Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1092
Articolo 2
Versione
24 gennaio 1971
Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 62.500.000 per la partecipazione dell'Italia, per il triennio 1969-1971, al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole dei Paesi in via di sviluppo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1971
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