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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2615/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090205F20240024956 CANONE BONIFICA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2259/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 0090205F20240024956 del 13.06.2024, di complessive € 574,83 emesso da Resistente_1 – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., citando in giudizio lo stesso agente della riscossione ed il (già) Consorzio di bonifica Ugento e Lì Foggi, oggi sostituito dal Resistente_2.
Con l'atto de quo veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica terreni e fabbricati, cod. 0630, relativo all'anno 2019 in relazione alla proprietà di una serie di immobili (terreni agricoli e fabbricati) censiti nel catasto del comune di Vernole (Le).
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Mancata notifica dell'atto presupposto.
2. Illegittimità e infondatezza della pretesa per inesistenza del presupposto impositivo – Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215/1993 e delle leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio. Produceva, in atti, tra gli altri, consulenza tecnica di parte a firma del Dott. Nominativo_1 nonché sentenza di accoglimento n. 1557/2023, depositata il 06.10.2023, emessa da questa CGT in relazione ad analogo ricorso (R.G.R. n. 1564/2022) presentato dalla ricorrente avverso le medesime controparti in relazione all'impugnazione di altro sollecito di pagamento emesso con riferimento agli anni 2016 e 2017.
Si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati i quali, in ragione della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. Al termine dell'udienza di trattazione dell'11.12.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccepita mancata notifica dell'atto presupposto, preliminarmente questa Corte osserva che la giurisprudenza ha da sempre ritenuto che l'elenco contenuto nell'articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992
è elenco tassativo ma ciò non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi (Cass. Sez. 5 –, Ordinanza n. 2144/2020; Cass. ordinanza n.
20119/2023). Con ulteriore ordinanza (n. 20051/2023) i giudici della Corte suprema hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui “… anche la impugnazione di atti emessi dalla Amministrazione finanziaria, pur se non direttamente ricompresi nell'elenco tassativo degli atti tributari autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, può, pertanto, costituire veicolo di accesso al giudizio tributario, laddove tali atti risultino comunque idonei a portare a conoscenza «i presupposti di fatto e le ragioni in diritto» della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente e siano quindi astrattamente suscettibili a fondare l'interesse alla impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., del contribuente, trovando giustificazione la applicazione dei criteri di interpretazione «estensiva» ed analogica delle categorie di atti contenute nell'elenco tanto nella esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede una immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e di effettività del diritto di difesa del cittadino ex art. 24 Cost. (cfr. Cass., 25 febbraio
2009, n. 4513; Cass., 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916). …”.
Premesso quanto innanzi, dalla lettura del sollecito di pagamento impugnato si legge testualmente che:
“…alla data odierna risultano non ancora pagate le somme di cui all'avviso di pagamento per il Contributo di bonifica anno 2019. La invitiamo quindi a provvedere alla liquidazione del presente sollecito che è pari all'importo dell'avviso maggiorato di € 7,88 a titolo di diritti di notifica.”
Ciò detto, in conseguenza della enunciata e non provata esistenza di un presunto prodromico “avviso di pagamento”, Resistente_1 S.p.a., muovendo dall'assunto (indimostrato) che la ricorrente si sarebbe resa “morosa” per non aver ottemperato al precedente “avviso”, ha proceduto alla emissione di un “sollecito” con il quale sono stati richiesti in pagamento oneri aggiuntivi (rispetto all'avviso), a titolo di spese di notifica.
In verità, la ricorrente avrebbe potuto evitare tali oneri se solo fosse stata messa nella condizione di poter scegliere se pagare o impugnare l'avviso di pagamento, evitando così l'emissione del successivo sollecito gravato di spese. Tale facoltà le è stata negata a seguito della omessa notifica dell'avviso di pagamento, con evidente lesione del proprio diritto di difesa.
Tutto ciò in evidente contraddizione con quanto affermato dalla stessa Resistente_1 S.p.a. che, smentendo se stessa, afferma (pagina 3 delle proprie controdeduzioni) che “Il Consorzio…fa precedere la fase di riscossione mediante ingiunzione di pagamento notificata, da una fase di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento, il primo dei quali inviato per posta ordinaria, per offrire ai consorziati l'opportunità di versare i contributi dovuti, evitando l'aggravio dei diritti di notifica comunque spettanti all'Agente della Riscossione o al Concessionario nel caso di pagamento tramite, rispettivamente, cartella esattoriale ovvero ingiunzione”.
Alla ricorrente, però, non è stata offerta l'opportunità di versare i contributi dovuti senza l'aggravio di diritti di notifica in quanto i due consequenziali atti della riscossione (avviso e sollecito) risultano emessi per un diverso importo proprio a causa dell'addebito di diritti di notifica (compresi nel sollecito impugnato) e tale diversità avrebbe potuto trovare una sua giustificazione solo nel caso in cui Resistente_1 S.p.a. avesse fornito prova della reale esistenza e della rituale notifica del prodromico avviso di pagamento rimasto insoluto.
Nel caso di specie, però, non vi è in atti alcuna evidenza che provi siffatta preventiva notifica sicché l'avviso di pagamento ed il sollecito di pagamento vanno necessariamente considerati atti differenti all'interno dell'unitario procedimento di riscossione della pretesa tributaria.
In materia di notifica degli atti, la correttezza del procedimento della formazione della pretesa erariale, nel diritto tributario, è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata (c.d. progressione) di atti differenti, ciascuno con una diversa funzione, destinati al contribuente. La ratio è quella di permettere al contribuente di esercitare efficacemente il diritto di difesa. L'omissione di un atto prodromico (sia che lo stesso non sia stato mai emesso, sia che sia stato emesso ma mai notificato al contribuente) costituisce vizio procedurale idoneo a determinare la nullità dell'atto conseguente (Corte di cassazione Sezione 5°– Ordinanza n. 26660 del 15.09.2023).
Per quanto innanzi esposto, risultando fondato il primo motivo di doglianza, il ricorso va accolto restando assorbita l'analisi di ogni altra questione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2615/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090205F20240024956 CANONE BONIFICA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2259/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 0090205F20240024956 del 13.06.2024, di complessive € 574,83 emesso da Resistente_1 – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., citando in giudizio lo stesso agente della riscossione ed il (già) Consorzio di bonifica Ugento e Lì Foggi, oggi sostituito dal Resistente_2.
Con l'atto de quo veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica terreni e fabbricati, cod. 0630, relativo all'anno 2019 in relazione alla proprietà di una serie di immobili (terreni agricoli e fabbricati) censiti nel catasto del comune di Vernole (Le).
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Mancata notifica dell'atto presupposto.
2. Illegittimità e infondatezza della pretesa per inesistenza del presupposto impositivo – Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215/1993 e delle leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio. Produceva, in atti, tra gli altri, consulenza tecnica di parte a firma del Dott. Nominativo_1 nonché sentenza di accoglimento n. 1557/2023, depositata il 06.10.2023, emessa da questa CGT in relazione ad analogo ricorso (R.G.R. n. 1564/2022) presentato dalla ricorrente avverso le medesime controparti in relazione all'impugnazione di altro sollecito di pagamento emesso con riferimento agli anni 2016 e 2017.
Si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati i quali, in ragione della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. Al termine dell'udienza di trattazione dell'11.12.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccepita mancata notifica dell'atto presupposto, preliminarmente questa Corte osserva che la giurisprudenza ha da sempre ritenuto che l'elenco contenuto nell'articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992
è elenco tassativo ma ciò non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi (Cass. Sez. 5 –, Ordinanza n. 2144/2020; Cass. ordinanza n.
20119/2023). Con ulteriore ordinanza (n. 20051/2023) i giudici della Corte suprema hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui “… anche la impugnazione di atti emessi dalla Amministrazione finanziaria, pur se non direttamente ricompresi nell'elenco tassativo degli atti tributari autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, può, pertanto, costituire veicolo di accesso al giudizio tributario, laddove tali atti risultino comunque idonei a portare a conoscenza «i presupposti di fatto e le ragioni in diritto» della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente e siano quindi astrattamente suscettibili a fondare l'interesse alla impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., del contribuente, trovando giustificazione la applicazione dei criteri di interpretazione «estensiva» ed analogica delle categorie di atti contenute nell'elenco tanto nella esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede una immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e di effettività del diritto di difesa del cittadino ex art. 24 Cost. (cfr. Cass., 25 febbraio
2009, n. 4513; Cass., 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916). …”.
Premesso quanto innanzi, dalla lettura del sollecito di pagamento impugnato si legge testualmente che:
“…alla data odierna risultano non ancora pagate le somme di cui all'avviso di pagamento per il Contributo di bonifica anno 2019. La invitiamo quindi a provvedere alla liquidazione del presente sollecito che è pari all'importo dell'avviso maggiorato di € 7,88 a titolo di diritti di notifica.”
Ciò detto, in conseguenza della enunciata e non provata esistenza di un presunto prodromico “avviso di pagamento”, Resistente_1 S.p.a., muovendo dall'assunto (indimostrato) che la ricorrente si sarebbe resa “morosa” per non aver ottemperato al precedente “avviso”, ha proceduto alla emissione di un “sollecito” con il quale sono stati richiesti in pagamento oneri aggiuntivi (rispetto all'avviso), a titolo di spese di notifica.
In verità, la ricorrente avrebbe potuto evitare tali oneri se solo fosse stata messa nella condizione di poter scegliere se pagare o impugnare l'avviso di pagamento, evitando così l'emissione del successivo sollecito gravato di spese. Tale facoltà le è stata negata a seguito della omessa notifica dell'avviso di pagamento, con evidente lesione del proprio diritto di difesa.
Tutto ciò in evidente contraddizione con quanto affermato dalla stessa Resistente_1 S.p.a. che, smentendo se stessa, afferma (pagina 3 delle proprie controdeduzioni) che “Il Consorzio…fa precedere la fase di riscossione mediante ingiunzione di pagamento notificata, da una fase di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento, il primo dei quali inviato per posta ordinaria, per offrire ai consorziati l'opportunità di versare i contributi dovuti, evitando l'aggravio dei diritti di notifica comunque spettanti all'Agente della Riscossione o al Concessionario nel caso di pagamento tramite, rispettivamente, cartella esattoriale ovvero ingiunzione”.
Alla ricorrente, però, non è stata offerta l'opportunità di versare i contributi dovuti senza l'aggravio di diritti di notifica in quanto i due consequenziali atti della riscossione (avviso e sollecito) risultano emessi per un diverso importo proprio a causa dell'addebito di diritti di notifica (compresi nel sollecito impugnato) e tale diversità avrebbe potuto trovare una sua giustificazione solo nel caso in cui Resistente_1 S.p.a. avesse fornito prova della reale esistenza e della rituale notifica del prodromico avviso di pagamento rimasto insoluto.
Nel caso di specie, però, non vi è in atti alcuna evidenza che provi siffatta preventiva notifica sicché l'avviso di pagamento ed il sollecito di pagamento vanno necessariamente considerati atti differenti all'interno dell'unitario procedimento di riscossione della pretesa tributaria.
In materia di notifica degli atti, la correttezza del procedimento della formazione della pretesa erariale, nel diritto tributario, è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata (c.d. progressione) di atti differenti, ciascuno con una diversa funzione, destinati al contribuente. La ratio è quella di permettere al contribuente di esercitare efficacemente il diritto di difesa. L'omissione di un atto prodromico (sia che lo stesso non sia stato mai emesso, sia che sia stato emesso ma mai notificato al contribuente) costituisce vizio procedurale idoneo a determinare la nullità dell'atto conseguente (Corte di cassazione Sezione 5°– Ordinanza n. 26660 del 15.09.2023).
Per quanto innanzi esposto, risultando fondato il primo motivo di doglianza, il ricorso va accolto restando assorbita l'analisi di ogni altra questione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.