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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1886/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1886/2025 R.G. promosso con ricorso in data 5 settembre 2025 da parte di:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 4 (c.f. ) C.F._1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
57 (c.f. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Cremonini (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio della stessa sito in Cento (Fe) Fr. Renazzo Via di Renazzo n. 111, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo della Posta Elettronica Certificata all' indirizzo pec: o al proprio numero di fax 051/6592085 Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli ex aert. 337 quinquies c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 5 settembre 2025, gli odierni istanti, premettendo che con
“decreto definitivo n. 836/11 cron. emesso il 24/02/2011 a definizione del procedimento di ex art. 317 bis c.c. rubricato al n. r.g. 1551/2010 vol. (doc.1), promosso congiuntamente dagli odierni
1 ricorrenti, il Tribunale di per i minorenni dell'Emilia Romagna pronunciava l'affidamento condiviso di nato a [...] il [...] c.f. (doc. 2) ai genitori Persona_1 C.F._4 ed con collocamento presso la madre e confermava il regime di visita Parte_1 Parte_2 del padre e gli oneri di mantenimento a carico di quest'ultimo come da clausole del ricorso congiunto;
- che nel ricorso introduttivo ex art. 317 bis c.c. il Sig. si impegnava a corrispondere Parte_1 alla Sig.ra “la somma mensile di € 300,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici Pt_2
Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio ” (cfr. condizione n. 6 ricorso congiunto, Per_1 doc. 1) nonché il 50% delle spese straordinarie”; dando atto di sopravvenienze personali ed economiche (segnatamente la raggiunta indipendenza economica del figlio), hanno domandato la modifica delle condizioni di cui al predetto decreto conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto conformi alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 337 quinquies c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica del decreto definitivo n. 836/11 cron. emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-
Romagna il 24/02/2011 a definizione del procedimento di ex art. 317 bis c.c. rubricato al n. r.g.
1551/2010 vol. nei seguenti termini:
“Accertato il raggiungimento in capo al figlio dell'indipendenza economica, revocare Per_1
l'obbligo - già posto in capo al padre - di versare in favore della madre un contributo al mantenimento del figlio e di rimborsare pro quota le spese straordinarie”.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1886/2025 R.G. promosso con ricorso in data 5 settembre 2025 da parte di:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 4 (c.f. ) C.F._1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
57 (c.f. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Cremonini (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio della stessa sito in Cento (Fe) Fr. Renazzo Via di Renazzo n. 111, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo della Posta Elettronica Certificata all' indirizzo pec: o al proprio numero di fax 051/6592085 Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli ex aert. 337 quinquies c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 5 settembre 2025, gli odierni istanti, premettendo che con
“decreto definitivo n. 836/11 cron. emesso il 24/02/2011 a definizione del procedimento di ex art. 317 bis c.c. rubricato al n. r.g. 1551/2010 vol. (doc.1), promosso congiuntamente dagli odierni
1 ricorrenti, il Tribunale di per i minorenni dell'Emilia Romagna pronunciava l'affidamento condiviso di nato a [...] il [...] c.f. (doc. 2) ai genitori Persona_1 C.F._4 ed con collocamento presso la madre e confermava il regime di visita Parte_1 Parte_2 del padre e gli oneri di mantenimento a carico di quest'ultimo come da clausole del ricorso congiunto;
- che nel ricorso introduttivo ex art. 317 bis c.c. il Sig. si impegnava a corrispondere Parte_1 alla Sig.ra “la somma mensile di € 300,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici Pt_2
Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio ” (cfr. condizione n. 6 ricorso congiunto, Per_1 doc. 1) nonché il 50% delle spese straordinarie”; dando atto di sopravvenienze personali ed economiche (segnatamente la raggiunta indipendenza economica del figlio), hanno domandato la modifica delle condizioni di cui al predetto decreto conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto conformi alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 337 quinquies c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica del decreto definitivo n. 836/11 cron. emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-
Romagna il 24/02/2011 a definizione del procedimento di ex art. 317 bis c.c. rubricato al n. r.g.
1551/2010 vol. nei seguenti termini:
“Accertato il raggiungimento in capo al figlio dell'indipendenza economica, revocare Per_1
l'obbligo - già posto in capo al padre - di versare in favore della madre un contributo al mantenimento del figlio e di rimborsare pro quota le spese straordinarie”.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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