Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGVG 5/2025 riservata in decisione il 21.05.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
, nata a [...] l'[...] ( Parte_1 C.F._1 residente in Pizzo (VV) in via La Parrera E
nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in Pizzo (VV) in via La Parrera
Entrambi elettivamente domiciliati in viale G. Matteotti n. 15, Vibo Valentia presso lo studio dell'Avv. Gaetano Pacienza - giusta procura in atti C.F._3
Nonché
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Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.01.2025 le parti: - premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 19.09.1998 e che dall'unione nascevano due figli ( il 15.09.2005 e Persona_1 CP_1 il 23.02.2008) hanno concordemente richiesto pronunciarsi la separazione
[...] coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riporta
“1) il figlio minore avendo già raggiunto i 17 anni di età, sarà affidato CP_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio che deciderà lo stesso ragazzo o nella casa coniugale sita alla via La Parrera Pal. n.4 di Pizzo oppure nella nuova residenza scelta dalla madre. Per le festività nel corso dell'anno il figlio deciderà CP_1 autonomamente con quale genitore trascorrerle.; 2) si stabilisce l'esercizio congiunto della potestà genitoriale. Pertanto, tutte le decisioni relative all'educazione, alle scelte scolastiche, alla frequenza di centri sportivi o associazioni ed alla loro salute, dovranno essere prese congiuntamente da entrambi i genitori fino al raggiungimento della maggiore età. Relativamente alle spese straordinarie in favore del figlio minore si farà riferimento al “Protocollo di intesa in merito al regime delle spese straordinarie a carico dei genitori” che è stato approvato il 15.06.2023 dal
2 Presidente del COA e dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nonché al Procuratore della Repubblica.
3) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio minore versando un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, che saranno versati direttamente sulla post-pay che la madre comunicherà al padre entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4) la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Pizzo alla via Parrera Pal. n.4, ex art. 337 sexies c.c., viene assegnata in godimento al padre con tutte le suppellettili ed i mobili ivi presenti
5)il garage pertinenziale alla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sarà utilizzato, soltanto ad uso deposito, da entrambi i coniugi.
6) la moglie rinuncia espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento in proprio favore.
7) la moglie dichiara di non aver prodotto redditi negli ultimi tre anni e di non essere titolare di quote sociali o di essere comproprietaria insieme al marito di un conto corrente bancario con Banca CREDEM agenzia di Pizzo.
8) il marito dichiara di aver dichiarato i redditi derivanti dalla sua attività di imbarcato come da modelli di dichiarazione che si allegano. Di essere contitolare con la moglie di un conto corrente bancario presso Banca CREDEM agenzia di Pizzo. Inoltre, dichiara di avere un conto corrente personale per l'accredito dello stipendio sempre presso la CREDEM di Pizzo e di non avere altri conti bancari o postali e di non essere titolare di quote sociali”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
3 A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- smg;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1998, parte II, serie A n. 33);
C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 23.05.2025.
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
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