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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2104/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
AN AN, OR
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17190/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12786/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso per l'annullamento dell' avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a T.A.R.I. e T.E.F.A., anni di imposta dal 2018 al 2023, chiedendone l'annullamento.
Con memorie depositate in vista dell'udienza di discussione del ricorso, il ricorrente ha comunicato che, nelle more del giudizio, Roma Capitale ha provveduto ad annullare quasi totalmente l'atto impugnato, provvedendo, in data 3 novembre 2025, a notificare al ricorrente un altro avviso di accertamento esecutivo, che annulla l'atto precedente per il periodo dal 2018 al 16 ottobre 2023 e lo sostituisce, per un periodo limitato, ossia dal 17 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.
Il contribuente deduce che, tralasciando la legittimità o meno di quest'ultimo avviso di accertamento, Roma
Capitale, in ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, non può essere esentata dal rifondere le spese di lite del presente procedimento in suo favore, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Roma Capitale si è costituita in resistenza, concludendo perchè sia dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte prende atto che Roma Capitale, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dal ricorrente, ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, per la seguente motivazione: "All'esito della valutazione effettuata sulla documentazione pervenuta, si specifica che la violazione riscontrata è riferita solo al periodo 17.10.2023 - 31.12.2023, in quanto nel periodo precedente l'immobile era locato. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi".
L'Ufficio ha, altresì, provveduto alla notifica di un nuovo accertamento esecutivo riferito al periodo sopra indicato e, pertanto, ha concluso perchè il processo sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, pertanto, dichiara il processo estinto per cessata materia del contendere, atteso che il contribuente potrà valutare di impugnare il nuovo accertamento esecutivo, notificato in sostituzione di quello oggetto del presente ricorso.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, va applicato il principio della soccombenza virtuale, in base al quale Roma Capitale risulta soccombente. Invero, il contribuente è stato costretto ad azionare un giudizio, sopportandone le spese, nonostante l'evidente errore di calcolo dell'imposta riscontrabile nell'avviso impugnato. Tale circostanza emerge all'evidenza dalla motivazione dell'annullamento dell'atto, atteso che
Roma Capitale riconosce che, dalla documentazione pervenuta, la violazione riscontrata è riferita ad un periodo di soli due mesi, ossia dal 17.10.2023 al 31.12.2023, a fronte di un atto impositivo che ha domandato al ricorrente la somma di circa euro 11.695,00 relativa alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida per compensi in Euro 2.000,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
AN AN, OR
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17190/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432805 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12786/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso per l'annullamento dell' avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a T.A.R.I. e T.E.F.A., anni di imposta dal 2018 al 2023, chiedendone l'annullamento.
Con memorie depositate in vista dell'udienza di discussione del ricorso, il ricorrente ha comunicato che, nelle more del giudizio, Roma Capitale ha provveduto ad annullare quasi totalmente l'atto impugnato, provvedendo, in data 3 novembre 2025, a notificare al ricorrente un altro avviso di accertamento esecutivo, che annulla l'atto precedente per il periodo dal 2018 al 16 ottobre 2023 e lo sostituisce, per un periodo limitato, ossia dal 17 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.
Il contribuente deduce che, tralasciando la legittimità o meno di quest'ultimo avviso di accertamento, Roma
Capitale, in ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, non può essere esentata dal rifondere le spese di lite del presente procedimento in suo favore, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Roma Capitale si è costituita in resistenza, concludendo perchè sia dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte prende atto che Roma Capitale, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dal ricorrente, ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, per la seguente motivazione: "All'esito della valutazione effettuata sulla documentazione pervenuta, si specifica che la violazione riscontrata è riferita solo al periodo 17.10.2023 - 31.12.2023, in quanto nel periodo precedente l'immobile era locato. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi".
L'Ufficio ha, altresì, provveduto alla notifica di un nuovo accertamento esecutivo riferito al periodo sopra indicato e, pertanto, ha concluso perchè il processo sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, pertanto, dichiara il processo estinto per cessata materia del contendere, atteso che il contribuente potrà valutare di impugnare il nuovo accertamento esecutivo, notificato in sostituzione di quello oggetto del presente ricorso.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, va applicato il principio della soccombenza virtuale, in base al quale Roma Capitale risulta soccombente. Invero, il contribuente è stato costretto ad azionare un giudizio, sopportandone le spese, nonostante l'evidente errore di calcolo dell'imposta riscontrabile nell'avviso impugnato. Tale circostanza emerge all'evidenza dalla motivazione dell'annullamento dell'atto, atteso che
Roma Capitale riconosce che, dalla documentazione pervenuta, la violazione riscontrata è riferita ad un periodo di soli due mesi, ossia dal 17.10.2023 al 31.12.2023, a fronte di un atto impositivo che ha domandato al ricorrente la somma di circa euro 11.695,00 relativa alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida per compensi in Euro 2.000,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.