Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 270/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato ad [...] il [...] Parte_1
e ato ad ASTI (AT) il 28/07/1976 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CERRATO ENRICA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett.b) della l. n.898/1970 come modificato dalla l. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio stipulato tra i sigg.
e in Refrancore in data 23.02.2003 e trascritto negli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del comune di Refrancore al n.1, P.II, s A dell'anno 2003 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Refrancore di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
2) disporre, in ordine all'assegnazione dell'abitazione famigliare, sita in Quattordio (AL), Fraz.
Piepasso n.92, come da separazione personale dei coniugi, ossia alla sig.ra ed ai figli Parte_1
e ; Per_1 Per_2
3) disporre, in ordine all'affidamento del figlio minore, come da separazione personale dei coniugi, che sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza e domicilio prevalente presso la madre così come divenuta ormai maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
4) disporre, in ordine alla frequentazione del figlio minore con il padre, che il sig. Per_2 Pt_2
possa vedere il minore con modalità ed orari che verranno concordati tra le parti interessate ed in caso di disaccordo il minore starà col padre, come da separazione personale dei coniugi: Quanto ai weekend: a fine settimana alternati il padre terrà con sé la prole dal sabato mattina, al termine dell'impegno lavorativo, sino al lunedì mattina;
i nonni coadiuveranno il genitore nell'assistenza al minore nei momenti di suo eventuale impegno lavorativo. Durante la settimana: durante il periodo scolastico il padre accompagnerà i figli a scuola al mattino. Ciascun genitore, in base ai propri impegni lavorativi, e/o i nonni materni cureranno il ritiro dei ragazzi al termine delle lezioni;
durante il periodo di assenza da impegni scolastici, terminata l'attività lavorativa, il padre accudirà il minore
– alternandosi con i nonni – durante l'impegno lavorativo della sig.ra . Con riguardo alle Pt_1
ulteriori modalità di visita e frequentazione tra i genitori ed il figlio minore, si conviene altresì quanto segue: Vacanze estive: ciascun genitore avrà titolo a trascorrere con il figlio fino a 10 giorni, anche non consecutivi, di vacanza con congruo anticipo concordando (entro la fine dell'anno scolastico e comunque entro la fine del mese di giugno) con l'altra parte i periodi di rispettiva spettanza. Vacanze natalizie: salvo diversi accordi ed eventuali impegni/programmi, e comunque nel rispetto delle tradizioni famigliari, le parti avranno con sé il figlio minore alternando le festività del giorno di Natale
e quello di Santo Stefano nonché i giorni del 1° e 6 gennaio. Vacanze Pasquali: salvo diversi accordi il genitore al quale spetta, per il criterio dell'alternanza, il fine settimana che coincide con la festività della Pasqua, terrà con sé il sabato e la relativa domenica. Il minore trascorrerà con l'altro Per_2 genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo e il martedì fino al rientro a scuola. I genitori, per quanto possibile, si renderanno disponibili a condividere le ricorrenze (compleanni, promozioni scolastiche/sportive, etc.) che interesseranno il minore. Ciascuno di loro sarà poi libero di organizzare,
a propria cura e spese, un momento di ritrovo e di festa, che non coincida con quello dell'altra parte, da condividere con congiunti ed amici del festeggiato;
5) Entrambi i genitori, anche nei periodi in cui non hanno presso di sé il minore, dovranno assicurare la pronta reperibilità telefonica, che dovrà essere utilizzata solo in caso di urgente necessità;
6) disporre, in ordine al mantenimento dei figli non ancora economicamente autosufficienti, che il sig. versi alla sig.ra la somma di euro 470,00 mensili (euro Parte_2 Parte_1
235,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Asti;
7) Le parti convengono che entro il giorno 5 del mese ciascuno farà pervenire all'altro la documentazione relativa alle spese straordinarie, necessitate e/o concordate e da ripartirsi percentualmente, sostenute per la prole nel mese precedente. Eseguite le debite compensazioni,
l'importo a credito verrà versato entro il giorno 15 del mese stesso al genitore che risulta aver anticipato la maggior somma;
8) disporre che l'Assegno Unico sia percepito al 100% dalla madre;
9) disporre che i figli siano al 100% a carico della madre e che le detrazioni vadano anch'esse al
100% alla madre;
10)darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e nessun assegno divorzile dovrà essere versato tra le parti;
11) darsi atto che le parti alla data odierna non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione inerente al matrimonio o altra causa ad esso collegata considerando che ogni punto inerente alla separazione è stato osservato e i debiti esistenti tra le parti alla data odierna sono stati interamente compensati tra le parti;
12) si dà atto che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse
13) Spese della procedura compensate tra le parti richiamando tutta la documentazione ivi depositata ed in particolare: 10. dichiarazione resa in data 27.01.2025 avanti l'avv. Enrica Parte_2
Cerrato 11. dichiarazione resa in data 27.01.2025 avanti l'Avv. Enrica Cerrato Salvis Parte_1
Iuribus”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...], celebrato in REFRANCORE in data 23/02/2003,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno
2003, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 24/02/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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