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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1463/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1463/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]L, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Naso (C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 24/3/2020, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “-1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva (art. 69 CCNL-Scuola, letto in combinato disposto con l'art. 1, commi 44 e 45, legge n. 228/2012 e con l'art. 3, comma 2 Seq. Contr. pers. A.T.A. 27 luglio 2008) per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi presso l'Istituto Scolastico Comprensivo "E. Pestalozzi" di
ZI dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2019/2020 per tre anni scolastici;
2. Condannare il al pagamento delle somme corrispondenti alle Controparte_1 differenze sul trattamento economico dovuto pari ad € 2.830,80 pari al differenziale tra quanto corrisposto al D.S.G.A. titolare a titolo di indennità di direzione e quanto corrisposto alla ricorrente a titolo di compenso individuale accessori.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con condanna della P.A. alla restituzione dell'importo versato a titolo di contributo unificato” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 8/6/2021, rinviata d'ufficio al 10/1/2023, differita d'ufficio alle udienze del 19/7/2023, del 24/1/2024 e del
26/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'udienza del 14/6/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al
CTU dott.ssa seguiva quindi l'udienza del 21/2/2025; all'esito di tale ultima Persona_1
udienza per la discussione orale della causa, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU contabile. Veniva nominato CTU la dott.ssa dottore Persona_1
2 commercialista, con la formulazione del seguente quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti ed in particolare sulla base dei documenti nn. 3,4 e 5 allegati al ricorso, se - in tutto il periodo in cui ha svolto mansioni superiori nel ruolo Parte_1
di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi - abbia percepito l'indennità di direzione e tutti gli emolumenti spettanti per la funzione superiore espletata;
in caso negativo accerti il quantum dovuto dall'Amministrazione di appartenenza”.
La dott.ssa depositava la relazione peritale nei termini in data 15/11/2024. Per_1
2. In fatto e in diritto.
5. Con l'odierno ricorso dipendente del a tempo indeterminato dal 1 Parte_1 CP_2
settembre 2008 nella qualifica professionale di Assistente Amministrativo, inquadrato nell'area B del CCNL 2006/2009, posto che per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 le era stato conferito l'incarico di supplenza del D.S.G.A. da parte del Dirigente
Scolastico, presso l'Istituto Comprensivo “E. Pestalozzi" di ZI, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva (art. 69 CCNL-Scuola, letto in combinato disposto con l'art. 1, commi 44 e 45, legge n. 228/2012 e con l'art. 3, comma 2 Seq. Contr. pers. A.T.A. 27 luglio
2008) per lo svolgimento di mansioni superiori, e di condannare il al Controparte_1
pagamento delle somme corrispondenti alle differenze sul trattamento economico dovuto, pari ad € 2.830,80.
6. Si precisa in diritto che l'Art. 47 del CCNL 29/11/2007 così dispone:
“ 1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3 3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso.”.
7.L'art. 59 del CCNL 29/11/2007 così dispone:
“1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
3. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”.
8.L'Art. 56 del CCNL 29/11/2007 così dispone :
“1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006
l'indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore dell'indennità di direzione nella misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47.
4 5. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.”.
9.L'ipotesi di accordo CCNL del 21 giugno 2017, art.14 così dispone:
“ 1.1 posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
3. ...”.
10. L'ipotesi di accordo CCNL del 28 giugno 2018, art.14 così dispone:
1.1 posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
3. ...”.
5 11. L'art. 69 del CCNL 4/8/1995 comparto scuola, rubricato “Indennità di funzioni superiori e di reggenza” testualmente prevede:
“1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione e al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il Capo di istituto per un periodo superiore a 15 giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore Amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. ….”.
12. Il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 24.7.2003 ha confermato la validità dell'art. 69 del CCNL 4.8.1995 in materia di Indennità di funzioni superiori e di reggenza.
La sequenza contrattuale art. 142 sottoscritta il 2.2.2005 ha precisato che l'articolo in questione, continua a trovare applicazione nel comparto scuola ai soli fini dell'importo dell'indennità di direzione e di reggenza. Quanto indicato ai 2 capoversi precedenti è stato ribadito all'art. 146 – comma 1 - lett. g) punto 7 del CCNL 29/11/2007 che testualmente prevede “In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola … OMISSIS … g) “la seguente normativa” …
OMISSIS … 7) Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4/08/95, l'art. 21, comma 1, del CCNL 26/5/1999 e l'art. 33 CCNI 31/8/1999 (fondi non a carico del CCNL
24/7/2003 della scuola).”.
13. Il “Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Concernente Le Utilizzazioni E Le
Assegnazioni Provvisorie Del Personale Docente, Educativo Ed A.T.A. Per L'anno Scolastico
2010/2011” all'art.11 bis così dispone:
“Art. 11 bis - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura
6 1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 si provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale
25 luglio 2008. I criteri da adottare per l'attribuzione dell'incarico, sono definiti mediante contrattazione di Istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di compresenza di più soggetti aspiranti alla medesima nomina.
3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola.
4. Gli Uffici scolastici regionali predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri, modalità e termini da definire mediante contrattazione decentrata a livello regionale. I criteri da adottare, per la formulazione degli elenchi, devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica nonché degli aspiranti inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico di cui al comma 1. Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009 è riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni di cui al comma 3 in relazione alle disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle medesime. Le parti si riservano, su richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.
5. L' predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del Controparte_3
personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dell'articolo 47 del vigente contratto di comparto ovvero in quanto
7 beneficiario della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio
2008.
6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
7. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d'ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al
Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento citato. Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono retribuiti ai sensi dell'articolo 146, lettera g) n. 7) del CCNL/2007 “.
14. Come precisato dal CTU: “L'indennità di direzione in base alla Tab. 9 allegata al CCNL del 29/11/2007 è pari ad € 1.750,00 (parte fissa). Il CCNL del 19/4/2018 ha incrementato la parte fissa a € 1.828,00. Da tale indennità, secondo quanto precisato dalla Circolare MEF prot. 0107034 del 10/12/2012, deve essere detratto il Compenso individuale accessorio in godimento nel profilo di assistente amministrativo.
In tale Circolare viene richiamata anche la Nota prot. 0104476 del 7/12/2012 dell'IGOP
(Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico) secondo cui l'attribuzione dell'indennità esclude la corresponsione dei benefici della 1° e 2° posizione economica, ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 (compenso per la valorizzazione professionale ATA).
Il DSGA può dunque essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dall'assistente amministrativo destinatario delle nuove posizioni economiche di cui all'art. 7 del CCNL del biennio economico 2004/2005 (poi art. 50 CCNL 2007). In mancanza di personale destinatario dell'art. 7 sopra richiamato, la sostituzione, può essere disposta mediante conferimento di incarico specifico ai sensi arti. 47 del CCNL 2007.
La legge di stabilità per il 2013 (Legge 24/12/2012 n° 228 art. 1 commi 44 e 45) , a tutt'oggi vigente, ha disposto:
“ 44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi
8 incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.” (v. relazione peritale CTU pag. 8)
15. Ciò posto, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, quest'ultima ha ricevuto i seguenti incarichi:
- lettera di incarico del 1/9/2017 con la quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “E.
Pestalozzi" ha così disposto:
“Visto l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007; Vista l'ipotesi di CCNL del 21 giugno 2017, art. 14 comma 2- Direttore dei servizi generali e amministrativi — posti disponibili e/o vacanti — copertura;
la richiesta di revoca della II° posizione economica in godimento della dottoressa C… - Assistente Amministrativo a T.I. in servizio presso questa Istituzione
Scolastica (Prot. 4059/Fp del 31/08/2017); Considerata la disponibilità del posto di DSGA per l'a.s. 2017/18; Tenuto conto che alla circolare Prot. n. 4039 del 30/08/2017 n. 65 indirizzata agli Assistenti Amministrativi in servizio nell'Istituzione Scolastica ha espresso la propria disponibilità 1' Assistente Amministrativo;
Accertato che la Parte_1
IG.ra possiede i requisiti di esperienza nel profilo di Direttore s.g.a.; Parte_1
DISPONE CHE la IG.ra , … Assistente Amministrativo T.I. presso IC. Enrico Pestalozzi Parte_1 di ZI (Rm), è incaricata ai sensi dell' art. 47 del CCNL 29 novembre 2007 di svolgere le funzioni di D.S.G.A. per l'a.s. 2017/18 fino al 31/08/2018.
L'incarico in parola dà diritto all'attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente.”.
- lettera di incarico del 1/9/2018 con la quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “E.
Pestalozzi" ha così disposto:
9 “VISTO l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007; VISTO l'art. 47 del CCNL 29/11/2007;
VISTO l'ipotesi di CCNL dei 28 giugno 2018, art. 14 comma 2- Direttore dei servizi generali e amministrativi — posti disponibili e/o vacanti — copertura;
VISTA la comunicazione della
14 posizione economica in servizio presso questa Istituzione Scolastica (Prot. 3283/VI.1 /Fp dell'01/09/2018), che non è disponibile alla sostituzione del Direttore s.g.a. a.s. 2018/19;
CONSIDERATA la disponibilità del posto di DSGA per l'a.s. 2018/19; TENUTO CONTO che nel precedente anno scolastico ha svolto l'incarico di D.s.g.a. l'A. A. in Parte_1
servizio a T.I. presso questa Istituzione Scolastica e che la stessa conferma la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico anche per l'a.s. 2018/19 (Prot. n, 3279/E del
31/08/2018); Accertato che la IG.ra possiede i requisiti di esperienza Parte_1
nel profilo di Direttore s.g.a.;
DISPONE CHE la IG.ra Assistente Amministrativo T.I. presso l'1.C. Enrico Pestalozzi Parte_2 di ZI (Rm), è incaricata ai sensi dell' art. 47 del CCNL 29 novembre 2007 di svolgere le funzioni di D.S.G.A. per l'a.s. 2018/19 dal 01/09/2018 al 31/08/2019.
L'incarico in parola dà diritto all'attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente.”;
- lettera di incarico del 2/9/2019 con la quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “E.
Pestalozzi" ha così disposto:
“VISTO l'art. 47 del CCNL 29/11/2007; VISTO l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007;
VISTO l'ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018, art. 14 comma 2- Direttore dei servizi generali e amministrativi — posti disponibili e/o vacanti — copertura;
CONSIDERATA la disponibilità dei posto di DSGA per l'a.s. 2019/20;
CONSIDERATO che
all'interno dell'Istituzione
Scolastica non risultano assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica;
TENUTO CONTO che nel precedente anno scolastico ha svolto l'incarico di Co D.s.g.a. l'A. in servizio a I. presso questa Istituzione Scolastica e Parte_3
che la stessa conferma la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico anche per l'a.s. 2019/20 (Prot. n. 3241 dell'8/08/2019); ACCERTATO che ia IG.ra
[...]
benficiaria della prima posizione economica, possiede i requisiti di esperienza Parte_1
nel profilo di Direttore s.g.a.;
DISPONE CHE
10 la IG.ra Assistente Amministrativo T.I. presso l'1.C. Enrico Pestalozzi Parte_2 di ZI {Rm}, è incaricata ai sensi dell' art. 47 del CCNL 29 novembre 2007 di svolgere le funzioni di D.S.G.A. per l'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020.
L'incarico in parola dà diritto all'attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente.”.
16. Il CTU ha così concluso: “In risposta al quesito la sottoscritta ha accertato quali fossero le somme spettanti alla ricorrente per la funzione di DSGA, di cui la stessa è stata incaricata per gli A.S. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Considerate le somme liquidate come documentate dai cedolini paga prodotti, sono state calcolate le differenze spettanti nel periodo, rilevando che per l'a.s. 2017/2018 e 2018/2019 non sono emerse differenze a credito e solo per l'a.s. 2019/2020 è emersa una differenza di €
971,45 a favore della ricorrente” (v. relazione peritale pag. 11).
17. Osserva il decidente che la CTU è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara che spetta alla ricorrente per la funzione superiore di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (D.S.G.A.) espletata per il solo a.s. 2019/2020 la somma di € 971,45, non spettando alcuna somma per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Conseguentemente condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 971,45 per l'a.s. 2019/2020 per l'espletamento della funzione superiore di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo.
4. Le spese di lite.
18. In ordine alle spese di lite, state la soccombenza, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate definitivamente
[...]
in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 2830,80 compreso nel II scaglione come segue:
11 1) fase di studio della controversia: 888,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 444,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase istruttoria: 567,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 283,50
€
4) fase decisionale: 746,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 373,00
€
per un totale di € 49,00 per spese, di € 1313,00 € per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU a carico del soccombente, salvo il vincolo di solidarietà CP_1
a carico delle parti in favore del CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente per la funzione superiore di Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) espletata per il solo a.s. 2019/2020 a percepire la somma di € 971,45;
- accerta e dichiara che nulla è dovuto per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 971,45 per l'a.s. 2019/2020, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente liquidate in € 49,00 per spese, € 1313,00 € per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del
12 procuratore antistatario;
spese di CTU a carico del soccombente, salvo il vincolo di CP_1
solidarietà a carico delle parti in favore del CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 21 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1463/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]L, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Naso (C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 24/3/2020, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “-1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva (art. 69 CCNL-Scuola, letto in combinato disposto con l'art. 1, commi 44 e 45, legge n. 228/2012 e con l'art. 3, comma 2 Seq. Contr. pers. A.T.A. 27 luglio 2008) per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi presso l'Istituto Scolastico Comprensivo "E. Pestalozzi" di
ZI dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2019/2020 per tre anni scolastici;
2. Condannare il al pagamento delle somme corrispondenti alle Controparte_1 differenze sul trattamento economico dovuto pari ad € 2.830,80 pari al differenziale tra quanto corrisposto al D.S.G.A. titolare a titolo di indennità di direzione e quanto corrisposto alla ricorrente a titolo di compenso individuale accessori.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con condanna della P.A. alla restituzione dell'importo versato a titolo di contributo unificato” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 8/6/2021, rinviata d'ufficio al 10/1/2023, differita d'ufficio alle udienze del 19/7/2023, del 24/1/2024 e del
26/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'udienza del 14/6/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al
CTU dott.ssa seguiva quindi l'udienza del 21/2/2025; all'esito di tale ultima Persona_1
udienza per la discussione orale della causa, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU contabile. Veniva nominato CTU la dott.ssa dottore Persona_1
2 commercialista, con la formulazione del seguente quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti ed in particolare sulla base dei documenti nn. 3,4 e 5 allegati al ricorso, se - in tutto il periodo in cui ha svolto mansioni superiori nel ruolo Parte_1
di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi - abbia percepito l'indennità di direzione e tutti gli emolumenti spettanti per la funzione superiore espletata;
in caso negativo accerti il quantum dovuto dall'Amministrazione di appartenenza”.
La dott.ssa depositava la relazione peritale nei termini in data 15/11/2024. Per_1
2. In fatto e in diritto.
5. Con l'odierno ricorso dipendente del a tempo indeterminato dal 1 Parte_1 CP_2
settembre 2008 nella qualifica professionale di Assistente Amministrativo, inquadrato nell'area B del CCNL 2006/2009, posto che per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 le era stato conferito l'incarico di supplenza del D.S.G.A. da parte del Dirigente
Scolastico, presso l'Istituto Comprensivo “E. Pestalozzi" di ZI, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva (art. 69 CCNL-Scuola, letto in combinato disposto con l'art. 1, commi 44 e 45, legge n. 228/2012 e con l'art. 3, comma 2 Seq. Contr. pers. A.T.A. 27 luglio
2008) per lo svolgimento di mansioni superiori, e di condannare il al Controparte_1
pagamento delle somme corrispondenti alle differenze sul trattamento economico dovuto, pari ad € 2.830,80.
6. Si precisa in diritto che l'Art. 47 del CCNL 29/11/2007 così dispone:
“ 1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3 3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso.”.
7.L'art. 59 del CCNL 29/11/2007 così dispone:
“1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
3. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”.
8.L'Art. 56 del CCNL 29/11/2007 così dispone :
“1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006
l'indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore dell'indennità di direzione nella misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47.
4 5. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.”.
9.L'ipotesi di accordo CCNL del 21 giugno 2017, art.14 così dispone:
“ 1.1 posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
3. ...”.
10. L'ipotesi di accordo CCNL del 28 giugno 2018, art.14 così dispone:
1.1 posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
3. ...”.
5 11. L'art. 69 del CCNL 4/8/1995 comparto scuola, rubricato “Indennità di funzioni superiori e di reggenza” testualmente prevede:
“1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione e al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il Capo di istituto per un periodo superiore a 15 giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore Amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. ….”.
12. Il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 24.7.2003 ha confermato la validità dell'art. 69 del CCNL 4.8.1995 in materia di Indennità di funzioni superiori e di reggenza.
La sequenza contrattuale art. 142 sottoscritta il 2.2.2005 ha precisato che l'articolo in questione, continua a trovare applicazione nel comparto scuola ai soli fini dell'importo dell'indennità di direzione e di reggenza. Quanto indicato ai 2 capoversi precedenti è stato ribadito all'art. 146 – comma 1 - lett. g) punto 7 del CCNL 29/11/2007 che testualmente prevede “In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola … OMISSIS … g) “la seguente normativa” …
OMISSIS … 7) Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4/08/95, l'art. 21, comma 1, del CCNL 26/5/1999 e l'art. 33 CCNI 31/8/1999 (fondi non a carico del CCNL
24/7/2003 della scuola).”.
13. Il “Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Concernente Le Utilizzazioni E Le
Assegnazioni Provvisorie Del Personale Docente, Educativo Ed A.T.A. Per L'anno Scolastico
2010/2011” all'art.11 bis così dispone:
“Art. 11 bis - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura
6 1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 si provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale
25 luglio 2008. I criteri da adottare per l'attribuzione dell'incarico, sono definiti mediante contrattazione di Istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di compresenza di più soggetti aspiranti alla medesima nomina.
3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola.
4. Gli Uffici scolastici regionali predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri, modalità e termini da definire mediante contrattazione decentrata a livello regionale. I criteri da adottare, per la formulazione degli elenchi, devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica nonché degli aspiranti inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico di cui al comma 1. Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009 è riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni di cui al comma 3 in relazione alle disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle medesime. Le parti si riservano, su richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.
5. L' predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del Controparte_3
personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dell'articolo 47 del vigente contratto di comparto ovvero in quanto
7 beneficiario della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio
2008.
6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
7. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d'ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al
Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento citato. Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono retribuiti ai sensi dell'articolo 146, lettera g) n. 7) del CCNL/2007 “.
14. Come precisato dal CTU: “L'indennità di direzione in base alla Tab. 9 allegata al CCNL del 29/11/2007 è pari ad € 1.750,00 (parte fissa). Il CCNL del 19/4/2018 ha incrementato la parte fissa a € 1.828,00. Da tale indennità, secondo quanto precisato dalla Circolare MEF prot. 0107034 del 10/12/2012, deve essere detratto il Compenso individuale accessorio in godimento nel profilo di assistente amministrativo.
In tale Circolare viene richiamata anche la Nota prot. 0104476 del 7/12/2012 dell'IGOP
(Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico) secondo cui l'attribuzione dell'indennità esclude la corresponsione dei benefici della 1° e 2° posizione economica, ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 (compenso per la valorizzazione professionale ATA).
Il DSGA può dunque essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dall'assistente amministrativo destinatario delle nuove posizioni economiche di cui all'art. 7 del CCNL del biennio economico 2004/2005 (poi art. 50 CCNL 2007). In mancanza di personale destinatario dell'art. 7 sopra richiamato, la sostituzione, può essere disposta mediante conferimento di incarico specifico ai sensi arti. 47 del CCNL 2007.
La legge di stabilità per il 2013 (Legge 24/12/2012 n° 228 art. 1 commi 44 e 45) , a tutt'oggi vigente, ha disposto:
“ 44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi
8 incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.” (v. relazione peritale CTU pag. 8)
15. Ciò posto, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, quest'ultima ha ricevuto i seguenti incarichi:
- lettera di incarico del 1/9/2017 con la quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “E.
Pestalozzi" ha così disposto:
“Visto l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007; Vista l'ipotesi di CCNL del 21 giugno 2017, art. 14 comma 2- Direttore dei servizi generali e amministrativi — posti disponibili e/o vacanti — copertura;
la richiesta di revoca della II° posizione economica in godimento della dottoressa C… - Assistente Amministrativo a T.I. in servizio presso questa Istituzione
Scolastica (Prot. 4059/Fp del 31/08/2017); Considerata la disponibilità del posto di DSGA per l'a.s. 2017/18; Tenuto conto che alla circolare Prot. n. 4039 del 30/08/2017 n. 65 indirizzata agli Assistenti Amministrativi in servizio nell'Istituzione Scolastica ha espresso la propria disponibilità 1' Assistente Amministrativo;
Accertato che la Parte_1
IG.ra possiede i requisiti di esperienza nel profilo di Direttore s.g.a.; Parte_1
DISPONE CHE la IG.ra , … Assistente Amministrativo T.I. presso IC. Enrico Pestalozzi Parte_1 di ZI (Rm), è incaricata ai sensi dell' art. 47 del CCNL 29 novembre 2007 di svolgere le funzioni di D.S.G.A. per l'a.s. 2017/18 fino al 31/08/2018.
L'incarico in parola dà diritto all'attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente.”.
- lettera di incarico del 1/9/2018 con la quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “E.
Pestalozzi" ha così disposto:
9 “VISTO l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007; VISTO l'art. 47 del CCNL 29/11/2007;
VISTO l'ipotesi di CCNL dei 28 giugno 2018, art. 14 comma 2- Direttore dei servizi generali e amministrativi — posti disponibili e/o vacanti — copertura;
VISTA la comunicazione della
14 posizione economica in servizio presso questa Istituzione Scolastica (Prot. 3283/VI.1 /Fp dell'01/09/2018), che non è disponibile alla sostituzione del Direttore s.g.a. a.s. 2018/19;
CONSIDERATA la disponibilità del posto di DSGA per l'a.s. 2018/19; TENUTO CONTO che nel precedente anno scolastico ha svolto l'incarico di D.s.g.a. l'A. A. in Parte_1
servizio a T.I. presso questa Istituzione Scolastica e che la stessa conferma la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico anche per l'a.s. 2018/19 (Prot. n, 3279/E del
31/08/2018); Accertato che la IG.ra possiede i requisiti di esperienza Parte_1
nel profilo di Direttore s.g.a.;
DISPONE CHE la IG.ra Assistente Amministrativo T.I. presso l'1.C. Enrico Pestalozzi Parte_2 di ZI (Rm), è incaricata ai sensi dell' art. 47 del CCNL 29 novembre 2007 di svolgere le funzioni di D.S.G.A. per l'a.s. 2018/19 dal 01/09/2018 al 31/08/2019.
L'incarico in parola dà diritto all'attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente.”;
- lettera di incarico del 2/9/2019 con la quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “E.
Pestalozzi" ha così disposto:
“VISTO l'art. 47 del CCNL 29/11/2007; VISTO l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007;
VISTO l'ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018, art. 14 comma 2- Direttore dei servizi generali e amministrativi — posti disponibili e/o vacanti — copertura;
CONSIDERATA la disponibilità dei posto di DSGA per l'a.s. 2019/20;
CONSIDERATO che
all'interno dell'Istituzione
Scolastica non risultano assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica;
TENUTO CONTO che nel precedente anno scolastico ha svolto l'incarico di Co D.s.g.a. l'A. in servizio a I. presso questa Istituzione Scolastica e Parte_3
che la stessa conferma la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico anche per l'a.s. 2019/20 (Prot. n. 3241 dell'8/08/2019); ACCERTATO che ia IG.ra
[...]
benficiaria della prima posizione economica, possiede i requisiti di esperienza Parte_1
nel profilo di Direttore s.g.a.;
DISPONE CHE
10 la IG.ra Assistente Amministrativo T.I. presso l'1.C. Enrico Pestalozzi Parte_2 di ZI {Rm}, è incaricata ai sensi dell' art. 47 del CCNL 29 novembre 2007 di svolgere le funzioni di D.S.G.A. per l'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020.
L'incarico in parola dà diritto all'attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente.”.
16. Il CTU ha così concluso: “In risposta al quesito la sottoscritta ha accertato quali fossero le somme spettanti alla ricorrente per la funzione di DSGA, di cui la stessa è stata incaricata per gli A.S. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Considerate le somme liquidate come documentate dai cedolini paga prodotti, sono state calcolate le differenze spettanti nel periodo, rilevando che per l'a.s. 2017/2018 e 2018/2019 non sono emerse differenze a credito e solo per l'a.s. 2019/2020 è emersa una differenza di €
971,45 a favore della ricorrente” (v. relazione peritale pag. 11).
17. Osserva il decidente che la CTU è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara che spetta alla ricorrente per la funzione superiore di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (D.S.G.A.) espletata per il solo a.s. 2019/2020 la somma di € 971,45, non spettando alcuna somma per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Conseguentemente condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 971,45 per l'a.s. 2019/2020 per l'espletamento della funzione superiore di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo.
4. Le spese di lite.
18. In ordine alle spese di lite, state la soccombenza, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate definitivamente
[...]
in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 2830,80 compreso nel II scaglione come segue:
11 1) fase di studio della controversia: 888,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 444,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase istruttoria: 567,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 283,50
€
4) fase decisionale: 746,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 373,00
€
per un totale di € 49,00 per spese, di € 1313,00 € per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU a carico del soccombente, salvo il vincolo di solidarietà CP_1
a carico delle parti in favore del CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente per la funzione superiore di Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) espletata per il solo a.s. 2019/2020 a percepire la somma di € 971,45;
- accerta e dichiara che nulla è dovuto per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 971,45 per l'a.s. 2019/2020, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente liquidate in € 49,00 per spese, € 1313,00 € per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del
12 procuratore antistatario;
spese di CTU a carico del soccombente, salvo il vincolo di CP_1
solidarietà a carico delle parti in favore del CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 21 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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