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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 106/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da
1) Parte_1 nato/a il 03/05/1967 ad ABBIATEGRASSO (MI) cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Niccolò Giambattista BRAVETTI e Silvia GIALLONARDO, presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato/a il 24/10/1967 a MILANO cittadino/a: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Niccolò Giambattista BRAVETTI e Silvia GIALLONARDO presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) il 03/06/1995
(anno 1995 atto n. 23 reg. stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) parte II serie A);
separati con sentenza n. 5155/2024 pubbl. il 17/05/2024 del Tribunale di Milano con i seguenti figli: nata a [...], il [...], cittadina Persona_1 Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) le Parti si danno e prendono reciprocamente atto di essere entrambe economicamente autosufficienti, potendo ciascuna di loro provvedere autonomamente al proprio mantenimento, pertanto rinunciano reciprocamente al versamento di un assegno divorzile;
2) la casa familiare, di proprietà della Sig.ra sita in Trezzano sul Naviglio Parte_1
(MI) in Via Cavour 9/B, presso la quale la figlia manterrà la residenza anagrafica, Persona_1 resta assegnata alla Sig.ra Parte_1
3) pur avendo la figlia compiuto la maggiore età, non è ancora economicamente indipendente, pertanto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, entrambi i genitori, ai sensi dell'articolo 147 Codice Civile, s'impegnano a contribuire al mantenimento della stessa, sia per le spese ordinarie che straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del
Tribunale di Milano allegate al ricorso;
4) tenuto conto che la figlia convivrà con la madre presso la casa famigliare, il Sig.re CP_1
s'impegna a corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di Euro
[...]
1000,00 (mille/zerozero), somma che sarà versata direttamente sul conto corrente intestato a Per_1
a mezzo bonifico bancario, mensilmente. Tale somma non sarà soggetta a rivalutazione
[...]
ISTAT;
5) la Sig.ra potrà usufruire della vettura modello PEUGEOT 308 Hybrid, Parte_1 targata GL319DW, in leasing alla ditta , concessale in comodato Parte_4
d'uso gratuito sino al 30.09.2025;
6) le spese legali per la presente procedura di divorzio verranno addebitate al Sig.re Controparte_1
7) i coniugi, fatto salvo quanto espressamente indicato in questo atto, dichiarano non avere nient'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione al matrimonio;
8) in merito agli oneri a carico delle Parti, ai sensi del disposto dell'art. 473bis 51, le stesse si danno atto e dichiarano che: (i) tutti gli oneri e le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili indicati nel ricorso, di cui ciascuna Parte è proprietaria (in tutto o in parte) restano a carico esclusivo di ciascuna Parte;
compresi quelli relativi alla casa famigliare che resteranno ad esclusivo carico della Sig.ra assegnataria dell'immobile e proprietaria al 100%; (ii) Parte_1 per tutti gli oneri e spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia maggiorenne Persona_1 ma non ancora economicamente indipendente, entrambi le Parti contribuiranno nella misura del
50% come già specificato al punto 3 che precede;
oltre a contribuire il Sig.re con un Controparte_1 assegno di mantenimento mensile di Euro 1000,00 come già specificato al punto 4) che precede;
(iii) restano in capo a ciascuna Parte in via esclusiva gli oneri per i beni mobili registrati citati nel ricorso, fermo restando che per la vettura modello PEUGEOT 308 Hybrid, targata GL319DW, in leasing alla ditta ed in uso alla Sig.ra Sig.ra Parte_4 Parte_1 sino al 30.09.2025, eventuali oneri relativi alla vettura restano a carico della ditta Parte_4
.”
[...]
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trezzano Sul Naviglio
(MI)) il 03/06/1995 tra Parte_5 Pt_4 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Dichiara che le spese di procedura sono a carico del Sig.re Controparte_1
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano Sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stata parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da
1) Parte_1 nato/a il 03/05/1967 ad ABBIATEGRASSO (MI) cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Niccolò Giambattista BRAVETTI e Silvia GIALLONARDO, presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato/a il 24/10/1967 a MILANO cittadino/a: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Niccolò Giambattista BRAVETTI e Silvia GIALLONARDO presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) il 03/06/1995
(anno 1995 atto n. 23 reg. stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) parte II serie A);
separati con sentenza n. 5155/2024 pubbl. il 17/05/2024 del Tribunale di Milano con i seguenti figli: nata a [...], il [...], cittadina Persona_1 Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) le Parti si danno e prendono reciprocamente atto di essere entrambe economicamente autosufficienti, potendo ciascuna di loro provvedere autonomamente al proprio mantenimento, pertanto rinunciano reciprocamente al versamento di un assegno divorzile;
2) la casa familiare, di proprietà della Sig.ra sita in Trezzano sul Naviglio Parte_1
(MI) in Via Cavour 9/B, presso la quale la figlia manterrà la residenza anagrafica, Persona_1 resta assegnata alla Sig.ra Parte_1
3) pur avendo la figlia compiuto la maggiore età, non è ancora economicamente indipendente, pertanto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, entrambi i genitori, ai sensi dell'articolo 147 Codice Civile, s'impegnano a contribuire al mantenimento della stessa, sia per le spese ordinarie che straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del
Tribunale di Milano allegate al ricorso;
4) tenuto conto che la figlia convivrà con la madre presso la casa famigliare, il Sig.re CP_1
s'impegna a corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di Euro
[...]
1000,00 (mille/zerozero), somma che sarà versata direttamente sul conto corrente intestato a Per_1
a mezzo bonifico bancario, mensilmente. Tale somma non sarà soggetta a rivalutazione
[...]
ISTAT;
5) la Sig.ra potrà usufruire della vettura modello PEUGEOT 308 Hybrid, Parte_1 targata GL319DW, in leasing alla ditta , concessale in comodato Parte_4
d'uso gratuito sino al 30.09.2025;
6) le spese legali per la presente procedura di divorzio verranno addebitate al Sig.re Controparte_1
7) i coniugi, fatto salvo quanto espressamente indicato in questo atto, dichiarano non avere nient'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione al matrimonio;
8) in merito agli oneri a carico delle Parti, ai sensi del disposto dell'art. 473bis 51, le stesse si danno atto e dichiarano che: (i) tutti gli oneri e le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili indicati nel ricorso, di cui ciascuna Parte è proprietaria (in tutto o in parte) restano a carico esclusivo di ciascuna Parte;
compresi quelli relativi alla casa famigliare che resteranno ad esclusivo carico della Sig.ra assegnataria dell'immobile e proprietaria al 100%; (ii) Parte_1 per tutti gli oneri e spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia maggiorenne Persona_1 ma non ancora economicamente indipendente, entrambi le Parti contribuiranno nella misura del
50% come già specificato al punto 3 che precede;
oltre a contribuire il Sig.re con un Controparte_1 assegno di mantenimento mensile di Euro 1000,00 come già specificato al punto 4) che precede;
(iii) restano in capo a ciascuna Parte in via esclusiva gli oneri per i beni mobili registrati citati nel ricorso, fermo restando che per la vettura modello PEUGEOT 308 Hybrid, targata GL319DW, in leasing alla ditta ed in uso alla Sig.ra Sig.ra Parte_4 Parte_1 sino al 30.09.2025, eventuali oneri relativi alla vettura restano a carico della ditta Parte_4
.”
[...]
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trezzano Sul Naviglio
(MI)) il 03/06/1995 tra Parte_5 Pt_4 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Dichiara che le spese di procedura sono a carico del Sig.re Controparte_1
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano Sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stata parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG