CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 534 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.03.2025
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Taranto AL Corso Umberto n. 116, presso e nello studio degli
Avv.ti Gaudio Vincenzo e De Biase Paolo, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato esteso a margine del presente atto;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Basile, unitamente all'Avv. Antonio Andriulli, entrambi in virtù
di mandato alle liti del 22.03.2024, rep. n. 7313 a rogito del notaio dott.
di Roma), elettivamente domiciliato in Lecce Viale Marche, Persona_1
presso l'Avvocatura della sede;
-APPELLATO-
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1381/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da , nei Parte_1
CP_ confronti dell' , diretto ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento
CP_ ricevuto in data 10.10.2018 con cui l' chiedeva in restituzione la somma di
€ 12.949,46 asseritamente percepita indebitamente a titolo di indennità di mobilità
per il periodo 26.7.2004-13.2.2006 e per l'effetto,dichiarava non dovuta la somma
CP_ richiesta dall' di € 12.949,46 richiesta con comunicazione del 10.10.2018.
CP_ Condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella misura di € 1200,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la Parte_1
parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza gravata ritenendo non corretta la determinazione delle spese di lite, liquidate in proprio favore.
L'appello è fondato.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello,atteso che al riguardo la Suprema Corte ribadisce che, in controversie in cui è parte l' , ai fini CP_1
della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza alla
2 parte costituita mediante procuratore,contrariamente al caso concreto, deve essere effettuata al procuratore stesso e nel domicilio del medesimo.
Nel merito, con l'unico motivo di gravame, l'appellante assume che per essere conforme a diritto la sentenza appellata dev'essere modificata nella parte in cui
CP_ dispone la condanna dell' al pagamento delle spese processuali nella misura di
€ 1200,00, avendo il giudice di prime cure applicato un importo inferiore ai minimi tabellari.
Effettivamente,il motivo d'appello è fondato, esso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ogni fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.
Il nuovo testo infatti prevede che per la liquidazione del compenso, il giudice debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. ( Cfr.Cass.2023 n.10466,
Cass.2023 n.9815)
Nel caso di specie,considerato che il valore della causa è compreso tra € 5.201 ed
€ 26.000 effettuando un calcolo sulla base dei valori medi tabellari ed applicando ad essi una ulteriore riduzione del 30% per carenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art.4 co.4 DM 55\2014 il compenso liquidabile è pari ad € 2.485,60, oltre accessori di legge.
La decisione appellata dev'essere riformata.
Le spese di lite del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata,condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di primo grado CP_1
liquidate in € 2.485,60,olttre accessori di legge,in favore di , con Parte_1
3 distrazione in favore del procuratore anticipante avv.Vincenzo Gaudio;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di CP_1
secondo grado liquidate in € 900,00,olttre accessori di legge,in favore dell'appellante con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto,26.03.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 534 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.03.2025
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Taranto AL Corso Umberto n. 116, presso e nello studio degli
Avv.ti Gaudio Vincenzo e De Biase Paolo, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato esteso a margine del presente atto;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Basile, unitamente all'Avv. Antonio Andriulli, entrambi in virtù
di mandato alle liti del 22.03.2024, rep. n. 7313 a rogito del notaio dott.
di Roma), elettivamente domiciliato in Lecce Viale Marche, Persona_1
presso l'Avvocatura della sede;
-APPELLATO-
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1381/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da , nei Parte_1
CP_ confronti dell' , diretto ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento
CP_ ricevuto in data 10.10.2018 con cui l' chiedeva in restituzione la somma di
€ 12.949,46 asseritamente percepita indebitamente a titolo di indennità di mobilità
per il periodo 26.7.2004-13.2.2006 e per l'effetto,dichiarava non dovuta la somma
CP_ richiesta dall' di € 12.949,46 richiesta con comunicazione del 10.10.2018.
CP_ Condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella misura di € 1200,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la Parte_1
parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza gravata ritenendo non corretta la determinazione delle spese di lite, liquidate in proprio favore.
L'appello è fondato.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello,atteso che al riguardo la Suprema Corte ribadisce che, in controversie in cui è parte l' , ai fini CP_1
della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza alla
2 parte costituita mediante procuratore,contrariamente al caso concreto, deve essere effettuata al procuratore stesso e nel domicilio del medesimo.
Nel merito, con l'unico motivo di gravame, l'appellante assume che per essere conforme a diritto la sentenza appellata dev'essere modificata nella parte in cui
CP_ dispone la condanna dell' al pagamento delle spese processuali nella misura di
€ 1200,00, avendo il giudice di prime cure applicato un importo inferiore ai minimi tabellari.
Effettivamente,il motivo d'appello è fondato, esso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ogni fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.
Il nuovo testo infatti prevede che per la liquidazione del compenso, il giudice debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. ( Cfr.Cass.2023 n.10466,
Cass.2023 n.9815)
Nel caso di specie,considerato che il valore della causa è compreso tra € 5.201 ed
€ 26.000 effettuando un calcolo sulla base dei valori medi tabellari ed applicando ad essi una ulteriore riduzione del 30% per carenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art.4 co.4 DM 55\2014 il compenso liquidabile è pari ad € 2.485,60, oltre accessori di legge.
La decisione appellata dev'essere riformata.
Le spese di lite del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata,condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di primo grado CP_1
liquidate in € 2.485,60,olttre accessori di legge,in favore di , con Parte_1
3 distrazione in favore del procuratore anticipante avv.Vincenzo Gaudio;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di CP_1
secondo grado liquidate in € 900,00,olttre accessori di legge,in favore dell'appellante con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto,26.03.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4