Articolo 18 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Articolo 17Articolo 19
Versione
23 marzo 2001
Art. 18. (Teatro stabile sloveno) 1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il "Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce" e' riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente