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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 9083 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PENDENTE TRA
già , Parte_1 Controparte_1
incorporante con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar 14, iscritta nel registro delle imprese di ROMA, P.IVA in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t. giusto atto notarile rep 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Carlo Troianiello e con il medesimo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere alla Via A.
De Gasperi n. 102
APPELLANTE-
E
- C.F. , rapp.to e difeso, in primo grado, CP_3 C.F._1
dall'Avv. Giuseppina Barone, con la quale è elett.te dom.to in Cesa (CE), via Nobile 9
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO , con atto di citazione tempestivamente e correttamente Parte_1
notificato agli odierni appellati, ha proposto appello avverso la sentenza n. 13474/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord – dott.ssa Stefania Graziano - , pronunciata in data 22.06.2022 e depositata in cancelleria data 18.09.2024, non notificata, con cui, in accoglimento della domanda proposta da , era stato dichiarato che nulla è CP_3
dovuto in relazione al credito riportato nella cartella oggetto di interesse, sul presupposto della intervenuta prescrizione.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo e la giurisdizione in capo a sé, deducendo nel merito l'infondatezza della domanda.
, cui l'atto di appello era stato regolarmente notificato, e la Regione CP_3
Campania, nei confronti del quale era stata regolarmente rinnovata la notifica dell'appello, hanno omesso di costituirsi, ragion per cui ne va dichiarata la contumacia.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto al motivo relativo al difetto di giurisdizione, si ritiene che lo stesso non vada accolto, atteso che, avuto riguardo al tenore dell'atto di citazione di primo grado, prodotto dall'appellante, è stata introdotta una domanda avente ad oggetto il fatto estintivo della pretesa maturatosi in data successiva alla notifica della cartella di pagamento (cfr. punto 3 atto di citazione).
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”. Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In linea con tale orientamento, la Cass. Civile SSUU con ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Nel caso di specie, in sede di opposizione, come premesso, l'odierno appellato non contestava la notifica della cartella, avvenuta , pur asserendo di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella in data 4/8/2014, ma, introducendo un giudizio di accertamento negativo del credito, ancorato all'estratto di ruolo, deduceva un fatto estintivo della pretesa creditoria successivo alla notifica stessa, ovvero la prescrizione maturata dalla notifica della cartella.
Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò non toglie che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 13474/2024, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Napoli Nord – dott.ssa Stefania Graziano - , pronunciata in data 22.06.2022 e depositata in cancelleria data 18.09.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe;
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
CP_3
3) compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
4) spese irripetibili per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa il 5.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone