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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18657/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
Il gop ZI Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 20/11/2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZI Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18657/2024 promossa da:
brasiliana, nata a [...]çu-RJ, Brasile il 31/03/1979 in nome Parte_1 proprio e, unitamente a brasiliano nell' esercizio della potestà genitoriale sulle figlie Controparte_1 minori nata il [...] e Persona_1 [...] nata il [...] Parte_2
, brasiliano, nato a [...]çu-RJ, Brasile, il 26/08/1977, in nome Parte_3 proprio e, unitamente a , nell' esercizio della potestà genitoriale sui figli Controparte_2 minori , brasiliano minorenne, nato il [...] a [...]çu- Persona_2 RJ, Brasile, , brasiliana nata il [...] e Parte_4 [...]
, brasiliano minorenne, nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile Parte_5 tutti con il patrocinio dell'avv. Silvana Visconti ed elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Elio Vittorini, n 10, presso ilo suo RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna pagina 1 di 5 INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia L' Onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale A. Accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti:
[...]
nata a [...]çu-RJ, Brasile, il 31/03/1979; nata il [...] a [...]_1 Rio De Janeiro-RJ, Brasile;
nata il [...] a [...]-RJ, Brasile;
Parte_2
, nato a [...]çu-RJ, Brasile il 26/08/1977; , Parte_3 Persona_2 nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile;
, nato il [...] a [...]çu- Parte_5 RJ, Brasile;
, nata il [...] a [...]-RJ, Brasile B. Ordinare al Pt_4 Parte_1 [...]
e, per esso, all' Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e CP_3 annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre IVA CPA e spese generali come per legge” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 23 dicembre 2024 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano cittadino italiano, nato a [...], il Persona_3 04/04/1891 (Documento n.6) il quale, emigrato in Brasile, dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.5). Con decreto del 14/02/2025 veniva fissata udienza il 22 aprile 2025 per sottoporre alle parti la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna nel procedimento rg. n. 3080/2024,poi fissata in data 8/07/2025 e differita il 25/11/2025 con termine per note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 4.03.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_3 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 18/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 20.11.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. la domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
( o o o o o o emigrava in Persona_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_6 Per_6 Per_7 epoca non precisata in Brasile e si coniugava con dal loro matrimonio nasceva Controparte_4 Persona_8 nata il [...], (Documento n.8) , la quale, in data 16/06/1948, in Itaperuna-RJ, Brasile, contraeva
[...] matrimonio con e da quel momento aggiungeva il cognome al proprio nome Persona_9 Pt_1 (Documento n.9). Dal loro matrimonio nasceva nata a [...]é de Ubá-RJ, Brasile il 15/02/1953 (Documento Persona_10 n.10), la quale, in data 05/04/1976, contraeva matrimonio con il signor (Documento Persona_11 n.11)
Dalla loro unione loro unione nascevano due figli: 1) nato a [...]çu-RJ, Brasile il 26/08/1977 (Documento n.12) Parte_3
, in data 07/05/2003, contraeva matrimonio in Belford Roxo-RJ, Brasile, con Parte_3
, la quale, in virtù di matrimonio, cambiava il proprio in Controparte_2 Controparte_2
[...]
dal loro matrimonio nascevano i tre figli minori odierni ricorrenti
, brasiliano minorenne, nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile(Documento Persona_2 n.15).;
pagina 2 di 5 , brasiliano minorenne, nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile(Documento Parte_5 n.16);
, brasiliana minorenne, nata il [...] a [...]-RJ, Brasile (Documento n.17). Parte_4 2. , nata a [...]çu-RJ, Brasile il 31/03/ 1979 (Documento n.13) che Persona_12 contraeva matrimonio con . (Documento n.18); dal loro matrimonio nascevano le due figlie Controparte_1 minori odierne ricorrenti nata il [...] a [...]-RJ, Brasile(Documento n.19); Persona_1
- nata il [...] a [...]-RJ, Brasile(Documento n.20) Parte_2
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Marzabotto in provincia di Bologna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_3 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. pagina 3 di 5 6. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_3 brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317) Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività delle Persona_8 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE
pagina 4 di 5 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nata a [...]çu-RJ, Brasile, il 31/03/1979; nata Parte_1 Persona_1 il 06/06/2009 a Rio De Janeiro-RJ, Brasile;
nata il [...] a [...]-RJ, Brasile;
Parte_2 Parte_3
, nato a [...]çu-RJ, Brasile il 26/08/1977; , nato il [...]
[...] Persona_2 a Nova Iguaçu-RJ, Brasile;
, nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile;
Parte_5
, nata il [...] a [...]-RJ, Brasile Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 10/12/2025 Il Giudice
dott. ZI Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
Il gop ZI Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 20/11/2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZI Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18657/2024 promossa da:
brasiliana, nata a [...]çu-RJ, Brasile il 31/03/1979 in nome Parte_1 proprio e, unitamente a brasiliano nell' esercizio della potestà genitoriale sulle figlie Controparte_1 minori nata il [...] e Persona_1 [...] nata il [...] Parte_2
, brasiliano, nato a [...]çu-RJ, Brasile, il 26/08/1977, in nome Parte_3 proprio e, unitamente a , nell' esercizio della potestà genitoriale sui figli Controparte_2 minori , brasiliano minorenne, nato il [...] a [...]çu- Persona_2 RJ, Brasile, , brasiliana nata il [...] e Parte_4 [...]
, brasiliano minorenne, nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile Parte_5 tutti con il patrocinio dell'avv. Silvana Visconti ed elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Elio Vittorini, n 10, presso ilo suo RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna pagina 1 di 5 INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia L' Onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale A. Accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti:
[...]
nata a [...]çu-RJ, Brasile, il 31/03/1979; nata il [...] a [...]_1 Rio De Janeiro-RJ, Brasile;
nata il [...] a [...]-RJ, Brasile;
Parte_2
, nato a [...]çu-RJ, Brasile il 26/08/1977; , Parte_3 Persona_2 nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile;
, nato il [...] a [...]çu- Parte_5 RJ, Brasile;
, nata il [...] a [...]-RJ, Brasile B. Ordinare al Pt_4 Parte_1 [...]
e, per esso, all' Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e CP_3 annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre IVA CPA e spese generali come per legge” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 23 dicembre 2024 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano cittadino italiano, nato a [...], il Persona_3 04/04/1891 (Documento n.6) il quale, emigrato in Brasile, dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.5). Con decreto del 14/02/2025 veniva fissata udienza il 22 aprile 2025 per sottoporre alle parti la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna nel procedimento rg. n. 3080/2024,poi fissata in data 8/07/2025 e differita il 25/11/2025 con termine per note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 4.03.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_3 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 18/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 20.11.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. la domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
( o o o o o o emigrava in Persona_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_6 Per_6 Per_7 epoca non precisata in Brasile e si coniugava con dal loro matrimonio nasceva Controparte_4 Persona_8 nata il [...], (Documento n.8) , la quale, in data 16/06/1948, in Itaperuna-RJ, Brasile, contraeva
[...] matrimonio con e da quel momento aggiungeva il cognome al proprio nome Persona_9 Pt_1 (Documento n.9). Dal loro matrimonio nasceva nata a [...]é de Ubá-RJ, Brasile il 15/02/1953 (Documento Persona_10 n.10), la quale, in data 05/04/1976, contraeva matrimonio con il signor (Documento Persona_11 n.11)
Dalla loro unione loro unione nascevano due figli: 1) nato a [...]çu-RJ, Brasile il 26/08/1977 (Documento n.12) Parte_3
, in data 07/05/2003, contraeva matrimonio in Belford Roxo-RJ, Brasile, con Parte_3
, la quale, in virtù di matrimonio, cambiava il proprio in Controparte_2 Controparte_2
[...]
dal loro matrimonio nascevano i tre figli minori odierni ricorrenti
, brasiliano minorenne, nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile(Documento Persona_2 n.15).;
pagina 2 di 5 , brasiliano minorenne, nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile(Documento Parte_5 n.16);
, brasiliana minorenne, nata il [...] a [...]-RJ, Brasile (Documento n.17). Parte_4 2. , nata a [...]çu-RJ, Brasile il 31/03/ 1979 (Documento n.13) che Persona_12 contraeva matrimonio con . (Documento n.18); dal loro matrimonio nascevano le due figlie Controparte_1 minori odierne ricorrenti nata il [...] a [...]-RJ, Brasile(Documento n.19); Persona_1
- nata il [...] a [...]-RJ, Brasile(Documento n.20) Parte_2
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Marzabotto in provincia di Bologna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_3 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. pagina 3 di 5 6. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_3 brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317) Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività delle Persona_8 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE
pagina 4 di 5 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nata a [...]çu-RJ, Brasile, il 31/03/1979; nata Parte_1 Persona_1 il 06/06/2009 a Rio De Janeiro-RJ, Brasile;
nata il [...] a [...]-RJ, Brasile;
Parte_2 Parte_3
, nato a [...]çu-RJ, Brasile il 26/08/1977; , nato il [...]
[...] Persona_2 a Nova Iguaçu-RJ, Brasile;
, nato il [...] a [...]çu-RJ, Brasile;
Parte_5
, nata il [...] a [...]-RJ, Brasile Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 10/12/2025 Il Giudice
dott. ZI Bellettati
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