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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 564/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado fissata per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28/05/2025, sostituita nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, disgiuntamente e Parte_1 C.F._1
congiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Pavone e Gianluigi Di Tizio, entrambi del Foro di Chieti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Chieti, alla Via Gorizia N. 87, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado ed estesa al presente grado di appello;
appellante e
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dell'Avv. Adriano Chiulli del Foro di Pescara elettivamente domiciliato in L'Aquila alla via
F. Crispi n. 35, presso lo Studio Legale dell'Avv. Elena Cipolloni, giusta procura versata nel giudizio di appello collegato iscritto al RG. 1116/2019, estesa al presente giudizio di falso appellato
PM-SEDE intervenuto
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 197/2024, pubbl. il 26/03/2024, emessa dal Tribunale di
Chieti, non notificata.
1 CONCLUSIONI: per parte appellante:
< nel merito e per le causali di cui in narrativa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 197/2024 del Tribunale di Chieti, Giudice dott. Chiauzzi, emessa e pubblicata in data
26.3.2024, nel procedimento iscritto al n. 1790/2020 R.G. e non notificata nel merito, a definizione del procedimento di querela di falso avverso il verbale di Accertamento di Violazione n.
11210/2016/V Pr. 3334/2016 del 2016, nonché avverso “verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose”, redatto contestualmente dalla Polizia Municipale di CHIETI, chiede che ne venga accertata e dichiarata la falsità nella parte in cui si attesta la presenza, nel giorno del sinistro
e nel tratto di strada percorso dall'attore, di “segnaletica di altezza massima dei veicoli di mt. 2,30”
e di “Segnale di divieto per i veicoli aventi altezza uguale o superiore a mt. 2,30 e peso uguale o superiore a 2,5 T – e nella parte in cui vi si omette ogni rilevazione circa la visibilità di detta segnaletica;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, da liquidarsi con aumento del 30 % rispetto ai parametri generali ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, stante l'uso di collegamenti ipertestuali e da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori i quali si dichiarano antistatari>>; per parte appellata:
<<in via preliminare: accertare e dichiarare la nullit ovvero l dell>
proposto e comunque l'improcedibilità del giudizio instaurato per carenza di notificazione del libello introduttivo al Pubblico Ministero, la cui presenza è obbligatoria in funzione della materia del contendere e non più sanabile essendo spirati i termini ex art. 327 c.p.c. per i motivi in premessa;
- in modo alternativo e/o contestuale integralmente rigettare l'appello, come avverso proposto, perché manifestatamente infondato ex art. 348 bis, comma I, c.p.c. per le causali in premessa;
nel merito, male auguratamente respinta le sopra estese eccezioni: - in via principale integralmente rigettare
l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n. 197/2024, pubblicata in data 26.03.2024, dall'On.le Tribunale di Chieti in composizione collegiale Ill.mo Presidente Dott. G. Campli ed Ill.mo Giudice Relatore Dott. A.
Chiauzzi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra le stesse parti n. 1790/2020 R.G. >>;
per il P.M.:
< Si chiede il rigetto dell'appello la conferma della sentenza impugnata (n. 197/2024 del Tribunale di Chieti pubbl. il 26/03/24) che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità >>
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti ha rigettato la querela di falso proposta dall'odierna appellante in relazione al verbale di accertamento n. 11210/2016/V Pr. 3334/2016 e al verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Polizia Municipale di Chieti, nella parte in cui si attesta la presenza della segnaletica verticale nel luogo del sinistro stradale oggetto di causa.
In particolare, l'appellante aveva dedotto la falsità delle attestazioni ivi contenute circa la presenza, nel giorno e nel luogo del sinistro, della segnaletica verticale relativa ai limiti di altezza e peso (divieto per i veicoli superiori a m. 2,30 e 2,5 T), nonché l'omessa rilevazione delle condizioni di visibilità di tale segnaletica.
La querela si innesta nel contesto di un giudizio civile risarcitorio, attualmente pendente in appello, in cui la documentazione oggetto di querela è stata ritenuta decisiva e in cui la trattazione è stata sospesa proprio per consentire la definizione del presente giudizio di falso.
2. Con l'appello proposto contesta la genuinità del verbale, sostenendo che: Pt_1
- nel tratto di strada interessato dal sinistro non vi fosse alcuna segnaletica relativa ai limiti di sagoma e peso;
- in subordine, che la segnaletica – ove presente – non fosse in alcun modo visibile, né collocata in modo conforme alle prescrizioni del Codice della Strada;
- le rilevazioni della Polizia Municipale sarebbero, pertanto, false per omissione o per rappresentazione contraffatta della realtà.
3. Di contro, il si è costituito eccependo in via preliminare: CP_1
- la nullità dell'appello per mancata notifica al Pubblico Ministero ex art. 221 c.p.c.;
- l'inammissibilità per genericità dei motivi;
- la nullità dell'atto per difetto di forma e contenuto;
- la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc.
Nel merito, invece, ha invece sostenuto:
- l'insussistenza dei presupposti della querela, osservando che le contestazioni mosse dall'attore riguardano non la falsità materiale o ideologica del documento, ma la sua attendibilità probatoria;
- la genericità delle deduzioni attoree e l'assenza di elementi oggettivi a dimostrazione della falsità;
- la conferma fotografica della presenza dei segnali nel medesimo luogo del sinistro, anche nelle produzioni attoree.
3 3. Sulle conclusioni innanzi riportate, la causa è stata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con termine di legge per il deposit o di note conclusionali.
4. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni sollevate dall'appellato le quali vanno respinte per le seguenti ragioni.
4.1. Sulla dedotta nullità per mancata notifica al P.M., è principio consolidato che l'omessa notifica dell'appello al P.M. nei procedimenti in cui ne sia prevista la partecipazione non comporta di per sé nullità insanabile, ove non sia compromesso il contraddittorio effettivo. Nella specie, il P.M.
è stato successivamente posto in condizione di intervenire ed ha rassegnato le proprie conclusioni.
Pertanto, non ricorre alcuna nullità.
4.2. Sulla dedotta nullità / inammissibilità per genericità dei motivi, si osserva che l'atto introduttivo rispetta i requisiti minimi di forma e contenuto: indica le parti, il provvedimento impugnato, i motivi di gravame e le conclusioni, permettendo pienamente l'esercizio del diritto di difesa. Esso, inoltre, contiene le specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata e individua con sufficiente chiarezza i capi oggetto di doglianza, risultando pertanto conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
4.3. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
5. Ciò posto, la querela di falso proposta da come ritenuto dal giudice di prime Parte_1
cure, è infondata.
5.1. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, per ritenere fondata una querela di falso è necessario che l'attore fornisca prova rigorosa della falsità materiale o ideologica del documento impugnato, non potendo a tal fine bastare mere supposizioni, valutazioni soggettive o critiche sul valore probatorio del documento. Invero, secondo la Suprema Corte “la querela di falso, quale mezzo eccezionale, è ammissibile soltanto se ricorrono gli estremi della falsità materiale o ideologica dell'atto pubblico, e non può essere utilizzata per censurare valutazioni soggettive del
4 pubblico ufficiale o per contestare il contenuto probatorio del documento” (Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2023, n. 14522).
5.2. Nel caso di specie l'unico teste oculare ( ), presente con il sul luogo Testimone_1 Pt_1 del sinistro, ha affermato che la segnaletica “non era visibile”, ma, in modo del tutto generico, senza specificare quale era il suo punto di osservazione, in quale direzione procedeva, né se vi fossero condizioni di ostacolo fisico o ambientale che impedivano la vista del segnale pur presente.
5.3 D'altro canto, i testimoni, dipendenti del e , seppure CP_1 Tes_2 Tes_3
intervenuti in data successiva, hanno confermato la presenza dei cartelli.
5.4. Soprattutto, dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso attore (allegato n. 7) si rileva, nella prima immagine, la presenza del segnale contestato (cioè di divieto di transito ai veicoli con altezza superiore a mt 2,30 e/o superiori a 2,5 T), seppur di profilo (cfr. sul punto Cass. civ.. sez.
III, 11 giugno 2020, n. 11160, secondo cui “il documento oggetto di querela non può dirsi falso quando la stessa parte che ne contesta la genuinità ne produce copia, da cui emerge il dato contestato”). Il raffronto con le foto prodotte dal (v. allegato ampio album fotografico e, in CP_1 particolare, foto sub “4a“) consente infatti di identificarlo con chiarezza. Tale circostanza – che emerge proprio dalle fonti attoree – è incompatibile con l'ipotesi di falsità e conferma la genuinità dell'atto pubblico impugnato.
5.5. Orbene, il documento redatto dalla Polizia Municipale, quale atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza, delle dichiarazioni rese e degli accertamenti eseguiti dal pubblico ufficiale, salvo prova contraria, che nel caso in esame non è stata fornita. L'appellante, anziché fornire prova diretta della falsità, ha tentato di censurare il contenuto del verbale secondo profili che attengono più alla valutazione probatoria e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, profili che potranno essere valutati nel giudizio civile ordinario, ma che non giustificano l'attivazione del rimedio eccezionale della querela di falso.
6. Ne segue che l'appello va respinto con conferma della sentenza impugnata.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda. Tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, si ritengono congrui i valori minimi per ciascuna delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
5 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/05/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco Filocamo
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