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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/11/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1229/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. CARFAGNO ROBERTO del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Sanremo in data 25/09/1988;
• hanno avuto e entrambi maggiorenni, solo quest'ultimo Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente.
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia Per_1
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
Sanremo il 25/09/1988, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
1988, parte II, serie A, atto n. 141), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi potrà fissare la propria residenza ove ritenuto, se del caso anche all'estero;
2) la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla RA , con Pt_2
quanto di arredo e mobili la corredano, che vi conviverà con i figli;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra essi esistente.
Il signor in particolare, si impegna a effettuare in favore del coniuge Parte_1
l'attribuzione della quota di proprietà del 50% della casa coniugale sita in Parte_2
2 Sanremo strada San Lorenzo n. 62 (catasto dei fabbricati Comune di Sanremo Foglio 36, numero 935 - 3790 sub 26, cat. A/2) e dei terreni pertinenziali (catasto terreni Comune di
Sanremo Foglio 36, part. 3789, orto IR FI).
La RA , contestualmente, si impegna ad effettuare in favore del Parte_2
coniuge l'attribuzione della quota di proprietà del 50% dell'immobile ad Parte_1
uso commerciale sito in Sanremo, via Gioberti n. 11 (catasto dei fabbricati Comune di
Sanremo Foglio 43 numero 11, sub 9 cat C.1) e dell'immobile sito in Sanremo, via Fiume n.
53 (catasto dei fabbricati Comune di Sanremo Foglio 44, n. 419, sub. 28, cat. C2).
I trasferimenti di proprietà di cui sopra andranno eseguiti nel termine di tre mesi dalla omologazione dell'accordo di separazione consensuale da parte del Tribunale di Imperia. Le parti danno atto che la regolamentazione dei propri interessi economici e patrimoniali sopra esposta è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale. I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, di poter beneficiare dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999;
4) il padre, signor si impegna a versare alla figlia a titolo di contributo al Pt_1 Per_1 mantenimento ordinario della medesima, la somma mensile di € 150,00. Detta somma sarà soggetta, in modo automatico, all'aggiornamento ISTAT annuale e verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese sino al raggiungimento della completa indipendenza economica di mediante accredito sul conto corrente della stessa;
Per_1
5) vengono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura, le spese straordinarie (non coperte dall'assegno periodico di mantenimento) che si rendessero necessarie per la figlia e in particolare le spese mediche necessarie e urgenti non fornite dal servizio Per_1
sanitario nazionale. Il genitore che avrà anticipato dette spese per ottenere il rimborso della propria quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
6) il signor dà atto di aver già parzialmente provveduto a ritirare dalla casa coniugale Pt_1
i propri effetti personali e si impegna al ritiro dei beni residui previo accordo col coniuge circa tempi e modi;
7) i coniugi espressamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a pretese di mantenimento e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro oltre a quanto previsto dalle sopra stese condizioni, avendo già provveduto a dividere tra essi risparmi e beni mobili.
Compensa le spese processuali.
3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Sanremo, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 11/11/2024.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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