Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1861/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 22.7.2020 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 229/2020 del 6.3.2020 (sub R.G. n. 63/2020) e vertente t r a
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore , con sede in Agrigento nella via Diodoro Siculo n. 41; Parte_2 Parte_1
(c.f. ) nato a [...] il [...]; (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._2
Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla,
ATTORI-OPPONENTI
e
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano nel viale Brenta n. 18/B, e per essa
[...]
n.q. di mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Messina, CP_2
CONVENUTA-OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
riguardo alla posizione dei fideiussori, ritenere e dichiarare parte opposta decaduta ai sensi dell'art.1957 c.c. dal diritto di credito verso i signori fideiussori e Parte_1 Parte_2
, per decorso del termine pattizio, dichiarando, l'estinzione dell'obbligazione
[...]
fideiussoria. Subordinatamente e, in ogni caso, dichiarare nulla ogni deroga alla disciplina
legale di cui all'art.1957 c.c. per le ragioni esposte in narrativa.
2. DICHIARARE nullo, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione degli
artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge, accertando e dichiarando l'insussistenza di
qualsivoglia ragione di credito dell'opposta nei confronti dell'opponente.
3. Ritenere e dichiarare insussistente la pretesa creditoria di parte opposta per mancanza di
prova, per incompletezza della documentazione prodotta, anche in considerazione
dell'intervenuto disconoscimento
4. DICHIARARE la nullità dei contratti originari di apertura di credito a valere sul conto corrente n.300769511 per mancanza di forma scritta di cui all'art.117 tub e art.1284 cc per
aver la banca, e per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuto alcun interesse ultra legale né
commissione né spesa addebitata in conto ai sensi dell'art.117 TUB disponendo il ricalcolo
del rapporto al tasso sostitutivo e condannando parte convenuta alla restituzione delle
somme addebitate in eccedenza in favore dell'attore con decurtazione del relativo saldo di conto corrente, per quanto risulterà in corso di causa;
5. DICHIARARE la nullità del contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente n.
300770550 datato 19/03/2010 per omessa indicazione dei tassi debitori in palese
violazione dell'art.117 tub e art.1284 cc , e per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuto alcun
interesse ultra legale né commissione né spesa addebitata in conto ai sensi dell'art.117 TUB
disponendo il ricalcolo del rapporto al tasso sostitutivo e condannando parte convenuta alla
2 restituzione delle somme addebitate in eccedenza in favore dell'attore con decurtazione del
relativo saldo di conto corrente, per quanto risulterà in corso di causa;
6. ritenere e dichiarare, qualora si ritenesse valido il Documento di sintesi e il contratto
allegato, la nullità parziale del contratto di apertura di credito datato 19/03/2010, con
affidamento pari a € 20.000,00 a valere sul conto n. 300770550 per usurarietà contrattuale
di cui alla legge 108/96 e art.644 cp e per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuto alcun
interesse commissione nè spesa addebitata in conto di cui all'art.1815 comma 2, e
conseguentemente, condannare parte convenuta alla restituzione delle somme addebitate in eccedenza in favore dell'attore con decurtazione del relativo saldo di conto corrente, per
quanto risulterà in corso di causa;
7. RITENERE e DICHIARARE comunque la nullità della clausola contrattuale contraria al
divieto di anatocismo dei apertura conto corrente di corrispondenza a valere sul conto n.
300770550 e sul rapporto 300769511 rispettivamente datati 19/03/2010 e 11/03/2010
che, per mezzo dell'illegittimo meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi delle commissioni e delle spese la banca ha preteso e riscosso interessi non dovuti,
condannando parte opposta alla restituzione delle relative somme in favore dell'esponente,
con decurtazione del relativo saldo di conto corrente, per quanto risulterà da controparte
provato;
8. Subordinatamente, ritenere nulla ogni variazione successivamente intervenuta nelle condizioni di contratto, ed unilateralmente disposta dalla , per violazione dell'art.118 CP_3
TUB, cosiddetto jus variandi e laddove la banca dovesse dimostrare la sussistenza di una
valida pattuizione relativa agli interessi debitori, verificatane la validità e verificatane,
ulteriormente, l'esistenza di variazione nei tassi applicati, dichiarare illegittima ogni
variazione eventualmente sussistente e mai comunicata al cliente. Laddove poi, dovesse
risultare applicato, per effetto di variazioni unilaterali, in qualunque momento, un tasso di interesse superiore alla soglia usura, dichiarare le nullità della variazione per violazione
3 dell'art.1815 co.2 cc e, dalla data della variazione usuraria, ritenere e dichiarare che il
rapporto non produce interessi, espungendo dal calcolo del saldo qualsivoglia remunerazione per la banca.
9. vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
che si dichiarano antistatari”.
Per l'opposta, da comparsa di costituzione e risposta: “- Ritenere e dichiarare la piena
validità del credito azionato in sede monitoria e conseguentemente rigettare tutte le domande
formulate dagli opponenti per le ragioni sopra espresse e perché in contrasto con le disposizioni contrattuali e con le prove documentali fornite dalla Società creditrice.
- Ritenere e dichiarare che i Sig.ri e rispondono delle Parte_2 Parte_1
obbligazioni assunte dalla nei confronti della oltreché Parte_1 Controparte_1
quali fideiussori, anche illimitatamente quali soci accomandatari succedutisi nel tempo, per
le ragioni superiormente esposte.
- Ritenere e dichiarare che la con lettera del 23 maggio 2014, ha riconosciuto il Parte_1
proprio debito.
- Conseguentemente confermare, il decreto di ingiunzione n. 229/2020 (R.G. n. 63/2020),
emesso dal Dr.ssa Rossana Musumeci del Tribunale di Agrigento il 3 marzo 2020 e
depositato il 6 marzo 2020.
Condannare, infine, Società debitrice ed i Sig.ri e alle spese Parte_2 Parte_1
ed onorari del presente giudizio.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 229/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento il 6.3.2020
in favore di per € 88.627,34 oltre interessi e spese processuali Controparte_1
per € 2.135,00. A fondamento delle proprie difese, gli opponenti hanno anzitutto eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso sulla base di documentazione
4 inidonea, nulla e parziale consistente in: 1) contratti di apertura di conto corrente a valere sui rapporti n. 300769511 e n. 300770550; 2) estratti conto parziali;
3) una dichiarazione ex art. 50 TUB;
4) due contratti di fideiussione. In ordine a questi ultimi, stipulati il
22.3.2010, e rispettivamente dell'importo di € 100.000,00 ed € 26.000,00, parte opponente ha eccepito l'intervenuta decadenza di parte opposta dall'azione nei confronti dei fideiussori e ai sensi degli artt. 5 rispettivamente dei due Parte_1 Parte_2
contratti, i quali, in deroga all'art. 1957 c.c., prevedevano un termine decadenziale di 36
mesi. In secondo luogo, ha disconosciuto la conformità del contratto di apertura di credito di € 20.000,00 del 19.3.2010 a valere sul rapporto di conto corrente n. 300770550 e documento di sintesi nonché i contratti di apertura di conto corrente dell'11-19.3.2010 a valere sui rapporti n. 300769511 e n. 300770550, prodotti dalla banca convenuta,
costituiti da riproduzioni fotostatiche senza attestazione di conformità e mancanti di diverse pagine. Nel merito, ha rilevato l'insussistenza del credito ingiunto e la violazione dell'art. 50 TUB oltre all'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese ultra- legali per violazione dell'art. 117 TUB. In relazione all'affidamento di € 20.000,00 concesso sul conto n. 300770550 poi, gli opponenti hanno lamentato l'applicazione di interessi usurari. In via gradata, è stata rilevata la violazione del divieto di anatocismo e conseguente nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi. Da ultimo, è stata eccepita l'illegittimità dello ius variandi esercitato dalla banca in sede di modifica unilaterale delle condizioni economiche dei rapporti contrattuali, in violazione degli artt. 1175, 1375, 1439
c.c. e della legge 108/1996.
Si costituiva in giudizio e per essa quale Controparte_1 CP_4
mandataria, la quale anzitutto premetteva di avere acquistato – in esito a una operazione di cartolarizzazione con decorrenza dal 14.7.2017 – un portafoglio di crediti pecuniari in
“sofferenza” da (società incorporante di giusto atto Controparte_5 Controparte_6
di fusione del 20.10.2008), come da avviso pubblicato in G.U. n. 93 dell'8.8.2017.
5 L'opposta chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte opponente con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, rilevando di avere depositato tutta la documentazione utile. In merito all'eccezione di decadenza del termine della fideiussione, osservava che comunque è socia accomandataria e attuale rappresentante legale della Parte_2
società debitrice mentre è socio accomandatario ed ex rappresentante Parte_1
legale e pertanto essi rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni societarie.
All'udienza del 22.3.2021 il giudice rigettava l'stanza di provvisoria esecutorietà e, rilevato che l'oggetto del contendere soggiace alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, rinviava l'udienza per verificare l'esito della procedura conciliativa nonché per la trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Indi, la causa veniva istruita mediante CTU tecnico contabile, oltre a produzione documentale e memorie istruttorie e dunque messa posta in decisione ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
1. Profili processuali.
1.1 Sull'eccezione di decadenza.
Parte opponente ha preliminarmente sollevato eccezione di decadenza dal termine per proporre azione contro i fideiussori ai sensi degli artt. 1957 c.c. e 5 dei contratti di fideiussione, i quali prevedevano un termine più ampio di quello legale, fissato in 36 mesi decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione principale. Deduceva che quest'ultima era scaduta il 14.12.2011, divenendo esigibile per l'intero (€ 19.861,00 in relazione al conto corrente 300770550 ed € 61.670,00 per il conto corrente 300769511) nonché azionabile in esito all'intervenuta risoluzione unilaterale da parte della banca.
L'eccezione è fondata. Dai documenti già presenti in fase monitoria si evince che il
14.12.2011 la banca ha esercitato il recesso dal contratto di conto corrente n. 300770550
nonché revocato il finanziamento n. 20100.6716476 concesso sul conto corrente n.
6 20100.300769511, invocando la risoluzione con effetto immediato dai contratti e intimando alla società opposta il pagamento immediato del debito. Indi, a tale data l'obbligazione pecuniaria era esigibile, potendo la banca già a tale data fare valere le proprie ragioni creditorie. Pertanto, essendo decorso il termine convenzionale di 36 mesi, la banca
è decaduta dall'azione di adempimento contro i fideiussori.
1.2 Sull'eccezione di mutatio della causa petendi.
Gli opponenti hanno eccepito la modifica della causa petendi per avere
[...]
chiesto la conferma del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti Controparte_1
anche a titolo di soci accomandatari (circostanza in ogni caso incontestata). In particolare,
essi hanno lamentato di essere stati chiamati in giudizio solo in qualità di fideiussori dichiarando pertanto di non accettare il contradditorio in ordine al diverso titolo di responsabilità, fatto valere in comparsa di costituzione e risposta e non nel ricorso per decreto ingiuntivo. Conseguentemente, hanno ritenuto che la sussidiaria responsabilità
quali soci debba essere trattata in separato giudizio.
L'eccezione va rigettata. Sul punto la giurisprudenza, a sezioni unite, si è
pronunciata nel senso che: “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc.
civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla
vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei
tempi processuali” (S.U. n. 12310 del 15.6.2015 Rv. 635536 - 01).
Nel caso di specie, già nel primo atto difensivo utile parte opposta ha chiesto l'estensione del titolo di responsabilità degli opponenti. Rimanendo invariati i soggetti evocati in giudizio e l'oggetto dell'obbligazione dedotta non può dirsi vi sia mutamento della causa
petendi.
7 Sotto altro profilo, sarebbe irragionevole e inutile duplicazione incoare un nuovo processo tra le medesime parti e con lo stesso oggetto i cui risultati istruttori rimarrebbero presumibilmente identici.
Merito della lite.
2. Sul contratto di conto corrente n. 300770550.
2.1 Sulla mancanza di prova del credito.
Gli opponenti hanno preliminarmente chiesto la nullità del decreto ingiuntivo per avere la banca opposta prodotto inidonea e parziale documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria. Controparte si è opposta.
Il motivo di opposizione è infondato.
L'opposta ha infatti depositato tutta la documentazione comprovante il proprio credito,
come accertato dal CTU dott. , il quale ha affermato che “non risulta mancante Per_1
alcuna documentazione contrattuale. Pertanto, le condizioni economiche applicate ai rapporti
in esame risultano regolarmente pattuite”. In particolare, agli atti risultano: 1) il contratto di apertura di conto corrente n. 300770550 sottoscritto tra Parte_1
e il 19.3.2010 (con chiusura al 2.2.2012); 2) contratto di affidamento Controparte_6
n. 59536540 del 19.3.2010 per € 20.000,00 a valere sul c/c 300770550; 3) contratto di fideiussione del 22.3.2010 per € 26.000,00 prestata da e Parte_1 Parte_2
in favore di a garanzia dell'adempimento di obbligazioni contratte con Parte_1 [...]
derivanti da aperture di credito chirografario;
4) contratto di fideiussione del CP_6
22.3.2010 per € 100.000,00 prestata da e in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_1
a garanzia dell'adempimento di obbligazioni contratte con
[...] Controparte_6
derivanti da aperture di credito chirografario;
5) estratto conto ex art. 50 TUB dal 3.7.2014
al 31.7.2017; 6) estratti conto scalari al 31.3.2010, 30.6.2010, 30.9.2010, 31.12.2010,
31.3.2011, 30.6.2011, 30.9.2011 e 31.12.2011; 7) estratti conto al 31.3.2010, 30.6.2010,
30.9.2010, 31.12.2010, 31.3.2011, 30.6.2011, 30.9.2011, 31.12.2011, 29.2.2012.
8 Risultano inoltre prodotte le attestazioni di conformità agli originali degli allegati depositati dall'opposta.
2.2 Sull'anatocismo.
Dall'esame della documentazione allegata, il CTU ha rilevato che, con l'art. 8 del contratto del conto corrente in questione, le parti hanno espressamente pattuito e accettato la clausola di reciprocità avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Indi, il CTU ha concluso sul punto per la correttezza della clausola senza necessità di procedere al ricalcolo.
2.3 Sull'usura.
In relazione al contratto di apertura di credito sottoscritto il 19.3.2010 per € 20.000,00
a valere sul conto 300550770, il CTU ha osservato che le parti hanno convenuto: 1) un tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per apertura di credito del 13,600%;
2) una commissione/corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi dello
0,50%; 3) una durata indeterminata fino alla revoca. Atteso che il tasso soglia del periodo di riferimento è del 14,385% mentre il TAEG è risultato essere del 16,536%, il consulente ha rilevato la natura usuraria degli interessi convenzionalmente previsti con la conseguenza della nullità della clausola contrattuale in questione.
2.4 Sulle variazioni del tasso di interesse.
Parte opponente ha lamentato che la modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali operata dalla banca ha costituito illegittima applicazione dello ius variandi.
Sul punto, il CTU ha affermato “il sottoscritto C.T.U, in effetti, non ha rilevato in atti alcuna
“proposta di modifica unilaterale del contratto” ex art. 118, comma 2, TUB, sicché, le
variazioni delle condizioni contrattuali intervenute pro-tempore in senso sfavorevole per il
cliente devono ritenersi inefficaci”. In ogni caso, non ha proceduto al ricalcolo stante l'usura
ab origine e conseguente azzeramento del tasso debitore ex art. 1815 co. 2 c.c.
3. Sul contratto di conto corrente n. 300769511.
9
3.1 Sulla mancanza di prova del credito.
Anche in relazione a tale rapporto contrattuale, il CTU ha rilevato la completezza e idoneità della documentazione prodotta dall'opposta. Risultano infatti agli atti: 1) il contratto di conto corrente n. 300769511 stipulato l'11.3.2010 tra e Parte_1 [...]
(con chiusura al 3.2.2012); 2) il contratto di finanziamento n. 59536540 del CP_6
22.3.2010 (finanziamento n. 20100.671.6476/000) in forma di apertura di credito chirografario sul conto corrente n. 300769511; 3) contratto di fideiussione del 22.3.2010
per € 26.000,00 prestata da e in favore di a Parte_1 Parte_2 Parte_1
garanzia dell'adempimento di obbligazioni contratte con derivanti Controparte_6
da aperture di credito chirografario;
4) contratto di fideiussione del 22.3.2010 per €
100.000,00 prestata da e in favore di a garanzia Parte_1 Parte_2 Parte_1
dell'adempimento di obbligazioni contratte con derivanti da aperture Controparte_6
di credito chirografario;
5) estratto conto ex art. 50 TUB dal 3.7.2014 al 31.7.2017; 6)
estratti conto scalari al 31.3.2010, 30.6.2010, 30.9.2010, 31.12.2010, 31.3.2011,
30.6.2011, 30.9.2011, 31.12.2011; 7) estratti conto al 31.3.2010, 30.6.2010, 30.9.2010,
31.12.2010, 31.3.2011, 30.6.2011, 30.9.2011, 31.12.2011, 29.2.2012. Risultano inoltre prodotte le attestazioni di conformità agli originali degli allegati depositati dall'opposta.
3.2 Sull'anatocismo.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che i contraenti hanno previsto all'art. 8 del contratto di conto corrente la clausola della reciprocità relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. La clausola è dunque risultata legittima.
3.3 Sull'usura.
Gli opponenti hanno lamentato la pattuizione di interessi usurari. Con riguardo al contratto n. 300769511, il CTU incaricato non ha ravvisato violazioni di sorta. Invero, il
TAEG previsto è del 14,309%, dunque inferiore al tasso soglia che invece è pari al 19,275%.
10 Sul conto è stata poi concesso un finanziamento sotto forma di apertura di credito di €
100.000,00 ove si prevede: 1) un tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per apertura di credito del 3,70%; 2) una commissione/corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi dello 0,50%; 3) durata di 36 mesi (fino al 31.3.2013). Il TAEG
calcolato è risultato del 5,39%, inferiore al tasso soglia che invece è del 14,385%.
3.4 Variazioni del tasso di interesse.
La doglianza di parte opponente in merito all'illegittimo esercizio dello ius variandi, in violazione dell'art. 118 TUB è fondata. Il CTU non ha ravvisato alcuna proposta da parte della banca in ordine alla modifica unilaterale del contratto. Conseguentemente, le variazioni successive sfavorevoli al cliente sono da intendersi inefficaci. In tal senso, il consulente ha provveduto a ricalcolare gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse regolarmente pattuito.
4. Conclusioni e ricalcolo dei conti correnti n. 300770550 e n. 300769511.
Le conclusioni del CTU sono fatte proprie dal Tribunale poiché idonee a fondare la decisione. Pertanto, alla luce dei ricalcoli eseguiti, il rapporto di dare-avere tra parte opponente e la banca opposta va rideterminato in € 81.237,03 a favore della banca, somma derivante dal saldo negativo risultante dal ricalcolo effettuato al 2.2.2012 in € - 17.252,57
per il conto n. 300770550 e dal ricalcolo effettuato al 3.2.2012 di € -63.984,46 per il conto n. 300769511.
In relazione al conto corrente n.300770550, stante l'accertato superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi, sulla somma ricalcolata non saranno dovuti nemmeno gli interessi di mora (sull'applicabilità dell'art. 1815, II comma, c.c. agli interessi moratori v. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298 - 02).
Per quanto riguarda invece il conto corrente n. 300769511, sulla somma ricalcolata pari a euro 63.984,46 andranno aggiunti gli interessi di mora al saggio convenzionale (da contenersi comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996), a decorrere dalla data di
11 chiusura del rapporto di conto corrente (3.2.2012) sino all'effettivo soddisfo, con esclusione della capitalizzazione periodica, come previsto dall'art. 8, punto 3, del contratto di conto corrente (si precisa, inoltre, che non è stata formulata specifica domanda giudiziale di pagamento di interessi anatocistici – v. Sez. U, Sentenza n. 10156 del 14/10/1998, Rv.
519698 - 01).
Il decreto ingiuntivo opposto andrà quindi revocato con conseguente condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme ricalcolate come sopra indicate e degli interessi nella misura descritta.
5. Spese di lite.
Le spese di lite, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi sia per la fase monitoria che per la presente opposizione, alla luce dell'attività difensiva svolta e della non complessità delle questioni trattate
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 229/2020 del 6.3.2020
(sub R.G. 63/2020);
2) condanna gli attori opponenti Parte_1 Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta opposta Parte_2
per le causali di cui in parte motiva, della somma di € Controparte_1
81.237,03, oltre interessi di mora al saggio convenzionale, da calcolarsi sulla minore somma di € 63.984,46 e da contenersi comunque entro i limiti di cui alla L.
108/1996, decorrenti dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente n.
12 300769511 (3.2.2012) sino all'effettivo soddisfo, con esclusione della capitalizzazione periodica.
3) condanna gli attori opponenti Parte_1 Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta Parte_2 [...]
delle spese del giudizio sia della fase monitoria che della Controparte_1
presente opposizione, liquidate complessivamente in € 406,50 per spese esenti ed €
8.173,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parti attrici-opponenti in solido le spese di CTU già
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 9.1.2025
Il giudice
Matteo De Nes
13