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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9372/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA TISO e dell'avv. LUCA Parte_1 P.IVA_1
SIVIERO ( CONTRÀ S. CORONA, 9 36100 VICENZA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA BATTAGLIONE FRAMARIN, 14 36100 VICENZA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI Controparte_1 P.IVA_2
ZANARDELLI elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha citato in giudizio la società chiedendo la condanna Parte_1 Controparte_1 della stessa al pagamento nei suoi confronti della somma di 26.674,82 euro (oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e con vittoria di spese di lite), a titolo di ripetizione di indebito. Ha allegato di avere corrisposto la predetta somma a favore di (unitamente al corrispettivo per l'energia elettrica CP_1 da quest'ultima somministrata in forza di un contratto inter partes) a titolo di addizionale provinciale all'accisa dell'energia elettrica negli anni 2010 e 2011, in forza dell'art. 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, norma che la Corte di Cassazione, a far tempo dall'ottobre 2019, ha dichiarato dover essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.3.2015 e del 25.7.2018.
La società si è ritualmente costituita e ha chiesto il rigetto della domanda e, in Controparte_1 via subordinata, in ipotesi di accoglimento della stessa, la limitazione della condanna al pagamento degli interessi dalla data della sentenza al saldo, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Ha allegato a sostegno che il principio relativo all'efficacia diretta verticale delle direttive europee non avrebbe effetto nei rapporti tra privati;
in ogni caso non sarebbe invocabile in concreto la norma di cui all'art. 2033 c.c. ha inoltre eccepito l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'iva sull'addizionale tenuto peraltro conto che la ricorrente non avrebbe sopportato alcun onere nel pagamento della stessa, avendola detratta per intero e inoltre la restituzione dell'importo a titolo di iva non arrecherebbe alcun vantaggio all'utente che dovrebbe immediatamente versarla all'Erario.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 27.3.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda in relazione alla ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise, come di seguito spiegato.
Il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea. L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata infatti introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989.
In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva 2008/118/CE, recepita in
Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la
Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di
Cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia pagina 2 di 8
elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass.
15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par.
2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio
2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97,
EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi
Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e
39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del pagina 3 di 8 consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_1
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: infatti una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta pagina 4 di 8 la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il Giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in
pagina 5 di 8
mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Il convincimento sopra espresso è ulteriormente suffragato dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con sentenza nr. 43 del16.4.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lett. C) e 2 del decreto legge 28.11.1988 n. 511, convertito con modificazioni nella L.
27.1.1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 2.2.2007 n. 26. In essa la Corte Costituzionale, muovendo dall'interpretazione delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione ha evidenziato come l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non rispetti il requisito della finalità specifica, ma prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione, secondo la Corte Costituzionale nella sentenza citata, trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, industria tessile spa Tale pronuncia, infatti, pur Pt_2 Parte_3
«mantenendo fermo che il Giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il pagina 6 di 8 giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, proprio a seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale deve inequivocabilmente ritenersi che i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia della Corte Costituzionale.
Sul quantum non vi sono questioni, pertanto, in applicazione del principio di cui all'art. 115
c.p.c., deve ritenersi accoglibile la domanda nella misura richiesta.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, poi, dev'essere restituito anche l'importo pagato dalle ricorrenti a titolo di IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell' Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell' Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020).
Ciò detto, e a prescindere dalla fondatezza o meno dell'affermazione di parte ricorrente circa l'esenzione IVA ex art. 10 comma 1 punto 6) DPR 633/1972 - con conseguente indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi- delle attività svolte dalle odierne ricorrenti,
appare carente di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'eccepito ingiustificato CP_1 vantaggio che percepire la ricorrente qualora, ottenuta la restituzione dell'importo a suo tempo pagato a titolo di IVA sulle somme risultate indebite, potrebbero non doversi mai vedere rettificata da parte dell'Amministrazione finanziaria, ormai decaduta ai sensi dell'art. 75 TU IVA, la dichiarazione fiscale
2011/2012 avente ad oggetto la detrazione o il rimborso del credito IVA: si tratta invero di questione che attiene esclusivamente al rapporto cessionario IVA/Pubblica Amministrazione, che non coinvolge il soggetto cedente, la quale non patirebbe alcun decremento patrimoniale per effetto dell'eventuale lamentato vantaggio percepito dalle ricorrenti.
pagina 7 di 8 Conclusivamente deve ritenersi che l'attrice sia debitrice verso la convenuta per il titolo dedotto in giudizio della somma complessiva di 26.674,82 euro oltre iva e interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co. 4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a versare a in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ex CP_2 art. 2033 c.c., la somma di 26.674,82 euro oltre iva e interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9372/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA TISO e dell'avv. LUCA Parte_1 P.IVA_1
SIVIERO ( CONTRÀ S. CORONA, 9 36100 VICENZA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA BATTAGLIONE FRAMARIN, 14 36100 VICENZA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI Controparte_1 P.IVA_2
ZANARDELLI elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha citato in giudizio la società chiedendo la condanna Parte_1 Controparte_1 della stessa al pagamento nei suoi confronti della somma di 26.674,82 euro (oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e con vittoria di spese di lite), a titolo di ripetizione di indebito. Ha allegato di avere corrisposto la predetta somma a favore di (unitamente al corrispettivo per l'energia elettrica CP_1 da quest'ultima somministrata in forza di un contratto inter partes) a titolo di addizionale provinciale all'accisa dell'energia elettrica negli anni 2010 e 2011, in forza dell'art. 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, norma che la Corte di Cassazione, a far tempo dall'ottobre 2019, ha dichiarato dover essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.3.2015 e del 25.7.2018.
La società si è ritualmente costituita e ha chiesto il rigetto della domanda e, in Controparte_1 via subordinata, in ipotesi di accoglimento della stessa, la limitazione della condanna al pagamento degli interessi dalla data della sentenza al saldo, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Ha allegato a sostegno che il principio relativo all'efficacia diretta verticale delle direttive europee non avrebbe effetto nei rapporti tra privati;
in ogni caso non sarebbe invocabile in concreto la norma di cui all'art. 2033 c.c. ha inoltre eccepito l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'iva sull'addizionale tenuto peraltro conto che la ricorrente non avrebbe sopportato alcun onere nel pagamento della stessa, avendola detratta per intero e inoltre la restituzione dell'importo a titolo di iva non arrecherebbe alcun vantaggio all'utente che dovrebbe immediatamente versarla all'Erario.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 27.3.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda in relazione alla ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise, come di seguito spiegato.
Il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea. L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata infatti introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989.
In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva 2008/118/CE, recepita in
Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la
Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di
Cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia pagina 2 di 8
elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass.
15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par.
2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio
2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97,
EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi
Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e
39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del pagina 3 di 8 consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_1
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: infatti una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta pagina 4 di 8 la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il Giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in
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mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Il convincimento sopra espresso è ulteriormente suffragato dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con sentenza nr. 43 del16.4.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lett. C) e 2 del decreto legge 28.11.1988 n. 511, convertito con modificazioni nella L.
27.1.1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 2.2.2007 n. 26. In essa la Corte Costituzionale, muovendo dall'interpretazione delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione ha evidenziato come l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non rispetti il requisito della finalità specifica, ma prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione, secondo la Corte Costituzionale nella sentenza citata, trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, industria tessile spa Tale pronuncia, infatti, pur Pt_2 Parte_3
«mantenendo fermo che il Giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il pagina 6 di 8 giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, proprio a seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale deve inequivocabilmente ritenersi che i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia della Corte Costituzionale.
Sul quantum non vi sono questioni, pertanto, in applicazione del principio di cui all'art. 115
c.p.c., deve ritenersi accoglibile la domanda nella misura richiesta.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, poi, dev'essere restituito anche l'importo pagato dalle ricorrenti a titolo di IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell' Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell' Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020).
Ciò detto, e a prescindere dalla fondatezza o meno dell'affermazione di parte ricorrente circa l'esenzione IVA ex art. 10 comma 1 punto 6) DPR 633/1972 - con conseguente indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi- delle attività svolte dalle odierne ricorrenti,
appare carente di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'eccepito ingiustificato CP_1 vantaggio che percepire la ricorrente qualora, ottenuta la restituzione dell'importo a suo tempo pagato a titolo di IVA sulle somme risultate indebite, potrebbero non doversi mai vedere rettificata da parte dell'Amministrazione finanziaria, ormai decaduta ai sensi dell'art. 75 TU IVA, la dichiarazione fiscale
2011/2012 avente ad oggetto la detrazione o il rimborso del credito IVA: si tratta invero di questione che attiene esclusivamente al rapporto cessionario IVA/Pubblica Amministrazione, che non coinvolge il soggetto cedente, la quale non patirebbe alcun decremento patrimoniale per effetto dell'eventuale lamentato vantaggio percepito dalle ricorrenti.
pagina 7 di 8 Conclusivamente deve ritenersi che l'attrice sia debitrice verso la convenuta per il titolo dedotto in giudizio della somma complessiva di 26.674,82 euro oltre iva e interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co. 4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a versare a in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ex CP_2 art. 2033 c.c., la somma di 26.674,82 euro oltre iva e interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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