Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5094/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (avv. MAJORCA Parte_1
ALESSANDRO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. SCALIA Controparte_1
GIOVANNI BATTISTA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
03/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/07/2011 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
3/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 14/12/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“art.1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
essi si impegnano, anche nell'interesse dei figli minori, a mantenere un rapporto cordiale e sereno;
art. 2) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, dovranno concordare le decisioni di maggior rilievo nel loro esclusivo interesse;
art 3) I minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con domicilio prevalente presso la madre. La casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà alla madre con tutto il mobilio ivi esistente;
art. 4) I minori rimarranno con il padre un giorno a settimana (in ogni caso nel giorno libero del signor dalle ore 15.00 verranno prelevati dal padre dalla casa della madre e fino alle Pt_2 ore 21;00 durante il periodo scolastico e dalle ore 13.00 fino alle 22 durante il periodo estivo ed a settimane alterne fino alle ore 10.00 del giorno dopo. Il padre inoltre terrà con sé i minori anche 2 ore per un altro giorno a settimana da concordare in base ai turni lavorativi del signor Il padre potrà vedere i bambini nei restanti pomeriggi della settimana, previo Pt_2 accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
art. 5) I figli trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali alternate ossia la vigilia del natale con un genitore e il giorno del natale con l'altro, la vigilia del capodanno (fino alle ore 13 del giorno dopo) con un genitore e il giorno del capodanno con l'altro, la vigilia del ferragosto con un genitore e il giorno del ferragosto con l'altro, e ciò ad anni alterati sempre compatibilmente ai turni lavorativi del signor In caso di disaccordo trascorreranno gli anni pari la Pt_2 vigilia della prima festività con la madre ed il giorno della festività con il padre e gli anni dispari viceversa art. 6) Non disporre alcun assegno divorzile art. 7) A titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli minori il signor verserà Pt_2
l'importo di euro 500,00 in totale tenuto conto che l'assegno unico per i due figli sarà interamente percepito dalla signora . CP_1
Le spese straordinarie saranno a carico delle parti secondo il protocollo d'intesa sottoscritto da
COA Palermo ed il Tribunale di Palermo”(cfr. ricorso congiunto depositato in data
11/11/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 09/07/2011, da Parte_1
nato a [...] il [...] e da , nata a [...]
PALERMO (PA) il 07/02/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 24, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 6 marzo 2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.