Trib. Vicenza, sentenza 24/12/2025, n. 1817
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Venuta meno comunione morale e materiale tra coniugi

    Le parti hanno confermato la definitiva cessazione della comunione morale e materiale.

  • Accolto
    Necessità di monitoraggio e supporto per il minore e la famiglia

    Sussistono i presupposti per accogliere la richiesta congiunta dei genitori di affidare il minore ai Servizi Sociali, data la fragilità psicofisica del minore e le persistenti lacune nelle capacità genitoriali.

  • Accolto
    Interesse del minore ad avere una figura genitoriale di riferimento stabile

    Il collocamento presso il padre è considerato di maggiore interesse per il minore, essendo egli l'unica figura genitoriale di riferimento e per non destabilizzare il suo sviluppo psicofisico.

  • Accolto
    Collocamento del minore presso il padre

    La casa familiare viene assegnata al padre in quanto genitore collocatario del minore.

  • Rigettato
    Regolamentazione visite madre-figlio

    Le modalità di visita proposte dalle parti non appaiono adeguate allo stato attuale, si prevede un inserimento graduale della madre nella quotidianità del minore con visite bisettimanali pomeridiane, senza pernottamento, con facoltà dei Servizi Sociali di sospenderle se disturbanti.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento ordinario

    Viene confermato l'assegno di mantenimento di € 330,00 mensili a carico della madre, considerando i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, le sue esigenze evolutive e la situazione economica delle parti.

  • Accolto
    Spese straordinarie

    Le spese straordinarie vengono ripartite al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale.

  • Accolto
    Assegno unico

    L'assegno unico viene attribuito integralmente al padre come richiesto dalle parti.

  • Rigettato
    Spese di lite

    Le spese processuali vengono dichiarate compensate tra le parti.

  • Accolto
    Separazione personale

    La domanda di separazione è fondata e va accolta, avendo le parti confermato la cessazione della comunione morale e materiale.

  • Accolto
    Affido del minore

    Sussistono i presupposti per accogliere la richiesta congiunta dei genitori di affidare il minore ai Servizi Sociali, data la fragilità psicofisica del minore e le persistenti lacune nelle capacità genitoriali.

  • Accolto
    Collocamento del minore

    Il collocamento presso il padre è considerato di maggiore interesse per il minore, essendo egli l'unica figura genitoriale di riferimento e per non destabilizzare il suo sviluppo psicofisico.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    La casa familiare viene assegnata al padre in quanto genitore collocatario del minore.

  • Rigettato
    Modalità di visita

    Le modalità di visita proposte dalle parti non appaiono adeguate allo stato attuale, si prevede un inserimento graduale della madre nella quotidianità del minore con visite bisettimanali pomeridiane, senza pernottamento, con facoltà dei Servizi Sociali di sospenderle se disturbanti.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento

    Viene confermato l'assegno di mantenimento di € 330,00 mensili a carico della madre, considerando i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, le sue esigenze evolutive e la situazione economica delle parti.

  • Accolto
    Suddivisione spese straordinarie

    Le spese straordinarie vengono ripartite al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale.

  • Accolto
    Assegno unico

    L'assegno unico viene attribuito integralmente al padre come richiesto dalle parti.

  • Rigettato
    Spese di causa

    Le spese processuali vengono dichiarate compensate tra le parti.

  • Accolto
    Affido ai Servizi Sociali

    Sussistono i presupposti per accogliere la richiesta congiunta dei genitori di affidare il minore ai Servizi Sociali, data la fragilità psicofisica del minore e le persistenti lacune nelle capacità genitoriali.

  • Accolto
    Collocamento presso il padre

    Il collocamento presso il padre è considerato di maggiore interesse per il minore, essendo egli l'unica figura genitoriale di riferimento e per non destabilizzare il suo sviluppo psicofisico.

  • Rigettato
    Visite madre-figlio

    Le modalità di visita proposte dalle parti non appaiono adeguate allo stato attuale, si prevede un inserimento graduale della madre nella quotidianità del minore con visite bisettimanali pomeridiane, senza pernottamento, con facoltà dei Servizi Sociali di sospenderle se disturbanti.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento

    Viene confermato l'assegno di mantenimento di € 330,00 mensili a carico della madre, considerando i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, le sue esigenze evolutive e la situazione economica delle parti.

  • Accolto
    Spese straordinarie

    Le spese straordinarie vengono ripartite al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale.

  • Altro
    Liquidazione competenze

    Le spese di lite della Curatrice dei minori, ammessa al gratuito patrocinio, vengono condannate al pagamento al 50% ciascuno tra le parti, in favore dell'erario.

  • Accolto
    Conclusioni del PM

    Il Tribunale accoglie le conclusioni del curatore speciale in merito all'affido, collocamento e monitoraggio del minore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vicenza, sentenza 24/12/2025, n. 1817
    Giurisdizione : Trib. Vicenza
    Numero : 1817
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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