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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Biagio Roberto Cimini Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 2558/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza in data 18. 3. 2025 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore sig. con sede in Brescia, via Cefalonia n. 70, Parte_2
c.f. e P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Gerardo P.IVA_1
Villanacci, c.f. , (tel. 0733.817052, fax C.F._1
0733.817054, PEC , elettivamente domiciliata in Email_1
Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, Studio Legale Avv. Prof.
Saverio Sticchi Damiani, con facoltà di ricevere notifiche, nel rispetto delle leggi vigenti, a mezzo fax all'utenza 0733.817054, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura Email_1 allegata all'atto di citazione in appello (allig. 1)
Appellante
E
c., partita IVA n. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dei legali rappresentanti pro-tempore, e CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Paolo Grassi (c.f.
) e Michele Guidugli (cod. fis. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 primo difensore in Roma, Via G. Avezzana n. 8, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c. p. c. introduttivo del primo grado di giudizio;
avvisi e notifiche ai seguenti indirizzi PEC e n. di fax:
r.g. n. 1 ; fax 0636002429; Email_2
; fax 0585776715 Email_3
Appellata
Oggetto: Impugnazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII civile, in data 13.03.2019, depositata il 14.03.2019 IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha impugnato l'ordinanza di cui in epigrafe.
Si è costituita in questo grado la Controparte_3 contrastando l'impugnazione.
All'udienza dell'11. 2. 2025 nessuna parte depositava note di trattazione scritta e la causa veniva rinviata alla nuova udienza del 18. 3. 2025 per la quale nessuna parte depositava note di trattazione scritta.
Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2018), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII civile, in data 13.03.2019, depositata il 14.03.2019. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
r.g. n. 2 Il Consigliere estensore
Dr. Biagio Roberto Cimini
r.g. n.
Il Presidente
Dr. Geremia Casaburi
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