TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 03.12.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2132/2025 con motivazione contestuale
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
ND LI
ricorrente
E
- in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. convenuti contumaci
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 19.09.2025 e ritualmente notificato agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di lorda di € 10.487,90, oltre che al versamento in favore del fondo di previdenza complementare Alleata CP_3 delle quote di TFR maturate e non Controparte_2 versate pari ad € 4.547,35, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
La ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato in qualità di segretaria V Livello CCNL Pulizia Industria dal 01.04.2019 al
31.08.2025 alle dipendenze di lamentava la Controparte_1 mancata corresponsione degli emolumenti dovuti come da conteggio prodotto (retribuzione, quattordicesima mensilità, giugno, luglio e agosto 2025, competenze di fine rapporto), rendendosi necessaria la presente azione giudiziaria.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, pertanto, accertata la regolarità della notifica degli atti di causa, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
benchè non costituitasi, ha indirizzo al Controparte_2
Tribunale una comunicazione prodotta al fascicolo con cui dava atto dell'adesione della ricorrente al Piano individuale pensionistico – Fondo Pensione Alleata previdenza n. 24775422 e che su tale polizza risultano movimenti effettuati dalla
[...] per complessivi € 3.196,59 (come da prospettazione Controparte_1 di parte ricorrente).
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
***
La ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio delle buste paga
(doc. 1), della certificazione unica 2025 (doc. 5) e del prospetto delle rate non versate al Fondo di previdenza complementare (doc.
3-4).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace.
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga e dalla certificazione unica allegate (oltre che dal doc.
3-4 relativo alle rate non versate al Fondo).
Come noto, la busta paga, così come la Certificazione Unica, ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e
2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis, Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che detti documenti riportino dati erronei ovvero falsi.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma lorda di € 10.487,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Parte convenuta sarà tenuta anche al versamento in favore del fondo di previdenza complementare Alleata Previdenza di delle quote di TFR maturate e non Controparte_2 versate pari ad € 4.547,35, il tutto oltre rivalutazione monetaria. (v. conteggio operato in atti con rif. ai docc. 3-4- cit.) La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
10.487,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, oltre che al versamento in favore del fondo di previdenza complementare Alleata di CP_3 Controparte_2 delle quote di TFR maturate e non versate pari ad € 4.547,35 oltre rivalutazione monetaria.
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore che si liquidano in € 2.000,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 03.12.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2132/2025 con motivazione contestuale
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
ND LI
ricorrente
E
- in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. convenuti contumaci
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 19.09.2025 e ritualmente notificato agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di lorda di € 10.487,90, oltre che al versamento in favore del fondo di previdenza complementare Alleata CP_3 delle quote di TFR maturate e non Controparte_2 versate pari ad € 4.547,35, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
La ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato in qualità di segretaria V Livello CCNL Pulizia Industria dal 01.04.2019 al
31.08.2025 alle dipendenze di lamentava la Controparte_1 mancata corresponsione degli emolumenti dovuti come da conteggio prodotto (retribuzione, quattordicesima mensilità, giugno, luglio e agosto 2025, competenze di fine rapporto), rendendosi necessaria la presente azione giudiziaria.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, pertanto, accertata la regolarità della notifica degli atti di causa, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
benchè non costituitasi, ha indirizzo al Controparte_2
Tribunale una comunicazione prodotta al fascicolo con cui dava atto dell'adesione della ricorrente al Piano individuale pensionistico – Fondo Pensione Alleata previdenza n. 24775422 e che su tale polizza risultano movimenti effettuati dalla
[...] per complessivi € 3.196,59 (come da prospettazione Controparte_1 di parte ricorrente).
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
***
La ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio delle buste paga
(doc. 1), della certificazione unica 2025 (doc. 5) e del prospetto delle rate non versate al Fondo di previdenza complementare (doc.
3-4).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace.
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga e dalla certificazione unica allegate (oltre che dal doc.
3-4 relativo alle rate non versate al Fondo).
Come noto, la busta paga, così come la Certificazione Unica, ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e
2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis, Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che detti documenti riportino dati erronei ovvero falsi.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma lorda di € 10.487,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Parte convenuta sarà tenuta anche al versamento in favore del fondo di previdenza complementare Alleata Previdenza di delle quote di TFR maturate e non Controparte_2 versate pari ad € 4.547,35, il tutto oltre rivalutazione monetaria. (v. conteggio operato in atti con rif. ai docc. 3-4- cit.) La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
10.487,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, oltre che al versamento in favore del fondo di previdenza complementare Alleata di CP_3 Controparte_2 delle quote di TFR maturate e non versate pari ad € 4.547,35 oltre rivalutazione monetaria.
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore che si liquidano in € 2.000,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta