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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 125/2025 R.G., vertente TRA
, nato il [...] a [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivo Lemoli, CF , con studio in Locri C.F._2 (RC), alla via Garibaldi n. 324/5, ove è elettivamente domiciliato, fax 0964/390003, pec
Email_1 Email_2 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, – in persona legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nonché nella qualità di mandatario della CP_3 appellati non costituiti
interponeva appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. Parte_1 1093/2024 pronunciata dal Tribunale di Locri, pubblicata il 10/10/2024. La prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, veniva fissata per la data del 09.10.2025, come da provvedimento ritualmente comunicato all'appellante. Non si costituivano gli appellati e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. All'udienza del 09.10.2025, l'appellante, unica parte costituita, non depositava note scritte e, con ordinanza 10.10.2025, veniva fissata, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c., l'udienza del 06.11.2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte. Ritualmente comunicata l'ordinanza, anche all'udienza del 06.11.2025 l'appellante non depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
2
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, , in Controparte_2 persona legale rappresentante pro tempore, nonché nella qualità di mandatario della CP_3 avverso la sentenza n. 1093/2024 pronunciata dal Tribunale di Locri, pubblicata il 10/10/2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Reggio Calabria, 7 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 125/2025 R.G., vertente TRA
, nato il [...] a [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivo Lemoli, CF , con studio in Locri C.F._2 (RC), alla via Garibaldi n. 324/5, ove è elettivamente domiciliato, fax 0964/390003, pec
Email_1 Email_2 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, – in persona legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nonché nella qualità di mandatario della CP_3 appellati non costituiti
interponeva appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. Parte_1 1093/2024 pronunciata dal Tribunale di Locri, pubblicata il 10/10/2024. La prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, veniva fissata per la data del 09.10.2025, come da provvedimento ritualmente comunicato all'appellante. Non si costituivano gli appellati e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. All'udienza del 09.10.2025, l'appellante, unica parte costituita, non depositava note scritte e, con ordinanza 10.10.2025, veniva fissata, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c., l'udienza del 06.11.2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte. Ritualmente comunicata l'ordinanza, anche all'udienza del 06.11.2025 l'appellante non depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
2
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, , in Controparte_2 persona legale rappresentante pro tempore, nonché nella qualità di mandatario della CP_3 avverso la sentenza n. 1093/2024 pronunciata dal Tribunale di Locri, pubblicata il 10/10/2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Reggio Calabria, 7 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti