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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 27/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta di escavazioni (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco P.IVA_1
Cristaudo; appellante
e
(C.F.: ), titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2 impresa di costruzioni edili (P.I.: ); P.IVA_2 appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 623/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 04.06.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliendo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado e in tutti gli scritti difensivi: accertare e dichiarare che il credito di è pari ad € Parte_1
1 3.526,73 oltre IVA, e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della suddetta somma, ovvero di quella maggiore o Parte_1 minore che verrà ritenuta equa e giusta, oltre interessi come per legge;
condannare
al pagamento delle spese e competenze professionali del presente Controparte_1 grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso depositato in data 12.05.2011, chiedeva Parte_1 ingiungersi a il pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_1
7.466,00, dovuta quale saldo delle fatture n. 17 e n. 18 emesse il 28.02.2010. Il
Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda, emetteva in data 19-
21.04.2011 il decreto ingiuntivo n. 185/2011, per la somma come richiesta, oltre spese di procedimento.
proponeva opposizione eccependo l'inesistenza del credito. In Controparte_1 particolare deduceva che il decreto si fondava su due fatture, emesse a seguito di lavori di pulitura di un lotto in località Savutano di Lamezia Terme, dell'importo complessivo di euro 17.466,00, di cui erano già stati corrisposti euro 10.000,00; che la fattura n. 18 era stata emessa al fine di non adempiere all'obbligazione nei confronti di esso opponente per saldo delle competenze maturate, a seguito dell'espletamento di lavori di carpenteria in legno e getto di calcestruzzo per la realizzazione di un muro presso il cantiere allestito alla via Marconi di Lamezia
Terme, su commissione dell'opposto; che a fronte di lavori da lui espletati, di importo pari ad euro 20.600,00, per i quali aveva emesso la fattura n. 53/2009 di euro
5.000,00 per l'acconto versato, e la fattura n. 39/2010 dell'importo di euro 15.600,00
a saldo, l'opposto aveva versato solo la somma di euro 5.000,00. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al pagamento della differenza invocando, in subordine, la compensazione del rispettivo debito/credito.
Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto, la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale accertare l'obbligazione di nei suoi confronti e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo al pagamento della somma di euro 15.600,00 ovvero, in subordine, disporre la compensazione, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva che impugnava e contestava ogni avverso assunto, Parte_1 ribadendo l'obbligazione di al pagamento del saldo di cui alle Controparte_1
2 fatture nn.17 e 18 emesse nell'anno 2010 ed eccependo che, di contro, il valore dei lavori di carpenteria eseguiti dalla controparte era pari ad euro 5.000,00, somma interamente corrisposta. Contestava, pertanto, la successiva fattura n. 39/2010 di euro 15.600,00, siccome emessa al solo fine di alterare il rapporto di debito/credito.
Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese di lite.
Istruita la causa mediante produzione documentale, prova per interpello e per testi, con sentenza n. 623/2018 il Tribunale così statuiva: “a) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 185/2011 emesso il 19-21.04.2011; b)
Accerta e dichiara che il credito di è pari ad euro 1.651,69, oltre Parte_1 iva, e per l'effetto condanna al pagamento della suddetta somma, Controparte_1 oltre interessi come per legge;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale;
d) Condanna
, al pagamento in favore di , con distrazione in Controparte_1 Parte_1 favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., delle spese anticipate per il presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200,00, per compensi professionali, oltre spese forfetarie 15% ex art.2, comma 2 D.M. n. 55/2014 iva e cpa come per legge, ponendo definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU”.
Il giudice di primo grado, premesso che risultava pacificamente ammessa dalle parti la conclusione di due contratti d'opera in forza dei quali ciascuna di esse si obbligava al compimento di un opus in favore dell'altra, osservava che l'unico aspetto controverso era quello dell'entità delle rispettive prestazioni – infatti l' opponente contestava l'espletamento di attività in località diverse ed ulteriori rispetto a quelle esposte nelle fatture - e, dunque, della quantificazione dei rispettivi crediti.
Rilevava che le dichiarazioni testimoniali consentivano di reputare raggiunta la prova della realizzazione di lavori di “carpenteria in legno e getto di calcestruzzo per muro” da parte del su commissione e presso il cantiere della ditta CP_1 in Lamezia Terme alla via Marconi, nonché dell'avvenuta esecuzione della Pt_1 prestazione di in favore di su vari terreni, e che Parte_1 Controparte_1 altro dato certo era che la fornitura del cemento, per la realizzazione del muro presso il cantiere della , non era stata sostenuta dalla ma dal Parte_2 Parte_3 committente, ciò si evinceva dalla circostanza che le fatture rilasciate dal CP_1 non riportavano la voce relativa al prezzo sostenuto per l'acquisto del cemento, circostanza che non era smentita dalle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente.
3 Quanto al valore della prestazione eseguita da ciascuna parte in favore dell'altra, il Tribunale riteneva di non condividere le conclusioni del nominato c.t.u., ing.
il quale aveva quantificato in €1.875,04 il valore della prestazione Persona_1 eseguita da in favore di , consistita nella Controparte_1 Parte_1 realizzazione di un muro di contenimento in terrapieno alla via Marconi in Lamezia
Terme.
Il giudice di prime cure evidenziava al riguardo che detta quantificazione era inverosimile posto che non vi era contestazione dell'opposto in relazione al valore attribuito alle opere eseguite quanto alla prima fattura, la n. 53/2009, di importo pari ad euro 5.000,00, di cui euro 4.166,67 per imponibile e la rimanente parte per iva, tant'è che era stata pacificamente pagata siccome ritenuto, evidentemente, congruo il prezzo, sicchè doveva darsi per provato, siccome non contestato, quantomeno, il valore delle opere eseguite nella misura non minore ad euro 5.000,00, corrispondente a quanto riportato nella fattura fiscale n. 53/2009, pagata dal committente
[...]
. Da ciò conseguiva il rigetto della domanda riconvenzionale svolta Parte_1 dall'opponente di condanna dell'opposto al pagamento del credito portato dalla fattura n. 39/2010, ovvero di compensare i rispettivi crediti/debiti, siccome inesistente il credito asseritamente vantato da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
Passando ad esaminare le censure mosse da nei confronti delle Controparte_1 pretese di , consacrate nel decreto opposto, il giudice di primo Parte_1 grado, dopo aver riportato le voci indicate dal c.t.u. e il relativo valore, determinava in euro 11.651,69, oltre iva, il valore complessivo della prestazione e condannava al pagamento in favore di del saldo, pari ad Controparte_1 Parte_1 euro 1.651,69, oltre iva.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.12.2018, denunciando violazione e falsa applicazione degli Parte_1 artt. 61, 115 e 132 n. 4 c.p.c., nonché dell'art. 111, c. 6, Cost.; motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. Esponeva l'appellante che il c.t.u., nell'ultima stesura del proprio elaborato, aveva dettagliatamente descritto le prestazioni svolte da ciascuna delle parti in causa nei confronti dell'altra e ne aveva determinato il costo;
in particolare, il valore complessivo dei lavori svolti dal Pt_1 nei confronti del di cui alle fatture in contestazione (n. 18/2010 e n. CP_1
17/2010), veniva quantificato dapprima in € 15.035,74 e poi, a seguito delle
4 osservazioni dell'opponente, in € 13.526,73 oltre IVA;
invece, il valore della prestazione svolta dalla ditta nei confronti del Sig. consistente nella CP_1 Pt_1 realizzazione di un muro in via Marconi, composto da conglomerato cementizio fornito dallo stesso era stato quantificato in € 1.875,04; quindi, il CTU aveva Pt_1 precisato che il rapporto dare/avere tra le parti, indipendentemente da quanto eventualmente già versato da una nei confronti dell'altra, era rideterminato in
€11.651,69 (€ 13.526,73 - € 1.875,04) oltre IVA, in favore di;
che Parte_1 il aveva già corrisposto al la somma di € 10.000,00, ma il CP_1 Pt_1 Pt_1
a sua volta, aveva già corrisposto al la somma € 5.000,00, sicchè era CP_1 evidente l'errore in cui era incorso il primo Giudice. Questi, infatti, pur avendo condiviso la descrizione e quantificazione dei lavori del come effettuata dal Pt_1
CTU, per un totale di € 13.526,73, aveva poi concluso che il valore complessivo delle opere era pari ad € 11.651,69, riportando erroneamente l'importo indicato dal
CTU quale “rapporto dare/avere tra le parti” in favore del da tale importo Pt_1 il primo Giudice aveva poi, evidentemente, detratto l'acconto di €10.000,00 già ricevuto dal per determinare, infine, un saldo di €1.651,69. Deduceva Pt_1
l'appellante che il ragionamento era palesemente illogico e illegittimo;
che invero l'importo da cui partire per stabilire l'entità del credito vantato dal era quello Pt_1 di €13.526,73 oltre IVA, ossia il prezzo complessivo dell'opera svolta in favore del come accertato dal CTU e condiviso dal Giudice di prime cure, e da esso CP_1 andava sottratto l'acconto percepito, pari ad € 10.000,00, cosicchè il saldo ancora dovuto al Sig. dal risultava pari ad € 3.526,73 oltre IVA;
che Pt_1 CP_1
l'importo di € 11.651,69 rappresentava invece il “rapporto dare/avere tra le parti” in favore del ossia la differenza tra il prezzo dei lavori svolti dal per Pt_1 Pt_1 il e quello dei lavori svolti dal per il e che quest'ultimo CP_1 CP_1 Pt_1 aveva già pagato, non già € 1.875,04 come valutato dal CTU, bensì € 5.000,00 come preteso dal (fattura n. 53/2009); che tale circostanza, pacifica in atti per CP_1 essere stata dichiarata sia dall'opponente che dall'opposto, era stata sostenuta anche nella sentenza impugnata, laddove veniva riconosciuto l'avvenuto pagamento da parte del committente della somma di € 5.000,00, come da fattura Parte_1
n. 53/2009 e laddove veniva ritenuto “inesistente il credito asseritamente vantato da
nei confronti di ”. Ad avviso dell'appellante la Controparte_1 Parte_1 sentenza risultava, quindi, viziata da violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c., non avendo il primo Giudice correttamente valutato le risultanze della CTU tecnica espletata ed
5 avendo vistosamente errato nell'utilizzo delle stesse per motivare la sua pronuncia;
il Giudice, che non aveva espresso alcun dissenso nei confronti della consulenza, manifestando al contrario piena adesione, aveva omesso di porre la stessa a fondamento della decisione, unitamente alle altre prove raccolte. La sentenza risultava, inoltre, affetta da un grave difetto di motivazione, in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. in quanto il Giudice di prime cure dopo aver sostenuto che l'attività espletata da in favore di Parte_1 CP_1
aveva un costo complessivo di euro 13.526,73, oltre iva, aveva
[...] inspiegabilmente affermato: “In conclusione, il valore complessivo delle opere eseguite da in favore di è pari ad euro Parte_1 Controparte_1
11.651,69, oltre iva”. Concludeva, quindi, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse accertato e dichiarato che il credito di esso appellante era pari ad €3.526,73 con condanna del al pagamento della suddetta somma, CP_1 con vittoria delle spese di lite del grado.
L'appellato rimaneva contumace.
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.05.2019 la causa veniva rinviata al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di prime cure, dopo aver riportato gli esiti della c.t.u. che aveva quantificato in €13.526,73, oltre iva il valore delle opere eseguite da
[...]
, ha immotivatamente concluso che “il valore complessivo delle opere Parte_1 eseguite da in favore di è pari ad euro Parte_1 Controparte_1
11.651,69, oltre iva”.
6 Invero, come evidenziato dall'appellante, il predetto importo corrispondeva a quello indicato dal c.t.u. quale “rapporto dare/avere tra le parti” in favore del ossia la differenza tra il prezzo dei lavori svolti dal per il e Pt_1 Pt_1 CP_1 quello dei lavori svolti dal per il indipendentemente da quanto CP_1 Pt_1 eventualmente già versato da una parte nei confronti dell'altra.
Il giudice è, dunque, incorso in errore in quanto l'importo da cui partire per stabilire l'entità del credito vantato dal era quello di €13.526,73 oltre IVA, Pt_1 ossia il prezzo complessivo dell'opera svolta in favore del come accertato CP_1 dal c.t.u. e condiviso dallo stesso giudice, e da esso andava sottratto l'acconto percepito, pari ad € 10.000,00, cosicchè il saldo ancora dovuto al Sig. dal Pt_1 risultava pari ad € 3.526,73 e non €1.651,69. CP_1
va, dunque, condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di €3.526,73 oltre IVA e interessi. Parte_1
In tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
3. Le spese processuali
3.1. Stante la soccombenza dell'appellato, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di quest'ultimo, confermandosi quanto al primo grado la liquidazione contenuta nella sentenza impugnata. Le spese del presente grado si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022 (scaglione da
€5.201 a €26.000).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, titolare della omonima ditta di escavazioni, con citazione notificata il Parte_1
28.12.2018, nei confronti di , titolare dell'omonima impresa di Controparte_1 costruzioni edili, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 623/2018, pubblicata il 04.06.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del D.I. n. 185/2011, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di €3.526,73 oltre IVA e Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
b) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
7 c) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che liquida in euro 181,5 per esborsi ed in euro 962,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Cristaudo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 27/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta di escavazioni (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco P.IVA_1
Cristaudo; appellante
e
(C.F.: ), titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2 impresa di costruzioni edili (P.I.: ); P.IVA_2 appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 623/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 04.06.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliendo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado e in tutti gli scritti difensivi: accertare e dichiarare che il credito di è pari ad € Parte_1
1 3.526,73 oltre IVA, e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della suddetta somma, ovvero di quella maggiore o Parte_1 minore che verrà ritenuta equa e giusta, oltre interessi come per legge;
condannare
al pagamento delle spese e competenze professionali del presente Controparte_1 grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso depositato in data 12.05.2011, chiedeva Parte_1 ingiungersi a il pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_1
7.466,00, dovuta quale saldo delle fatture n. 17 e n. 18 emesse il 28.02.2010. Il
Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda, emetteva in data 19-
21.04.2011 il decreto ingiuntivo n. 185/2011, per la somma come richiesta, oltre spese di procedimento.
proponeva opposizione eccependo l'inesistenza del credito. In Controparte_1 particolare deduceva che il decreto si fondava su due fatture, emesse a seguito di lavori di pulitura di un lotto in località Savutano di Lamezia Terme, dell'importo complessivo di euro 17.466,00, di cui erano già stati corrisposti euro 10.000,00; che la fattura n. 18 era stata emessa al fine di non adempiere all'obbligazione nei confronti di esso opponente per saldo delle competenze maturate, a seguito dell'espletamento di lavori di carpenteria in legno e getto di calcestruzzo per la realizzazione di un muro presso il cantiere allestito alla via Marconi di Lamezia
Terme, su commissione dell'opposto; che a fronte di lavori da lui espletati, di importo pari ad euro 20.600,00, per i quali aveva emesso la fattura n. 53/2009 di euro
5.000,00 per l'acconto versato, e la fattura n. 39/2010 dell'importo di euro 15.600,00
a saldo, l'opposto aveva versato solo la somma di euro 5.000,00. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al pagamento della differenza invocando, in subordine, la compensazione del rispettivo debito/credito.
Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto, la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale accertare l'obbligazione di nei suoi confronti e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo al pagamento della somma di euro 15.600,00 ovvero, in subordine, disporre la compensazione, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva che impugnava e contestava ogni avverso assunto, Parte_1 ribadendo l'obbligazione di al pagamento del saldo di cui alle Controparte_1
2 fatture nn.17 e 18 emesse nell'anno 2010 ed eccependo che, di contro, il valore dei lavori di carpenteria eseguiti dalla controparte era pari ad euro 5.000,00, somma interamente corrisposta. Contestava, pertanto, la successiva fattura n. 39/2010 di euro 15.600,00, siccome emessa al solo fine di alterare il rapporto di debito/credito.
Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese di lite.
Istruita la causa mediante produzione documentale, prova per interpello e per testi, con sentenza n. 623/2018 il Tribunale così statuiva: “a) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 185/2011 emesso il 19-21.04.2011; b)
Accerta e dichiara che il credito di è pari ad euro 1.651,69, oltre Parte_1 iva, e per l'effetto condanna al pagamento della suddetta somma, Controparte_1 oltre interessi come per legge;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale;
d) Condanna
, al pagamento in favore di , con distrazione in Controparte_1 Parte_1 favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., delle spese anticipate per il presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200,00, per compensi professionali, oltre spese forfetarie 15% ex art.2, comma 2 D.M. n. 55/2014 iva e cpa come per legge, ponendo definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU”.
Il giudice di primo grado, premesso che risultava pacificamente ammessa dalle parti la conclusione di due contratti d'opera in forza dei quali ciascuna di esse si obbligava al compimento di un opus in favore dell'altra, osservava che l'unico aspetto controverso era quello dell'entità delle rispettive prestazioni – infatti l' opponente contestava l'espletamento di attività in località diverse ed ulteriori rispetto a quelle esposte nelle fatture - e, dunque, della quantificazione dei rispettivi crediti.
Rilevava che le dichiarazioni testimoniali consentivano di reputare raggiunta la prova della realizzazione di lavori di “carpenteria in legno e getto di calcestruzzo per muro” da parte del su commissione e presso il cantiere della ditta CP_1 in Lamezia Terme alla via Marconi, nonché dell'avvenuta esecuzione della Pt_1 prestazione di in favore di su vari terreni, e che Parte_1 Controparte_1 altro dato certo era che la fornitura del cemento, per la realizzazione del muro presso il cantiere della , non era stata sostenuta dalla ma dal Parte_2 Parte_3 committente, ciò si evinceva dalla circostanza che le fatture rilasciate dal CP_1 non riportavano la voce relativa al prezzo sostenuto per l'acquisto del cemento, circostanza che non era smentita dalle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente.
3 Quanto al valore della prestazione eseguita da ciascuna parte in favore dell'altra, il Tribunale riteneva di non condividere le conclusioni del nominato c.t.u., ing.
il quale aveva quantificato in €1.875,04 il valore della prestazione Persona_1 eseguita da in favore di , consistita nella Controparte_1 Parte_1 realizzazione di un muro di contenimento in terrapieno alla via Marconi in Lamezia
Terme.
Il giudice di prime cure evidenziava al riguardo che detta quantificazione era inverosimile posto che non vi era contestazione dell'opposto in relazione al valore attribuito alle opere eseguite quanto alla prima fattura, la n. 53/2009, di importo pari ad euro 5.000,00, di cui euro 4.166,67 per imponibile e la rimanente parte per iva, tant'è che era stata pacificamente pagata siccome ritenuto, evidentemente, congruo il prezzo, sicchè doveva darsi per provato, siccome non contestato, quantomeno, il valore delle opere eseguite nella misura non minore ad euro 5.000,00, corrispondente a quanto riportato nella fattura fiscale n. 53/2009, pagata dal committente
[...]
. Da ciò conseguiva il rigetto della domanda riconvenzionale svolta Parte_1 dall'opponente di condanna dell'opposto al pagamento del credito portato dalla fattura n. 39/2010, ovvero di compensare i rispettivi crediti/debiti, siccome inesistente il credito asseritamente vantato da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
Passando ad esaminare le censure mosse da nei confronti delle Controparte_1 pretese di , consacrate nel decreto opposto, il giudice di primo Parte_1 grado, dopo aver riportato le voci indicate dal c.t.u. e il relativo valore, determinava in euro 11.651,69, oltre iva, il valore complessivo della prestazione e condannava al pagamento in favore di del saldo, pari ad Controparte_1 Parte_1 euro 1.651,69, oltre iva.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.12.2018, denunciando violazione e falsa applicazione degli Parte_1 artt. 61, 115 e 132 n. 4 c.p.c., nonché dell'art. 111, c. 6, Cost.; motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. Esponeva l'appellante che il c.t.u., nell'ultima stesura del proprio elaborato, aveva dettagliatamente descritto le prestazioni svolte da ciascuna delle parti in causa nei confronti dell'altra e ne aveva determinato il costo;
in particolare, il valore complessivo dei lavori svolti dal Pt_1 nei confronti del di cui alle fatture in contestazione (n. 18/2010 e n. CP_1
17/2010), veniva quantificato dapprima in € 15.035,74 e poi, a seguito delle
4 osservazioni dell'opponente, in € 13.526,73 oltre IVA;
invece, il valore della prestazione svolta dalla ditta nei confronti del Sig. consistente nella CP_1 Pt_1 realizzazione di un muro in via Marconi, composto da conglomerato cementizio fornito dallo stesso era stato quantificato in € 1.875,04; quindi, il CTU aveva Pt_1 precisato che il rapporto dare/avere tra le parti, indipendentemente da quanto eventualmente già versato da una nei confronti dell'altra, era rideterminato in
€11.651,69 (€ 13.526,73 - € 1.875,04) oltre IVA, in favore di;
che Parte_1 il aveva già corrisposto al la somma di € 10.000,00, ma il CP_1 Pt_1 Pt_1
a sua volta, aveva già corrisposto al la somma € 5.000,00, sicchè era CP_1 evidente l'errore in cui era incorso il primo Giudice. Questi, infatti, pur avendo condiviso la descrizione e quantificazione dei lavori del come effettuata dal Pt_1
CTU, per un totale di € 13.526,73, aveva poi concluso che il valore complessivo delle opere era pari ad € 11.651,69, riportando erroneamente l'importo indicato dal
CTU quale “rapporto dare/avere tra le parti” in favore del da tale importo Pt_1 il primo Giudice aveva poi, evidentemente, detratto l'acconto di €10.000,00 già ricevuto dal per determinare, infine, un saldo di €1.651,69. Deduceva Pt_1
l'appellante che il ragionamento era palesemente illogico e illegittimo;
che invero l'importo da cui partire per stabilire l'entità del credito vantato dal era quello Pt_1 di €13.526,73 oltre IVA, ossia il prezzo complessivo dell'opera svolta in favore del come accertato dal CTU e condiviso dal Giudice di prime cure, e da esso CP_1 andava sottratto l'acconto percepito, pari ad € 10.000,00, cosicchè il saldo ancora dovuto al Sig. dal risultava pari ad € 3.526,73 oltre IVA;
che Pt_1 CP_1
l'importo di € 11.651,69 rappresentava invece il “rapporto dare/avere tra le parti” in favore del ossia la differenza tra il prezzo dei lavori svolti dal per Pt_1 Pt_1 il e quello dei lavori svolti dal per il e che quest'ultimo CP_1 CP_1 Pt_1 aveva già pagato, non già € 1.875,04 come valutato dal CTU, bensì € 5.000,00 come preteso dal (fattura n. 53/2009); che tale circostanza, pacifica in atti per CP_1 essere stata dichiarata sia dall'opponente che dall'opposto, era stata sostenuta anche nella sentenza impugnata, laddove veniva riconosciuto l'avvenuto pagamento da parte del committente della somma di € 5.000,00, come da fattura Parte_1
n. 53/2009 e laddove veniva ritenuto “inesistente il credito asseritamente vantato da
nei confronti di ”. Ad avviso dell'appellante la Controparte_1 Parte_1 sentenza risultava, quindi, viziata da violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c., non avendo il primo Giudice correttamente valutato le risultanze della CTU tecnica espletata ed
5 avendo vistosamente errato nell'utilizzo delle stesse per motivare la sua pronuncia;
il Giudice, che non aveva espresso alcun dissenso nei confronti della consulenza, manifestando al contrario piena adesione, aveva omesso di porre la stessa a fondamento della decisione, unitamente alle altre prove raccolte. La sentenza risultava, inoltre, affetta da un grave difetto di motivazione, in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. in quanto il Giudice di prime cure dopo aver sostenuto che l'attività espletata da in favore di Parte_1 CP_1
aveva un costo complessivo di euro 13.526,73, oltre iva, aveva
[...] inspiegabilmente affermato: “In conclusione, il valore complessivo delle opere eseguite da in favore di è pari ad euro Parte_1 Controparte_1
11.651,69, oltre iva”. Concludeva, quindi, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse accertato e dichiarato che il credito di esso appellante era pari ad €3.526,73 con condanna del al pagamento della suddetta somma, CP_1 con vittoria delle spese di lite del grado.
L'appellato rimaneva contumace.
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.05.2019 la causa veniva rinviata al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di prime cure, dopo aver riportato gli esiti della c.t.u. che aveva quantificato in €13.526,73, oltre iva il valore delle opere eseguite da
[...]
, ha immotivatamente concluso che “il valore complessivo delle opere Parte_1 eseguite da in favore di è pari ad euro Parte_1 Controparte_1
11.651,69, oltre iva”.
6 Invero, come evidenziato dall'appellante, il predetto importo corrispondeva a quello indicato dal c.t.u. quale “rapporto dare/avere tra le parti” in favore del ossia la differenza tra il prezzo dei lavori svolti dal per il e Pt_1 Pt_1 CP_1 quello dei lavori svolti dal per il indipendentemente da quanto CP_1 Pt_1 eventualmente già versato da una parte nei confronti dell'altra.
Il giudice è, dunque, incorso in errore in quanto l'importo da cui partire per stabilire l'entità del credito vantato dal era quello di €13.526,73 oltre IVA, Pt_1 ossia il prezzo complessivo dell'opera svolta in favore del come accertato CP_1 dal c.t.u. e condiviso dallo stesso giudice, e da esso andava sottratto l'acconto percepito, pari ad € 10.000,00, cosicchè il saldo ancora dovuto al Sig. dal Pt_1 risultava pari ad € 3.526,73 e non €1.651,69. CP_1
va, dunque, condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di €3.526,73 oltre IVA e interessi. Parte_1
In tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
3. Le spese processuali
3.1. Stante la soccombenza dell'appellato, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di quest'ultimo, confermandosi quanto al primo grado la liquidazione contenuta nella sentenza impugnata. Le spese del presente grado si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022 (scaglione da
€5.201 a €26.000).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, titolare della omonima ditta di escavazioni, con citazione notificata il Parte_1
28.12.2018, nei confronti di , titolare dell'omonima impresa di Controparte_1 costruzioni edili, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 623/2018, pubblicata il 04.06.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del D.I. n. 185/2011, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di €3.526,73 oltre IVA e Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
b) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
7 c) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che liquida in euro 181,5 per esborsi ed in euro 962,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Cristaudo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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