TRIB
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/02/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6246 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma al Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa dall'avvocato
Annunziata Umberto (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1
in San Giuseppe Vesuviano alla via Mastanielli n. 18, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F.: ), quest'ultima nella qualità C.F._3 CP_3 C.F._4
di erede di , tutti elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla via E. De Persona_1
Nicola n. 15 presso lo studio dell'avvocato Liguori Maria Ausilia che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLATI
NONCHE'
, residente in [...] CP_4
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale del 17.07.2023 e da note conclusionali depositate
FATTO E DIRITTO
L'appellato citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace Di Torre Annunziata la Controparte_1
e per sentirle condannare al pagamento, in suo favore, di una Controparte_5 CP_4
1 somma non quantificata a titolo di risarcimento delle lesioni subite a seguito di sinistro verificatosi in Gragnano alla via Vecchia San Vito, in data 26/10/2014 mentre era alla guida del motociclo
Honda tg. X7BYNL, di proprietà di . Persona_1
In particolare, l'attore assumeva la responsabilità del conducente della vettura Opel IL tg.
CB479GF di proprietà di che nell'effettuare una manovra di sorpasso andava ad CP_4 impattare prima con la parte anteriore sinistra del motociclo Honda per poi tamponare l'autovettura
Toyota IQ tg. EX859GY di proprietà di . A causa dell'urto il motociclo Controparte_2
rovinava al suolo in uno con il conducente che riportava lesioni personali refertate dal nosocomio
” di Castellammare di Stabia, ove gli veniva diagnosticata la frattura Organizzazione_1
chiusa di una o più falangi con prognosi di guarigione di giorni 30.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_6
All'udienza del 28/10/2016 spiegavano intervento volontario gli appellati e Controparte_2
, quest'ultima nella qualità di erede di , al fine di ottenere integrale CP_3 Persona_1
ristoro dei danni riportati dai veicoli di loro proprietà.
Assunta la prova per testi ed espletata c.t.u. comparativa, la causa veniva trattenuta in decisione in data 22/05/2018 e definita con sentenza n. 8506/2018, con la quale il giudicante: “1) dichiara la contumacia di ed ascrive in capo alla predetta colpa esclusiva in merito al sinistro CP_4 per cui è causa;
2) … condanna in solido e al pagamento CP_4 Controparte_5
della somma di euro 3.443,86 in favore di , a titolo di risarcimento dei danni fisici, Controparte_1 oltre interessi legali dal fatto;
3)… condanna in solido e al CP_4 Controparte_5
pagamento della somma di euro 1.150,00 in favore di , ed al pagamento della somma CP_3
di euro 4.200,00 in favore di , a titolo di risarcimento dei danni materiali, Controparte_2
oltre interessi legali dal fatto;
4) condanna in solido i convenuti al pagamento degli oneri processuali in favore di attore e interventori, che liquida in euro 1.050,00 per spese (compresa
CTU, C.U. e spese giudiziali), ed euro 2.040,00 per compenso professionale, oltre rimb. Forf., IVA
e CAP, con distrazione all'avv. M.A. Liguori dichiaratosi antistatario”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., per i seguenti motivi: 1) aver ritenuto il Giudice di prime cure fondate le domande sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del primo grado di giudizio, nonostante la sua parzialità, capziosità ed inattendibilità e senza aver valutato le gravi contraddizioni emerse;
2) aver fondato il Giudice di prime cure acriticamente la sua decisione sulla base di una CTU comparativa ritenuta di parte e non obiettiva, incompleta e non supportata da alcun valido ragionamento tecnico scientifico;
3) aver ritenuto fondata la domanda dell'appellato CP_1
benché lo stesso avesse dichiarato al pronto soccorso di essere stato rimasto coinvolto in un
[...]
2 sinistro stradale ma senza che vi fosse responsabilità di terzi;
4) aver ritenuto fondate e provate le domande degli allora interventori volontari e , benché gli stessi non avessero CP_2 CP_3 depositato in via rituale e tempestiva, tra l'altro, i documenti attestanti la loro legittimazione e/o titolarità sui beni asseritamente danneggiati;
5) aver proceduto alla liquidazione in favore di della somma di euro 3.443,86 in violazione dell'art. 139 c.d.a., senza l'ausilio di Controparte_1
CTU medico-legale e, benché agli atti non fosse stato mai depositato alcun tipo di accertamento documentale;
6) aver automaticamente riconosciuto e liquidato il danno morale in spregio di quanto statuito nelle sentenze gemelle della Cassazione (sent. del 11/11/08 n. 26972 e successive).
Quindi, l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, di riformare il provvedimento di primo grado dichiarando l'infondatezza delle domande avanzate da , Controparte_1 [...]
e ; trasmettersi alla Procura della Repubblica competente per le indagini, CP_2 CP_3
accertamenti e provvedimenti che il caso richiede;
in via gradata al rigetto integrale delle domande, rideterminarsi il risarcimento spettante a alla luce di quanto argomentato in Controparte_1 appello. Parte appellante formulava, infine, richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che veniva accolta con provvedimento del 24/04/2019.
regolarmente citata, non si costituiva nel presente grado di giudizio e, di CP_4
conseguenza, ne va dichiarata la contumacia.
Si costituivano nel presente giudizio , e , Controparte_1 CP_3 Controparte_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto. Gli appellati formulavano, inoltre, appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui liquidava al difensore compensi inferiori al minimo legale.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione con provvedimento del 17/07/2023 reso a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
10/07/2023, previa concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e di quello di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Questioni preliminari.
L'appello è ammissibile in quanto spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
In relazione alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., si rileva che l'atto di gravame contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla norma suddetta, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che parte appellante intende contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017) che ha chiarito che “Gli
3 artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
In ordine alla lamentata inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo”; o “in iudicando”;, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Gli appellati eccepiscono, infine, l'inammissibilità dell'appello notificato a mezzo pec ma privo della firma digitale.
Tale circostanza appare destituita di fondamento. Dal materiale probatorio prodotto dall'appellante,
l'atto di appello risulta notificato alle parti mediante ufficiale giudiziario ed al loro difensore Maria
Ausilia Liguori mediante posta elettronica certificata con regolare firma digitale.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
Esaminando i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, sollevati da Controparte_5
occorre, in primo luogo, analizzare il quarto motivo di appello.
[...]
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene fondate e provate le domande degli interventori volontari nonostante la carenza di prova circa la loro legittimazione e titolarità sui beni danneggiati.
Sul punto occorre innanzitutto ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati- la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e la carenza
4 di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.; l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, pertanto, attenendo al merito della controversia, non
è rilevabile d'ufficio, ma è questione soggetta alla ordinaria disciplina dell'onere probatorio.
Si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento di danni a cose non è necessaria la prova rigorosa della proprietà del bene danneggiato (Cass.
06.07.2000 n. 7583, Cass. 26.03.1997 n. 2701), essendo sufficiente che l'attore fornisca al giudice elementi tali da giustificare il suo convincimento circa l'esistenza di tale diritto e sufficienti ad escludere l'erronea destinazione del pagamento dovuto al danneggiato (Cass. 21.05.2004 n. 9711).
E' stato anche precisato che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà, in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (Corte di
Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28.05.2015, n. 11124).
Ciò posto va evidenziato che la fase istruttoria dinanzi al giudice di pace prevede un regime preclusivo per il quale l'allegazione dei fatti, la produzione dei documenti e le domande istruttorie vanno richieste alla prima udienza, salvo siano richieste istruttorie conseguenti alle attività delle parti già svolte in prima udienza (cfrCassazione civile sez. III, 29/03/2006, n.7238).
Le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli art. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
Deriva da quanto precede, pertanto, che in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre parti o, se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale, si presume che il documento non sia stato acquisito al processo. È onere, quindi, della parte, dimostrare che, invece, malgrado la mancanza di prova della osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto, ancorché senza le modalità predette, nei termini stabiliti dal codice di rito (cfr Cassazione civile sez. I, 07/03/2014, n.5408),
Ancora va chiarito che l'art. 74 disp. att. c.p.c. riserva solo al cancelliere il potere di certificare, con la sua sottoscrizione, la effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti elencati nell'indice per cui deve escludersi la possibilità di attribuire un analogo effetto certificativo alla sottoscrizione
5 dell'indice da parte del difensore;
ne consegue che la mancanza della firma del cancelliere in calce all'indice dei documenti prodotti, anche se non rende irrituale la produzione, determina, in caso di contestazione, la necessità, per la parte interessata, di fornire, sia pure solo indirettamente ed anche attraverso il comportamento della controparte, la prova della produzione dei documenti di cui intende avvalersi (cfr Cassazione civile sez. VI, 29/10/2018, n.27313).
Nella fattispecie l'appellante ha denunziato che gli interventori e non hanno CP_3 CP_2
depositato in modo rituale e tempestivo la documentazione attestante la loro legittimazione attiva.
La censura merita condivisione dal momento che alcuna sottoscrizione del cancelliere risulta apposta in calce al foliario indicante i documenti prodotti in allegato alla costituzione, né tantomeno i predetti documenti sono indicati nel verbale di prima udienza del 28.10.2016, o in quello del
21.03.2017 ove si fa esclusivo riferimento, per quanto riguarda il , al deposito di perizia di CP_2 parte e 16 rilievi fotografici, e per quanto riguarda l' a perizia di parte e 10 rilievi fotografici. CP_3
Non vi è dunque prova del rituale deposito da parte dell'interventore della Controparte_2
copia del libretto di circolazione del veicolo Toyota IQ, coinvolto nel sinistro e per quanto riguarda e la sua qualità di erede di , del certificato di morte di quest'ultimo e CP_3 Persona_1
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso successione e della carta di circolazione del veicolo.
A fronte della specifica contestazione di parte appellante sarebbe stato onere degli odierni appellati quello di fornire prova del rituale e tempestivo deposito della predetta documentazione, onere che invece non è stato fornito.
Il motivo si ritiene, fondato, come del resto lo sono anche quelli sulla carenza delle risultanze probatorie in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro oggetto di lite nei termini descritti dagli odierni appellati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione su dichiarazioni rese nell'istruttoria del primo grado di giudizio da un teste parziale ed inattendibile.
Infatti, l'appellante deduce che da ispezione (depositata in atti) il testimone Org_2 Testimone_1
compare quale danneggiato in un sinistro stradale avvenuto il giorno 17/01/2015 e nel quale risulta coinvolto (interventore in primo grado). Controparte_2 Inoltre, l'appellante lamenta la mancata valutazione della discordanza tra la dinamica del sinistro descritta in giudizio e la dinamica che emerge dalle dichiarazioni rese dagli appellati e CP_1
nella fase stragiudiziale. CP_2
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione probatoria allegata dalla compagnia assicuratrice si rileva che gli stessi appellati ( e ) compilavano e sottoscrivevano verbali di Controparte_2 Controparte_1
6 dichiarazioni spontanee. dichiarava: “… mentre sorpassavo una moto 50 di Controparte_2 colore nero venivo tamponato dall'auto Opel IL di colore verde scuro alla cui guida c'era una ragazza all'incirca di 30 anni, nel subire il tamponamento urtavo la moto facendola cadere e poi andavo ad urtare con tutta la fiancata sx della mia auto il muro sx della strada…”. La ricostruzione veniva confermata nei medesimi termini da : “… sono stato urtato da un auto Controparte_1
TOYOTA IQ nera dallo specchietto destro della al manubrio lato sinistro, dall'urto ho Pt_2 perso il controllo e sono caduto sul lato destro… preciso prima che la Toyota urtasse me a sua volta era stata tamponata da un OPEL AGILA di colore verde con alla guida una donna.”
La dinamica descritta non risulta conforme a quella riportata negli atti di causa. Nell'atto di citazione e negli atti di intervento volontario del primo grado di giudizio, si asserisce che il veicolo
Opel IL nell'effettuare una manovra di sorpasso urtava il motociclo guidato dal alla CP_1
parte anteriore sinistra, causandone la caduta al suolo unitamente al conducente, per poi tamponare il veicolo Toyota IQ.
Passando all'analisi delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del primo grado, si rileva che la Banca dati IVASS - che, secondo quanto prescritto dal provvedimento ISVAP n. 2827 del 25-8-
2010, costituisce un archivio di “indicatori di possibili fenomeni fraudolenti” (art. 2, provvedimento n. 2827) a danno delle compagnie di assicurazione – evidenziava il dato del coinvolgimento del testimone in altro sinistro insieme ad una delle parti del presente giudizio Testimone_1
(precisamente ). Tale circostanza dedotta dall'odierna appellante alla prima Controparte_2
udienza successiva all'escussione del teste non viene contestata dalla difesa dei convenuti, che afferma che la stessa di per sé nulla prova in ordine all'attendibilità del teste (cfr verbale di udienza del 04.07.2017).
La Banca dati istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti Org_2 fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a, regolata dall'art. 135 C.d.A., raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia, viene consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta e può essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine; il valore probatorio degli estratti Ivass è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Tribunale Napoli sent. 2129/22; Tribunale Napoli Nord sent. n.
118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino sent. n. 387/20).
Del resto la rilevanza della stessa si deduce dal comma 3 quater dell'art. in cui si legge “Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere
i dati all'Ivass, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza,
7 in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri …”.
Va ribadito, in via preliminare, che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile, sez. III, 30/03/2010, n.
7763; in senso conforme cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16529).
La soprarichiamata circostanza del coinvolgimento del teste in altro sinistro con una delle parti del presente giudizio mina l'attendibilità delle rese dichiarazioni testimoniali, nulla avendo il teste rappresentato in merito, affermando per contro di essere indifferente alle parti, laddove di certo doveva avere un pregresso rapporto di conoscenza con il su cui tace, affermando di aver CP_1
lasciato i suoi dati ai soggetti coinvolti nel sinistro.
A cio si aggiunge che nulla emerge dalle dichiarazioni rese dal teste sulla sua esatta Tes_1
posizione e distanza dai veicoli coinvolti nel sinistro, e che il teste, smentendo quanto dichiarato dalle parti e nelle dichiarazioni stragiudiziali in atti, afferma e ribadisce che CP_1 CP_2
“l'Opel impattava dapprima il motoveicolo e poi la Toyota”. Ancora il teste afferma di essersi offerto di accompagnare il ( da lui indicato come “il ragazzo”) in ospedale, ma che CP_1
quest'ultimo preferì contattare i suoi familiari, laddove nelle richiamate dichiarazioni stragiudiziali allegate dalla produzione della compagnia, il dichiarava di essere stato accompagnato in CP_1
ospedale dai suoi amici.
In conclusione, la circostanza che il teste fosse coinvolto in altro sinistro stradale con una delle parti dell'odierno giudizio, l'omissione di tale circostanza, l'assenza di esatta indicazione della sua posizione al momento del sinistro, la differente riferita dinamica del sinistro rispetto a quella dichiarata dalle parti, ne minano l'attendibilità
Ne consegue che le asserzioni di parte attrice e degli interventori non risultano provate.
Quanto alle risultanze della CTU espletata in corso di lite, va osservato come le stesse vadano lette alla luce della mancata analisi dei veicoli coinvolti nel sinistro, essendo medio tempore gli stessi
8 stati alienati a terzi, tanto che il CTU provvedeva ad espletare le indagini su mere riproduzioni fotografiche.
Il consulente, inoltre, esprimeva un giudizio di compatibilità dei danni riscontrati fotograficamente sul veicolo Toyota IQ e sul motociclo Honda ma, in mancanza dei veicoli, alcuna valutazione circa la verosimiglianza della dinamica del sinistro avrebbe potuto esprimere il CTU considerato che in atti non si rinvengono neppure riproduzioni fotografiche del veicolo Opel IL che diano contezza della eventuale presenza di danni allo stesso, compatibili con gli urti agli altri due veicoli.
I veicoli non sono stati oggetto di perizia da parte della compagnia in fase stragiudiziale, né vi è prova in atti della loro asserita alienazione a terzi.
Alla luce di tale lacunoso quadro probatorio, e soprattutto della stessa discrasia tra la dinamica del sinistro descritta dal e dal in fase stragiudiziale, con quella allegata in fase CP_1 CP_2
giudiziale, non si ritiene sufficientemente provato il fatto storico, in ragione della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'attore e dall'interventore , dell'inattendibilità CP_1 CP_2 dell'unico teste escusso e dalla lacunosità degli accertamenti compiuti dal consulente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello merita accoglimento, e pertanto in totale riforma della gravata sentenza si rigettano le domande di risarcimento del danno spiegate da
, ed . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Si ritengono assorbiti gli altri motivi di gravame.
Dall'accoglimento dell'appello principale e dal conseguente rigetto delle domande dell'attore e degli interventori del primo grado di giudizio deriva l'infondatezza dell'appello incidentale formulato dagli appellati e . CP_1 CP_3 CP_2
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i. (scaglione di riferimento da € 1.100,00 ad euro 5.200,00, con aumento del 30% ex art. 4 DM 55/2024).
Le spese di ctu come liquidate in primo grado vanno poste in via definitiva a carico degli appellati ed . Controparte_2 CP_3
Risultando gli appellanti incidentali soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare
9 atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 8506/2018 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata;
b) rigetta le domande di , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
c) rigetta l'appello incidentale proposto da , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
d) condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in favore dell'appellante in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.644,00 per competenze oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a.; Pone le spese di ctu come liquidate in primo grado a carico degli appellati ed;
Controparte_2 CP_3
e) condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per competenze ed euro 355,50 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a.
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002 in relazione all'appello incidentale spiegato da , Controparte_1 [...]
e CP_2 [...]
[...]
14.02.2024. Controparte_7
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
10