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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7219/2024
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 7219/2024 promossa con ricorso congiunto depositato l'11.06.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Martina Botton Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Alessandra Pegge Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio conclusioni congiunte delle parti: “PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile nel Comune di Saccolongo (PD), il 13.07.2018, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Padova al n. 753, Parte II, S. C, anno 2018, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del competente Comune, alle seguenti CONDIZIONI:
1) dichiararsi l'equità ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 898/1970 dell'assegno divorzile una tantum nell'importo determinato dai coniugi con un accordo per la liquidazione in un'unica soluzione -ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/1970- dell'assegno divorzile una tantum in favore della IG.ra , mediante la Parte_1 corresponsione da parte del IG. della somma di euro 20.000,00 al Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
2) Con l'adempimento di quanto previsto al precedente punto 1) i coniugi danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali sorti in occasione e in conseguenza del loro matrimonio. 3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Saccolongo in data 13.07.2018, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Saccolongo al n. 2, Parte I dell'anno 2018.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del
Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 01.10.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 654/2024 pubblicata il 10.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
In particolare, quanto al punto 2) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari ad euro 20.000,00 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Saccolongo al n. 2, Parte I dell'anno 2018.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate. Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 7219/2024 promossa con ricorso congiunto depositato l'11.06.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Martina Botton Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Alessandra Pegge Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio conclusioni congiunte delle parti: “PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile nel Comune di Saccolongo (PD), il 13.07.2018, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Padova al n. 753, Parte II, S. C, anno 2018, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del competente Comune, alle seguenti CONDIZIONI:
1) dichiararsi l'equità ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 898/1970 dell'assegno divorzile una tantum nell'importo determinato dai coniugi con un accordo per la liquidazione in un'unica soluzione -ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/1970- dell'assegno divorzile una tantum in favore della IG.ra , mediante la Parte_1 corresponsione da parte del IG. della somma di euro 20.000,00 al Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
2) Con l'adempimento di quanto previsto al precedente punto 1) i coniugi danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali sorti in occasione e in conseguenza del loro matrimonio. 3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Saccolongo in data 13.07.2018, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Saccolongo al n. 2, Parte I dell'anno 2018.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del
Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 01.10.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 654/2024 pubblicata il 10.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
In particolare, quanto al punto 2) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari ad euro 20.000,00 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Saccolongo al n. 2, Parte I dell'anno 2018.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate. Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari