Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2646/2026 promossa con ricorso depositato il 27/05/2025 da:
1) , Parte_1 nato/a Busto Arsizio il 09.04.1976
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Moreno Caru
e
2) Parte_2 nato/a Somma Lombardo (VA) il 08.10.1974
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente a [...]
con l'Avv. Eleonora Iametti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Samarate (VA), in data 04.05.2002
(anno 2002 atto n. 15 parte II serie A)
□ senza figli
X con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: , figlio minorenne, residente in Parte_3
Ferno (VA) Via Oberdan 48
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.05.2025 , richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver diritto reciprocamente al contributo al mantenimento;
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Pt_3
prevalente con la madre presso la casa familiare in cui continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica;
3) La casa familiare sita a Ferno (VA) in Via G. Oberdan n. 48 di proprietà dei sig.ri Parte_4
e genitori della sig.ra alla quale detto immobile è stato Persona_1 Parte_1 concesso in comodato d'uso gratuito (doc. 12), resterà alla stessa assegnato con tutto quanto l'arreda e correda, il sig. dichiara di essersi già trasferito in altra abitazione a far data dal Parte_2
28.03.2025 e di aver già prelevato ogni suo effetto personale;
4) starà con il padre il martedì ed il giovedì dal tardo pomeriggio al termine delle proprie Pt_3
attività scolastiche dalle 16.30 circa, sino alla mattina del giorno successivo quando il padre lo riaccompagnerà direttamente a scuola;
5) trascorrerà i fine settimana con il padre secondo il principio dell'alternanza dal venerdì Pt_3
tardo pomeriggio al termine dei propri impegni scolastici sino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà direttamente a scuola;
6) i genitori si impegnano reciprocamente a modificare i giorni e gli orari indicati ai punti precedenti in base anche alle esigenze scolastiche di che nel mese di settembre 2025 inizierà la Pt_3
frequentazione di un nuovo percorso di studi superiore presso l'Istituto G. Falcone di Gallarate;
7) trascorrerà le festività del S. Natale, dell'ultimo e del primo giorno dell'anno e della SS. Pt_3
Pasqua secondo il principio dell'alternanza partendo dalla madre per il Natale 2025, il resto dei giorni relativi alle vacanze di queste festività sarà regolato dal calendario concordato di cui ai precedenti punti;
8) trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con ciascuno genitore, il periodo Pt_3
dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno, per il resto del periodo delle vacanze estive resterà in vigore il calendario concordato di cui ai punti precedenti;
9) Ogni anno in aggiunta ai 15 giorni di cui al punto 8) trascorrerà una settimana ad agosto e Pt_3 una a settembre prima dell'inizio della scuola alternativamente con ciascun genitore.
10) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio la somma di € 400,00 che sarà versata a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN:
[...] anticipatamente entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal
2 mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
11) le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che le parti dichiarano di ben conoscere;
12) l'A.U. per il figlio attualmente di euro 220,10 verrà percepito dal sig. il Pt_3 Parte_2
quale si obbliga a corrisponderne il 50% di quanto a tal titolo incassato e ciò contestualmente all'assegno mensile previsto a titolo di contributo al mantenimento;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) l'autoveicolo Fiat 500 Tg. DT197ZD, in uso e di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
rimarrà assegnato alla stessa;
14) l'autoveicolo Lancia Y Tg. GP 091 VB in uso e di proprietà esclusiva del sig. Parte_2
rimarrà assegnato allo stesso;
15) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro 800,00 Parte_2 Parte_1
quale quota parte dovuta per le spese dentistiche sostenute dalla sig.ra per il figlio minore Parte_1
; Pt_3
16) l'assegno mensile del contributo al mantenimento per il figlio minore , dovuto dal sig. Pt_3
a favore della sig.ra relativo alle mensilità di aprile e maggio Parte_2 Parte_1
2025 per un totale di euro 800,00= verrà corrisposto ratealmente come indicato nel successivo punto
17);
17) gli importi di cui ai precedenti punti 15 e 16 per un totale complessivo di euro 1.600,00= saranno corrisposti dal sig. alla sig.ra mediante pagamento mensile con rata di euro 150,00= Pt_2 Parte_1
avente scadenza il 1^ giorno di ogni mese, contestualmente al pagamento dell'assegno mensile di contributo al mantenimento per il figlio e sino alla concorrenza del credito vantato dalla sig.ra Pt_3
Parte_1
18) che la sig.ra con l'avvenuto pagamento degli importi di cui ai punti 15 e 16 nulla avrà Parte_1
più da pretendere dal sig. se non quanto previsto dal presente ricorso. Pt_2
19) il sig. si impegna e si obbliga, sino al termine del corrente anno scolastico, a Parte_2
rimborsare alla sig.ra il 50% del costo della spesa per le lezioni private sostenute dal figlio Parte_1
minore , la sig.ra entro il sabato di ogni settimana, comunicherà al sig. le ore Pt_3 Parte_1 Pt_2
effettivamente svolte e questi provvederà al rimborso;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.05.2002, in Samarate (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Samarate (anno _2002_______, atto n. 15______, parte
II_______, Serie __A___) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______16.6..2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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