Articolo 24 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 giugno 1952
Art. 24.
Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere gia' conseguito l'indennita' o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell' articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , negli ultimi due commi dell' art. 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , nei commi sesto e settimo dell'art. 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , nell'ultimo comma dell' art. 69 e nell' art. 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 , sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data e' pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facolta' di cui al comma secondo dell'art. 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 .
Entrata in vigore il 18 giugno 1952