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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1602/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Vitale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella via XXX Gennaio n. 98, giusta procura in atti
E
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Licata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Trapani, in C.so P.S. Mattarella n. 222, giusta procura in atti
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note scritte ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato ricorso cumulativo di separazione e Parte_1 Controparte_1
divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data
21.06.2014, in Custonaci, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Custonaci, al n. 20, parte II, dell'anno 2014, Serie A;
- che dall'unione coniugale, non sono nati figli;
- che i coniugi hanno fissato la residenza coniugale in Trapani
– Fraz. Fulgatore nella Piazza Caduti di Nassiriyah n. 4, in un immobile di proprietà esclusiva della moglie;
- che i coniugi versano in regime di comunione legale dei beni;
- che la sig.ra svolge periodicamente lavori di assistenza agli anziani e/o di Baby-sitter e che il sig. Pt_1
lavora a Palermo presso la caserma Reggimento logistico Aosta;
- che è venuta meno CP_1
l'affectio coniugalis.
Pertanto, specificando di non volersi riconciliare, i ricorrenti hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati (di fatto già lo sono) con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto e liberi di fissare la rispettiva residenza;
2) I coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento, posto che godono di redditi di lavoro sufficienti a garantire il loro sostentamento;
3) Le parti convengono che la Sig.ra verserà al Sig. alla Parte_1 CP_1 sottoscrizione del presente ricorso, la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00) a mezzo di assegno circolare, a titolo di rimborso forfettario - quota parte - per i lavori di ristrutturazioni eseguiti nell'immobile – casa coniugale. Contestualmente, con la sottoscrizione del ricorso, il Sig. accetta la superiore somma di € 5.000,00 e dichiara CP_1
di non aver più nulla a pretendere dalla Sig.ra a titolo di lavori eseguiti nel predetto Pt_1
immobile;
4) Le parti convengono, altresì, che il Sig. potrà prelevare dalla casa coniugale – oltre CP_1
gli effetti personali ed indumenti già ritirati – i seguenti arredi: cucina componibile completa di frigorifero e TV color;
cameretta di proprietà esclusiva del ricorrente già prima del matrimonio;
sala da pranzo completa di tavolo, sedie, vetrinetta, madia e divano;
5) Le parti si danno reciprocamente atto che con l'adempimento delle obbligazioni sopra specificate, saranno stati interamente regolati tutti i loro rapporti di dare e di avere scaturenti dal rapporto di coniugio a qualunque titolo;
6) I separandi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti”.
*****
Ciò posto, limitando l'oggetto del presente giudizio alla domanda di separazione personale, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale, prendendo il Tribunale atto delle volontà negoziali manifestate in seno all'accordo.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], matrimonio celebrato in Custonaci il Controparte_1
21.06.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Custonaci al n. 20, parte II, dell'anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369; - dispone la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore onde provvedere agli adempimenti necessari alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, come da separata ordinanza;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 26.3.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1602/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Vitale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella via XXX Gennaio n. 98, giusta procura in atti
E
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Licata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Trapani, in C.so P.S. Mattarella n. 222, giusta procura in atti
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note scritte ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato ricorso cumulativo di separazione e Parte_1 Controparte_1
divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data
21.06.2014, in Custonaci, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Custonaci, al n. 20, parte II, dell'anno 2014, Serie A;
- che dall'unione coniugale, non sono nati figli;
- che i coniugi hanno fissato la residenza coniugale in Trapani
– Fraz. Fulgatore nella Piazza Caduti di Nassiriyah n. 4, in un immobile di proprietà esclusiva della moglie;
- che i coniugi versano in regime di comunione legale dei beni;
- che la sig.ra svolge periodicamente lavori di assistenza agli anziani e/o di Baby-sitter e che il sig. Pt_1
lavora a Palermo presso la caserma Reggimento logistico Aosta;
- che è venuta meno CP_1
l'affectio coniugalis.
Pertanto, specificando di non volersi riconciliare, i ricorrenti hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati (di fatto già lo sono) con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto e liberi di fissare la rispettiva residenza;
2) I coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento, posto che godono di redditi di lavoro sufficienti a garantire il loro sostentamento;
3) Le parti convengono che la Sig.ra verserà al Sig. alla Parte_1 CP_1 sottoscrizione del presente ricorso, la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00) a mezzo di assegno circolare, a titolo di rimborso forfettario - quota parte - per i lavori di ristrutturazioni eseguiti nell'immobile – casa coniugale. Contestualmente, con la sottoscrizione del ricorso, il Sig. accetta la superiore somma di € 5.000,00 e dichiara CP_1
di non aver più nulla a pretendere dalla Sig.ra a titolo di lavori eseguiti nel predetto Pt_1
immobile;
4) Le parti convengono, altresì, che il Sig. potrà prelevare dalla casa coniugale – oltre CP_1
gli effetti personali ed indumenti già ritirati – i seguenti arredi: cucina componibile completa di frigorifero e TV color;
cameretta di proprietà esclusiva del ricorrente già prima del matrimonio;
sala da pranzo completa di tavolo, sedie, vetrinetta, madia e divano;
5) Le parti si danno reciprocamente atto che con l'adempimento delle obbligazioni sopra specificate, saranno stati interamente regolati tutti i loro rapporti di dare e di avere scaturenti dal rapporto di coniugio a qualunque titolo;
6) I separandi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti”.
*****
Ciò posto, limitando l'oggetto del presente giudizio alla domanda di separazione personale, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale, prendendo il Tribunale atto delle volontà negoziali manifestate in seno all'accordo.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], matrimonio celebrato in Custonaci il Controparte_1
21.06.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Custonaci al n. 20, parte II, dell'anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369; - dispone la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore onde provvedere agli adempimenti necessari alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, come da separata ordinanza;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 26.3.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo