a quando c'erano dei _1 pacchi da inserire nei suoi giorni di consegna) si riconosceva che di fatto il potere direttivo-organizzativo, nei confronti del lavoratore, era stato sempre esercitato dalla società distaccataria nelle persone di Controparte_1 [...]
e invece, in capo all'impresa Persona_1 Persona_3 individuale DI RA di AH BA residuava la mera assunzione formale o l'effettuazione dei pagamenti, seppur parziale e temporanea, della retribuzione.
Si configurava dunque violazione dell'art. 30, comma 1 d. lgs. n. 8/2016 da parte della suddetta impresa individuale - in persona del titolare firmatario e dell'amministratore di fatto , così delineato _2 Persona_3 il suo ruolo in base alle dichiarazioni assunte (in merito all'assunzione, alla gestione del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni) e alle evidenze documentali a riscontro (corrispondenza e-mail e messaggi
WhatsApp tra e il lavoratore ). Persona_3 PA
Vale rimarcare che l'Ispettore dell'I.T.L. che redigeva i due menzionati verbali, dr. escussa a teste il 6 febbraio 2024, confermava di CP_5 aver svolto personalmente le operazioni, di averle sintetizzate nei termini indicati e di aver raccolto i portati orali condensati nei doc, 4, 10, 18 e 19.
Osserva la Giudice che gli approdi cui perveniva l'I.T.L. trovano puntuale riscontro nelle produzioni documentali del ricorrente, non solo quanto alla fase di lavoro sommerso 16 marzo 2020 - 3 maggio 2021, ma anche quanto al periodo di 4 maggio 2021 - 5 ottobre 2021 di illecito distacco.
Nel dettaglio, si fa riferimento da un lato alle e-mail scambiate da _1 attraverso il suo account aziendale > con Email_1 [...]
e , sia ai loro indirizzi professionali Persona_5 Persona_3
Ema ali. , > e Email_7 Email_9
. , sia tramite l'indirizzo ufficiale E_10 Email_11 _12
con terzi clienti, in data 15 giugno Email_13
2020; 23 settembre 2020; 24 novembre 2020; 22 dicembre 2020; 26
26 gennaio 2021; 1, 25 e 26 marzo 2021, 8 e 28 aprile 2021; 6, 17 e 25 maggio
2021 (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente).
Dall'altro lato, sovviene lo scambio di messaggi tramite l'applicazione
WhatsApp, aventi a oggetto direttive e prescrizioni sull'attività di trasporto, comunicazioni di servizio o disguidi da rimediare, che riceveva da _1
, soprannome di e da , Per_6 Persona_5 Per_7 appellativo di . È appena il caso di rilevare che nessuna Persona_3 obiezione era mossa in causa in merito all'identificazione dei due referenti a mezzo di tali alias, nemmeno da che era sottoposto a Persona_3 interrogatorio formale il 6 febbraio 2024. Nel dettaglio, si susseguivano nei giorni 16, 21, 29 e 31 marzo 2020; 5, 6 e 7 aprile 2020; 20 e 29 gennaio
2021; 17 febbraio 2021; 5 e 15 maggio 2022, dando conto per un verso della sudditanza del ricorrente, il quale accettava le prescrizioni e si conformava agli ordini e, per altro verso, della rodata consuetudine di rapporti di lavoro inerenti le consegne di merci, con scambi brevi e stereotipati, indice di una lunga dedizione all'incarico (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente).
Dall'altro lato ancora - e risolutivamente - merita di essere ricordata la serie di pagamenti effettuati a cadenza mensile dalla ditta DI RA di AH
BA nei confronti di , senza soluzione di continuità per il lasso _1 temporale 21 ottobre 2020 - 23 agosto 2021, in parte a mezzo di accrediti
Poste pay, in parte tramite bonifici, per importi variabili da 805,00 euro a
1.300. Segnatamente: in data 21.10.2020 € 1.200,00 - Poste pay;
in data
20.11.2020 € 1.000,00 - Poste pay;
in data 17.12.2020 € 1.200,00 - Poste pay;
in data 21.01.2021 € 805,00 - Poste pay;
in data 18.02.2021 € 825,00 -
Poste pay;
in data 16.03.2021 € 880,00 - Poste pay;
in data 16.04.2021 €
1.200,00 - bonifico bancario;
in data 20.05.2021 € 1.140,00 - bonifico bancario;
in data 21.06.2021 € 1.300,00 - bonifico bancario;
in data
20.07.2021 € 1.100,00 - bonifico bancario;
in data 20.08.2021 € 520,00 - bonifico bancario;
in data 23.08.2021 € 909,00 - bonifico bancario (cfr. doc.
11 fasc. ricorrente).
27 Si tratta di somme congruenti con la prospettazione di uno stipendio per remunerare prestazioni di lavoro, sia per l'entità, sia per la reiterazione con data di pagamento costante (intorno al giorno venti di ogni mese), sia per l'assenza di plausibile spiegazione alternativa, giacché se non fossero considerati versamenti a titolo di salario, sarebbero dazioni senza causa.
Sul punto, nessuna obiezione è stata mossa dai resistenti, in quanto
[...] non ha speso rilievi e è rimasto assente, di talché P_ _2 nulla ha confutato.
Ma vi è di più.
Sentito nel corso del giudizio, il testimone confermava di aver reso le PE propalazioni sopra riportate di cui al doc. 19 fasc. ricorrente e, sebbene negasse che avesse lavorato per dal 16 marzo 2020 _1 Controparte_1 al 3 maggio 2021, ammetteva che dal 4 maggio 2021 era stato assunto da DI
RA di e che per questo datore di lavoro faceva le _2 consegne ovvero caricava la merce dal magazzino della e Controparte_1 la distribuiva e in tal contesto mi capitava di lavorare con l' . _1
All'epoca dei fatti ero amministratore di ora sono Controparte_1 dipendente della stessa e mi occupo del settore commerciale>.
A sua volta , audito con interrogatorio formale, adduceva di Persona_3 aver effettuato le rivelazioni di cui al doc. 18 fasc. ricorrente già sunteggiate in precedenza.
Si rammenta il valore confessorio di questa affermazione, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., che peraltro si coniuga all'asserto di aver impartito direttive al ricorrente, come pure faceva secondo quanto Persona_5 riferito agli ispettori, quantunque entrambi circoscrivessero l'apporto lavorativo di al periodo maggio 2021 - luglio 2021. _1
Nemmeno può essere sottovalutato quanto emergeva da un controllo incrociato sul portale invero, per il nucleo familiare del lavoratore P_
era stata presentata in data 29 ottobre 2020 domanda per PA la concessione del reddito di cittadinanza, ai sensi del d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019, che era stata accolta, di talché la provvidenza
28 era stata regolarmente corrisposta con decorrenza dal mese di novembre
2020 (14 novembre 2020), fino ad aprile 2022.
L'I.T.L., riguardo al periodo 14 novembre 2020 - 3 maggio 2021, considerato che il nucleo familiare di beneficiava di Reddito di IN e _1 preso atto dell'assenza di comunicazioni all' di variazione della sua P_ situazione occupazionale, contestava a anche la violazione Controparte_1 dell'art. 3, commi 3 e 3-quater d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22 d. lgs.
14 settembre 2015, n. 151 e modificato dall'art. 7, comma 15-bis, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019, per aver occupato alle proprie dipendenze il ricorrente, quale operaio magazziniere, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore giornaliere, in assenza di preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego, per un totale di giorni 117, allorché lo stesso era beneficiario di R.d.C. - cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-253-01 del 22 giugno 2022, doc. 20 fasc. ricorrente.
Il 22 giugno 2022 l'I.T.L. trasmetteva C.N.R. alla locale Procura della
Repubblica (n. prot. 108 - 811909), con cui riepilogava le proprie indagini e ipotizzava la commissione dei reati di cui all'art. 316-ter c.p. a carico di per l'indebita percezione di indennità dal marzo a PA CP_7 ottobre 2020 e di cui all'art. 7, comma 2 d.l. n. 4/2019, conv. con modificazioni dalla l. n. 26/2019 nei confronti di sua moglie Tes_1
per il Reddito di IN percepito dal 29 ottobre 2020 al 3
[...] maggio 2021 - cfr. doc. 24.2 fasc. ricorrente.
Più precisamente, evidenziava che da una verifica eseguita sul portale poi confermata da comunicazione inviata via P.E.C. il 9 giugno P_
2022 dall'ente previdenziale, emergeva che aveva percepito _1 dell'indennità di disoccupazione per il complessivo importo di euro CP_7
5.375,69 nel periodo da marzo a ottobre 2020, sovrapponibile alla fase 16 marzo 2020 - 3 maggio 2021 in cui aveva prestato, a eccezione del mese di agosto 2020, attività lavorativa "in nero" alle dipendenze di Controparte_1
29 Da un'altra verifica eseguita sul portale si appurava anche che P_
, coniuge di , aveva presentato il 29 ottobre Testimone_1 PA
2020 domanda per la concessione del Reddito di IN, ai sensi del
D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, che era stata accolta dall' , di talché il reddito di cittadinanza era stato regolarmente CP_8 corrisposto con decorrenza dal mese di novembre 2020 (14 novembre
2020); la somma complessivamente percepita fino ad aprile 2021 era di euro 1.129,23.
La mancata comunicazione all' da parte di e di P_ _1 Tes_1 circa i compensi percepiti dal ricorrente in qualità di lavoratore subordinato presso dal 16 marzo 2020 al 3 maggio 2021 concretava Controparte_1 violazione per il primo dell'art. 7, comma 2 e per la seconda dell'art. 7 comma 1 d.l. 4/2019, convertito in L. 26/2019.
Seguiva l'instaurazione del procedimento penale n. 8599/2022 R.G.N.R.
Procura Brescia, in cui vi era esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio per in relazione al delitto p. e p. dall'art. 316-ter _1
c.p., perché, omettendo di comunicare all' lo svolgimento di attività P_ lavorativa “in nero” presso la ditta otteneva indebitamente Controparte_1 il benefìcio per la disoccupazione dal marzo 2020 (allorquando, CP_7 terminato, solo formalmente, il contratto di lavoro con la , P_ riprendeva l'erogazione della attivata con domanda del 2019), sino CP_7 all'ottobre 2020 (ultima mensilità percepita, avendo nel frattempo il nucleo familiare presentato domanda per il reddito di cittadinanza), per un importo complessivo pari a euro 5,375,69. In Brescia, fino al mese di ottobre 2020> e per quanto al delitto p. e p. dall'art. 640- Testimone_1 bis c.p., perché, in sede di domanda per il reddito di cittadinanza presentata in data 29.10.2020, con artifizi e raggiri consistiti nell'omessa comunicazione, attraverso il modulo RdC-Com Ridotto, dell'attività lavorativa svolta dal componente del nucleo familiare PA in periodo successivo a quello preso in considerazione a fini ISEE - ossia, formalmente, dal dicembre 2019 al febbraio 2020 e successivamente “in nero" sino all'aprile del 2021 - inducendo in errore l' ed eludendo il P_
30 sistema di controlli previsti dal d.l. 4/19, si faceva corrispondere indebitamente il predetto benefìcio sino all'aprile del 2021, allorquando, assunto l' in maniera regolare, provvedeva a comunicare _1 all' tale circostanza attraverso la compilazione del modulo “RdC- P_
Com esteso”, per un importo complessivo di euro 1129,23. In Brescia, fino a aprile 2021>.
All'udienza preliminare, i due imputati avanzavano richiesta di definizione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis c.p. - 464- bis c.p.p., che era accolta con ammissione dei prevenuti allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità - cfr. doc. 24.3, 24.4, 24, 5 e 24.6, fasc. ricorrente.
Reputa la Decidente che gli elementi sopra illustrati convergano nel delineare un inserimento stabile di nella struttura tecnico- PA organizzativa di in quanto egli effettuava attività di lavoro Controparte_1 subordinato a beneficio della stessa senza interruzioni dal 16 marzo 2020 al
26 luglio 2021.
Da un punto di vista formale, la società lo assumeva in modo regolare una sola volta il 10 dicembre 2019 con contratto a tempo determinato di breve durata, siccome destinato a scadere il 31 marzo 2020, dal quale la datrice di lavoro (all'epoca ancora denominata decideva di Controparte_4 recedere in via anticipata il 13 febbraio 2020, con la motivazione che non era stato superato in modo positivo il periodo di prova.
Epperò, la successione degli eventi posteriori denuncia l'apparenza e la simulazione alla base di questa scelta, giacché sulla scorta dei plurimi e concordanti dati fattuali di cui si è dato conto si deve ritenere acclarato in modo inoppugnabile che poco dopo, nel marzo 2020, era reinserito _1 di nuovo nella forza lavoro aziendale, seppur meramente di fatto, poiché mancava la sottoscrizione di alcun contratto con poi Controparte_4 divenuta Controparte_1
A questo proposito, si deve sottolineare che a una prima fase di totale inabissamento, dal 16 marzo 2020 al 3 maggio 2021, durante la quale operava per seguiva immediatamente _1 Controparte_1
31 un periodo, dal 4 maggio 2021 al 5 ottobre 2021 (data delle dimissioni del ricorrente), di occupazione del medesimo presso la stessa società, in base a un incastro negoziale tale per cui egli risultava correttamente assunto con contratto di lavoro subordinato, stipulato con la ditta individuale DI
RA di AH BA e distaccato presso la società Controparte_1 sicché lavorava presso il magazzino di quest'ultima e non prestava alcun'altra attività, diretta o indiretta, per il datore di lavoro titolare.
Infatti, come si è visto dal giorno stesso in cui avrebbe dovuto iniziare a prendere servizio - il 4 maggio 2021 - era notiziato del distacco presso la medesima destinato a durare per tutta la durata prevista del Controparte_1 contratto di lavoro subordinato (3 maggio 2022).
Merita di essere sottolineato che, durante i tre momenti che scandivano la complessiva prestazione del ricorrente per la medesima società P_
a onta della diversità di schema giuridico con cui era inquadrato, egli
[...] sempre svolgeva i medesimi compiti, in qualità di magazziniere/autista; era allocato presso i magazzini costituenti le sedi operative della stessa - sino al mese di agosto 2020 nella cittadina via Giuseppe Di Vittorio, n. 23 e dal mese di settembre 2020 a Brescia, in via Castagna, n. 7; agiva non in autonomia, bensì sotto la costante direzione di Persona_5
(amministratore unico prima e Presidente del C.d.A. di poi, Controparte_1 dal 9 luglio 2020) e di (nominato Consigliere del C.d.A. di Persona_3 il 9 luglio 2020) amministratore unico (dal 7 marzo 2022) Controparte_1 della società nonché direttore tecnico/amministratore di Controparte_1 fatto dell'impresa individuale DI RA di AH BA.
Non può essere sottaciuto che era proprio a sottoscrivere per _3 quest'ultima il contratto di lavoro di , nel suo ruolo di direttore _1 tecnico, nonché la lettera di distacco (cfr. doc. 8 e 9 allegati al ricorso).
D'altro canto, non va pretermesso che il titolare della predetta ditta individuale non era rintracciato ed è risultato figura _2 evanescente, giacché mai il ricorrente aveva rapporti con lui e nemmeno era presente nella vita della sua impresa, di cui appare mero prestanome.
32 In ogni caso, non era nemmeno allegata in causa una ragione economico - giuridica a suffragio del provvedimento di distacco adottata da DI RA di AH BA, né traspare dalla dinamica degli accadimenti.
Si rammenta che la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie - cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 18959 dell'11/09/2020 (Rv. 658598 - 01), che conferma Cass. n. 7517/2016.
Al contrario, la sua mancanza è dimostrata da aspetti irrefutabili che, letti in sinergia, identificano DI RA di AH BA come un mero schermo e dipingono l'assunzione da parte di come fittizia, al solo _1 scopo di realizzare un'interposizione vietata dalla legge:
- l'avvicendamento delle realtà imprenditoriali datrici di lavoro di , _1 senza che fosse interrotta nemmeno per un giorno la preziosa collaborazione del ricorrente con la stessa società in cui da oltre un anno Controparte_1 era integrato;
- la sincronia tra l'assunzione di e il provvedimento del suo _1 distacco;
- l'estensione dello stesso distacco per tutta la vigenza del rapporto formale con DI RA di AH BA;
- l'assenza di relazioni con il titolare della ditta individuale e, invece, il pedissequo rispetto da parte di quest'ultimo delle prescrizioni del duo
Akthar e con cui il lavoratore Persona_1 Persona_3 intratteneva rapporti quotidiani, per le questioni organizzative e di natura economica;
- la concentrazione delle prestazioni di lavoro in edifici in uso a P_
[...]
- la prosecuzione invariata per lungo arco temporale delle mansioni di
; _1
- la commistione di rapporti e di interessi tra gli esponenti di vertice PE
e , che controllavano le due imprese, Persona_1 Persona_3
33 dando vita a un intreccio societario inestricabile (si rammenta che PE era socio unico e amministratore unico di dal 12 ottobre Controparte_1
2018; il 9 luglio 2020 diveniva Presidente del C.d.A. ed erano PE nominati consiglieri e;
il 21 febbraio 2022 Persona_3 Persona_4 [...]
acquistava il 100% delle quote della società e _3 Controparte_1 diveniva socio unico;
l'8 luglio 2022 cessava la Persona_5 propria carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre
[...]
e cessavano dalla propria carica di consiglieri, mentre _3 Persona_4
era nominato amministratore unico e legale rappresentante. Persona_3
Inoltre, formalmente era dipendente della ditta individuale Ali _3
RA di AH BA, mentre in realtà era amministratore di fatto);
- la congruenza dell'oggetto sociale tra e DI RA di Controparte_1
AH BA.
Le propalazioni di in merito allo svolgimento di attività lavorativa _1 per otto ore giornaliere sono state avallate sia Persona_5 sia da allorché auditi dai funzionari dell'I.T.L., cui Persona_3 confermavano l'impiego del ricorrente per le necessità di Controparte_1
In conclusione, si condivide la tesi propugnata del ricorrente, secondo cui svolgeva lavoro sommerso per dal 16 marzo 2020 al 3 Controparte_1 maggio 2021 e poi era assunto per la normalizzazione di questo rapporto con un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di DI RA di
AH BA, con la strategia di un simultaneo fittizio distacco presso la medesima società.
Ritiene allora la Giudice che siano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento e la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e sia per il periodo 16 marzo 2020 - _1 Controparte_1
3 maggio 2021, svolto “in nero”, sia per il periodo 4 maggio 2021 - 26 luglio
2021, per “pseudo - distacco”.
A quest'ultimo proposito, giova rammentare che l'art. 30 citato, la cui rubrica recita Distacco>, così testualmente dispone: 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un
34 proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2>.
Nel caso di specie, la conclamata mancanza di un interesse meritevole di tutela a sostegno del distacco da parte di DI RA, la sua previsione totalitaria per il rapporto di lavoro di , con messa a disposizione del _1 medesimo non per una determinata attività, ma in modo generico e omnicomprensivo, confliggono con i tratti caratteristici dell'istituto.
Trapela invece la strumentalità dell'atto, donde deliberata creazione di uno schermo per intermediazione illecita di manodopera, a fini di lucro.
Infine, si osserva che non ha nemmeno contestato la Controparte_1 correttezza dei conteggi sulla base dei quali il ricorrente chiedeva le spettanze non ancora saldate, effettuati in base al C.C.N.L. Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione, per la qualifica di magazziniere al livello V, da
35 ritenersi effettivamente applicabile al caso che occupa, per le ragioni esposte in precedenza.
La domanda svolta dal ricorrente in principalità va dunque accolta.
In conclusione, è accertata e va dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, continuato e ininterrotto dal 16 marzo
2020 al 26 luglio 2021, tra - in qualità di magazziniere di V PA livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione - e la società
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Altresì, è accertata e va dichiarata l'illegittimità del distacco di PA
, dalla ditta pseudo-distaccante DI RA di AH BA
[...] presso la società pseudo-distaccataria in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per il periodo dal 4 maggio 2021 al 26 luglio
2021, per la mancanza dei presupposti ex art. 30, d. lgs. 276/2003.
Di conseguenza, è accertata e va dichiarata la continuazione sino al 26 luglio
2021 del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, in qualità di magazziniere di V livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione presso la società Controparte_1
Per l'effetto, la società va condannata a corrispondere a Controparte_1
la somma omnicomprensiva di € 24.771,39, maturata per il periodo _1 dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, di cui € 22.259,90 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed € 2.512,29 a titolo di T.F.R., già dedotta la somma di €
12.916,30 percepita medio tempore dal ricorrente con ogni conseguente statuizione in ordine ai versamenti dovuti all'ente previdenziale, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dall'1 maggio 2023 al saldo effettivo.
10. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione
(tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è parte resistente Controparte_1
36 Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del numero considerevole e della discreta complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di soluzione non agevole, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della resistente
[...]
e sono liquidate nella somma complessiva di euro 5.000,00 per P_ compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, continuato e ininterrotto dal 16 marzo
2020 al 26 luglio 2021, tra - in qualità di magazziniere di V PA livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione - e la società
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
2) accerta e dichiara l'illegittimità del distacco di , dalla PA ditta pseudo-distaccante DI RA di AH BA presso la società pseudo-distaccataria per il periodo dal 4 maggio 2021 al 26 Controparte_1 luglio 2021, per la mancanza dei presupposti ex art. 30, d. lgs. 276/2003;
3) per l'effetto, accerta e dichiara la continuazione sino al 26 luglio 2021 del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, in qualità di magazziniere di
V livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, presso la società Controparte_1
4) condanna la società a corrispondere a la somma Controparte_1 _1 omnicomprensiva di € 24.771,39, maturata per il periodo dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, di cui € 22.259,90 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed €
2.512,29 a titolo di T.F.R., già dedotta la somma di € 12.916,30 percepita
37 medio tempore dal ricorrente, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dall'1 maggio 2023 al saldo effettivo;
5) condanna la società a versare all' le conseguenti Controparte_1 P_ differenze contributive, nei limiti della prescrizione quinquennale;
6) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 17 aprile 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
PA rappresentato e difeso dall'avv. Michele Grimaldi (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Sorrentino (foro di Brescia)
- RESISTENTE
, in proprio e quale titolare della ditta individuale DI _2
RA di AH BA, in liquidazione giudiziale
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: qualificazione. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 14 febbraio 2023, conveniva in giudizio avanti al PA
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e , quale titolare della ditta _2 individuale DI RA di AH BA, per chiedere l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, continuato e ininterrotto dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, tra il ricorrente - in qualità di magazziniere di V livello del C.C.N.L. Logistica
Trasporto Merci e Spedizione - e la società l'accertamento e Controparte_1 la dichiarazione di illegittimità del distacco del medesimo, dalla ditta pseudo-distaccante DI RA di AH BA presso la società pseudo-distaccataria per il periodo dal 4 maggio 2021 al 26 Controparte_1 luglio 2021, per la mancanza dei presupposti ex art. 30, d. lgs. 276/2003 e, conseguentemente, l'accertamento e la dichiarazione che il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, in qualità di magazziniere di V livello del
C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione presso era Controparte_1 continuato sino al 26 luglio 2021. Per l'effetto, domandava la condanna di a corrispondere al ricorrente la somma onnicomprensiva di Controparte_1
€ 24.771,39, maturata per il periodo dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, di cui € 22.259,90 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed € 2.512,29 a titolo di T.F.R., già dedotta la somma di € 12.916,30 lorda percepita medio tempore da , ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante _1 in corso di causa, con ogni conseguente statuizione in ordine ai versamenti dovuti all'ente previdenziale.
2 In via subordinata, in caso di riconoscimento di validità, efficacia e legittimità, del distacco di dalla ditta individuale DI RA di _1
AH BA presso la società per il periodo dal 4 maggio Controparte_1 al 26 luglio 2021, l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del medesimo a tempo pieno, continuato e ininterrotto dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, in qualità di magazziniere di V livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, presso la società per l'effetto, la condanna della medesima società a P_ P_ corrispondere al ricorrente la somma onnicomprensiva di € 21.225,83 maturata per quel periodo, di cui € 19.216,03 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed € 2.009,80 a titolo di T.F.R., già dedotte le somme lorde medio tempore da lui percepite e imputabili al periodo, ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa, con ogni conseguente statuizione in ordine ai versamenti dovuti all'ente previdenziale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1 maggio 2023 al saldo effettivo;
al contempo, condannarsi al pagamento della _2 somma onnicomprensiva di € 3.545,55 maturata per il periodo dal 4 maggio al 26 luglio 2021, di cui € 3.043,11 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed €
502,44 a titolo di T.F.R., già dedotte le somme lorde percepite medio tempore dal ricorrente e imputabili al periodo considerato, ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa, con ogni conseguente statuizione in ordine ai versamenti dovuti all'
[...]
. CP_3
In entrambi i casi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1 maggio
2023 al saldo effettivo e con spese del giudizio interamente rifuse in favore del patrono, dichiaratosi antistatario.
Più precisamente, deduceva che: _1
- operava come autista e magazziniere;
3 - in data 10 dicembre 2019 era stato assunto con contratto a tempo pieno dalla società il cui legale rappresentante era Controparte_4 [...]
con sede legale corrente in Brescia, via Giuseppe di Persona_1
Vittorio, n. 23. Era stato inquadrato come operaio, con le mansioni di autista;
- questo rapporto di lavoro, che sarebbe dovuto durare sino al 31 marzo
2020, si interrompeva già il 13 febbraio 2020, stante il “mancato superamento del periodo di prova”, come certificato dalla comunicazione di cessazione inviata da al Centro per l'Impiego Persona_1
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso, pag. 4, fascicolo piattaforma attività di vigilanza - ); PA
- successivamente, in data 9 luglio 2020, con atto notarile la società
[...] variava la propria ragione sociale in Controparte_4 Controparte_1
Contestualmente, attesa la modifica degli organi sociali, PE Per_1 cessava dalla propria carica di amministratore unico ed era
[...] nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre come
Consiglieri erano nominati e (cfr. doc. 1 allegato Persona_3 Persona_4 al ricorso, pagg. 19 e 20);
- dal 16 marzo 2020 al 3 maggio 2021, con l'eccezione del solo mese di agosto 2020, operava - o, meglio, continuava a operare - presso la _1 società in assenza di alcuna preventiva comunicazione di Controparte_1 assunzione inviata al competente Centro per l'Impiego (cfr. doc. 3 allegato al ricorso, fascicolo piattaforma attività di vigilanza - ); PA
- in particolare, egli lavorava sino al mese di agosto 2020 presso il deposito corrente in Brescia, via Giuseppe Di Vittorio, n. 23 e dal mese di settembre
2020 presso la (nuova) sede operativa in Brescia, via Castagna, n. 7 come magazziniere, a tempo pieno, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore giornaliere, come spiegava ancora il 3 maggio 2022 agli ispettori dell'I.T.L. con dichiarazioni spontanee ex art. 13, 689/1981, doc. 4 allegato al ricorso
(... generalmente dalle ore 5,00 del mattino alle ore 14,00. Spesso lavoravo molte più ore anche fino alle 18,00, con alcune occasioni in cui ho
4 terminato alle 23:00. Lavoravo dal lunedì al venerdì, lavorando di sabato in qualche occasione. Con il sig. era stata concordata una Per_1 retribuzione di circa €. 1.600,00 al mese ...>);
- l'attività lavorativa riguardava sostanzialmente la gestione del magazzino e l'organizzazione delle spedizioni affidate da terzi alla società Controparte_1
(egli deduceva in sede di ispezione all'I.T.L., cfr. doc. 4: ... apertura del magazzino a partire dalle ore cinque del mattino, smistamento bolgette delle banche agli autisti, effettuazione delle consegne in eccesso e non fattibili dagli autisti, risoluzione delle problematiche relative alle consegne degli autisti, lavaggio furgoni ...>);
- per l'esecuzione delle proprie mansioni riceveva le istruzioni da _1
e, più di rado, da che Persona_5 Persona_3 rappresentavano, anche per il restante personale, i referenti per ogni esigenza connessa con l'attività lavorativa, ivi comprese le richieste di ferie, permessi e altre questioni relative all'orario di lavoro;
- il ricorrente era profilato nella mail aziendale all'indirizzo P.E.O.
- per mezzo del quale comunicava tanto con la propria Email_1 datrice di lavoro (id est, magazzino. u>, ali. Email_2 Email_3
u>, magazzino. t>), quanto con le aziende
[...] Email_4 terze (id est, IKEA, EDP Delivery, SDA), per questioni attinenti ai problemi e/o alle tempistiche e/o ai luoghi di carico e di scarico delle spedizioni (doc.
5 allegato al ricorso);
- in data 30 giugno 2020 inviava all'indirizzo P.E.O. _1
- pure la propria Email_5
Autodichiarazione Covid.pdf (doc. 6 allegato al ricorso);
- oltre agli scambi di mail, egli comunicava costantemente con
[...]
(alias e (alias ) anche Persona_5 Per_6 Persona_3 Per_7 attraverso l'applicazione WhatsApp, ivi ricevendo le istruzioni sulla modalità di esecuzione delle spedizioni affidate a (cfr. doc. 7 Controparte_1 allegato al ricorso);
5 - nel prosieguo, in data 4 maggio 2021, il ricorrente era formalmente assunto dall'impresa individuale DI RA di AH BA sino al termine del 3 maggio 2022, con la qualifica di magazziniere di V livello del
C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, full time dal lunedì al venerdì con orario 05:30/9:30 - 10:30/14:30, presso la sede in Capriano del
Colle (BS), via S. Maria Crocefissa di Rosa, n. 3, come meglio descritto nel contratto a tempo determinato, sottoscritto (per la datrice di lavoro) da che quivi operava come dipendente con la qualifica di Persona_3 direttore tecnico (cfr. doc. 8 allegato al ricorso);
- contestualmente, l'impresa individuale DI RA di HA BA informava il lavoratore del distacco presso la società distaccataria P_ per l'intero periodo di detta assunzione a tempo determinato (4 maggio
[...]
2021 - 3 maggio 2022), con missiva sottoscritta (per la distaccante) da
[...]
(cfr. doc. 9 allegato al ricorso); _3
- sul punto, diceva all'I.T.L. che: ... dal 4 maggio 2021 PA sono stato formalmente assunto dalla ditta DI RA ho continuato a svolgere le medesime mansioni svolte dal 23 marzo 2020 senza contratto, agli ordini del sig. Preciso che il sig. in data 4 Per_1 Persona_3 maggio 2021 mi ha consegnato una lettera di distacco presso la ditta P_
sottoscritta dal sig. per conto della ditta DI RA.
[...] Persona_3
Preciso di non aver mai conosciuto il sig. e che l'unico _2 interlocutore della ditta DI RA era il sig. . Lo stesso Persona_3 sig. si è sempre presentato a me e alle altre persone come titolare e _3 responsabile della ditta DI RA, tant'è che ha sottoscritto anche la mia lettera di assunzione per Ad RA ed era solito rispondere alle mail di DI RA …> (cfr. doc. 4);
- del resto, all'interno dell'impresa individuale DI RA di AH
BA, operava come amministratore di fatto ex art. 2639 Persona_3
c.c., esercitando in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti all'attività gestoria direzionale e operativa [cfr. verbale unico di accertamento e notificazione dell'I.T.L. del 18 luglio 2022, doc. 21 allegato al
6 ricorso … dalle dichiarazioni dei lavoratori è emerso il ruolo dell'amministratore di fatto del sig. (in merito Persona_3 all'assunzione, alla gestione del rapporto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni) confermato da alcune evidenze documentali>];
- a integrazione della precedente dichiarazione del 3 maggio 2022, _1 precisava: ... Ribadisco di non aver mai conosciuto il sig. e _2 di aver sempre lavorato dalla data indicata (16.03.2020, n.d.a.) per P_
. A supporto di quanto dichiarato consegno la stampa dei messaggi
[...] whatsApp dai quali si evince la continuità del rapporto di lavoro con P_
[...
sia nel periodo in cui non ero assicurato sia nel periodo in cui ero formalmente assunto dalla ditta DI RA di AH BA ...> (cfr. doc. 10 allegato al ricorso, dichiarazione spontanea ex art. 13, l. 689/1981 del 9 maggio 2022);
- in data 5 ottobre 2021 anche quest'ultimo rapporto di lavoro cessava, in forza delle dimissioni presentate dal ricorrente e giustificate dall'omesso e/o parziale pagamento delle spettanze retributive maturate in quel contesto e rimaste impagate, comprensive di straordinari, ferie, permessi e ANF (cfr. doc. 3 allegato al ricorso, pag. 4);
- prestava la propria attività lavorativa solo sino al 26 luglio 2021; _1
- il distacco doveva ritenersi illegittimo per la carenza dei presupposti di legge (vedi infra, par. B.2). Piuttosto, si configurava come un'ipotesi di intermediazione di manodopera illecita, in cui il soggetto pseudo- distaccante DI RA di AH BA, senza mai creare alcun legame datoriale con il ricorrente, si limitava a fare da tramite tra il lavoratore e il soggetto utilizzatore, effettivo datore di lavoro;
Controparte_1
- , nelle more del rapporto di lavoro, percepiva, a titolo di _1 emolumenti per le prestazioni erogate, la minor somma di € 12.079,00. Una prima parte gli era versata nel periodo in cui prestava la propria opera in favore della società nell'assenza di alcun contratto di lavoro P_ P_ subordinato, a mezzo di accrediti su Poste Pay e un bonifico;
una seconda parte gli era elargita successivamente alla sottoscrizione del contratto a
7 tempo determinato del 4 maggio 2021 con l'impresa individuale DI
RA di AH BA, con cinque bonifici (cfr. doc. 11 allegato al ricorso);
- in data 1 giugno 2021 la società trasferiva la propria sede Controparte_1 legale in Brescia, via Castagna, n. 7;
- stante il protrarsi dell'inadempimento, in data 2 - 3 settembre 2021
inviava formale diffida ad adempiere nei confronti dell'impresa _1 individuale DI RA di AH BA, sia a mezzo P.E.C.
[...]
t>, sia a mezzo raccomandata A/R presso la sede corrente in Email_6
Capriano del Colle (BS), senza esito (cfr. doc. 12 allegato al ricorso);
- il ricorrente il 4 novembre 2021 presentava la rituale richiesta di intervento dei servizi ispettivi presso l'I.T.L. di Brescia affinché, all'esito degli accertamenti di rito, adottasse i provvedimenti opportuni nei confronti dell'impresa individuale DI RA di AH BA e avviasse la procedura di conciliazione monocratica e/o emettesse diffida accertativa per il pagamento delle somme a lui spettanti (cfr. doc. 13 allegata al ricorso);
- il 10 febbraio 2022 gli ispettori del lavoro dr. e dr. CP_5 [...]
accedevano presso la sede legale della società Persona_8 P_
corrente in Brescia, via Castagna, n. 7, al fine di verificare il rispetto
[...] della normativa in materia di lavoro legislazione sociale;
- pur nell'assenza di alcun collegamento formale, evincevano una connessione così stretta tra le due convenute, tale da far ritenere la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, in cui l'impresa DI RA di AH BA risultava inserita nella più importante realtà che operava sotto la ditta Nel Controparte_1 dettaglio, valorizzavano:
• l'omogeneità dell'assetto direzionale (concentrato nelle figure di
[...]
e ); Persona_5 Persona_3
• l'unicità della struttura organizzativa e logistica (in Brescia, via Castagna, n.
7);
8 • l'identità dell'attività imprenditoriale esercitata (trasporto di merci su strada per conto terzi).
I funzionari ispettivi acquisivano:
a) la dichiarazione spontanea di , in qualità di consigliere (dal 7 Persona_3 luglio 2020) e amministratore unico (dal 7 marzo 2022) della società
[...]
nonché direttore tecnico/amministratore di fatto dell'impresa P_ individuale DI RA di AH BA;
b) la dichiarazione spontanea di in qualità di Persona_5 amministratore unico (dal 12 ottobre 2018) e presidente del C.d.A. (dall'8 luglio 2020 al 7 marzo 2022) della società (docc. 17 e 18). Controparte_1
Inoltre, prendevano visione della documentazione aziendale di entrambe le odierne convenute (id est, contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoro e le corrispondenti fatture emesse, contratti individuali di lavoro, libro unico del lavoro di , prospetti PA paga e dischi dei cronotachigrafi).
All'esito degli accertamenti, gli ispettori del lavoro concludevano che era stato assunto solo formalmente alle dipendenze dell'impresa _1 individuale DI RA di AH BA dal 4 maggio 2021 sino al 3 aprile 2022, con la qualifica di magazziniere, V livello C.C.N.L. Spedizione e
Commercio e che, in realtà, egli - già dipendente della ditta Controparte_1
(in origine denominata dal 10 dicembre 2019 al 13 Controparte_4 febbraio 2020 a tempo pieno e inquadrato quale operaio con le mansioni di autista, aveva continuato a lavorare alle dipendenze di quest'ultima società successivamente alla formale interruzione del rapporto di lavoro, nel periodo 16 marzo 2020 - 3 maggio 2021, in assenza di preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, ricevendo direttive di lavoro da e . Persona_5 Persona_3
Perciò, elevavano:
1) il verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-253-01 del
22 giugno 2022 nei confronti della società convenuta e di Controparte_1
9 in qualità di amministratore unico e presidente PE Persona_1 del C.d.A., con il quale erano irrogate le sanzioni per aver violato:
a) l'art. 3, III comma d.l. 12/2002, convertito in l. 73/2002 e modificato dal d.lgs. 151/2015 (lavoro sommerso e irregolare), poiché per il periodo dal 16 marzo 2020 al 3 maggio 2021, per complessive 269 giornate, aveva occupato alle proprie dipendenze , in mancanza di preventiva PA comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego;
b) l'artt. 30, I comma e 18, V-bis comma d.lgs. 276/2003 (interposizione illecita da pseudo - distacco), giacché per il periodo dal 4 maggio 2021 al 31 luglio 2021, per complessive n. 39 giornate di lavoro, aveva utilizzato illecitamente le prestazioni di lavoro di , illecitamente distaccato _1 presso la stessa dalla ditta pseudo - distaccante DI RA di AH
BA (doc. 20);
2) il verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-448-04 del
18 luglio 2022 nei confronti di in qualità di titolare _2 firmatario e legale rappresentante dell'impresa individuale DI RA di
AH BA, con il quale era inflitta la sanzione prevista per la violazione ex artt. 30, I comma e 18, Vbis comma d. lgs. 276/2003 (interposizione illecita da pseudo distacco), giacché per il periodo dal 4 maggio 2021 al 31 luglio 2021, per complessive n. 39 giornate di lavoro, aveva distaccato illecitamente le prestazioni di lavoro del ricorrente, illecitamente utilizzato dalla ditta pseudo - distaccataria (doc. 21); Controparte_1
- nelle more, l'1 giugno 2022, l'odierno ricorrente inviava a mezzo P.E.C. alla società formale richiesta di pagamento delle retribuzioni Controparte_1 maturate dal marzo 2020 e sino alla conclusione del rapporto di lavoro, rimaste impagate. Anche questa richiesta aveva esito negativo (docc. 14 e
15);
- in data 21 febbraio 2022 con atto notarile acquistava la Persona_3 proprietà delle quote della società e, per l'effetto, la qualità Controparte_1 di socio unico;
10 - l'8 luglio 2022 la società modificava nuovamente i propri Controparte_1 organi sociali: cessava la propria carica di Persona_5
Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre e Persona_3
dismettevano la loro carica di consiglieri. Al contempo, Persona_4 [...]
era nominato amministratore unico e legale rappresentante della _3 compagine sociale;
- con sentenza n. 164 del 7 dicembre 2022, il Tribunale Ordinario di Brescia
- IV Sezione Civile dichiarava la liquidazione giudiziale dell'impresa individuale DI RA di AH BA, nominando curatore la dr.
[...]
(cfr. doc. 16 allegato al ricorso). Nell'occasione, l'impresa Persona_9 individuale non era autorizzata all'esercizio provvisorio del trasporto di cose per conto terzi e, pertanto, si presentava come inattiva.
In definiva, affermava di aver intrattenuto dal 16 marzo 2020 al 3 _1 maggio 2021 un rapporto di lavoro subordinato sommerso e irregolare con
Sosteneva di essere poi stato distaccato illecitamente presso P_ P_ la medesima società dal 4 maggio 2021 al 5 ottobre 2021 (ove era stato operativo in modo effettivo fino al 26 luglio 2021).
Asseriva che per questo periodo (16 marzo 2020 - 26 luglio 2021) egli aveva percepito una retribuzione inferiore al dovuto.
Allora il ricorrente chiedeva a titolo di compenso la somma di euro
24.771,38, di cui euro 22.259,09 a titolo di differenze retributive e di euro
2.512,29 a titolo di T.F.R., calcolate come da prospetto di LV AL (cfr. all. 17 al ricorso), in principalità a previo riconoscimento Controparte_1 dell'invalidità, dell'inefficacia e dell'illegittimità del distacco da lui subìto; in subordine, ripartita tra - per il periodo dal 16 marzo 2020 al Controparte_1
3 maggio 2021, € 21.225,83, di cui € 19.216,03 a titolo di differenze retributive ed € 2.009,80 a titolo di T.F.R. - e a carico di , in _2 qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale DI RA di
AH BA (oggi in liquidazione giudiziale) - per il periodo dal 4 maggio
2021 al 26 luglio 2021, € 3.545,55, di cui € 3.043,11 a titolo di differenze retributive ed € 502,44 a titolo di T.F.R.
11 2. All'udienza 19 ottobre 2023 era dichiarata la contumacia di P_
e di .
[...] _2
3. In data 4 febbraio 2024 si costituiva tardivamente con il Controparte_1 deposito su Consolle di memoria in cui innanzitutto profilava l'inammissibilità delle domande svolte dal ricorrente nei suoi confronti, poiché da un lato asseriva che egli non aveva soddisfatto l'onere di una precisa allegazione dei fatti costituitivi della domanda né, tantomeno, aveva introdotto in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare che vi fosse stato un rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima dal 16 marzo
2020 al 26 luglio 2021; dall'altro lato, lamentava che egli aveva chiesto di accertare un inquadramento nel V livello del C.C.N.L. Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione, non applicato da e in difetto di Controparte_1 trascrizione della declaratoria contrattuale sul livello di appartenenza.
Nel merito, contestava la fondatezza delle domande e, richiamati i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, nonché il valore legale dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e dall'Ispettorato del
Lavoro (che costituiscono prova e fanno fede fino a querela di falso solo per quanto riguarda: a) la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti;
b)
i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti), negava che:
- il ricorrente avesse lavorato alle dipendenze di dal 16 Controparte_1 marzo 2020 al 26 luglio 2021;
- presso il ricorrente avesse svolto mansioni di Controparte_1 magazziniere;
- l'orario di lavoro giornaliero fosse di almeno di otto ore dal lunedì al venerdì.
Contestava poi l'assunto dell'illegittimità del distacco operato da DI
RA di AH BA.
Inoltre, dalle stesse produzioni di risultava che egli, almeno per _1
l'ultimo periodo dedotto, aveva lavorato alle dipendenze di DI RA di
AH BA e aveva percepito regolarmente dalla stessa impresa, anche
12 nel periodo precedente, la retribuzione per il lavoro svolto (cfr. docc. 8, 9 e
11 controparte).
Era assolutamente inverosimile che il ricorrente dall'1 marzo 2020 al 30 settembre 2020 (e quindi per ben sette mesi) avesse lavorato gratis.
Dai documenti n. 4) e 20) prodotti in giudizio da si evinceva che _1 aveva richiesto e percepito dall' l'indennità di disoccupazione P_
(dall'1 marzo 2020 al 15 ottobre 20209 e il Reddito di CP_7
IN (dal 14 novembre 2020 al mese di aprile 2021) per periodi corrispondenti a quelli in cui lo stesso adduceva di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_1
La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della PA [...] in quanto inammissibili e/o in quanto del tutto infondate in fatto P_ ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A.>.
4. All'udienza 6 febbraio 2024 era revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
Era svolta attività istruttoria con esperimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di e con l'audizione Controparte_1 Persona_3 dei testi , e . CP_5 Persona_5 Testimone_1
In accoglimento della richiesta di parte resistente era Controparte_1 acquisito il carteggio relativo al procedimento penale n. 8599/2022 R.G.
N.R. Procura di Brescia, iscritto a carico di per il reato di PA cui all'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni ai danni dello
Stato) e di per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa Testimone_1 aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
5. Era fissata udienza di discussione per il giorno 14 aprile 2025, celebrata in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti tempestivamente depositavano note scritte, nelle quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate
13 negli atti introduttivi. Il patrono di chiedeva altresì disporsi Controparte_1 la riunione della presente causa al procedimento R.G. n. 1847/2024 o la sospensione in attesa della definizione di quest'ultimo, già pendente avanti al Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che debba essere accolto, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Preliminarmente, va rigettata l'istanza di riunione avanzata dalla resistente del giudizio in corso con la causa iscritta posteriormente R.G. n.
1847/2024, ovvero di sospensione in attesa della sua decisione.
Infatti, a prescindere dalla connessione oggettiva, si rileva che l'esercizio in concreto di queste facoltà comporterebbe un inutile ritardo nella definizione della vertenza che occupa, instaurata oltre due anni fa, anche poiché, in ogni caso, l'accertamento dell'I.T.L. non costituisce l'unica fonte di prova delle circostanze prospettate dal ricorrente, donde l'inopportunità di qualsiasi dilazione.
8. Le eccezioni di inammissibilità svolte da devono essere Controparte_1 disattese.
La resistente censurava sia l'insufficiente rappresentazione, in fatto, degli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro che _1 rivendicava di aver instaurato con la stessa società, sia la mancanza di specifica indicazione del profilo professionale concernente la qualifica da lui asseritamente ricoperta e di cui domandava il riconoscimento - V livello del
C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, prodotto in causa, cfr. all.
22 a) e all. 22 b).
14 Da un lato, si osserva che in entrambi i casi si tratta di questioni di merito, non rilevabili d'ufficio. Perciò, dovevano essere proposte tempestivamente entro il termine fissato dall'art. 416, comma 2 c.p.c. a pena di decadenza.
Giacché è pacifico che la convenuta si è costituita tardivamente, è venuta meno dalla possibilità di far valere le suddette doglianze.
Dall'altro lato, si rileva per un verso che l'atto introduttivo del giudizio è molto preciso, dettagliato e completo nella descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente e delle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa, da cui si ricava il suo assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (orario di lavoro vincolato;
eterodirezione delle operazioni, in base a quanto prescritto da
[...]
e , che conferivano istruzioni via mail e Persona_5 Persona_3
WhatsApp sulle consegne e autorizzavano ferie e permessi;
rischio d'impresa a carico dei soli datori di lavoro).
Per altro verso, si osserva che non reclamava differenze retributive _1 sul piano qualitativo, siccome originate da un inquadramento contrattuale astratto inferiore a quello reale, bensì eminentemente sul piano quantitativo, per omesso pagamento di competenze da lui maturate da parte del datore di lavoro ufficiale (la ditta individuale DI RA di AH
BA) e dall'azienda utilizzatrice ( già Controparte_1 CP_4
.
[...]
Le censure della resistente, pertanto, sono inconferenti e smentite dalla semplice lettura del ricorso.
A ogni buon conto, si sottolinea che asseriva di non Controparte_1 applicare la pattuizione collettiva prodotta in atti dal ricorrente;
tuttavia, è significativo che non abbia specificato a quale altro contratto collettivo si debba fare riferimento.
Si rammenta che, secondo quanto autorevolmente statuito dalla Suprema
Corte, Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva
e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso
15 rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente> - così Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 26138 del
21/11/2013 (Rv. 628594 - 01).
Con la conseguenza che La figura del "distacco" o "comando" del lavoratore comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo - perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo - ma non incide sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il rapporto di lavoro resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante> - Cass., Sez. Lav., sentenza n.
14314 del 6/06/2013 (Rv. 627142 - 01).
In applicazione di questi principi al caso di specie, si deve ritenere che il contratto atto a regolare il rapporto di lavoro di durante il distacco _1 sia quello previsto, in base all'accordo tra le parti, al momento dell'assunzione del ricorrente da parte della ditta individuale DI RA di AH BA (cfr. contratto, doc. 8 fasc. ricorrente), ossia il C.C.N.L.
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, con qualifica di magazziniere al livello V, di cui vi è copia agli atti (cfr. doc. 22 a e 22 b fasc. ricorrente).
Come meglio si vedrà nel prosieguo, durante il distacco _1 perseverava nello svolgimento dei compiti già assegnatigli durante l'epoca antecedente in cui operava per la medesima datrice di lavoro Controparte_1 senza denuncia e contribuzione, sicché il medesimo regolamento contrattuale va fatto retroagire anche per quel periodo.
9. Ciò posto, reputa la Giudice che il compendio probatorio agli atti suffraghi gli asserti del ricorrente, sia quanto allo svolgimento di attività di lavoro in favore di dal 16 marzo 2020 al 3 maggio Controparte_1
2021, sia di illegittimo distacco presso la medesima società dal 4 maggio
16 2021 al 5 ottobre 2021 - seppur con cessazione dell'attività lavorativa per dimissioni dal 26 luglio 2021.
Nella vicenda in esame, alcune circostanze sono pacifiche, in quanto risultanti per tabulas e non contestate.
In primo luogo, è documentalmente provato che avviava un primo, _1 breve rapporto contrattuale di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per il periodo 10 dicembre 2019 - 31 marzo 2020, con la società antesignana della convenuta Controparte_4 Controparte_1
(infatti, vi è coincidenza tra le due entità e la diversa ragione sociale è legata a modifica posteriore, con atto notarile del 9 luglio 2020). Egli era assunto dal legale rappresentante , in qualità di operaio, Persona_1 con le mansioni di autista. Tuttavia, la sua esperienza già si esauriva il 13 febbraio 2020, per “mancato superamento del periodo di prova” (cfr. comunicazione di cessazione inviata da al Persona_1
Centro per l'Impiego, doc. 3 fascicolo ricorrente).
In secondo luogo, è certo che questo formale arresto non si traduceva in una risoluzione definitiva dei rapporti con la datrice di lavoro, sia in forza della comunicazione di distacco datata 4 maggio 2021, a lui inviata dall'imprenditore che lo aveva assunto, la ditta individuale DI RA di
AH BA (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente), sia degli accertamenti svolti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, stimolati da esposto dello stesso ricorrente (cfr. doc. 20 e 21 fasc. ricorrente).
Quanto al primo elemento, vale rimarcare fin da ora, per la sua significatività, la durata del distacco, dal 4 maggio 2022 (giorno della sua assunzione) al 3 maggio 2022 (data di scadenza del contratto stipulato con
DI RA di AH BA) - cfr. doc. 8 fasc. ricorrente. In altri termini, combaciava per la sua interezza con il periodo che aveva _1 accettato di svolgere alle dipendenze dell'impresa individuale.
Sul secondo versante, meritano di essere riportati gli esiti dell'attività ispettiva svolta dall'I.T.L., condensati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-253-01 del 22 giugno 2022 e nel verbale
17 BS00000/2022-448-04 del 18 luglio 2022 (cfr. docc. 20 e 21 fasc. ricorrente).
Invero, in data 10 febbraio 2022 gli Ispettori del Lavoro dr. e CP_5 dr. eseguivano un accesso presso la società Persona_8 [...]
(già , sita a Brescia, in via Castagna, n. 7, P_ Controparte_4 dando seguito alla richiesta d'intervento n. BS2021/0414A avanzata dal ricorrente, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. In quella sede, erano acquisite:
a) documentazione (corrispondenza mail e messaggi WhatsApp tra P_
e il lavoratore );
[...] PA
b) dichiarazione spontanea di (amministratore Persona_1 unico di dal 12 ottobre 2018 all'8 luglio 2020 e Presidente Controparte_1 del C.d.A. dal 9 luglio 2020 al 6 marzo 2022 - data iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della cessazione dalla carica di Presidente
C.d.A. del 18 marzo 2022) - cfr. doc. 19 fasc. ricorrente. Egli il 10 febbraio
2022 diceva: Sono il legale rappresentante della dalla Controparte_1 costituzione della società, le cui attività prevalenti sono il trasporto merci e la logistica. Con riferimento al sig. , dipendente della DI PA
RA di AH BA, ricordo che dall'assunzione al 23/07/2021 ha lavorato come autotrasportatore ed addetto al magazzino, alternando
l'attività. Per il lavoro svolto dal sig. , sia come PA autotrasportatore sia come magazziniere, presso i locali della P_
ricevevo fatture emesse dalla DI RA di , il cui
[...] _2 importo variava sulla base delle giornate di lavoro e della distanza dei luoghi da raggiungere. Ricordo che il sig. ha lavorato a PA tempo pieno per circa otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì. La società si è rivolta alla DI RA in quanto aveva necessità dei Controparte_1 servizi di trasporto/logistica offerti dalla stessa DI RA di _2
. Preciso che quando il sig. lavorava in magazzino,
[...] PA riceveva da me le direttive generali sul lavoro da svolgere (in particolare lo smistamento della merce ai vari autotrasportatori). Preciso altresì di aver presentato il sig. , ex dipendente della al sig. PA Controparte_1
18 perché lo assumesse;
non ho mai sentito nominare il sig. _2
; Persona_10
c) dichiarazione spontanea di membro del C.d.A. della Persona_3 medesima società dal 7 luglio 2020 e amministratore unico Controparte_1 dal 7 marzo 2022, con data iscrizione nomina al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 18 marzo 2022, nonché formalmente dipendente della ditta individuale Ali RA di AH BA, mentre in realtà era amministratore di fatto - cfr. doc. 10 fasc. ricorrente. Egli il 10 febbraio 2022 sosteneva: Sono dipendente della ditta DI RA di AH BA da circa un anno;
sono assunto con mansione di autista ed orario contrattuale di 40 ore settimanali;
da circa sei mesi non svolgo più la mansione di autista, ma svolgo la mansione di impiegato commerciale che svolgo telefonicamente senza avere alcun ufficio fisso, mantenendo il medesimo orario, ma con una retribuzione più alta pagata regolarmente ogni mese con bonifico. Non ho mai beneficiato di ammortizzatori o assegni di integrazione. Non percepisco assegni familiari. La mia abituale mansione consiste nel ricercare clienti per DI RA. Precisò altresì di essere consigliere e proprietario di Controparte_1
In merito al sig. , ricordo che ha lavorato per conto di PA P_
nell'anno 2021 per qualche mese in qualità di autotrasportatore,
[...] mansione che consisteva nell'effettuare i giri commissionati da e P_ che comportava anche una presenza nel magazzino di per il carico P_
e scarico delle merci. Non ho mai dato direttive al sig. , ma PA ho semplicemente indicato allo stesso quando c'è uno dei pacchi da inserire nei suoi giri di consegna.
Per quanto è a mia conoscenza, il sig. è sempre stato _1 regolarmente retribuito. Il suo orario di lavoro era di circa 6-8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. In merito al sig. ricordo che Per_10 anche lui era un dipendente di DI RA, che ha lavorato come autista fino al 2021. Ho incontrato il sig. solo una volta”; Per_10
d) audizione di , il quale il 3 maggio 2022 ricostruiva i fatti nei _1 seguenti termini: In merito alla richiesta di intervento presentata, preciso
19 che ho iniziato a lavorare il giorno 16 marzo 2020 come responsabile della logistica della ditta;
preciso che fino ad agosto 2020 ho lavorato P_ nel magazzino di , sito in Brescia, via Di Vittorio, n. 4; mentre da P_ settembre 2020 fino al 30 luglio 2021, ho lavorato all'interno del magazzino sito in Brescia, via Castagna. Da marzo 2020 ad aprile 2021 ho lavorato senza un contratto di lavoro e quindi in nero. Solo dal giorno 4 maggio 2021 sono stato assunto, ma dalla ditta DI RA di AH
BA. Preciso che il lavoro in magazzino mi è stato proposto dal sig.
titolare della ditta lo stesso mi Persona_5 Controparte_1 ha sempre dato le direttive per lo svolgimento delle mie mansioni che consistevano in: apertura del magazzino a partire dalle ore cinque del mattino, smistamento bolgette delle banche agli autisti, effettuazione delle consegne in eccesso e non fattibili dagli autisti, risoluzione problematiche relative alle consegne degli autisti, lavaggio furgoni;
svolgevo un orario generalmente dalle ore 5 del mattino alle ore 14; spesso lavoravo per molte più ore, fino alle 18, con alcune occasioni in cui ho terminato alle 23.
Lavoravo dal lunedì al venerdì, lavorando di sabato solo in cinque occasioni. Con il sig. era stata concordata una retribuzione di euro Per_1
1.600 al mese. Da marzo 2020 a settembre 2020 sono stato pagato sempre in contanti dal sig. e precisamente ho avuto ad aprile euro 1.000, a Per_1 maggio euro 500, a giugno euro 680, a luglio euro 875 ad agosto euro
1.000; a settembre 2020 non sono stato retribuito in quanto ad agosto
2020 sono stato assente per ferie. Da ottobre 2020 fino a marzo 2021 sono stato pagato con dei bonifici sulla Poste pay intestata a mia moglie che esibisco in copia, ad aprile 2021 sono stato pagato con bonifici sul mio conto corrente. Preciso che da ottobre 2020 i bonifici sono stati disposti da
DI RA di AH BA, ho ricevuto tali bonifici sul mio conto corrente fino ad agosto 2021. Anche se dal 4 maggio 2024 sono stato formalmente assunto dalla ditta DI RA ho continuato a svolgere le medesime mansioni svolte dal 20 marzo 2020 senza contratto agli ordini del sig. preciso che il sig. in data 4 maggio 2021 mi Per_1 Persona_3 ha consegnato una lettera di distacco presso la ditta Controparte_1
20 sottoscritta dal sig. per conto della ditta DI RA. Persona_3
Preciso di non aver mai conosciuto il sig. e che l'unico _2 interlocutore della ditta DI RA era il sig. ; lo stesso Persona_3 sig. si è sempre presentato a me e ad altre persone come titolare e _3 responsabile della ditta DI RA, tant'è che ha sottoscritto anche la mia lettera di assunzione per DI RA ed era solito rispondere alle mail di DI RA;
mi riservo di esibire i messaggi con il sig. in Per_1 qualità di titolare della e con il sig. in qualità di P_ _3 responsabile della ditta DI RA. Preciso che mi sono state consegnate solo le buste paga di maggio, giugno, luglio e settembre 2021; le assenze indicate nei mesi di maggio e luglio non sono vere in quanto ho sempre lavorato in quel periodo. Per tutto il periodo in cui non sono stato assicurato, non ho percepito né indennità di disoccupazione né reddito di cittadinanza>.
Nel successivo verbale 9 maggio 2022 il ricorrente aggiungeva: Ad integrazione di quanto dichiarato in data 3-5-2022, preciso: dopo aver cessato il mio rapporto con ho cominciato a lavorare per CP_4
, agli ordini del sig. dal giorno 16 marzo 2020, come si P_ Per_1 evince dai messaggi WhatsApp che esibisco in copia cartacea. Ribadisco di non aver mai conosciuto il sig. e di aver lavorato dalla data _2 indicata sempre per;
a supporto di quanto dichiarato, consegno le P_ stampe dei messaggi di WhatsApp nei quali si evince la continuità del rapporto di lavoro con sia nel periodo in cui non ero assicurato sia P_ nel periodo in cui ero formalmente assicurato dalla ditta DI RA di
AH BA. In merito ai pagamenti ricevuti dalla ditta DI RA, anche prima dell'assunzione, preciso che ho richiesto spiegazioni al sig.
, il quale mi ha risposto che si trattava di una ditta che lui Persona_3 controllava e dalla quale sarei stato successivamente assunto, come di fatto avvenuto. Preciso che fin da marzo 2020 avevo richiesto di essere assunto con regolare contratto di lavoro da , ma sia sia P_ Per_1 hanno sempre posticipato, senza mai spiegarmi perché poi mi _3 hanno assunto con DI RA>.
21 L'Ispettorato concludeva che il ricorrente, già dipendente di Controparte_1
(in origine denominata dal 10 dicembre 2019 al 13 Controparte_4 febbraio 2020 a tempo pieno e inquadrato quale operaio con mansioni di autista, aveva continuato a lavorare alle sue dipendenze, successivamente alla denunciata interruzione del rapporto di lavoro, nel periodo 16 marzo
2020 - 3 maggio 2021, in mancanza di preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, ricevendo direttive di lavoro da e da . Persona_1 Persona_3
Invero, con riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, risultava acclarato che egli avesse lavorato per tutto quel lasso temporale, tranne nel mese di agosto 2020, a tempo pieno, per almeno otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, in base a plurimi elementi.
In primo luogo, si evinceva che egli si occupava della gestione del magazzino e dell'organizzazione delle spedizioni, in quanto era stato profilato nella mail aziendale di a mezzo della quale si interfacciava con la Controparte_1 dirigenza e con aziende terze in merito a problematiche o tempistiche delle spedizioni.
In secondo luogo, egli comunicava costantemente via WhatsApp e via e-mail con e rispetto a questioni Per_1 Persona_1 Persona_3 attinenti al lavoro presso e alle spedizioni effettuate dalla Controparte_1 società.
In terzo luogo, il ricorrente riceveva emolumenti tramite accrediti sia sulla carta Poste pay della moglie, disposti dalla ditta individuale DI RA di
AH BA nelle date del 21 ottobre 2020 (euro 1.200,00), del 20 novembre 2020 (euro 1.000,00), del 17 dicembre 2020 (euro 1.200,00), del
21 gennaio 2021 (euro 805,00), del 18 febbraio 2021 (euro 825,00) e del 16 marzo 2021 (euro 880,00), sia a mezzo di bonifico bancario su conto corrente a lui intestato, il 16 marzo 2021 (euro 1.200,00), il 20 maggio 2021
(euro 1.140,00), il 21 giugno 2021 (euro 1.300,00), il 20 luglio 2021 (euro
1.100,00), il 20 agosto 2021 (euro 520,00) e il 23 agosto 2021 (euro
909,00).
22 Sulla base di queste risultanze, l'I.T.L. riteneva che la società Controparte_1 avesse violato l'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che sanziona l'impiego di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore privato, in relazione all'occupazione di nel periodo 16 marzo 2020 - 13 novembre 2020, per un PA totale di 152 giornate di lavoro “in nero”, con riconoscimento della qualifica di operaio magazziniere livello V del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e
Spedizioni, di talché irrogava sanzione amministrativa.
Inoltre, come si ricapitolava nel suddetto verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-253-01 del 22 giugno 2022 (doc. 20 fasc. ricorrente), era stato successivamente assunto dalla ditta PA individuale DI RA di AH BA per il periodo 4 maggio 2021 - 3 maggio 2022, con la qualifica di operaio livello V, full time, con mansioni di magazziniere consegnatario;
fin dalla data di assunzione del 4 maggio 2021 era stato distaccato dal datore di lavoro formale presso l'impresa distaccataria come da comunicazione di trasformazione Controparte_1
(distacco) inoltrata al Centro per l'Impiego il 3 maggio 2021 e da lettera di distacco, sottoscritta dal lavoratore e dal titolare della ditta individuale,
, in data 4 maggio 2021. Il rapporto risultava poi cessato il 5 _2 ottobre 2021 per dimissioni, anche se il lavoratore prestava di fatto attività lavorativa per fino al 26 luglio 2021. Controparte_1
Gli Ispettori dell'I.T.L. affermavano di aver accertato la totale assenza degli elementi tipici del distacco, ovvero l'interesse del distaccante e la temporaneità del distacco stesso.
Con riferimento al primo aspetto, avevano appurato, come asserito da e da , che la medesima società Persona_1 Persona_3 distaccataria, già datrice di lavoro del ricorrente, aveva di fatto continuato a far ricorso alle sue prestazioni di lavoro, in quanto bisognosa di manodopera per i servizi di trasporto/logistica. Akhtar aveva altresì evidenziato che la
23 società riceveva fatture dalla predetta ditta individuale, di Controparte_1 importo variabile "sulla base delle giornate di lavoro e dei luoghi da raggiungere".
Con riguardo al secondo requisito, si rilevava la mancanza di temporaneità del distacco, in considerazione del fatto che la durata del rapporto di lavoro prevista era pari alla durata del medesimo distacco (4 maggio 2021 - 3 maggio 2022).
Ancora, erano valorizzati sia l'intreccio societario, sia la successione temporale dei contratti, dal momento che in base agli accertamenti esperiti, era inequivocabilmente emerso che il lavoratore , non solo PA nel periodo in cui risultava non occupato, ma anche dalla data di assunzione del 4 maggio 2021 e sino al 26 luglio 2021, era stato utilizzato in via esclusiva presso la sede cittadina di via Castagna dalla società P_
della quale risultava amministratore unico dal 7 marzo 2022
[...] _3
il quale rivestiva altresì il ruolo di direttore tecnico ed era
[...] formalmente dipendente della ditta individuale DI RA di AH
BA.
Si sottolineava che, considerato il rapporto di lavoro “in nero”, intercorso nel periodo 16 marzo 2020 - 3 maggio 2021, tra ed , Controparte_1 _1 occupato come magazziniere, la formale instaurazione dal giorno successivo alla scadenza, ossia dal 4 maggio 2021, di un rapporto di lavoro della medesima tipologia con la ditta individuale DI RA di AH BA
e il contestuale distacco presso l'azienda non trovavano Controparte_1 alcuna giustificazione razionale, ma rappresentavano una modalità consapevolmente irregolare per formalizzare un rapporto di lavoro, già instaurato e in essere senza contratto fino a quel momento con P_
dopo l'interruzione anticipata del precedente contratto ufficiale, che
[...] abbracciava il periodo 10 dicembre 2019 - 31 marzo 2020 ed era stato interrotto anticipatamente in data 13 febbraio 2020 per “mancato superamento del periodo di prova”.
24 Dalle dichiarazioni rilasciate e dal l.u.l. (mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 2021), emesso dalla ditta DI RA di AH BA e acquisito dagli ispettori, si ricavava che prestava 39 giornate di _1 lavoro (registrate nel l.u.l.) nel periodo 4 maggio 2021 - 5 ottobre 2021.
Si concludeva che aveva continuato irregolarmente a Controparte_1 utilizzare le prestazioni di lavoro di , già operativo da tempo PA presso la sua sede e a proprio vantaggio, senza differenze sostanziali.
Perciò, I.T.L. ravvisava l'illiceità del distacco, per il ricorso al tipico schema in cui il lavoratore, già in precedenza alle dipendenze del datore pseudo- distaccatario, è “comandato” presso il medesimo datore, occupato fittiziamente dal distaccante. In pratica, avviene che l'originario datore di lavoro “licenzi” il proprio dipendente, che però continua a impiegare sotto le mentite spoglie del distacco, con la complicità di uno pseudo-distaccante interposto, a cui viene apparentemente ceduto il lavoratore.
Come meglio era precisato nel secondo verbale BS00000/2022-448-04 del
18 luglio 2022 (cfr. doc. 21 fasc. ricorrente), nel corso del primo intervento
(avvenuto contestualmente il 10 febbraio 2022 per la ditta individuale
[...]
, al fine di accertare i rapporti Parte_2 Controparte_1 intercorsi tra la società distaccante DI RA e la società distaccataria i funzionari richiedevano, tra l'altro, l'esibizione delle fatture Controparte_1 emesse nei confronti di da parte di DI RA di AH Controparte_1
BA, la quale non aveva ottemperato.
Anzi, lo stesso risultava irreperibile (con comunicazione n. _2
987 dell'1 febbraio 2022 il Comune di Capriano del Colle avvisava dell'attivazione della pratica di cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici).
Ciò nonostante, combinando le affermazioni del ricorrente (secondo il quale non aveva mai conosciuto , aveva ricevuto direttive sempre _2 da e controllava la ditta individuale DI Per_1 _3 Persona_3
RA di e aveva sottoscritto la sua lettera di assunzione) _2
e di (il quale deduceva di lavorare per DI RA di AH BA _3
25 svolgendo la mansione di impiegato commerciale addetto alla ricerca clienti, ma al contempo confermava che indicava a quando c'erano dei _1 pacchi da inserire nei suoi giorni di consegna) si riconosceva che di fatto il potere direttivo-organizzativo, nei confronti del lavoratore, era stato sempre esercitato dalla società distaccataria nelle persone di Controparte_1 [...]
e invece, in capo all'impresa Persona_1 Persona_3 individuale DI RA di AH BA residuava la mera assunzione formale o l'effettuazione dei pagamenti, seppur parziale e temporanea, della retribuzione.
Si configurava dunque violazione dell'art. 30, comma 1 d. lgs. n. 8/2016 da parte della suddetta impresa individuale - in persona del titolare firmatario e dell'amministratore di fatto , così delineato _2 Persona_3 il suo ruolo in base alle dichiarazioni assunte (in merito all'assunzione, alla gestione del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni) e alle evidenze documentali a riscontro (corrispondenza e-mail e messaggi
WhatsApp tra e il lavoratore ). Persona_3 PA
Vale rimarcare che l'Ispettore dell'I.T.L. che redigeva i due menzionati verbali, dr. escussa a teste il 6 febbraio 2024, confermava di CP_5 aver svolto personalmente le operazioni, di averle sintetizzate nei termini indicati e di aver raccolto i portati orali condensati nei doc, 4, 10, 18 e 19.
Osserva la Giudice che gli approdi cui perveniva l'I.T.L. trovano puntuale riscontro nelle produzioni documentali del ricorrente, non solo quanto alla fase di lavoro sommerso 16 marzo 2020 - 3 maggio 2021, ma anche quanto al periodo di 4 maggio 2021 - 5 ottobre 2021 di illecito distacco.
Nel dettaglio, si fa riferimento da un lato alle e-mail scambiate da _1 attraverso il suo account aziendale > con Email_1 [...]
e , sia ai loro indirizzi professionali Persona_5 Persona_3
Ema ali. , > e Email_7 Email_9
. , sia tramite l'indirizzo ufficiale E_10 Email_11 _12
con terzi clienti, in data 15 giugno Email_13
2020; 23 settembre 2020; 24 novembre 2020; 22 dicembre 2020; 26
26 gennaio 2021; 1, 25 e 26 marzo 2021, 8 e 28 aprile 2021; 6, 17 e 25 maggio
2021 (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente).
Dall'altro lato, sovviene lo scambio di messaggi tramite l'applicazione
WhatsApp, aventi a oggetto direttive e prescrizioni sull'attività di trasporto, comunicazioni di servizio o disguidi da rimediare, che riceveva da _1
, soprannome di e da , Per_6 Persona_5 Per_7 appellativo di . È appena il caso di rilevare che nessuna Persona_3 obiezione era mossa in causa in merito all'identificazione dei due referenti a mezzo di tali alias, nemmeno da che era sottoposto a Persona_3 interrogatorio formale il 6 febbraio 2024. Nel dettaglio, si susseguivano nei giorni 16, 21, 29 e 31 marzo 2020; 5, 6 e 7 aprile 2020; 20 e 29 gennaio
2021; 17 febbraio 2021; 5 e 15 maggio 2022, dando conto per un verso della sudditanza del ricorrente, il quale accettava le prescrizioni e si conformava agli ordini e, per altro verso, della rodata consuetudine di rapporti di lavoro inerenti le consegne di merci, con scambi brevi e stereotipati, indice di una lunga dedizione all'incarico (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente).
Dall'altro lato ancora - e risolutivamente - merita di essere ricordata la serie di pagamenti effettuati a cadenza mensile dalla ditta DI RA di AH
BA nei confronti di , senza soluzione di continuità per il lasso _1 temporale 21 ottobre 2020 - 23 agosto 2021, in parte a mezzo di accrediti
Poste pay, in parte tramite bonifici, per importi variabili da 805,00 euro a
1.300. Segnatamente: in data 21.10.2020 € 1.200,00 - Poste pay;
in data
20.11.2020 € 1.000,00 - Poste pay;
in data 17.12.2020 € 1.200,00 - Poste pay;
in data 21.01.2021 € 805,00 - Poste pay;
in data 18.02.2021 € 825,00 -
Poste pay;
in data 16.03.2021 € 880,00 - Poste pay;
in data 16.04.2021 €
1.200,00 - bonifico bancario;
in data 20.05.2021 € 1.140,00 - bonifico bancario;
in data 21.06.2021 € 1.300,00 - bonifico bancario;
in data
20.07.2021 € 1.100,00 - bonifico bancario;
in data 20.08.2021 € 520,00 - bonifico bancario;
in data 23.08.2021 € 909,00 - bonifico bancario (cfr. doc.
11 fasc. ricorrente).
27 Si tratta di somme congruenti con la prospettazione di uno stipendio per remunerare prestazioni di lavoro, sia per l'entità, sia per la reiterazione con data di pagamento costante (intorno al giorno venti di ogni mese), sia per l'assenza di plausibile spiegazione alternativa, giacché se non fossero considerati versamenti a titolo di salario, sarebbero dazioni senza causa.
Sul punto, nessuna obiezione è stata mossa dai resistenti, in quanto
[...] non ha speso rilievi e è rimasto assente, di talché P_ _2 nulla ha confutato.
Ma vi è di più.
Sentito nel corso del giudizio, il testimone confermava di aver reso le PE propalazioni sopra riportate di cui al doc. 19 fasc. ricorrente e, sebbene negasse che avesse lavorato per dal 16 marzo 2020 _1 Controparte_1 al 3 maggio 2021, ammetteva che dal 4 maggio 2021 era stato assunto da DI
RA di e che per questo datore di lavoro faceva le _2 consegne ovvero caricava la merce dal magazzino della e Controparte_1 la distribuiva e in tal contesto mi capitava di lavorare con l' . _1
All'epoca dei fatti ero amministratore di ora sono Controparte_1 dipendente della stessa e mi occupo del settore commerciale>.
A sua volta , audito con interrogatorio formale, adduceva di Persona_3 aver effettuato le rivelazioni di cui al doc. 18 fasc. ricorrente già sunteggiate in precedenza.
Si rammenta il valore confessorio di questa affermazione, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., che peraltro si coniuga all'asserto di aver impartito direttive al ricorrente, come pure faceva secondo quanto Persona_5 riferito agli ispettori, quantunque entrambi circoscrivessero l'apporto lavorativo di al periodo maggio 2021 - luglio 2021. _1
Nemmeno può essere sottovalutato quanto emergeva da un controllo incrociato sul portale invero, per il nucleo familiare del lavoratore P_
era stata presentata in data 29 ottobre 2020 domanda per PA la concessione del reddito di cittadinanza, ai sensi del d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019, che era stata accolta, di talché la provvidenza
28 era stata regolarmente corrisposta con decorrenza dal mese di novembre
2020 (14 novembre 2020), fino ad aprile 2022.
L'I.T.L., riguardo al periodo 14 novembre 2020 - 3 maggio 2021, considerato che il nucleo familiare di beneficiava di Reddito di IN e _1 preso atto dell'assenza di comunicazioni all' di variazione della sua P_ situazione occupazionale, contestava a anche la violazione Controparte_1 dell'art. 3, commi 3 e 3-quater d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22 d. lgs.
14 settembre 2015, n. 151 e modificato dall'art. 7, comma 15-bis, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019, per aver occupato alle proprie dipendenze il ricorrente, quale operaio magazziniere, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore giornaliere, in assenza di preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego, per un totale di giorni 117, allorché lo stesso era beneficiario di R.d.C. - cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. BS0000/2022-253-01 del 22 giugno 2022, doc. 20 fasc. ricorrente.
Il 22 giugno 2022 l'I.T.L. trasmetteva C.N.R. alla locale Procura della
Repubblica (n. prot. 108 - 811909), con cui riepilogava le proprie indagini e ipotizzava la commissione dei reati di cui all'art. 316-ter c.p. a carico di per l'indebita percezione di indennità dal marzo a PA CP_7 ottobre 2020 e di cui all'art. 7, comma 2 d.l. n. 4/2019, conv. con modificazioni dalla l. n. 26/2019 nei confronti di sua moglie Tes_1
per il Reddito di IN percepito dal 29 ottobre 2020 al 3
[...] maggio 2021 - cfr. doc. 24.2 fasc. ricorrente.
Più precisamente, evidenziava che da una verifica eseguita sul portale poi confermata da comunicazione inviata via P.E.C. il 9 giugno P_
2022 dall'ente previdenziale, emergeva che aveva percepito _1 dell'indennità di disoccupazione per il complessivo importo di euro CP_7
5.375,69 nel periodo da marzo a ottobre 2020, sovrapponibile alla fase 16 marzo 2020 - 3 maggio 2021 in cui aveva prestato, a eccezione del mese di agosto 2020, attività lavorativa "in nero" alle dipendenze di Controparte_1
29 Da un'altra verifica eseguita sul portale si appurava anche che P_
, coniuge di , aveva presentato il 29 ottobre Testimone_1 PA
2020 domanda per la concessione del Reddito di IN, ai sensi del
D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, che era stata accolta dall' , di talché il reddito di cittadinanza era stato regolarmente CP_8 corrisposto con decorrenza dal mese di novembre 2020 (14 novembre
2020); la somma complessivamente percepita fino ad aprile 2021 era di euro 1.129,23.
La mancata comunicazione all' da parte di e di P_ _1 Tes_1 circa i compensi percepiti dal ricorrente in qualità di lavoratore subordinato presso dal 16 marzo 2020 al 3 maggio 2021 concretava Controparte_1 violazione per il primo dell'art. 7, comma 2 e per la seconda dell'art. 7 comma 1 d.l. 4/2019, convertito in L. 26/2019.
Seguiva l'instaurazione del procedimento penale n. 8599/2022 R.G.N.R.
Procura Brescia, in cui vi era esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio per in relazione al delitto p. e p. dall'art. 316-ter _1
c.p., perché, omettendo di comunicare all' lo svolgimento di attività P_ lavorativa “in nero” presso la ditta otteneva indebitamente Controparte_1 il benefìcio per la disoccupazione dal marzo 2020 (allorquando, CP_7 terminato, solo formalmente, il contratto di lavoro con la , P_ riprendeva l'erogazione della attivata con domanda del 2019), sino CP_7 all'ottobre 2020 (ultima mensilità percepita, avendo nel frattempo il nucleo familiare presentato domanda per il reddito di cittadinanza), per un importo complessivo pari a euro 5,375,69. In Brescia, fino al mese di ottobre 2020> e per quanto al delitto p. e p. dall'art. 640- Testimone_1 bis c.p., perché, in sede di domanda per il reddito di cittadinanza presentata in data 29.10.2020, con artifizi e raggiri consistiti nell'omessa comunicazione, attraverso il modulo RdC-Com Ridotto, dell'attività lavorativa svolta dal componente del nucleo familiare PA in periodo successivo a quello preso in considerazione a fini ISEE - ossia, formalmente, dal dicembre 2019 al febbraio 2020 e successivamente “in nero" sino all'aprile del 2021 - inducendo in errore l' ed eludendo il P_
30 sistema di controlli previsti dal d.l. 4/19, si faceva corrispondere indebitamente il predetto benefìcio sino all'aprile del 2021, allorquando, assunto l' in maniera regolare, provvedeva a comunicare _1 all' tale circostanza attraverso la compilazione del modulo “RdC- P_
Com esteso”, per un importo complessivo di euro 1129,23. In Brescia, fino a aprile 2021>.
All'udienza preliminare, i due imputati avanzavano richiesta di definizione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis c.p. - 464- bis c.p.p., che era accolta con ammissione dei prevenuti allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità - cfr. doc. 24.3, 24.4, 24, 5 e 24.6, fasc. ricorrente.
Reputa la Decidente che gli elementi sopra illustrati convergano nel delineare un inserimento stabile di nella struttura tecnico- PA organizzativa di in quanto egli effettuava attività di lavoro Controparte_1 subordinato a beneficio della stessa senza interruzioni dal 16 marzo 2020 al
26 luglio 2021.
Da un punto di vista formale, la società lo assumeva in modo regolare una sola volta il 10 dicembre 2019 con contratto a tempo determinato di breve durata, siccome destinato a scadere il 31 marzo 2020, dal quale la datrice di lavoro (all'epoca ancora denominata decideva di Controparte_4 recedere in via anticipata il 13 febbraio 2020, con la motivazione che non era stato superato in modo positivo il periodo di prova.
Epperò, la successione degli eventi posteriori denuncia l'apparenza e la simulazione alla base di questa scelta, giacché sulla scorta dei plurimi e concordanti dati fattuali di cui si è dato conto si deve ritenere acclarato in modo inoppugnabile che poco dopo, nel marzo 2020, era reinserito _1 di nuovo nella forza lavoro aziendale, seppur meramente di fatto, poiché mancava la sottoscrizione di alcun contratto con poi Controparte_4 divenuta Controparte_1
A questo proposito, si deve sottolineare che a una prima fase di totale inabissamento, dal 16 marzo 2020 al 3 maggio 2021, durante la quale operava per seguiva immediatamente _1 Controparte_1
31 un periodo, dal 4 maggio 2021 al 5 ottobre 2021 (data delle dimissioni del ricorrente), di occupazione del medesimo presso la stessa società, in base a un incastro negoziale tale per cui egli risultava correttamente assunto con contratto di lavoro subordinato, stipulato con la ditta individuale DI
RA di AH BA e distaccato presso la società Controparte_1 sicché lavorava presso il magazzino di quest'ultima e non prestava alcun'altra attività, diretta o indiretta, per il datore di lavoro titolare.
Infatti, come si è visto dal giorno stesso in cui avrebbe dovuto iniziare a prendere servizio - il 4 maggio 2021 - era notiziato del distacco presso la medesima destinato a durare per tutta la durata prevista del Controparte_1 contratto di lavoro subordinato (3 maggio 2022).
Merita di essere sottolineato che, durante i tre momenti che scandivano la complessiva prestazione del ricorrente per la medesima società P_
a onta della diversità di schema giuridico con cui era inquadrato, egli
[...] sempre svolgeva i medesimi compiti, in qualità di magazziniere/autista; era allocato presso i magazzini costituenti le sedi operative della stessa - sino al mese di agosto 2020 nella cittadina via Giuseppe Di Vittorio, n. 23 e dal mese di settembre 2020 a Brescia, in via Castagna, n. 7; agiva non in autonomia, bensì sotto la costante direzione di Persona_5
(amministratore unico prima e Presidente del C.d.A. di poi, Controparte_1 dal 9 luglio 2020) e di (nominato Consigliere del C.d.A. di Persona_3 il 9 luglio 2020) amministratore unico (dal 7 marzo 2022) Controparte_1 della società nonché direttore tecnico/amministratore di Controparte_1 fatto dell'impresa individuale DI RA di AH BA.
Non può essere sottaciuto che era proprio a sottoscrivere per _3 quest'ultima il contratto di lavoro di , nel suo ruolo di direttore _1 tecnico, nonché la lettera di distacco (cfr. doc. 8 e 9 allegati al ricorso).
D'altro canto, non va pretermesso che il titolare della predetta ditta individuale non era rintracciato ed è risultato figura _2 evanescente, giacché mai il ricorrente aveva rapporti con lui e nemmeno era presente nella vita della sua impresa, di cui appare mero prestanome.
32 In ogni caso, non era nemmeno allegata in causa una ragione economico - giuridica a suffragio del provvedimento di distacco adottata da DI RA di AH BA, né traspare dalla dinamica degli accadimenti.
Si rammenta che la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie - cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 18959 dell'11/09/2020 (Rv. 658598 - 01), che conferma Cass. n. 7517/2016.
Al contrario, la sua mancanza è dimostrata da aspetti irrefutabili che, letti in sinergia, identificano DI RA di AH BA come un mero schermo e dipingono l'assunzione da parte di come fittizia, al solo _1 scopo di realizzare un'interposizione vietata dalla legge:
- l'avvicendamento delle realtà imprenditoriali datrici di lavoro di , _1 senza che fosse interrotta nemmeno per un giorno la preziosa collaborazione del ricorrente con la stessa società in cui da oltre un anno Controparte_1 era integrato;
- la sincronia tra l'assunzione di e il provvedimento del suo _1 distacco;
- l'estensione dello stesso distacco per tutta la vigenza del rapporto formale con DI RA di AH BA;
- l'assenza di relazioni con il titolare della ditta individuale e, invece, il pedissequo rispetto da parte di quest'ultimo delle prescrizioni del duo
Akthar e con cui il lavoratore Persona_1 Persona_3 intratteneva rapporti quotidiani, per le questioni organizzative e di natura economica;
- la concentrazione delle prestazioni di lavoro in edifici in uso a P_
[...]
- la prosecuzione invariata per lungo arco temporale delle mansioni di
; _1
- la commistione di rapporti e di interessi tra gli esponenti di vertice PE
e , che controllavano le due imprese, Persona_1 Persona_3
33 dando vita a un intreccio societario inestricabile (si rammenta che PE era socio unico e amministratore unico di dal 12 ottobre Controparte_1
2018; il 9 luglio 2020 diveniva Presidente del C.d.A. ed erano PE nominati consiglieri e;
il 21 febbraio 2022 Persona_3 Persona_4 [...]
acquistava il 100% delle quote della società e _3 Controparte_1 diveniva socio unico;
l'8 luglio 2022 cessava la Persona_5 propria carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre
[...]
e cessavano dalla propria carica di consiglieri, mentre _3 Persona_4
era nominato amministratore unico e legale rappresentante. Persona_3
Inoltre, formalmente era dipendente della ditta individuale Ali _3
RA di AH BA, mentre in realtà era amministratore di fatto);
- la congruenza dell'oggetto sociale tra e DI RA di Controparte_1
AH BA.
Le propalazioni di in merito allo svolgimento di attività lavorativa _1 per otto ore giornaliere sono state avallate sia Persona_5 sia da allorché auditi dai funzionari dell'I.T.L., cui Persona_3 confermavano l'impiego del ricorrente per le necessità di Controparte_1
In conclusione, si condivide la tesi propugnata del ricorrente, secondo cui svolgeva lavoro sommerso per dal 16 marzo 2020 al 3 Controparte_1 maggio 2021 e poi era assunto per la normalizzazione di questo rapporto con un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di DI RA di
AH BA, con la strategia di un simultaneo fittizio distacco presso la medesima società.
Ritiene allora la Giudice che siano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento e la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e sia per il periodo 16 marzo 2020 - _1 Controparte_1
3 maggio 2021, svolto “in nero”, sia per il periodo 4 maggio 2021 - 26 luglio
2021, per “pseudo - distacco”.
A quest'ultimo proposito, giova rammentare che l'art. 30 citato, la cui rubrica recita Distacco>, così testualmente dispone: 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un
34 proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2>.
Nel caso di specie, la conclamata mancanza di un interesse meritevole di tutela a sostegno del distacco da parte di DI RA, la sua previsione totalitaria per il rapporto di lavoro di , con messa a disposizione del _1 medesimo non per una determinata attività, ma in modo generico e omnicomprensivo, confliggono con i tratti caratteristici dell'istituto.
Trapela invece la strumentalità dell'atto, donde deliberata creazione di uno schermo per intermediazione illecita di manodopera, a fini di lucro.
Infine, si osserva che non ha nemmeno contestato la Controparte_1 correttezza dei conteggi sulla base dei quali il ricorrente chiedeva le spettanze non ancora saldate, effettuati in base al C.C.N.L. Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione, per la qualifica di magazziniere al livello V, da
35 ritenersi effettivamente applicabile al caso che occupa, per le ragioni esposte in precedenza.
La domanda svolta dal ricorrente in principalità va dunque accolta.
In conclusione, è accertata e va dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, continuato e ininterrotto dal 16 marzo
2020 al 26 luglio 2021, tra - in qualità di magazziniere di V PA livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione - e la società
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Altresì, è accertata e va dichiarata l'illegittimità del distacco di PA
, dalla ditta pseudo-distaccante DI RA di AH BA
[...] presso la società pseudo-distaccataria in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per il periodo dal 4 maggio 2021 al 26 luglio
2021, per la mancanza dei presupposti ex art. 30, d. lgs. 276/2003.
Di conseguenza, è accertata e va dichiarata la continuazione sino al 26 luglio
2021 del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, in qualità di magazziniere di V livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione presso la società Controparte_1
Per l'effetto, la società va condannata a corrispondere a Controparte_1
la somma omnicomprensiva di € 24.771,39, maturata per il periodo _1 dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, di cui € 22.259,90 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed € 2.512,29 a titolo di T.F.R., già dedotta la somma di €
12.916,30 percepita medio tempore dal ricorrente con ogni conseguente statuizione in ordine ai versamenti dovuti all'ente previdenziale, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dall'1 maggio 2023 al saldo effettivo.
10. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione
(tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è parte resistente Controparte_1
36 Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del numero considerevole e della discreta complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di soluzione non agevole, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della resistente
[...]
e sono liquidate nella somma complessiva di euro 5.000,00 per P_ compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, continuato e ininterrotto dal 16 marzo
2020 al 26 luglio 2021, tra - in qualità di magazziniere di V PA livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione - e la società
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
2) accerta e dichiara l'illegittimità del distacco di , dalla PA ditta pseudo-distaccante DI RA di AH BA presso la società pseudo-distaccataria per il periodo dal 4 maggio 2021 al 26 Controparte_1 luglio 2021, per la mancanza dei presupposti ex art. 30, d. lgs. 276/2003;
3) per l'effetto, accerta e dichiara la continuazione sino al 26 luglio 2021 del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, in qualità di magazziniere di
V livello del C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione, presso la società Controparte_1
4) condanna la società a corrispondere a la somma Controparte_1 _1 omnicomprensiva di € 24.771,39, maturata per il periodo dal 16 marzo 2020 al 26 luglio 2021, di cui € 22.259,90 a titolo di differenza sulle retribuzioni mensili, sulle mensilità supplementari, ferie non godute e non pagate ed €
2.512,29 a titolo di T.F.R., già dedotta la somma di € 12.916,30 percepita
37 medio tempore dal ricorrente, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dall'1 maggio 2023 al saldo effettivo;
5) condanna la società a versare all' le conseguenti Controparte_1 P_ differenze contributive, nei limiti della prescrizione quinquennale;
6) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 17 aprile 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
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