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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1087 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1087 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Cosenza, Piazza B. Zumbini, Trav A. Bandiera n. 16, presso lo Studio degli avvocati Pierantonio Micciulli e Rossella Gabriele, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. , rappresentata e difesa, in forza CP_1 C.F._2
di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Francesco Burza
e Gianluca Filice, presso il cui studio, in Cosenza alla via Piave nr. 12, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO– 2
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc, che di seguito si riportano.
Per : “voglia l'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza sia essa preliminare , nel merito o istruttoria, in accoglimento del Ricorso per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione-scioglimento degli effetti civili del matrimonio - ex artt. 473-bis 47 ss. C.P.C. - -Affidare i figli
[...]
e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 Persona_2
prevalente degli stessi presso la madre. -Prevedere in capo al IG. genitore Pt_1
non collocatario, l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella misura di cui all'ordinanza del 10.07.2024, vale a dire: concorrere al mantenimento dei ragazzi mediante versamento della somma complessiva di euro 900,00 (450 euro per ciascun figlio), oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 70% per quanto riguarda il IG. 30% la IG.ra . - Disciplinare il diritto di Pt_1 CP_1
visita del padre nei termini di cui all'ordinanza del 10.07.2024, vale a dire: in mancanza di diverso accordo tra i coniugi: il padre trascorrerà con i figli due giorni infrasettimanali da individuarsi concordemente dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, ovvero in mancanza di impegni scolastici, dalle 9:00 fino alle 21:00; nonché a fine settimana alterni dalle 9:00 fino alle 21:00 di domenica.
I ragazzi trascorreranno in forma alternata con i genitori le principali festività, nonché 30 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Per il corrente anno le parti individueranno i giorni di permanenza dei ragazzi con un anticipo di dieci giorni;
- Dichiarare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29.07.2012, in Santa
Severina (KR), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa
Severina (KR) Atto N.
3 - parte 1 - anno 2012, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”
Per : “- disporre l'affidamento condiviso dei figli CP_1 Persona_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Persona_2
24.09.2014 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno nella casa coniugale sita ME (CS) piazzetta Vittoria
Colonna n.8; - Prevedersi per il genitore non collocatario, Prof. Parte_1 3
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura mensile di euro 750 ciascuno, o di quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 70% delle spese straordinarie e
l'assegno unico;
- Assegnare la casa coniugale, sita ME (CS) piazzetta
Vittoria Colonna n.8 alla Dott.ssa , insieme ai mobili e agli arredi CP_1
che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
- Autorizzare
e disporre il trasferimento di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in ME (CS) piazzetta Vittoria Colonna n.8 in favore dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...]; - Disciplinare il diritto di vista del padre come previsto dal piano genitoriale allegato;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29.07.2012, in Santa Severina (KR), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa Severina (KR) Atto N.
3 - parte
1 - anno 2012, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
FATTO E DIRITTO
1. Sul contenuto della presente decisione.
Nel presente giudizio (che ha ad oggetto cumulativamente la domanda di separazione giudiziale e quella di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti) è stata già pronunciata, con sentenza parziale n. 1616/2024, la separazione tra i coniugi. Vanno, quindi, in questa sede regolate le statuizioni accessorie alla già intervenuta pronuncia di separazione, con riguardo, in particolare, all'affido, al collocamento e al mantenimento dei figli minori delle parti, non avendo i coniugi formulato domande di mantenimento nell'ambito del loro rapporto reciproco, né domande di addebito della già pronunciata separazione.
1.1 Sull'affido, mantenimento e collocamento dei figli minori delle parti
Dal matrimonio tra le parti sono nati i due figli (nato il [...]) Persona_1
e (nato il [...]). Di questi ultimi le parti congiuntamente hanno Persona_2 chiesto l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre. La stessa audizione dei coniugi ha evidenziato l'assenza di problematiche nella gestione del rapporto padre/figli, rendendo superflua l'audizione dei minori nel presente 4
giudizio. Considerandosi, pertanto, l'età dei minori, possono confermarsi, in punto di diritto di visita del genitore non collocatario, i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal relatore in prima udienza, in forza dei quali, ferma la possibilità di diverso accordo tra i coniugi, i figli trascorreranno con il padre due giorni infrasettimanali, da individuarsi concordemente dai genitori, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, ovvero in mancanza di impegni scolastici, dalle 9:00 fino alle 21:00; trascorreranno, altresì, con il papà, a fine settimana alterni, la giornata di domenica, dalle 9:00 fino alle 21:00. I minori trascorreranno in forma alternata con i genitori le principali festività, nonché 30 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Al collocamento dei minori presso la madre (come detto congiuntamente richiesto dai coniugi) segue l'assegnazione alla resistente del godimento della casa coniugale (in ME Piazzetta Vittoria Colonna n. 8), quale unico provvedimento suscettibile di essere adottato dal giudice della separazione (a cui sono inibiti i provvedimenti richiesti dalla resistente, in particolare l'intestazione ai figli dell'immobile, per come già rilevato con ordinanza del 10.7.2024, che sottoponeva la questione al contraddittorio delle parti). Quanto al mantenimento dei minori, considerandosi la loro età (11 e 12 anni); le possibilità economiche dei genitori (essendo il professore universitario con redditi lordi pari, sulla base Pt_1 dell'ultima dichiarazione fiscale, ad euro 100.414,00 euro annui e la Leva insegnante di scuola primaria con redditi pari a circa 26.000,00 euro lordi annui);
l'obbligo, per il di mantenere anche il figlio nato da precedente matrimonio, Pt_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (quale dato non contestato dalla resistente); il tenore di vita dei ragazzi (conviventi con la madre in una villa di 600 mq con giardino, di proprietà del padre); l'impossibilità di tenere conto, nella quantificazione del mantenimento a carico del ricorrente, dei costi di manutenzione ordinaria della casa coniugale (di contro valorizzati dalla resistente), trattandosi di parametro non afferente il rapporto genitori/figli e comunque destinato ad incidere anche sulla posizione del in quanto proprietario del Pt_1
bene, può confermarsi anche in questo caso il provvedimento adottato dal relatore in prima udienza, in forza del quale il corrisponderà al genitore collocatario Pt_1
la somma mensile complessiva di euro 900,00 (euro 450,00 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge. Non sussistono i presupposti per un assegno di maggiore consistenza, come invocato dalla ricorrente 5
alla luce dei ritenuti maggiori redditi del rispetto a quelli dichiarati, in forza Pt_1
di un portafoglio titoli evincibile dagli estratti conto in atti e mai reso noto in corso di causa. Il ricorrente, infatti, oltre a versare in atti le ultime dichiarazioni dei redditi
(da ritenersi esaustive dei redditi da lavoro percepiti, discorrendosi di professore universitario), ha prodotto gli estratti conto relativi al conto in essere presso BNL
e, pur non avendo chiarito la consistenza del portafoglio titoli, ha comunque offerto tutti gli elementi per una idonea ricostruzione della propria situazione economica, posto che, essendo gli utili degli investimenti posti in essere destinati a confluire sul conto corrente dell'investitore, anche i soli estratti conto appaiono idonei alla quantificazione degli obblighi verso i figli minori, dovendosi comunque considerare una liquidità effettiva ed attuale a fini di mantenimento (liquidità pari, in forza degli ultimi estratti conto prodotti, a circa 55.000,00 euro).
Le spese straordinarie riguardanti i minori vengono poste a carico di Parte_1
, avente maggiori possibilità economica, nella misura del 70%, ponendosi
[...]
il restante 30% a carico del genitore collocatario.
2. Sulle spese e competenze di lite.
Essendo il presente giudizio destinato a proseguire sulla domanda di scioglimento del matrimonio introdotta cumulativamente dal ricorrente, viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, parzialmente pronunciando nel giudizio in epigrafe, all'esito di ulteriore sentenza parziale sullo status, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese nell'ambito del giudizio di separazione, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei minori e Persona_1 [...]
con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_2
2. Assegna a in quanto collocataria dei figli minori, il CP_1
godimento della casa familiare (in ME alla via Piazzetta Vittoria
Colonna n. 8);
3. Regola il diritto di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto stabilito in motivazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1 ordinario dei figli minori mediante corresponsione all'altro genitore della somma complessiva di euro 900,00 (euro 450,00 in favore di ciascun figlio), 6
oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 70%;
5. Rimette la causa in istruttoria ai fini della decisione sulle domande aventi quali presupposto lo scioglimento del matrimonio tra le parti con contestuale ordinanza;
6. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di conIGlio del 28.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma