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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/11/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4121/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MONTEPAONE Parte_1 C.F._1 MA elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 7 42011 BAGNOLO IN PIANO presso il difensore avv. MONTEPAONE MA ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI VALENTINA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GOTTI BENEDETTA ( ) S.S. 467 N.2 42019 SCANDIANO;
C.F._2 CP_2 ( ) S.S.467 N.2 42019 SCANDIANO;
[...] C.F._3 Parte_2 ( C/O AVV. GOTTI N SP 467 2 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato C.F._4 in VIA LARGA 8 MILANO presso il difensore avv. ASTOLFI VALENTINA CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PENNICA Controparte_3 C.F._5 GIOVANNI elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CELESTINI N.3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da note conclusive
Per parte terza chiamata: come da note conclusive pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., ha convenuto Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 patiti in esito ai trattamenti sanitari eseguiti sulla sua persona nel 2015, dal personale della struttura sanitaria convenuta.
Il ricorrente in estrema sintesi ha assunto 1) di essersi sottoposto, presso in data CP_1
3/4/2015 a un intervento chirurgico di riparazione valvolare mitralica con impianto di corde tendinee artificiali ed anello di diametro 36 mm ed in data 28/09/2015 a un secondo intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi biologica;
2) che, a causa delle negligenze imputabili alla resistente, il sig. aveva dovuto sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico di sostituzione della Pt_1 bioprotesi mitralica con biprotesi Edward Perimount, eseguito l'11/7/2017 presso l'Ospedale di Parma;
3) che le complicanze che avevano portato alla necessità di reinterventi cardiochirurgici erano costituite da un'endocardite infettiva che aveva richiesto la sostituzione protesica nel settembre 2015 e lo sviluppo di una neoformazione trombotico - infettiva periprotesica che aveva richiesto l'ulteriore sostituzione protesica nel luglio 2017; 4) che la genesi delle complicanze andava ricondotta a comportamenti sanitari incongrui o comunque in potenziali carenze assistenziali;
5) che in particolare la formazione trombotico-infettiva - che aveva portato al fallimento (steno- insufficienza) della protesi applicata nell'intervento del settembre 2015 e quindi alla necessità di esecuzione dell'ultimo intervento
(quello di luglio 2017) - era addebitabile alla tendenza trombotica derivante dalla applicazione di una protesi valvolare unitamente a un'insufficiente terapia anticoagulante e alla persistenza di focolai infettivi, per insufficiente bonifica chirurgica;
6) che, a causa delle plurime incongrue condotte sanitarie verificatesi nel contesto dei ricoveri presso il sig. era stato costretto a CP_1 Pt_1 ripetuti ricoveri ospedalieri e trattamenti chirurgici, con conseguenti periodi di convalescenza e intercorrenti periodi di maggiore acuzie della compromissione funzionale cardiaca;
7) di avere subito una menomazione dell'integrità psicofisica, lavorativa ed esistenziale.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 59.317,75 CP_1 per danno biologico temporaneo e permanente patito nella misura del 15%, di € 6.164,00 a titolo di danno patrimoniale, di € 15.705,00 per perdita della capacità lavorativa specifica, oltre alla restituzione delle spese della C.T.U. svolta in sede di ATP.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto, negando alcuna responsabilità in capo alla struttura sanitaria. Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. sanitario che aveva eseguito il secondo CP_3 intervento sulla persona del ricorrente, ritenuto erroneo dai CC.TT.UU. all'esito dell'ATP svolto ante pagina 2 di 14 causam, affinché lo stesso venisse condannato quale esclusivo responsabile al pagamento dei danni sofferti dal sig. e/o in subordine fosse tenuto a manlevare in caso di condanna. Pt_1 CP_1
Ha in ogni caso contestato la C.T.U. resa in sede di ATP, chiedendone la rinnovazione.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito il dott. contestando nel merito la fondatezza CP_3 della domanda avversaria e chiedendone il rigetto. In via pregiudiziale il dott. ha eccepito CP_3
l'inammissibilità e/o improcedibilità della propria chiamata in causa per mancato avveramento, nei propri confronti, della condizione di procedibilità ex art. 8 L. n. 24/2017, ossia per non essere stato previamente coinvolto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal dott. nonché per Pt_1 difetto dei presupposti dettati per l'azione di rivalsa dall'art. 9 co 2 L. n. 24/2017; ha altresì eccepito l'inopponibilità, nei propri confronti, delle risultanze della C.T.U. medico legale resa all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui non era stato parte, contestando in ogni caso in via istruttoria le risultanze e le conclusioni della C.T.U., chiedendone la rinnovazione.
Acquisito il fascicolo relativo all'ATP n. 4366/2022 R.G., la causa è stata istruita documentalmente, tramite prove orali e mediante conferimento ai CC.TT.UU. dell'incarico di integrare la perizia medico legale resa in sede di ATP, svolgendo gli approfondimenti tecnici necessari alla luce delle difese svolte dal dott. quindi rinviata per precisazioni delle conclusioni e discussione orale ai sensi CP_3 dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'esito trattenuta in decisione.
In primo luogo, va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine alla richiesta di rinnovazione della C.T.U., per la quale parte resistente e terza chiamata hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, da un lato, richiamandosi, quanto all'eccezione di incompatibilità del dott. ad assumere l'incarico, la motivazione di cui all'ordinanza di Persona_1 rigetto dell'istanza di ricusazione proposta dal dott. e, dall'altro, evidenziandosi che gli CP_3 approfondimenti richiesti sono già stati oggetto di motivato chiarimento da parte dei periti, come meglio si specificherà, risultando in ogni caso comunque acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
Orbene, va preliminarmente evidenziato che i fatti per cui è causa risalgono al 2015 dunque a epoca antecedente all'entrata in vigore (1/4/2017) della disciplina dettata dalla Legge Gelli Bianco;
pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 co. 1 disp. prel. c.c. “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, la novella non trova applicazione nel caso in esame (Cass.
Sez. 3 -, sent.n. 28987 del 11/11/2019 “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”).
Ciò comporta innanzitutto il rigetto dell'eccezione, sollevata dal dott. di improcedibilità della CP_3
pagina 3 di 14 domanda spiegata nei suoi confronti da parte di per mancato avveramento di una delle condizioni CP_1 di procedibilità di cui all'art. 8 Legge Gelli - Bianco (ovvero procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. o procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28/2010), non applicabile per le ragioni anzi dette alla presente fattispecie.
In virtù delle medesime ragioni, vanno altresì disattese le eccezioni del dott. relative alla CP_3 violazione da parte di dei limiti dell'esercizio dell'azione di rivalsa, per non avere la resistente CP_1 allegato e provato la sussistenza dell'imputazione soggettiva (dolo o colpa grave) richiesta dal
Legislatore per poter validamente esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.
Tanto chiarito, ai fini dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie in esame giova premettere che il consolidato orientamento giurisprudenziale, poi confermato dalla L. 24/2017, qualifica la responsabilità della struttura ospedaliera in termini contrattuali, concludendosi con l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, un contratto d'opera atipico di spedalità con il quale l'ente assume l'obbligo di eseguire una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche ma comprende tutta una serie altre prestazioni, accanto a quelle di tipo "lato sensu" alberghiere, quali “la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente,
o comunque dal medesimo scelto” (Cass. Sez. 3, Sent. n. 13066 del 14/7/2004; Sez. 3, Sent. n. 8826 del
13/4/2007).
Analogamente, avendo riguardo all'epoca dei fatti, ha natura contrattuale l'obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente, sicché incombe sul debitore l'onere di provare che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: più specificamente, una volta dimostrato dal paziente danneggiato il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, ed allegato l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno, grava sul medico l'onere dimostrare che tale pagina 4 di 14 inadempimento non vi è stato o che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Quanto ad si evidenzia che, pur avendo il ricorrente proposto la domanda risarcitoria Controparte_3 esclusivamente nei confronti della struttura sanitaria, a seguito della chiamata del medico, detta domanda è stata estesa a quest'ultimo, quale soggetto indicato come responsabile esclusivo del danno derivante dagli unici fatti indicati dal ricorrente quale fonte di responsabilità da illecito contrattuale. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, qualora “il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore […] la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario”, diversamente […] nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” Cass. Sez.
3, Sent. n. 516 del 15/1/2020).
Tanto chiarito, la storia clinica del ricorrente, per ciò che nella presente sede rileva, può essere ricostruita in estrema sintesi come di seguito:
Il sig. in data 1/4/2015 è stato trasferito dall'Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia a Pt_1 [...] con diagnosi di edema polmonare acuto da rottura del lembo posteriore della valvola mitrale e CP_1 diabete mellito scompensato trattato con terapia insulinica;
in data 3/4/2015 è stato eseguito un intervento di riparazione valvolare mitralica mediante impianto di corde tendinee artificiali e anello protesico Medtronic Future Band 36; il decorso postoperatorio in terapia intensiva ed in reparto era regolare ed il paziente è stato trasferito presso la riabilitazione dell'Ospedale di Correggio e dimesso in buone condizioni cliniche, con indicazione al proseguo della terapia insulinica per valori non ottimizzati della glicemia;
nel settembre 2015 il ricorrente è stato nuovamente ricoverato presso la
Medicina Interna dell'Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia con diagnosi di polmonite destra, presentando da alcune settimane tosse, febbricola e calo ponderale, insufficienza mitralica massiva da
E. Faecalis, colelitiasi ed embolia settica splenica;
in seguito ad accertamenti del caso e l'instaurazione di terapia antibiotica il paziente in data 25/9/2015 è stato nuovamente trasferito presso il reparto di cardiochirurgia di Salus e il 28/9/2015 sottoposto a reintervento chirurgico di sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi;
in data 21/06/17, il paziente è stato ricoverato presso l'Ospedale Santo Maria
Nuova di Reggio Emilia per dispnea ingravescente;
l'ECO mostrava: disfunzione della protesi con stenosi di grado severo in assenza di segni flogistici e presenza di una massa probabilmente riferibile a trombosi a carico del versante ventricolare della protesi;
il paziente è stato quindi trasferito il 5/7/2017 presso la cardiochirurgia dell'Ospedale di Parma ed ivi sottoposto ad ulteriore intervento, in data
11/7/2017 di sostituzione della bioprotesi mitralica con altra bioprotesi Edwards Perimount n 27. pagina 5 di 14 E' dunque pacifico il rapporto di spedalità, essendo incontroverso e documentato che, a seguito di diagnosi di edema polmonare, è stato ricoverato presso e lì sottoposto a Parte_1 CP_1 due interventi di cardiochirurgia l'uno in data 3/4/2015 e l'altro, eseguito dal dott. in data CP_3
28/9/2015.
Ciò posto, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della C.T.U. medico legale - svolta in sede di ATP ed integrata nel contraddittorio di tutte le parti nel presente giudizio di merito - dalla quale non vi è motivo di discostarsi, essendo stata condotta in modo accurato, con attento esame di tutta la documentazione medica, nonché al diretto accertamento dei postumi in sede di visita medica ed essere stata motivata in modo convincente e pienamente condivisibile, in replica ai rilievi critici delle parti.
Gli Ausiliari del Tribunale (medico legale e specialista cardiochirurgo) hanno in primo luogo accertato la correttezza e adeguatezza dell'attività del personale sanitario di in occasione del CP_1 primo intervento (3/4/2015). In particolare, i CC.TT.UU. hanno chiarito che le complicanze occorse successivamente al primo intervento, ovvero una endocardite batterica sulla valvola riparata “da
Enterococcus faecalis che ha determinato una insufficienza valvolare mitralica severa, uno stato settico e lo scompenso cardiaco” e che hanno reso indispensabile un secondo intervento in urgenza, non sono riconducibili a carenze terapeutiche o assistenziali del personale della clinica.
In particolare, i CC.TT.UU. hanno concluso nel senso che “non è possibile determinare con certezza se la causa dell'endocardite possa essere ascrivibile ad errori od omissioni intervenuti durante il ricovero a l'incidenza delle endocarditi dopo intervento cardiochirurgico è dell'1-5% senza che CP_1 siano riconducibili a malpractice;
non c'è evidenza che non siano stati rispettati i protocolli e le indicazioni che regolano i criteri per l'accreditamento con la Regione Emilia Romagna;
sicuramente la presenza di materiale proteico rappresenta un fattore favorente l'instaurarsi di una infezione in corso di batteriemia;
l'esecuzione di emoculture precoci dopo intervento chirurgico non è indicato dalla sola febbricola in quanto essa spesso è indicativa di fenomeni infiammatori o da riassorbimento”.
Il Collegio peritale ha, viceversa, ritenuto censurabile l'attività del personale sanitario della resistente in occasione del secondo intervento (28/9/2015), in quanto non eseguito in conformità alle linee guida e alla comune pratica chirurgica. In particolare, i Consulenti hanno precisato che “Il 28 settembre 2015 il
Sig. viene operato per una seconda volta a causa di una endocardite batterica su valvola Pt_1 mitralica. L'intervento eseguito è stato di sostituzione valvolare con valvola biologica MOSAIC N° 29; nella descrizione dell'intervento si riporta “escissione della protesi e della valvola”. I CC.TT.UU. hanno quindi chiarito che “In presenza di infezione conclamata si deve rimuovere tutto il materiale presumibilmente interessato dall'infezione e le strutture adiacenti per poter eseguire nuove suture e il posizionamento di protesi su tessuti non interessati da processi infettivi evitando recidive, deiscenza pagina 6 di 14 delle suture o malfunzionamento della protesi stessa. In questo caso non è stata tolta completamente la valvola e non è stato rimosso l'apparato sottovalvolare mitralico nativo, come è stato rilevato in occasione del terzo intervento effettuato dal Prof. presso la Cardiochirurgia CP_4 dell'Ospedale di Parma in data 11 Luglio 2017”. I CC.TT.UU. hanno evidenziato che la “bioprotesi n.
29 e' degenerata precocemente in senso gravemente stenotico per apposizione di materiale sulle cuspidi nel versante ventricolare;
la composizione di tale materiale appare mista, trombotica ed infettiva;
la protesi era stata impiantata conservando pressoché interamente l'apparato valvolare e sottovalvolare mitralico. La permanenza di queste strutture ha molto probabilmente determinato l'apposizione di fenomeni trombotici che, nel tempo, hanno causato una ostruzione sottovalvolare e la necessità del terzo intervento in condizioni di edema interstiziale e scompenso cardiaco”.
Gli Ausiliari hanno quindi concluso nel senso che “il terzo intervento eseguito presso la
Cardiochirurgia dell'Ospedale di Parma in data 11/7/2017 si è reso necessario a causa delle complicanze ampiamente criticabili derivanti dall'intervento del 28/9/2015 eseguito presso
[...]
. CP_1
Risulta quindi provato l'inadempimento colpevole di e del dott. sanitario che ha CP_1 CP_3 eseguito l'intervento chirurgico del 28/9/2015, per gli errori professionali compiuti nell'espletamento delle prestazioni in favore di nei limiti delle risultanze dell'accertamento tecnico Parte_1 compiuto, con conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno, nei termini di cui si dirà.
Ciò chiarito, ferma la condanna del sanitario e della struttura, in via solidale, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quanto alla ripartizione interna della responsabilità tra nosocomio e sanitario, alla luce delle domande spiegate in via subordinata da si osserva quanto segue. CP_1
Per costante orientamento della Suprema Corte “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione" (Cass. Sez. 3 -, sent. n. 28987 del 11/11/2019; conf.
Cass. n. 29001/21).
Ora, nel caso in esame i CC.TT.UU. hanno accertato la responsabilità del dott. riscontrando CP_3
“la presenza di un errore indiscutibile da parte del Chirurgo nell'intervento chirurgico del Settembre
2015… non essendo stata rimossa la valvola e l'apparato sottovalvolare nell'intervento chirurgico del pagina 7 di 14 Settembre 2015 questa si configura come causa della formazione trombotica rilevata in corso dell'intervento del Maggio 2017 presso gli Ospedali Riuniti di Parma…Pertanto si confermava e si riconferma la responsabilità dell'Operatore dott. . Controparte_3
Se pertanto non è stata ravvisata una responsabilità propria della Casa di cura per inadempimento al contratto di spedalità con il paziente, ciò di per sè non scalfisce, come ha detto la Suprema Corte, il paradigma presuntivo ex artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c. nei rapporti interni tra condebitori solidali, in quanto aveva comunque accettato il rischio che avrebbe comportato l'affidarsi a terzi per CP_1
l'assolvimento delle obbligazioni "istituzionali" verso i propri pazienti. In particolare è stato rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228
c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. Ne consegue che, se la struttura si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino
(Cass., 6/6/ 2014, n. 12833).
Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dai citati artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. pagina 8 di 14 In assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del sopra richiamato principio presuntivo. E a titolo esemplificativo la Suprema Corte, nel ribadire il principio della ripartizione paritaria del danno da "malpratice" tra struttura e sanitario anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, ne ha escluso l'applicazione nei “casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute: si pensi al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dell'ospedale” (già citata Cass. Sez. 3 -, sent. n.
28987 del 11/11/2019).
Ciò posto se è vero che nel caso in esame i Consulenti hanno accertato l'inottemperanza “alle Linee
Guida da parte del Cardiochirurgo del essendo stata rimossa la valvola e Controparte_5
l'apparato sottovalvolare” non può affermarsi la sussistenza di un evidente iato tra (grave e straordinaria) “malpractice” e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e il danno lamentato dal paziente.
Pertanto, dovendosi escludere che nella fattispecie che ci occupa si sia verificata "un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute", non può ritenersi superata la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile dalle norme sopra richiamate.
Conseguentemente la responsabilità va ripartita nella misura di 1/2 in capo a ciascun convenuto, salvo quanto si dirà nel prosieguo stante la domanda di manleva svolta da CP_1
Venendo al profilo delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'attore a causa della condotta negligente del sanitario sopra delineata, i CC.TT.UU. hanno accertato che in capo al sig. sono Pt_1 residuati postumi a carattere permanente consistenti in “dilatazione del ventricolo sinistro con diametro telediastolico di 61mm indice di sofferenza cardiaca sicuramente legata ai tre interventi eseguiti con effetti prognostici difficili da prevedere ma sicuramente non positivi”. Hanno quindi affermato che rispetto al grado complessivo di danno biologico permanente attualmente residuato a carico della paziente, pari al 30%, il quadro menomativo medio atteso a fronte di un adeguato management chirurgico era stimabile attorno al 15%.
Gli errori medici riscontrati hanno quindi inciso in termini di c.d. danno differenziale iatrogeno (ossia di percentuale di invalidità permanente imputabile in via esclusiva all'errore medico commesso e aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe comunque residuata in caso di cure correttamente praticate) nella misura del 15% comprensivo anche degli esiti cicatriziali chirurgici e degli esiti delle sostituzioni pagina 9 di 14 valvolari.
Per quanto attiene la quantificazione della inabilità temporanea, la stessa, secondo le risultanze dei
CC.TT.UU. è da determinarsi in riferimento alla sola successiva complicanza a distanza all'intervento del 28/9/2015 con l'accesso al Pronto Soccorso dell'Arcispedale di Reggio Emilia del 21/6/2017, con il ricovero presso l'Ospedale di Parma per il terzo intervento cardiochirurgico e con il successivo periodo di riabilitazione post-chirurgica per cui essa è quantificabile in: invalidità temporanea biologica totale di giorni 21 per il protrarsi del ricovero presso l'Ospedale di Parma dal 5 al 26 luglio 2017; invalidità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 30 per il periodo prericovero dal 21 Giugno 2017 e post-ricovero dopo intervento del Luglio 2017; invalidità temporanea biologica parziale al 50% di giorni 45; invalidità temporanea biologica parziale al 25% di giorni 45 per il periodo di riabilitazione post-chirurgica.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale per pregiudizio di natura biologica, dovendosi applicare le Tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che il ricorrente all'epoca del sinistro aveva 62 anni, a va riconosciuto un risarcimento a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale (del danno biologico permanente e invalidità temporanea) di complessivi € 52.742,75, importo già liquidato all'attualità e pertanto non assoggettato a rivalutazione.
Quanto al preteso ulteriore pregiudizio a titolo di personalizzazione e/o danno morale in aggiunta al risarcimento del danno biologico subito e accertato, va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, tale voce di danno deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova da parte del danneggiato, non essendo ammissibili automatismi liquidatori del pregiudizio in questione. La
Suprema Corte anche recentemente ha ribadito che in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, che è dovuta solo in presenza di situazioni che connotano il caso concreto con modalità che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesioni ma straordinarie, specifiche ed eccezionali (Cass. n. 28988/19).
Nel caso in esame dall'indagine tecnica espletata non è emerso che la sofferenza patita sia stata eccedente rispetto all'entità corrispondente a quella normalmente connessa a lesioni dell'entità sopra accertate, pertanto, la sofferenza o il mutamento dello stile di vita che può derivare da tale tipo di danno deve ritenersi già risarcito nell'ambito di quel “punto differenziale” che è commisurato, appunto, anche all'età del danneggiato. La domanda di personalizzazione va conseguentemente respinta.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale c.d. da perdita della capacità lavorativa pagina 10 di 14 specifica, si osserva in via generale che secondo costante orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte il diritto a tale risarcimento non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute, essendo anche necessario che il danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito. Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo
(Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18866; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, Cass., 19 luglio 2012, n. 12463).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, infatti, un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito;
sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Pertanto, il danneggiato il quale alleghi una riduzione della propria capacità lavorativa specifica in conseguenza di un danno alla persona ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito non transeunte e di un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta
(Cass. 3 luglio 2014, n. 15238). A tal fine è, in particolare, necessario provare il reddito percepito prima del sinistro e il reddito percepito dopo.
Nella specie, pur essendo incontestato che vi sia stata una compromissione della capacità lavorativa specifica (si veda la C.T.U. “L'incapacità lavorativa specifica totale è durata certamente almeno per circa quattro mesi;
l'incapacità lavorativa specifica parziale almeno per circa due mesi”) tuttavia, non è stata fornita la prova che vi sia stata una contrazione non transeunte del reddito.
Innanzitutto la Consulenza Tecnica ha accertato che “la durata della inabilità temporanea conseguente al comportamento colposo dei Sanitari del è da determinarsi in riferimento alla sola CP_1 successiva complicanza a distanza all'intervento del 28 Settembre 2015 con l'accesso al Pronto
Soccorso dell'Arcispedale di Reggio Emilia del 21 Giugno 2017, con il ricovero presso l'Ospedale di
Parma per il terzo intervento cardiochirurgico e con il successivo periodo di riabilitazione post- chirurgica per cui è quantificabile in: invalidità temporanea biologica totale di giorni 21 (ventuno) per il protrarsi del ricovero presso l'Ospedale di Parma dal 5 al 26 Luglio 2017; invalidità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 30 (trenta) per il periodo prericovero dal 21 Giugno 2017 e post- ricovero dopo intervento del Luglio 2017; invalidità temporanea biologica parziale al 50% di giorni 45
(quarantacinque); invalidità temporanea biologica parziale al 25% di giorni 45 (quarantacinque) per il periodo di riabilitazione post-chirurgica. L'incapacità lavorativa specifica totale è durata certamente almeno per circa quattro mesi;
l'incapacità lavorativa specifica parziale almeno per circa due mesi”.
Orbene, i CC.TT.UU. hanno quindi ricondotto l'invalidità temporanea (prima totale e poi parziale) pagina 11 di 14 imputabile al comportamento colposo dei Sanitari del alla sola complicanza insorta a CP_1 distanza di tempo dall'intervento del 28/9/2015 e in particolare riscontrata a seguito di accesso al
Pronto Soccorso in data 21/6/2017.
Per tale ragione va, in primo luogo, disattesa la richiesta del ricorrente di risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute per l'assunzione di sostituti odontoiatri per le visite da svolgere nel proprio studio, pari a € 1.284,00, emergendo dalla documentazione in atti che esse sono riferite al 2015
(doc. 9 parte ricorrente).
In secondo luogo, nemmeno può trovare accoglimento la domanda risarcitoria con riguardo all'anno
2017. Il ricorrente avrebbe infatti dovuto dimostrare non semplicemente la contrazione del reddito verificatasi nel periodo di invalidità temporanea, ma altresì che tale contrazione reddituale fosse direttamente ricollegabile, sotto il profilo eziologico, alla condizione di invalidità temporanea e ciò in quanto, come già osservato, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (applicabile in virtù del richiamo di cui all'art. 2056, co. 1 c.c.), il mancato guadagno può essere risarcito soltanto se e nella misura in cui sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
Orbene dall'esame della documentazione in atti si evince che il fatturato relativo agli anni 2015, 2016 – dunque a un periodo antecedente a quello in cui, alla luce delle risultanze della C.T.U., si sono verificate le complicanze imputabili al non corretto operato dei resistenti – era addirittura inferiore o comunque superiore in termini poco significativi a quello riferito all'anno 2017, altresì osservandosi che il ricorrente, affetto da multiple comorbilità, necessitava in ogni caso di sottoporsi ai due interventi del 2015 e pertanto avrebbe in ogni caso dovuto astenersi dal lavoro e ridurre la propria attività.
Dal dato puramente matematico che emerge dal raffronto con gli anni antecedenti a quello oggetto di esame non può quindi affermarsi che sia riconducibile all'operato colposo dei sanitari un'effettiva contrazione del reddito del ricorrente.
In conclusione, se è provata in giudizio la perdita della capacità lavorativa, non è, però, provata la riduzione della capacità di guadagno del danneggiato, non risultando dimostrato che la riduzione dei redditi nell'anno considerato sia conseguenza diretta delle lesioni riportate, presupposto necessario del ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Pertanto, il danno complessivamente sofferto dall'attrice deve essere quantificato in € 52.742,75. Sulla cifra capitale, che integra un debito di valore in quanto posta risarcitoria, devono essere altresì riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tali interessi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ, SS.UU., n. 1712 del 17/2/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate pagina 12 di 14 alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Quindi, recependo i principi di cui alla richiamata pronuncia, gli interessi legali andranno calcolati sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28/9/2015) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 28/9/2015 fino alla presente sentenza. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Per i motivi sopra esposti, deve ritenersi che destinatari della predetta condanna in favore del ricorrente siano in via solidale e - nella misura di 1/2 ciascuna nei rapporti CP_1 Controparte_3 interni -. In virtù dell'azione di regresso svolta, potrà ripetere dal medico solo la metà di CP_1 quanto eventualmente pagato al ricorrente in dipendenza della presente sentenza per somma capitale, interessi e rivalutazione.
Per quanto concerne le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, e CP_1 [...] devono essere condannati, in solido nei rapporti esterni e nella misura di 1/2 ciascuna nei CP_3 rapporti interni, a rifondere a le spese di lite di questo procedimento, liquidate, ai sensi Parte_1 del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa secondo il criterio del decisum, dell'attività difensiva espletata dalle parti e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'attore vanno altresì riconosciute le spese di C.T.P. come documentate in atti (all. E) mediante la nota proforma del proprio tecnico (Cass. 2605/2006), da liquidarsi unitamente agli esborsi.
Le spese di C.T.U. svolta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico di e nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_3 ciascuno.
Sempre in base al principio della soccombenza, le spese della C.T.U. preventiva svolta in sede di ATP
n. 4366/2022 R.G., come da decreto di liquidazione in quella sede pronunciato, vanno definitivamente poste a carico di la quale deve altresì essere condannata a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese di lite del procedimento per ATP, come liquidate in dispositivo da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In considerazione della pari ripartizione di responsabilità per i danni patiti dal ricorrente determinata nella presente pronuncia, le spese di lite tra e vengono integralmente CP_1 Controparte_3 compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 13 di 14 1. Accerta e dichiara la responsabilità di e per i danni patiti Controparte_1 Controparte_3 da a causa dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto in data 28/9/2015; Parte_1
2. Condanna, per l'effetto, e a corrispondere a Controparte_1 Controparte_3 Pt_1
in via solidale, a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 52.742,75, oltre
[...] interessi come indicato in motivazione;
3. Determina la misura della responsabilità nei rapporti interni tra e Controparte_1 [...] nella misura di 1/2 ciascuna parte e pertanto, in parziale accoglimento della domanda CP_3 di manleva proposta da condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_3 [...] la metà delle somme eventualmente pagate a in dipendenza della Controparte_1 Parte_1 presente sentenza, per cifra capitale, interessi e rivalutazione;
4. Condanna e a corrispondere a in via Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 solidale nei rapporti esterni e nella misura di 1/2 ciascuna parte nei rapporti interni, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.586,00 per esborsi (già comprensivi delle spese di C.T.P), € 14.103,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5. Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_3
6. Pone le spese della C.T.U. svolta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di e nella misura di 1/2 Controparte_1 Controparte_3 ciascuna parte;
7. Condanna a corrispondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 procedimento n. 4366/2022 R.G. Trib. Reggio Emilia liquidate in € 286,00 per esborsi, € 2.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
8. Pone le spese della C.T.U. svolta nel procedimento n. 4366/2022 R.G. Trib. Reggio Emilia, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Reggio nell'Emilia, 3 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4121/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MONTEPAONE Parte_1 C.F._1 MA elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 7 42011 BAGNOLO IN PIANO presso il difensore avv. MONTEPAONE MA ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI VALENTINA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GOTTI BENEDETTA ( ) S.S. 467 N.2 42019 SCANDIANO;
C.F._2 CP_2 ( ) S.S.467 N.2 42019 SCANDIANO;
[...] C.F._3 Parte_2 ( C/O AVV. GOTTI N SP 467 2 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato C.F._4 in VIA LARGA 8 MILANO presso il difensore avv. ASTOLFI VALENTINA CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PENNICA Controparte_3 C.F._5 GIOVANNI elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CELESTINI N.3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da note conclusive
Per parte terza chiamata: come da note conclusive pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., ha convenuto Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 patiti in esito ai trattamenti sanitari eseguiti sulla sua persona nel 2015, dal personale della struttura sanitaria convenuta.
Il ricorrente in estrema sintesi ha assunto 1) di essersi sottoposto, presso in data CP_1
3/4/2015 a un intervento chirurgico di riparazione valvolare mitralica con impianto di corde tendinee artificiali ed anello di diametro 36 mm ed in data 28/09/2015 a un secondo intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi biologica;
2) che, a causa delle negligenze imputabili alla resistente, il sig. aveva dovuto sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico di sostituzione della Pt_1 bioprotesi mitralica con biprotesi Edward Perimount, eseguito l'11/7/2017 presso l'Ospedale di Parma;
3) che le complicanze che avevano portato alla necessità di reinterventi cardiochirurgici erano costituite da un'endocardite infettiva che aveva richiesto la sostituzione protesica nel settembre 2015 e lo sviluppo di una neoformazione trombotico - infettiva periprotesica che aveva richiesto l'ulteriore sostituzione protesica nel luglio 2017; 4) che la genesi delle complicanze andava ricondotta a comportamenti sanitari incongrui o comunque in potenziali carenze assistenziali;
5) che in particolare la formazione trombotico-infettiva - che aveva portato al fallimento (steno- insufficienza) della protesi applicata nell'intervento del settembre 2015 e quindi alla necessità di esecuzione dell'ultimo intervento
(quello di luglio 2017) - era addebitabile alla tendenza trombotica derivante dalla applicazione di una protesi valvolare unitamente a un'insufficiente terapia anticoagulante e alla persistenza di focolai infettivi, per insufficiente bonifica chirurgica;
6) che, a causa delle plurime incongrue condotte sanitarie verificatesi nel contesto dei ricoveri presso il sig. era stato costretto a CP_1 Pt_1 ripetuti ricoveri ospedalieri e trattamenti chirurgici, con conseguenti periodi di convalescenza e intercorrenti periodi di maggiore acuzie della compromissione funzionale cardiaca;
7) di avere subito una menomazione dell'integrità psicofisica, lavorativa ed esistenziale.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 59.317,75 CP_1 per danno biologico temporaneo e permanente patito nella misura del 15%, di € 6.164,00 a titolo di danno patrimoniale, di € 15.705,00 per perdita della capacità lavorativa specifica, oltre alla restituzione delle spese della C.T.U. svolta in sede di ATP.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto, negando alcuna responsabilità in capo alla struttura sanitaria. Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. sanitario che aveva eseguito il secondo CP_3 intervento sulla persona del ricorrente, ritenuto erroneo dai CC.TT.UU. all'esito dell'ATP svolto ante pagina 2 di 14 causam, affinché lo stesso venisse condannato quale esclusivo responsabile al pagamento dei danni sofferti dal sig. e/o in subordine fosse tenuto a manlevare in caso di condanna. Pt_1 CP_1
Ha in ogni caso contestato la C.T.U. resa in sede di ATP, chiedendone la rinnovazione.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito il dott. contestando nel merito la fondatezza CP_3 della domanda avversaria e chiedendone il rigetto. In via pregiudiziale il dott. ha eccepito CP_3
l'inammissibilità e/o improcedibilità della propria chiamata in causa per mancato avveramento, nei propri confronti, della condizione di procedibilità ex art. 8 L. n. 24/2017, ossia per non essere stato previamente coinvolto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal dott. nonché per Pt_1 difetto dei presupposti dettati per l'azione di rivalsa dall'art. 9 co 2 L. n. 24/2017; ha altresì eccepito l'inopponibilità, nei propri confronti, delle risultanze della C.T.U. medico legale resa all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui non era stato parte, contestando in ogni caso in via istruttoria le risultanze e le conclusioni della C.T.U., chiedendone la rinnovazione.
Acquisito il fascicolo relativo all'ATP n. 4366/2022 R.G., la causa è stata istruita documentalmente, tramite prove orali e mediante conferimento ai CC.TT.UU. dell'incarico di integrare la perizia medico legale resa in sede di ATP, svolgendo gli approfondimenti tecnici necessari alla luce delle difese svolte dal dott. quindi rinviata per precisazioni delle conclusioni e discussione orale ai sensi CP_3 dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'esito trattenuta in decisione.
In primo luogo, va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine alla richiesta di rinnovazione della C.T.U., per la quale parte resistente e terza chiamata hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, da un lato, richiamandosi, quanto all'eccezione di incompatibilità del dott. ad assumere l'incarico, la motivazione di cui all'ordinanza di Persona_1 rigetto dell'istanza di ricusazione proposta dal dott. e, dall'altro, evidenziandosi che gli CP_3 approfondimenti richiesti sono già stati oggetto di motivato chiarimento da parte dei periti, come meglio si specificherà, risultando in ogni caso comunque acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
Orbene, va preliminarmente evidenziato che i fatti per cui è causa risalgono al 2015 dunque a epoca antecedente all'entrata in vigore (1/4/2017) della disciplina dettata dalla Legge Gelli Bianco;
pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 co. 1 disp. prel. c.c. “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, la novella non trova applicazione nel caso in esame (Cass.
Sez. 3 -, sent.n. 28987 del 11/11/2019 “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”).
Ciò comporta innanzitutto il rigetto dell'eccezione, sollevata dal dott. di improcedibilità della CP_3
pagina 3 di 14 domanda spiegata nei suoi confronti da parte di per mancato avveramento di una delle condizioni CP_1 di procedibilità di cui all'art. 8 Legge Gelli - Bianco (ovvero procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. o procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28/2010), non applicabile per le ragioni anzi dette alla presente fattispecie.
In virtù delle medesime ragioni, vanno altresì disattese le eccezioni del dott. relative alla CP_3 violazione da parte di dei limiti dell'esercizio dell'azione di rivalsa, per non avere la resistente CP_1 allegato e provato la sussistenza dell'imputazione soggettiva (dolo o colpa grave) richiesta dal
Legislatore per poter validamente esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.
Tanto chiarito, ai fini dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie in esame giova premettere che il consolidato orientamento giurisprudenziale, poi confermato dalla L. 24/2017, qualifica la responsabilità della struttura ospedaliera in termini contrattuali, concludendosi con l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, un contratto d'opera atipico di spedalità con il quale l'ente assume l'obbligo di eseguire una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche ma comprende tutta una serie altre prestazioni, accanto a quelle di tipo "lato sensu" alberghiere, quali “la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente,
o comunque dal medesimo scelto” (Cass. Sez. 3, Sent. n. 13066 del 14/7/2004; Sez. 3, Sent. n. 8826 del
13/4/2007).
Analogamente, avendo riguardo all'epoca dei fatti, ha natura contrattuale l'obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente, sicché incombe sul debitore l'onere di provare che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: più specificamente, una volta dimostrato dal paziente danneggiato il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, ed allegato l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno, grava sul medico l'onere dimostrare che tale pagina 4 di 14 inadempimento non vi è stato o che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Quanto ad si evidenzia che, pur avendo il ricorrente proposto la domanda risarcitoria Controparte_3 esclusivamente nei confronti della struttura sanitaria, a seguito della chiamata del medico, detta domanda è stata estesa a quest'ultimo, quale soggetto indicato come responsabile esclusivo del danno derivante dagli unici fatti indicati dal ricorrente quale fonte di responsabilità da illecito contrattuale. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, qualora “il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore […] la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario”, diversamente […] nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” Cass. Sez.
3, Sent. n. 516 del 15/1/2020).
Tanto chiarito, la storia clinica del ricorrente, per ciò che nella presente sede rileva, può essere ricostruita in estrema sintesi come di seguito:
Il sig. in data 1/4/2015 è stato trasferito dall'Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia a Pt_1 [...] con diagnosi di edema polmonare acuto da rottura del lembo posteriore della valvola mitrale e CP_1 diabete mellito scompensato trattato con terapia insulinica;
in data 3/4/2015 è stato eseguito un intervento di riparazione valvolare mitralica mediante impianto di corde tendinee artificiali e anello protesico Medtronic Future Band 36; il decorso postoperatorio in terapia intensiva ed in reparto era regolare ed il paziente è stato trasferito presso la riabilitazione dell'Ospedale di Correggio e dimesso in buone condizioni cliniche, con indicazione al proseguo della terapia insulinica per valori non ottimizzati della glicemia;
nel settembre 2015 il ricorrente è stato nuovamente ricoverato presso la
Medicina Interna dell'Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia con diagnosi di polmonite destra, presentando da alcune settimane tosse, febbricola e calo ponderale, insufficienza mitralica massiva da
E. Faecalis, colelitiasi ed embolia settica splenica;
in seguito ad accertamenti del caso e l'instaurazione di terapia antibiotica il paziente in data 25/9/2015 è stato nuovamente trasferito presso il reparto di cardiochirurgia di Salus e il 28/9/2015 sottoposto a reintervento chirurgico di sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi;
in data 21/06/17, il paziente è stato ricoverato presso l'Ospedale Santo Maria
Nuova di Reggio Emilia per dispnea ingravescente;
l'ECO mostrava: disfunzione della protesi con stenosi di grado severo in assenza di segni flogistici e presenza di una massa probabilmente riferibile a trombosi a carico del versante ventricolare della protesi;
il paziente è stato quindi trasferito il 5/7/2017 presso la cardiochirurgia dell'Ospedale di Parma ed ivi sottoposto ad ulteriore intervento, in data
11/7/2017 di sostituzione della bioprotesi mitralica con altra bioprotesi Edwards Perimount n 27. pagina 5 di 14 E' dunque pacifico il rapporto di spedalità, essendo incontroverso e documentato che, a seguito di diagnosi di edema polmonare, è stato ricoverato presso e lì sottoposto a Parte_1 CP_1 due interventi di cardiochirurgia l'uno in data 3/4/2015 e l'altro, eseguito dal dott. in data CP_3
28/9/2015.
Ciò posto, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della C.T.U. medico legale - svolta in sede di ATP ed integrata nel contraddittorio di tutte le parti nel presente giudizio di merito - dalla quale non vi è motivo di discostarsi, essendo stata condotta in modo accurato, con attento esame di tutta la documentazione medica, nonché al diretto accertamento dei postumi in sede di visita medica ed essere stata motivata in modo convincente e pienamente condivisibile, in replica ai rilievi critici delle parti.
Gli Ausiliari del Tribunale (medico legale e specialista cardiochirurgo) hanno in primo luogo accertato la correttezza e adeguatezza dell'attività del personale sanitario di in occasione del CP_1 primo intervento (3/4/2015). In particolare, i CC.TT.UU. hanno chiarito che le complicanze occorse successivamente al primo intervento, ovvero una endocardite batterica sulla valvola riparata “da
Enterococcus faecalis che ha determinato una insufficienza valvolare mitralica severa, uno stato settico e lo scompenso cardiaco” e che hanno reso indispensabile un secondo intervento in urgenza, non sono riconducibili a carenze terapeutiche o assistenziali del personale della clinica.
In particolare, i CC.TT.UU. hanno concluso nel senso che “non è possibile determinare con certezza se la causa dell'endocardite possa essere ascrivibile ad errori od omissioni intervenuti durante il ricovero a l'incidenza delle endocarditi dopo intervento cardiochirurgico è dell'1-5% senza che CP_1 siano riconducibili a malpractice;
non c'è evidenza che non siano stati rispettati i protocolli e le indicazioni che regolano i criteri per l'accreditamento con la Regione Emilia Romagna;
sicuramente la presenza di materiale proteico rappresenta un fattore favorente l'instaurarsi di una infezione in corso di batteriemia;
l'esecuzione di emoculture precoci dopo intervento chirurgico non è indicato dalla sola febbricola in quanto essa spesso è indicativa di fenomeni infiammatori o da riassorbimento”.
Il Collegio peritale ha, viceversa, ritenuto censurabile l'attività del personale sanitario della resistente in occasione del secondo intervento (28/9/2015), in quanto non eseguito in conformità alle linee guida e alla comune pratica chirurgica. In particolare, i Consulenti hanno precisato che “Il 28 settembre 2015 il
Sig. viene operato per una seconda volta a causa di una endocardite batterica su valvola Pt_1 mitralica. L'intervento eseguito è stato di sostituzione valvolare con valvola biologica MOSAIC N° 29; nella descrizione dell'intervento si riporta “escissione della protesi e della valvola”. I CC.TT.UU. hanno quindi chiarito che “In presenza di infezione conclamata si deve rimuovere tutto il materiale presumibilmente interessato dall'infezione e le strutture adiacenti per poter eseguire nuove suture e il posizionamento di protesi su tessuti non interessati da processi infettivi evitando recidive, deiscenza pagina 6 di 14 delle suture o malfunzionamento della protesi stessa. In questo caso non è stata tolta completamente la valvola e non è stato rimosso l'apparato sottovalvolare mitralico nativo, come è stato rilevato in occasione del terzo intervento effettuato dal Prof. presso la Cardiochirurgia CP_4 dell'Ospedale di Parma in data 11 Luglio 2017”. I CC.TT.UU. hanno evidenziato che la “bioprotesi n.
29 e' degenerata precocemente in senso gravemente stenotico per apposizione di materiale sulle cuspidi nel versante ventricolare;
la composizione di tale materiale appare mista, trombotica ed infettiva;
la protesi era stata impiantata conservando pressoché interamente l'apparato valvolare e sottovalvolare mitralico. La permanenza di queste strutture ha molto probabilmente determinato l'apposizione di fenomeni trombotici che, nel tempo, hanno causato una ostruzione sottovalvolare e la necessità del terzo intervento in condizioni di edema interstiziale e scompenso cardiaco”.
Gli Ausiliari hanno quindi concluso nel senso che “il terzo intervento eseguito presso la
Cardiochirurgia dell'Ospedale di Parma in data 11/7/2017 si è reso necessario a causa delle complicanze ampiamente criticabili derivanti dall'intervento del 28/9/2015 eseguito presso
[...]
. CP_1
Risulta quindi provato l'inadempimento colpevole di e del dott. sanitario che ha CP_1 CP_3 eseguito l'intervento chirurgico del 28/9/2015, per gli errori professionali compiuti nell'espletamento delle prestazioni in favore di nei limiti delle risultanze dell'accertamento tecnico Parte_1 compiuto, con conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno, nei termini di cui si dirà.
Ciò chiarito, ferma la condanna del sanitario e della struttura, in via solidale, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quanto alla ripartizione interna della responsabilità tra nosocomio e sanitario, alla luce delle domande spiegate in via subordinata da si osserva quanto segue. CP_1
Per costante orientamento della Suprema Corte “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione" (Cass. Sez. 3 -, sent. n. 28987 del 11/11/2019; conf.
Cass. n. 29001/21).
Ora, nel caso in esame i CC.TT.UU. hanno accertato la responsabilità del dott. riscontrando CP_3
“la presenza di un errore indiscutibile da parte del Chirurgo nell'intervento chirurgico del Settembre
2015… non essendo stata rimossa la valvola e l'apparato sottovalvolare nell'intervento chirurgico del pagina 7 di 14 Settembre 2015 questa si configura come causa della formazione trombotica rilevata in corso dell'intervento del Maggio 2017 presso gli Ospedali Riuniti di Parma…Pertanto si confermava e si riconferma la responsabilità dell'Operatore dott. . Controparte_3
Se pertanto non è stata ravvisata una responsabilità propria della Casa di cura per inadempimento al contratto di spedalità con il paziente, ciò di per sè non scalfisce, come ha detto la Suprema Corte, il paradigma presuntivo ex artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c. nei rapporti interni tra condebitori solidali, in quanto aveva comunque accettato il rischio che avrebbe comportato l'affidarsi a terzi per CP_1
l'assolvimento delle obbligazioni "istituzionali" verso i propri pazienti. In particolare è stato rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228
c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. Ne consegue che, se la struttura si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino
(Cass., 6/6/ 2014, n. 12833).
Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dai citati artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. pagina 8 di 14 In assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del sopra richiamato principio presuntivo. E a titolo esemplificativo la Suprema Corte, nel ribadire il principio della ripartizione paritaria del danno da "malpratice" tra struttura e sanitario anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, ne ha escluso l'applicazione nei “casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute: si pensi al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dell'ospedale” (già citata Cass. Sez. 3 -, sent. n.
28987 del 11/11/2019).
Ciò posto se è vero che nel caso in esame i Consulenti hanno accertato l'inottemperanza “alle Linee
Guida da parte del Cardiochirurgo del essendo stata rimossa la valvola e Controparte_5
l'apparato sottovalvolare” non può affermarsi la sussistenza di un evidente iato tra (grave e straordinaria) “malpractice” e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e il danno lamentato dal paziente.
Pertanto, dovendosi escludere che nella fattispecie che ci occupa si sia verificata "un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute", non può ritenersi superata la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile dalle norme sopra richiamate.
Conseguentemente la responsabilità va ripartita nella misura di 1/2 in capo a ciascun convenuto, salvo quanto si dirà nel prosieguo stante la domanda di manleva svolta da CP_1
Venendo al profilo delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'attore a causa della condotta negligente del sanitario sopra delineata, i CC.TT.UU. hanno accertato che in capo al sig. sono Pt_1 residuati postumi a carattere permanente consistenti in “dilatazione del ventricolo sinistro con diametro telediastolico di 61mm indice di sofferenza cardiaca sicuramente legata ai tre interventi eseguiti con effetti prognostici difficili da prevedere ma sicuramente non positivi”. Hanno quindi affermato che rispetto al grado complessivo di danno biologico permanente attualmente residuato a carico della paziente, pari al 30%, il quadro menomativo medio atteso a fronte di un adeguato management chirurgico era stimabile attorno al 15%.
Gli errori medici riscontrati hanno quindi inciso in termini di c.d. danno differenziale iatrogeno (ossia di percentuale di invalidità permanente imputabile in via esclusiva all'errore medico commesso e aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe comunque residuata in caso di cure correttamente praticate) nella misura del 15% comprensivo anche degli esiti cicatriziali chirurgici e degli esiti delle sostituzioni pagina 9 di 14 valvolari.
Per quanto attiene la quantificazione della inabilità temporanea, la stessa, secondo le risultanze dei
CC.TT.UU. è da determinarsi in riferimento alla sola successiva complicanza a distanza all'intervento del 28/9/2015 con l'accesso al Pronto Soccorso dell'Arcispedale di Reggio Emilia del 21/6/2017, con il ricovero presso l'Ospedale di Parma per il terzo intervento cardiochirurgico e con il successivo periodo di riabilitazione post-chirurgica per cui essa è quantificabile in: invalidità temporanea biologica totale di giorni 21 per il protrarsi del ricovero presso l'Ospedale di Parma dal 5 al 26 luglio 2017; invalidità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 30 per il periodo prericovero dal 21 Giugno 2017 e post-ricovero dopo intervento del Luglio 2017; invalidità temporanea biologica parziale al 50% di giorni 45; invalidità temporanea biologica parziale al 25% di giorni 45 per il periodo di riabilitazione post-chirurgica.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale per pregiudizio di natura biologica, dovendosi applicare le Tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che il ricorrente all'epoca del sinistro aveva 62 anni, a va riconosciuto un risarcimento a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale (del danno biologico permanente e invalidità temporanea) di complessivi € 52.742,75, importo già liquidato all'attualità e pertanto non assoggettato a rivalutazione.
Quanto al preteso ulteriore pregiudizio a titolo di personalizzazione e/o danno morale in aggiunta al risarcimento del danno biologico subito e accertato, va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, tale voce di danno deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova da parte del danneggiato, non essendo ammissibili automatismi liquidatori del pregiudizio in questione. La
Suprema Corte anche recentemente ha ribadito che in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, che è dovuta solo in presenza di situazioni che connotano il caso concreto con modalità che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesioni ma straordinarie, specifiche ed eccezionali (Cass. n. 28988/19).
Nel caso in esame dall'indagine tecnica espletata non è emerso che la sofferenza patita sia stata eccedente rispetto all'entità corrispondente a quella normalmente connessa a lesioni dell'entità sopra accertate, pertanto, la sofferenza o il mutamento dello stile di vita che può derivare da tale tipo di danno deve ritenersi già risarcito nell'ambito di quel “punto differenziale” che è commisurato, appunto, anche all'età del danneggiato. La domanda di personalizzazione va conseguentemente respinta.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale c.d. da perdita della capacità lavorativa pagina 10 di 14 specifica, si osserva in via generale che secondo costante orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte il diritto a tale risarcimento non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute, essendo anche necessario che il danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito. Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo
(Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18866; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, Cass., 19 luglio 2012, n. 12463).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, infatti, un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito;
sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Pertanto, il danneggiato il quale alleghi una riduzione della propria capacità lavorativa specifica in conseguenza di un danno alla persona ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito non transeunte e di un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta
(Cass. 3 luglio 2014, n. 15238). A tal fine è, in particolare, necessario provare il reddito percepito prima del sinistro e il reddito percepito dopo.
Nella specie, pur essendo incontestato che vi sia stata una compromissione della capacità lavorativa specifica (si veda la C.T.U. “L'incapacità lavorativa specifica totale è durata certamente almeno per circa quattro mesi;
l'incapacità lavorativa specifica parziale almeno per circa due mesi”) tuttavia, non è stata fornita la prova che vi sia stata una contrazione non transeunte del reddito.
Innanzitutto la Consulenza Tecnica ha accertato che “la durata della inabilità temporanea conseguente al comportamento colposo dei Sanitari del è da determinarsi in riferimento alla sola CP_1 successiva complicanza a distanza all'intervento del 28 Settembre 2015 con l'accesso al Pronto
Soccorso dell'Arcispedale di Reggio Emilia del 21 Giugno 2017, con il ricovero presso l'Ospedale di
Parma per il terzo intervento cardiochirurgico e con il successivo periodo di riabilitazione post- chirurgica per cui è quantificabile in: invalidità temporanea biologica totale di giorni 21 (ventuno) per il protrarsi del ricovero presso l'Ospedale di Parma dal 5 al 26 Luglio 2017; invalidità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 30 (trenta) per il periodo prericovero dal 21 Giugno 2017 e post- ricovero dopo intervento del Luglio 2017; invalidità temporanea biologica parziale al 50% di giorni 45
(quarantacinque); invalidità temporanea biologica parziale al 25% di giorni 45 (quarantacinque) per il periodo di riabilitazione post-chirurgica. L'incapacità lavorativa specifica totale è durata certamente almeno per circa quattro mesi;
l'incapacità lavorativa specifica parziale almeno per circa due mesi”.
Orbene, i CC.TT.UU. hanno quindi ricondotto l'invalidità temporanea (prima totale e poi parziale) pagina 11 di 14 imputabile al comportamento colposo dei Sanitari del alla sola complicanza insorta a CP_1 distanza di tempo dall'intervento del 28/9/2015 e in particolare riscontrata a seguito di accesso al
Pronto Soccorso in data 21/6/2017.
Per tale ragione va, in primo luogo, disattesa la richiesta del ricorrente di risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute per l'assunzione di sostituti odontoiatri per le visite da svolgere nel proprio studio, pari a € 1.284,00, emergendo dalla documentazione in atti che esse sono riferite al 2015
(doc. 9 parte ricorrente).
In secondo luogo, nemmeno può trovare accoglimento la domanda risarcitoria con riguardo all'anno
2017. Il ricorrente avrebbe infatti dovuto dimostrare non semplicemente la contrazione del reddito verificatasi nel periodo di invalidità temporanea, ma altresì che tale contrazione reddituale fosse direttamente ricollegabile, sotto il profilo eziologico, alla condizione di invalidità temporanea e ciò in quanto, come già osservato, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (applicabile in virtù del richiamo di cui all'art. 2056, co. 1 c.c.), il mancato guadagno può essere risarcito soltanto se e nella misura in cui sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
Orbene dall'esame della documentazione in atti si evince che il fatturato relativo agli anni 2015, 2016 – dunque a un periodo antecedente a quello in cui, alla luce delle risultanze della C.T.U., si sono verificate le complicanze imputabili al non corretto operato dei resistenti – era addirittura inferiore o comunque superiore in termini poco significativi a quello riferito all'anno 2017, altresì osservandosi che il ricorrente, affetto da multiple comorbilità, necessitava in ogni caso di sottoporsi ai due interventi del 2015 e pertanto avrebbe in ogni caso dovuto astenersi dal lavoro e ridurre la propria attività.
Dal dato puramente matematico che emerge dal raffronto con gli anni antecedenti a quello oggetto di esame non può quindi affermarsi che sia riconducibile all'operato colposo dei sanitari un'effettiva contrazione del reddito del ricorrente.
In conclusione, se è provata in giudizio la perdita della capacità lavorativa, non è, però, provata la riduzione della capacità di guadagno del danneggiato, non risultando dimostrato che la riduzione dei redditi nell'anno considerato sia conseguenza diretta delle lesioni riportate, presupposto necessario del ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Pertanto, il danno complessivamente sofferto dall'attrice deve essere quantificato in € 52.742,75. Sulla cifra capitale, che integra un debito di valore in quanto posta risarcitoria, devono essere altresì riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tali interessi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ, SS.UU., n. 1712 del 17/2/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate pagina 12 di 14 alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Quindi, recependo i principi di cui alla richiamata pronuncia, gli interessi legali andranno calcolati sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28/9/2015) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 28/9/2015 fino alla presente sentenza. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Per i motivi sopra esposti, deve ritenersi che destinatari della predetta condanna in favore del ricorrente siano in via solidale e - nella misura di 1/2 ciascuna nei rapporti CP_1 Controparte_3 interni -. In virtù dell'azione di regresso svolta, potrà ripetere dal medico solo la metà di CP_1 quanto eventualmente pagato al ricorrente in dipendenza della presente sentenza per somma capitale, interessi e rivalutazione.
Per quanto concerne le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, e CP_1 [...] devono essere condannati, in solido nei rapporti esterni e nella misura di 1/2 ciascuna nei CP_3 rapporti interni, a rifondere a le spese di lite di questo procedimento, liquidate, ai sensi Parte_1 del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa secondo il criterio del decisum, dell'attività difensiva espletata dalle parti e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'attore vanno altresì riconosciute le spese di C.T.P. come documentate in atti (all. E) mediante la nota proforma del proprio tecnico (Cass. 2605/2006), da liquidarsi unitamente agli esborsi.
Le spese di C.T.U. svolta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico di e nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_3 ciascuno.
Sempre in base al principio della soccombenza, le spese della C.T.U. preventiva svolta in sede di ATP
n. 4366/2022 R.G., come da decreto di liquidazione in quella sede pronunciato, vanno definitivamente poste a carico di la quale deve altresì essere condannata a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese di lite del procedimento per ATP, come liquidate in dispositivo da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In considerazione della pari ripartizione di responsabilità per i danni patiti dal ricorrente determinata nella presente pronuncia, le spese di lite tra e vengono integralmente CP_1 Controparte_3 compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 13 di 14 1. Accerta e dichiara la responsabilità di e per i danni patiti Controparte_1 Controparte_3 da a causa dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto in data 28/9/2015; Parte_1
2. Condanna, per l'effetto, e a corrispondere a Controparte_1 Controparte_3 Pt_1
in via solidale, a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 52.742,75, oltre
[...] interessi come indicato in motivazione;
3. Determina la misura della responsabilità nei rapporti interni tra e Controparte_1 [...] nella misura di 1/2 ciascuna parte e pertanto, in parziale accoglimento della domanda CP_3 di manleva proposta da condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_3 [...] la metà delle somme eventualmente pagate a in dipendenza della Controparte_1 Parte_1 presente sentenza, per cifra capitale, interessi e rivalutazione;
4. Condanna e a corrispondere a in via Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 solidale nei rapporti esterni e nella misura di 1/2 ciascuna parte nei rapporti interni, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.586,00 per esborsi (già comprensivi delle spese di C.T.P), € 14.103,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5. Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_3
6. Pone le spese della C.T.U. svolta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di e nella misura di 1/2 Controparte_1 Controparte_3 ciascuna parte;
7. Condanna a corrispondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 procedimento n. 4366/2022 R.G. Trib. Reggio Emilia liquidate in € 286,00 per esborsi, € 2.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
8. Pone le spese della C.T.U. svolta nel procedimento n. 4366/2022 R.G. Trib. Reggio Emilia, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Reggio nell'Emilia, 3 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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