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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3528/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa IA Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3528/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RM MA (C.F.: per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. IA CP_1 C.F._3
ES De OT (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1114/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. Il giudizio di primo grado.
citava davanti al Tribunale di Benevento, esponendo che il Parte_1 CP_1
17.7.2023 la convenuta aveva stipulato con esso istante un contratto di deposito avente ad oggetto n.
3 macchine (modelli SAT, SML e REM) di cui ella era proprietaria e che, rimasta inesitata la diffida al ritiro inviata alla stessa da , proprietario dell'immobile ove erano CP_1 Controparte_2
state depositate, erano state collocate in Alvignano, presso la sede operativa di dietro il Parte_2
corrispettivo di euro 1.440,00 all'anno, comprensivo di i.v.a.
L'istante lamentava che la convenuta si era rifiutata di ritirare le macchine e di pagare le somme corrisposte per la loro custodia per otto anni, assumendo che i beni erano di proprietà di
[...]
di cui era socia accomandante, e tanto malgrado detta società fosse stata Controparte_3
costituita in data 29.7.2003, dopo la conclusione del contratto di deposito.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare accertare e dichiarare che i beni oggetto del deposito sono di proprietà
esclusiva della;
CP_1
2) Sempre in Via preliminare ordinare alla signora il ritiro delle macchine di sua CP_1
proprietà presso i locali della TCL srl con sede in Alvignano (CE) alla Via Circumvallazione est
snc con esonero di ogni responsabilità del signor;
Pt_1
3) Accertare e dichiarare l'intervenuto perfezionamento del contratto di deposito tra il signor
e la signora mediante l'invio della lettera di incarico e l'accettazione tacita Pt_1 CP_1
dell'odierno attore mediante il ritiro dei beni e la custodia degli stessi oggetto della disputa presso
i locali della TCL srl;
4) Accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento delle spese di custodia sopportate dal signor
pari ad euro 14.000,00 oltre a quelle che saranno ancora versate per la custodia Parte_1
degli stessi beni oltre ad interessi fino al soddisfo;
5) Condannare la al risarcimento di tutti i danni materiali e morali patiti da CP_1 che vanno quantificati in euro 5000,00; Parte_1
6) Condannare la al pagamento delle spese processuali”. CP_1
costituendosi, eccepiva, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1
esperimento della procedura di negoziazione assistita e l'incompetenza territoriale del Tribunale
sannita per essere competente quello di Modena, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., o quello di S. IA
Capua Vetere, in forza del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.; nel merito, resisteva all'avversa pretesa deducendo di non aver concluso un contratto di deposito avente ad oggetto i macchinari indicati da controparte, i quali erano stati da lei conferiti nella società costituita con l'attore, che li utilizzava nel negozio sito in Telese alla Via Pietro Nenni n. 2; conseguentemente, ricorrevano gli estremi della lite temeraria.
Istruita la causa con documenti e con le prove per interpello e per testi, con sentenza n. 1114,
pubblicata il 19.6.2019, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Il primo giudice, dopo aver affermato la competenza territoriale in base al criterio del locus
contractus, perveniva al rigetto della domanda affermando che dalla scrittura privata datata
17.7.2003 non risultava la stipula di un contratto di deposito oneroso, ma solo l'autorizzazione a ritirare i macchinari presso al fine di portarli presso la di lui abitazione;
in Controparte_4
ogni caso, pur volendosi ammettere la conclusione del contratto di deposito, esso si presumeva a titolo gratuito, in quanto l'attore non era un depositario professionale e non risultavano elementi a sostegno dell'onerosità, essendo, anzi, “evidente che il si muoveva nell'interesse di Pt_1
entrambi i soci della costituenda società, alla quale i macchinari erano destinati quali beni
strumentali”.
Inoltre, dalla corrispondenza prodotta dall'attore emergeva chiaramente che egli, su sollecitazione del padre , aveva deciso di stipulare il contratto di deposito con senza CP_2 Parte_2
consultare la convenuta.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e si liquidavano sulla base dei valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 (sic!) ed euro 26.000,00.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 17.7.2019 ed iscritto a ruolo il 24.7.2019, appellava la Parte_1
suddetta sentenza, notificata il 20.6.2019, per i motivi che saranno appresso esaminati, e concludeva chiedendo, in sua riforma e previa sospensione della provvisoria esecutività, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Vinte le spese del doppio grado.
costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi CP_1
dell'art. 342 c.p.c., la nullità dello stesso atto, a norma del combinato disposto degli artt. 164 e 163
nn. 3 e 4 c.p.c., e l'inammissibilità delle domande nuove;
quindi, deduceva, nel merito,
l'infondatezza dei motivi.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare e pregiudizievole rigettare la istanza di sospensione della esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi addotti, da intendersi qui ripetuti e trascritti, con tutte le relative
conseguenze di legge;
2) in via sempre preliminare accertare e dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile l'appello
proposto per i motivi addotti sub 1, 2 e 3 del presente atto;
3) nel merito accertare e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto per i motivi
spiegati e quindi rigettarlo con la conseguente conferma della sentenza di I grado;
4) In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione all'avv.to costituito”.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.
All'udienza del 28.5.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a tre motivi, così rubricati: 1) “Dell'ammontare del credito”; 2) “Omessa
pronuncia. Nullità della sentenza”; 3) “Liquidazione spese, soccombenza della parte, gratuito
patrocinio”.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza gravata assumendo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la pretesa creditoria aveva trovato puntuale riscontro nella testimonianza di , legale rappresentante di Testimone_1 Parte_2
2) il primo giudice aveva errato nel ritenere i macchinari beni strumentali della società, la quale non li aveva mai utilizzati;
3) in ogni caso, anche a volerli considerare tali, la quale socia accomandante, rispondeva CP_5
delle obbligazioni sociali “con la quota conferita, pertanto… deve corrispondere almeno in parte la
somma pagata da alla TCL per il fitto del locale dove sono stati custoditi i macchinari” (v. Pt_1
atto di appello, pag. 5);
4) i beni erano indiscussamente di proprietà della la quale in sede di interrogatorio formale CP_1
aveva reso dichiarazioni confuse e contraddittorie;
5) dalle dichiarazioni dei testi e era emerso che la si era CP_4 Tes_2 Pt_1 CP_1
disinteressata della sorte dei macchinari, per cui egli aveva “dovuto farsi carico degli stessi,
pagando anche un prezzo di fitto al signor l.r.p.t della TCL presso il quale i Testimone_1
macchinari sono stati trasportati a spese del per custodirli nell'attesa di capire le Pt_1
intenzioni della proprietaria (v. atto di appello, pag. 12). CP_1 L'appellante ha concluso affermando che “Qualora l'Onorevole Corte anche ritenesse la proprietà
dei beni non in capo alla allora vi è necessità di comprendere in capo a chi è riconducibile CP_1
la proprietà esclusiva e di conseguenza la disponibilità dei beni, anche per deciderne le sorti” (v.
atto di appello, pag. 13).
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla proprietà dei beni e deciso la causa come se fosse stato domandato soltanto il pagamento delle spese sopportate per i macchinari, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ed ha concluso che “Il Giudice di prime cure parla di
deposito gratuito, ma lo stesso teste ha precisato di aver stipulato un contratto di fitto per Tes_1
trasportare e custodire i beni. Allo stesso sono stati corrisposti degli importi documentati per il
pagamento delle fatture relative al canone di fitto dei locali nei quali sono stati riposti i
macchinari” (v. atto di appello, pag. 15).
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto di essere “stato ammesso al Gratuito Patrocinio a
Spese dello Stato in primo grado, la soccombenza non esula il pagamento delle spese a
controparte, ma giustificherebbe la compensazione delle stesse o comunque una riduzione in
ragione dello stato di bisogno e disagio economico della parte soccombente. Considerate le
condizioni economiche dell'odierno appellante.
Il pagamento delle spese a controparte, così come liquidate dal Giudice di prime cure,
comporterebbe un danno grave ed ingiusto al che non potrebbe in questo momento Pt_1
sostenerle per la sua precaria situazione economica e familiare…” (v. atto di appello, pag. 15).
Tale essendo il contenuto dell'atto di appello, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è
manifestamente fondata.
L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012,
applicabile ratione temporis, va interpretato nel senso che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ. S.U.,
16.11.2017, n. 27199).
Ebbene, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenuta di natura contrattuale (tant'è che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata disattesa sulla base del criterio del locus contractus), escludendo che la scrittura privata datata 17.7.2003 integrasse un contratto di deposito oneroso ed affermando l'estraneità della convenuta al contratto di deposito oneroso concluso dall'attore con Parte_2
infine, ha regolamentato le spese processuali secondo il principio della soccombenza, liquidando i compensi in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
L'appellante, anziché confutare motivatamente e specificamente i suddetti passaggi motivazionali,
offrendo un'organica esposizione degli elementi di giudizio che giustificavano l'auspicata diversa soluzione della controversia, rispetto a quella data dal primo giudice, ha articolato una serie di doglianze che non si confrontano con il percorso argomentativo da questi seguito, essendo totalmente slegate dallo stesso, oltre a non essere nemmeno concatenate coerentemente e logicamente tra loro. Risulta, pertanto, suffragato il convincimento che l'appellante non abbia assolutamente colto la ratio decidendi della decisione impugnata, costituente l'imprescindibile presupposto dell'elaborazione di motivi di gravame idonei a sovvertire le statuizioni del primo giudice.
Anche le doglianze contenute nell'ultimo motivo non sono legate da un filo logico e confondono le spese di soccombenza, i presupposti della compensazione e gli effetti dell'ammissione al beneficio a spese dello Stato, al solo fine di evitare al le conseguenze della sua infondata iniziativa Pt_1
giudiziaria, e tanto malgrado il gratuito patrocinio non valga ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v., al riguardo, Cass. civ., sez. VI-III, ord. 31.3.2017, n. 8388).
Conseguentemente, l'appello va dichiarato inammissibile. § 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00 nella misura media, tranne che per la fase decisionale, per la quale si ritengono congrui quelli minimi in quanto il deposito delle note di replica da parte dell'appellante era inutile a fronte dell'omesso deposito della comparsa conclusionale da parte dell'appellante.
Va disposta la distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
4.854,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. IA ES De OT;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa IA Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa IA Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3528/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RM MA (C.F.: per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. IA CP_1 C.F._3
ES De OT (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1114/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. Il giudizio di primo grado.
citava davanti al Tribunale di Benevento, esponendo che il Parte_1 CP_1
17.7.2023 la convenuta aveva stipulato con esso istante un contratto di deposito avente ad oggetto n.
3 macchine (modelli SAT, SML e REM) di cui ella era proprietaria e che, rimasta inesitata la diffida al ritiro inviata alla stessa da , proprietario dell'immobile ove erano CP_1 Controparte_2
state depositate, erano state collocate in Alvignano, presso la sede operativa di dietro il Parte_2
corrispettivo di euro 1.440,00 all'anno, comprensivo di i.v.a.
L'istante lamentava che la convenuta si era rifiutata di ritirare le macchine e di pagare le somme corrisposte per la loro custodia per otto anni, assumendo che i beni erano di proprietà di
[...]
di cui era socia accomandante, e tanto malgrado detta società fosse stata Controparte_3
costituita in data 29.7.2003, dopo la conclusione del contratto di deposito.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare accertare e dichiarare che i beni oggetto del deposito sono di proprietà
esclusiva della;
CP_1
2) Sempre in Via preliminare ordinare alla signora il ritiro delle macchine di sua CP_1
proprietà presso i locali della TCL srl con sede in Alvignano (CE) alla Via Circumvallazione est
snc con esonero di ogni responsabilità del signor;
Pt_1
3) Accertare e dichiarare l'intervenuto perfezionamento del contratto di deposito tra il signor
e la signora mediante l'invio della lettera di incarico e l'accettazione tacita Pt_1 CP_1
dell'odierno attore mediante il ritiro dei beni e la custodia degli stessi oggetto della disputa presso
i locali della TCL srl;
4) Accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento delle spese di custodia sopportate dal signor
pari ad euro 14.000,00 oltre a quelle che saranno ancora versate per la custodia Parte_1
degli stessi beni oltre ad interessi fino al soddisfo;
5) Condannare la al risarcimento di tutti i danni materiali e morali patiti da CP_1 che vanno quantificati in euro 5000,00; Parte_1
6) Condannare la al pagamento delle spese processuali”. CP_1
costituendosi, eccepiva, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1
esperimento della procedura di negoziazione assistita e l'incompetenza territoriale del Tribunale
sannita per essere competente quello di Modena, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., o quello di S. IA
Capua Vetere, in forza del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.; nel merito, resisteva all'avversa pretesa deducendo di non aver concluso un contratto di deposito avente ad oggetto i macchinari indicati da controparte, i quali erano stati da lei conferiti nella società costituita con l'attore, che li utilizzava nel negozio sito in Telese alla Via Pietro Nenni n. 2; conseguentemente, ricorrevano gli estremi della lite temeraria.
Istruita la causa con documenti e con le prove per interpello e per testi, con sentenza n. 1114,
pubblicata il 19.6.2019, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Il primo giudice, dopo aver affermato la competenza territoriale in base al criterio del locus
contractus, perveniva al rigetto della domanda affermando che dalla scrittura privata datata
17.7.2003 non risultava la stipula di un contratto di deposito oneroso, ma solo l'autorizzazione a ritirare i macchinari presso al fine di portarli presso la di lui abitazione;
in Controparte_4
ogni caso, pur volendosi ammettere la conclusione del contratto di deposito, esso si presumeva a titolo gratuito, in quanto l'attore non era un depositario professionale e non risultavano elementi a sostegno dell'onerosità, essendo, anzi, “evidente che il si muoveva nell'interesse di Pt_1
entrambi i soci della costituenda società, alla quale i macchinari erano destinati quali beni
strumentali”.
Inoltre, dalla corrispondenza prodotta dall'attore emergeva chiaramente che egli, su sollecitazione del padre , aveva deciso di stipulare il contratto di deposito con senza CP_2 Parte_2
consultare la convenuta.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e si liquidavano sulla base dei valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 (sic!) ed euro 26.000,00.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 17.7.2019 ed iscritto a ruolo il 24.7.2019, appellava la Parte_1
suddetta sentenza, notificata il 20.6.2019, per i motivi che saranno appresso esaminati, e concludeva chiedendo, in sua riforma e previa sospensione della provvisoria esecutività, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Vinte le spese del doppio grado.
costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi CP_1
dell'art. 342 c.p.c., la nullità dello stesso atto, a norma del combinato disposto degli artt. 164 e 163
nn. 3 e 4 c.p.c., e l'inammissibilità delle domande nuove;
quindi, deduceva, nel merito,
l'infondatezza dei motivi.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare e pregiudizievole rigettare la istanza di sospensione della esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi addotti, da intendersi qui ripetuti e trascritti, con tutte le relative
conseguenze di legge;
2) in via sempre preliminare accertare e dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile l'appello
proposto per i motivi addotti sub 1, 2 e 3 del presente atto;
3) nel merito accertare e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto per i motivi
spiegati e quindi rigettarlo con la conseguente conferma della sentenza di I grado;
4) In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione all'avv.to costituito”.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.
All'udienza del 28.5.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a tre motivi, così rubricati: 1) “Dell'ammontare del credito”; 2) “Omessa
pronuncia. Nullità della sentenza”; 3) “Liquidazione spese, soccombenza della parte, gratuito
patrocinio”.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza gravata assumendo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la pretesa creditoria aveva trovato puntuale riscontro nella testimonianza di , legale rappresentante di Testimone_1 Parte_2
2) il primo giudice aveva errato nel ritenere i macchinari beni strumentali della società, la quale non li aveva mai utilizzati;
3) in ogni caso, anche a volerli considerare tali, la quale socia accomandante, rispondeva CP_5
delle obbligazioni sociali “con la quota conferita, pertanto… deve corrispondere almeno in parte la
somma pagata da alla TCL per il fitto del locale dove sono stati custoditi i macchinari” (v. Pt_1
atto di appello, pag. 5);
4) i beni erano indiscussamente di proprietà della la quale in sede di interrogatorio formale CP_1
aveva reso dichiarazioni confuse e contraddittorie;
5) dalle dichiarazioni dei testi e era emerso che la si era CP_4 Tes_2 Pt_1 CP_1
disinteressata della sorte dei macchinari, per cui egli aveva “dovuto farsi carico degli stessi,
pagando anche un prezzo di fitto al signor l.r.p.t della TCL presso il quale i Testimone_1
macchinari sono stati trasportati a spese del per custodirli nell'attesa di capire le Pt_1
intenzioni della proprietaria (v. atto di appello, pag. 12). CP_1 L'appellante ha concluso affermando che “Qualora l'Onorevole Corte anche ritenesse la proprietà
dei beni non in capo alla allora vi è necessità di comprendere in capo a chi è riconducibile CP_1
la proprietà esclusiva e di conseguenza la disponibilità dei beni, anche per deciderne le sorti” (v.
atto di appello, pag. 13).
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla proprietà dei beni e deciso la causa come se fosse stato domandato soltanto il pagamento delle spese sopportate per i macchinari, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ed ha concluso che “Il Giudice di prime cure parla di
deposito gratuito, ma lo stesso teste ha precisato di aver stipulato un contratto di fitto per Tes_1
trasportare e custodire i beni. Allo stesso sono stati corrisposti degli importi documentati per il
pagamento delle fatture relative al canone di fitto dei locali nei quali sono stati riposti i
macchinari” (v. atto di appello, pag. 15).
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto di essere “stato ammesso al Gratuito Patrocinio a
Spese dello Stato in primo grado, la soccombenza non esula il pagamento delle spese a
controparte, ma giustificherebbe la compensazione delle stesse o comunque una riduzione in
ragione dello stato di bisogno e disagio economico della parte soccombente. Considerate le
condizioni economiche dell'odierno appellante.
Il pagamento delle spese a controparte, così come liquidate dal Giudice di prime cure,
comporterebbe un danno grave ed ingiusto al che non potrebbe in questo momento Pt_1
sostenerle per la sua precaria situazione economica e familiare…” (v. atto di appello, pag. 15).
Tale essendo il contenuto dell'atto di appello, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è
manifestamente fondata.
L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012,
applicabile ratione temporis, va interpretato nel senso che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ. S.U.,
16.11.2017, n. 27199).
Ebbene, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenuta di natura contrattuale (tant'è che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata disattesa sulla base del criterio del locus contractus), escludendo che la scrittura privata datata 17.7.2003 integrasse un contratto di deposito oneroso ed affermando l'estraneità della convenuta al contratto di deposito oneroso concluso dall'attore con Parte_2
infine, ha regolamentato le spese processuali secondo il principio della soccombenza, liquidando i compensi in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
L'appellante, anziché confutare motivatamente e specificamente i suddetti passaggi motivazionali,
offrendo un'organica esposizione degli elementi di giudizio che giustificavano l'auspicata diversa soluzione della controversia, rispetto a quella data dal primo giudice, ha articolato una serie di doglianze che non si confrontano con il percorso argomentativo da questi seguito, essendo totalmente slegate dallo stesso, oltre a non essere nemmeno concatenate coerentemente e logicamente tra loro. Risulta, pertanto, suffragato il convincimento che l'appellante non abbia assolutamente colto la ratio decidendi della decisione impugnata, costituente l'imprescindibile presupposto dell'elaborazione di motivi di gravame idonei a sovvertire le statuizioni del primo giudice.
Anche le doglianze contenute nell'ultimo motivo non sono legate da un filo logico e confondono le spese di soccombenza, i presupposti della compensazione e gli effetti dell'ammissione al beneficio a spese dello Stato, al solo fine di evitare al le conseguenze della sua infondata iniziativa Pt_1
giudiziaria, e tanto malgrado il gratuito patrocinio non valga ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v., al riguardo, Cass. civ., sez. VI-III, ord. 31.3.2017, n. 8388).
Conseguentemente, l'appello va dichiarato inammissibile. § 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00 nella misura media, tranne che per la fase decisionale, per la quale si ritengono congrui quelli minimi in quanto il deposito delle note di replica da parte dell'appellante era inutile a fronte dell'omesso deposito della comparsa conclusionale da parte dell'appellante.
Va disposta la distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
4.854,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. IA ES De OT;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa IA Casaregola Dott. Giulio Cataldi