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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/12/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. SC GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5378/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVETTI Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. BAGGIO IVETTE elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCHIN Controparte_1 C.F._2
AR elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FACCHIN AR
CONVENUTO
Avv. MICHELA CRESSONI in qualità di Curatrice speciale del minore Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e a fissare separata residenza;
pagina 1 di 14 2 ) disporre l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti con Persona_1 mandato di vigilanza e supporto e con obbligo di relazione semestrale al Tribunale, con richiesta che le decisioni di carattere medico e sanitario vengano riservate ai genitori;
3 ) disporre che il minore sia collocato presso il padre, con conseguente assegnazione allo stesso della casa familiare sita in Brendola (VI) via Monterosso n. 26;
4 ) disporre che la signora possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le Parte_1 Per_1 modalità indicate congiuntamente dai genitori con le note del 05.06.2025 o secondo le diverse modalità che verranno individuate dai Servizi Sociali, con facoltà per la madre di comunicare quotidianamente a mezzo telefono con il figlio dotandolo all'uopo di telefonino cosicchè, qualora lo desideri, possa chiamare la madre;
5 ) disporre che la signora corrisponda al signor a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , la somma mensile di € 250,00 ( Per_1 duecentocinquanta/00 ) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto intestato al resistente;
6 ) disporre che le spese straordinarie vengano ripartite al 50% tra i genitori secondo quanto disposto nelle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Vicenza;
7 ) disporre che l'assegno unico per il figlio minore venga riscosso integralmente dal padre signor
; Controparte_1
8 ) con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: si precisano le conclusioni in via istruttoria come da memoria autorizzata del
02.05.2025”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia accogliere le rassegnate conclusioni
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed a fissare separata residenza;
2. Disporre l'affidamento del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti con mandato di vigilanza e supporto e con obbligo di relazione semestrale al Tribunale;
3. Disporre che il minore sia collocato presso il padre, con conseguente assegnazione allo stesso della casa familiare sita in Brendola (VI), Via Monterosso n. 26;
4. Disporre che , previa comunicazione dell'attuale dimora e formale Parte_1 trasferimento della propria residenza, possa vedere secondo le modalità indicate Per_1 congiuntamente con note del 5/6/2025 o secondo le diverse modalità che verranno individuate dai
Servizi Sociali;
pagina 2 di 14
5. Disporre a carico di l'assegno di mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1
dell'importo mensile di Euro 330,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a
[...]
, in qualità di genitore assegnatario, con versamento a mezzo bonifico alle Controparte_1 seguenti coordinate bancarie intestate al resistente: [...] presso
Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, facendo decorrere tale obbligo sin dal mese di dicembre 2023, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Famiglie Operai e Impiegati;
6. Disporre che l'assegno unico e universale per figli a carico venga assegnato al padre
; Controparte_1
7. Disporre che le spese straordinarie vengano suddivise tra i genitori al 50% secondo le Linee Guida di cui al Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza e condannare al versamento delle spese straordinarie sostenute da Parte_1
a partire dal mese di dicembre 2023; Controparte_1
8. Con vittoria di spese e compensi di causa secondo le tabelle in vigore”.
Conclusioni del Curatore speciale: “1) Disporre l'affido del minore ai Servizi Sociali Persona_1 territorialmente competenti con mandato di vigilanza e supporto alla genitorialità e con obbligo di relazione semestrale al Tribunale;
2) Disporre che il minore sia collocato presso il padre, con conseguente assegnazione allo stesso della casa familiare sita in Brendola (VI), Via Monterosso n. 26;
3) Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé secondo le modalità indicate Per_1 congiuntamente dai genitori o secondo le diverse modalità che verranno individuate dai Servizi
Sociali;
4) Disporre che la madre corrisponda al signor a titolo di contributo nel Parte_2 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 330,00 (trecentotrenta/00), con Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Famiglie Operai e Impiegati.
5) Disporre che la madre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-ricreative, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale.
6) Chiede la liquidazione delle competenze maturate essendo il minore ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni del curatore.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/11/2023, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 chiedere la separazione personale dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 in data 30/4/2005 con rito civile in Verona e da cui era nato il figlio in data 9/9/2010. Dava Per_1
pagina 3 di 14 atto che nel tempo veniva meno la comunione morale e spirituale tra coniugi;
che il figlio viveva nella casa coniugale in Brendola (VI) via Monterosso n. 26 con entrambi i genitori;
che aveva frequentato la scuola primaria comunale di Brendola sino alla quarta elementare, mentre per la quinta elementare, la prima e seconda media aveva frequentato la scuola parentale per comune decisione dei genitori;
che in occasione della pandemia nel 2020 i genitori di comune accordo avevano deciso di ritirare il bambino dalla scuola pubblica e di proseguire l'istruzione in un ambiente più protetto meno esposto a contatti e conflitti;
che al tempo del deposito del ricorso aveva ripreso a frequentare la scuola pubblica Per_1 comunale;
che i genitori svolgevano entrambi attività imprenditoriale, di talché ella si occupava di commercializzazione di arredamenti mentre il convenuto era titolare della ditta individuale “Il vino della terra di Acco Giampietro” attiva nel commercio dei vini;
che i genitori erano agevolati da orari di lavori flessibili;
che la casa coniugale era di sua proprietà per averla acquistata dal coniuge che comunque si era riservato l'usufrutto; che il costo delle utenze ammontava ad euro 400,00 mensili pagati da entrambi. In relazione alle capacità reddituali delle parti, evidenziava: di essere Pt_1 titolare della ditta individuale “SMR di Sacco Maria Rosa” di cui alle dichiarazioni dei redditi prodotte, che aveva la nuda proprietà dell'immobile adibito a residenza coniugale (come detto), che aveva altresì la nuda proprietà di terreni siti nel Comune di Brendola, che era titolare di conto corrente n. 2393554 acceso presso Banca Mediolanum e n. 75236 acceso presso banca online Banca N26. Quanto al convenuto ella evidenziava: che egli era titolare della ditta indicata, che era proprietario di un immobile in Altavilla Vicentina su cui l'ex moglie aveva il diritto di abitazione, concesso Persona_2 al tempo della loro separazione quando i figli non erano ancora economicamente autosufficienti, che egli era titolare di un deposito di risparmio amministrato presso Intesa San Paolo S.p.A. nonché di un conto corrente presso Sparkasse. Con riferimento al regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore, chiedeva affido condiviso, collocamento paritario presso i genitori con i quali avrebbe trascorso quattordici giorni al mese con ciascuno oltre alle vacanze, con assegnazione della casa familiare a sé e mantenimento diretto del minore oltre a ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
Alla prima udienza del 9/5/2024 il Tribunale verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di e disponeva l'audizione del minore. CP_1
Alla successiva udienza del 6/6/2024 l'attrice riferiva al Giudice che il minore non se la sentiva di essere sentito, sicché la causa veniva discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione.
Successivamente, in data 3/9/2024, la Tutela Minori distretto Ovest dell'Ulss 8 depositava relazione al
Tribunale segnalando la presa in carico del minore su segnalazione pervenuta dai Servizi Sociali di
Brendola ai quali il padre si era rivolto. Il Servizio di Tutela Minori evidenziava la presenza di gravi pagina 4 di 14 criticità in avuto riguardo al suo sviluppo psicofisico, criticità che non venivano affatto Per_1 riconosciute dalla madre e sottovalutate e minimizzate dal padre: concludevano per l'affido del minore ai Servizi Sociali al fine di poter monitorare e approfondire la situazione familiare e l'evoluzione di
. Con ordinanza dell'11/9/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo dal Collegio al fine di Per_1 consentire il contraddittorio rispetto alla relazione depositata medio tempore ed eventualmente nominare un Curatore speciale del minore.
Successivamente, alla udienza dell'8/10/2024, l'attrice insisteva per le conclusioni già rassegnate, ritenendo non necessaria la nomina di un Curatore speciale. Discuteva la causa su autorizzazione del
Giudice relatore che poi nuovamente la rimetteva in decisione al Collegio.
Con decreto del 13/2/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo poiché veniva rilevata l'erronea declaratoria di contumacia del convenuto per mancato rispetto dei termini di legge tra la data della notifica del ricorso, perfezionatasi per posta per compiuta giacenza e la data della prima udienza.
Disponeva la rinnovazione della notifica e fissava udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 22/4/2025 si costituiva in giudizio , chiedendo di dichiarare la CP_1 separazione personale dei coniugi con affido del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso di sé. Chiedeva disporsi assegno di mantenimento a carico della madre per la prole di euro 500,00 mensili, con decorrenza dal dicembre 2023, con assegno unico attribuito unicamente al padre. Assegnazione della casa familiare a sé in qualità di genitore collocatario e spese straordinarie suddivise tra le parti come da Protocollo del Tribunale.
Il convenuto evidenziava che aveva abbandonato la casa coniugale nel dicembre 2023 senza Pt_1 alcun preavviso, lasciando ivi il marito ed il figlio minorenne. Allontanandosi dalla casa familiare l'attrice aveva fatto venir meno qualsivoglia contributo economico a sé ed alla famiglia, soprattutto al figlio. Neppure contribuiva al pagamento delle spese per utenze domestiche come invece da lei dichiarato in ricorso. Il convenuto evidenziava che la madre frequentava il figlio sporadicamente, solo di prima mattina ogni due settimane, allorché si recava presso l'abitazione coniugale, per il resto restando completamente assente dalla vita di . La circostanza era stata confermata anche da Per_1
ai Servizi Sociali stessi. Il convenuto dava atto con sorpresa del fatto che la madre in ricorso Pt_1 non avesse nemmeno accennato alle gravi difficoltà medico sanitarie del minore, nonché ai suoi disturbi legati alle competenze motorie, linguistico-comunicative e socio-relazionali. L'attrice aveva sempre minimizzato le plurime problematiche riscontrate dal figlio ed i suoi ritardi nel neuro sviluppo, come emerso anche in occasione della visita domiciliare dei Servizi Sociali del 2/10/2023. In più occasioni, di contro, egli aveva proposto a di sottoporre il figlio a visite specialistiche per Pt_1 monitorare la situazione del minore che fin dai primi anni di vita manifestava difficoltà pagina 5 di 14 nell'apprendimento e nello sviluppo, ma lei opponeva il proprio consenso. Ciononostante, preoccupato per il figlio, il padre si decideva a portarlo in data 14/6/2023 per una visita dallo psicologo dott.
, il quale subito suggeriva un consulto con i Servizi Sociali per una valutazione più Persona_3 approfondita. Il convenuto presentava dunque segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di Brendola in data 5/7/2023 per approfondire la situazione del figlio. Le disabilità di venivano confermate Per_1 in occasione della prima visita neuropsichiatrica del 13/9/2023 che diagnostica la presenza di “grave disturbo del neuro sviluppo che coinvolge le competenze motorie, linguistico-comunicative, socio- relazionali, cognitive in bambino con alterato processamento delle situazioni sensoriali, caratteristiche somatiche peculiari e verosimile ipoevolutismo staturoponderale”. A partire dal luglio 2024 veniva predisposto un servizio di educativa domiciliare con UOS Consultori Familiari e Tutela Minori del distretto ovest dell'Ulss 8, con l'educatrice . Progressivamente il minore iniziava a Testimone_1 migliorare. Alla data del deposito della comparsa di risposta veniva assistito dalla dott.ssa Per_1
medico chirurgo specialista in pediatria. evidenziava dunque che la Persona_4 CP_1 ricostruzione dell'attrice in punto di fatto era inveritiera: la madre frequentava solo sporadicamente il minore che veniva invece quotidianamente accudito dal padre in via esclusiva, il quale si occupava di accompagnarlo a scuola ed alle attività extrascolastiche: nell'anno 2024-2025 frequentava la Per_1 classe prima media dell'istituto F. Muttoni di Sarego, assistito da tre insegnanti di sostegno e aveva iniziato a frequentare l'associazione Oltre le Parole ASD in Montecchio Maggiore ove seguiva un progetto di tipo educativo e sociale predisposto nell'ambito della pet therapy ogni lunedì e giovedì pomeriggio. Il convenuto si occupava di sostenerne integralmente i costi delle attività del figlio e di accompagnarlo. Sotto il profilo economico-reddituale, evidenziava di non essere proprietario dell'immobile sito in Altavilla Vicentina, ma di essere titolare effettivamente di un'impresa individuale nell'ambito della commercializzazione di vini. Negli ultimi tre anni a ritroso dalla data del deposito del ricorso, egli esponeva di aver dichiarato un reddito di circa euro 17.000,00 all'anno. CP_1
CP_ evidenziava di percepire mensilmente una pensione di euro 1.050,00 da di essere titolare di un conto corrente bancario acceso presso Sparkasse, e di aver stipulato con Findomestic un contratto di cessione di 1/5 della propria pensione per un totale di euro 24.240,00 con 120 rate mensili di euro
202,00 l'una, di cui aveva versato già 53 rate. Il convenuto evidenziava che la condotta abbandonica della madre rispetto al figlio non poteva essere messa in discussione, chiariva di non conoscere nemmeno l'attuale indirizzo di residenza di e dunque di non poter prendere in esame una Pt_1 eventuale idoneità della stessa ad ospitare . Alla luce di tutto quanto precede, aderiva Per_1 CP_1 alla richiesta di affido condiviso del minore, ma con collocamento presso di sé, con assegnazione della casa coniugale. Chiedeva che l'attrice rendesse nota la collocazione della propria abitazione e che pagina 6 di 14 lasciasse i Servizi Sociali esprimersi in relazione alla idoneità della stessa per il figlio. Chiedeva visite madre-figlio per un weekend al mese e tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15.00 ad orario di cena. Oltre alla ripartizione dei tempi di frequentazione con il minore durante le vacanze. Chiedeva che i Servizi
Sociali continuassero l'attività di monitoraggio ed un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre di euro 500,00 mensili da versarsi retroattivamente a partire dalla data di abbandono del tetto coniugale (dicembre 2023). Assegno unico al padre e spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale.
Alla udienza del 22/5/2025 il Giudice relatore sentiva le parti che rilasciavano le dichiarazioni di cui a verbale ed all'esito i procuratori chiedevano un rinvio per tentare la conciliazione. Le parti davano atto di aver raggiunto successivamente un accordo e così con ordinanza del 5/6/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con decreto del 12/6/2025, considerato che le parti rassegnavano conclusioni conformi ma contrarie alle indicazioni offerte dai Servizi Sociali, che proponevano invece l'affido di ai Servizi Per_1
Sociali, il Tribunale nominava un Curatore speciale del minore, l'avv. Michela Cressoni, e rimetteva la causa sul ruolo per consentire la sua costituzione in giudizio.
Con comparsa del 31/7/2025 si costituiva in giudizio la Curatrice speciale del minore, la quale chiedeva all'intestato Tribunale, all'esito dell'incontro con il medesimo, del confronto con gli specialisti e con gli educatori della Tutela Minori che seguivano e del confronto con i genitori, nonostante i Per_1 progressi ottenuti, comunque l'affido del medesimo ai Servizi Sociali, con mandato di monitoraggio e vigilanza e obbligo di relazione semestrale sull'andamento del figlio della coppia.
Alla udienza del 9/9/2025 il Giudice relatore invitava le parti ad aggiornare la propria documentazione reddituale, invitava i Servizi Sociali a depositare una relazione di aggiornamento entro l'1/10/2025 e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava al 27/11/2025 la udienza di rimessione della causa in decisione al Collegio, assegnando a ritroso i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. ridotti per scritti conclusivi e previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
Con ordinanza del 28/11/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione è fondata e va accolta, avendo le parti chiarito e confermato, come dalle dichiarazioni rilasciate al Giudice relatore, che è definitivamente venuta meno la comunione morale e materiale tra di essi.
In relazione alle condizioni della separazione, avuto precipuo riguardo al regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio minore (nato il [...]), affetto da “grave disturbo Per_1 del neuro sviluppo che coinvolge le competenze motorie, linguistico-comunicative, socio-relazionali, pagina 7 di 14 cognitive in bambino con alterato processamento delle situazioni sensoriali, caratteristiche somatiche peculiari e verosimile ipoevolutismo staturoponderale”, va precisato quanto in appresso.
Il Collegio prende atto che le parti hanno da ultimo rassegnato eguali conclusioni a quelle indicate dai
Servizi Sociali (recte, dalla Tutela Minori distretto Ovest dell'Ulss 8) ed a quelle del Curatore speciale nominato in punto di affido, ed eguali conclusioni a quelle del Curatore speciale in punto di collocamento e visite per il genitore non collocatario.
In buona sostanza, le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre l'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti con mandato di monitoraggio e vigilanza e obbligo di relazione semestrale, il collocamento presso il padre e visite madre-figlio come da accordi tra loro intercorsi e individuate con note depositate in giudizio in data 5/6/2025, ovvero secondo il seguente calendario: “- 1 (un) weekend al mese (da venerdì doposcuola a domenica ora di cena) con pernottamento presso la madre, da individuarsi previo accordo entro il mese precedente;
- tutti i mercoledì dalle ore 15:00 all'ora di cena presso la madre, dopo la cena la madre porterà dal padre;
- le festività natalizie presso Per_1 ciascun genitore ad anni alterni rispettivamente dal 24 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01.; - le vacanze pasquali presso ciascun genitore per 3 giorni consecutivi da concordarsi di anno in anno;
- le vacanze estive presso la madre per 10 giorni da determinarsi entro giugno, compatibilmente con le attività svolte da presso l'Associazione Oltre le Parole ASD” (cfr. note delle parti del 5/6/2025). Per_1
In alternativa, le parti e la Curatrice speciale hanno chiesto che le visite venissero regolamentate secondo le modalità scelte dai Servizi Sociali stessi.
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per recepire la richiesta congiunta dei genitori di affidare il minore ai Servizi Sociali, i quali avranno il potere di decidere sulle questioni di maggior rilevanza per il medesimo in caso di insanabile contrasto tra i genitori, nonché sussistono i presupposti per recepire la richiesta di collocarlo presso il padre, cui conseguentemente va pure assegnata la casa coniugale.
Va altresì attribuito, come richiesto dalle parti, il mandato di vigilanza e monitoraggio ai Servizi
Sociali, con obbligo di relazione al Giudice Tutelare ogni sei mesi, e ciò in ragione delle gravi disabilità riscontrate sul minore e delle persistenti lacune ravvisate nelle capacità genitoriali delle parti.
Corre anzitutto l'obbligo di evidenziare che lo stato di salute psicofisica di è particolarmente Per_1 fragile e delicato. I Servizi Sociali, vuoi con la relazione depositata in data 3/9/2024 vuoi con la relazione depositata in data 3/10/2025, hanno evidenziato a più riprese le difficoltà dei genitori ad affrontare le speciali e rilevanti esigenze del minore, che peraltro vanno intese in progressivo aumento, in funzione della crescita biologica.
La relazione dei Servizi Sociali depositata in data 3/9/2024 ha evidenziato che al momento della segnalazione del padre in data 5/7/2023, il minore aveva frequentato la scuola dell'obbligo solo fino pagina 8 di 14 alla terza elementare, ad indirizzo steineriano, tuttavia, dopo la pandemia da Covid 19 è stato ritirato per intraprendere un percorso di educazione parentale, che però dagli accertamenti compiuti non è risultato validamente effettuato. I Servizi Sociali hanno da subito riscontrato, anche dopo i primi colloqui con il padre, una generale preoccupante situazione di trascuratezza rispetto alle esigenze di carattere medico sanitario del bambino, avendo riferito di preferire una medicina di tipo CP_1 alternativa e naturale a quella tradizionale. La diagnosi di grave disturbo del neurosviluppo incidente sulle capacità motorie, linguistico-comunicative e socio-relazionali è stata così raggiunta solo in data
13/9/2023 a seguito di visita neuropsichiatrica cui si è sottoposto il minore grazie all'intervento decisivo degli assistenti sociali. Sempre grazie a questi ultimi, il padre ha poi nuovamente iscritto alla scuola pubblica presso l'istituto comprensivo Muttoni di Sarego. Per_1
La prima relazione dei Servizi Sociali dunque mette in evidenza, da un lato, le incertezze del padre nel saper scegliere ed individuare un adeguato percorso di sostegno medico ed educativo da far intraprendere al figlio per far fronte alle sue problematiche e, dall'altro lato, la forte opposizione manifestata dalla madre ad accettare il reale e critico stato di sviluppo evolutivo del figlio.
Non va sottaciuto, in effetti, che proprio allorché è venuta a conoscenza dell'esito della Pt_1 relazione della visita neuropsichiatrica, in occasione di una visita domiciliare dei Servizi Sociali, la stessa ha manifestato un comportamento inadeguato e pregiudizievole per il minore, utilizzando un tono di voce alto per esprimere il proprio disaccordo con quanto ivi dichiarato dal padre, ciò che ha portato il bambino a rannicchiarsi e portarsi le mani al volto e ad uscire dalla stanza. Il comportamento
è proseguito nonostante i richiami degli assistenti sociali, che evidentemente non sono stati sufficienti per sollecitare un più mite temperamento, nonostante il disagio manifestato dal figlio, con ciò dimostrando di non sapere riconoscere né anteporre a sé le sue speciali esigenze.
I Servizi Sociali hanno comunque dato atto del fatto che i genitori stanno progressivamente raggiungendo una consapevolezza sempre maggiore delle reali necessità di : essi hanno saputo Per_1 accettare l'intervento ed il sostegno dei Servizi Sociali e degli educatori, soprattutto per il tramite del servizio di educativa domiciliare attivato per due ore e mezza una volta a settimana con il personale specializzato del centro “Oltre le parole”, centro già frequentato da al di fuori dell'orario Per_1 scolastico.
Il monitoraggio del nucleo è proseguito così dal 2023 sino al 2025 sicché da ultimo, su invito del
Tribunale, i Servizi Sociali hanno depositato una seconda relazione in data 3/10/2025.
L'aggiornamento ha tuttavia evidenziato, nonostante i progressi compiuti dal minore, sia a scuola sia durante le attività extrascolastiche, che i genitori non sono ancora autonomi nella gestione quotidiana del figlio: permangono, in effetti, criticità nelle capacità genitoriali delle parti che impongono di pagina 9 di 14 disporre l'affido ai Servizi Sociali e di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare.
In particolare, gli assistenti sociali hanno evidenziato che in talune circostanze non si è Per_1 presentato in condizioni igienico sanitarie adeguate e ha mostrato di soffrire di carenze nutrizionali, tenuto conto dell'accresciuto bisogno energetico legato all'età in via di sviluppo. Il padre, figura di riferimento quotidiana del minore, di cui si occupa in via sostanzialmente esclusiva dal 2023, nonostante richiamato più volte sulle predette criticità, pur nell'intento di dar corso ad una specifica scelta educativa (ovverossia quella di far seguire al figlio una dieta basata su prodotti biologici, priva di zuccheri), non ha saputo sempre raccogliere con prontezza le indicazioni ricevute dagli educatori e dagli insegnanti di , che ne hanno evidenziato in più occasioni l'inadeguatezza, Per_1 individuandone il carattere pregiudizievole per il figlio.
Ciò posto, il Collegio tuttavia non può che prendere atto del fatto che allo stato il collocamento del minore presso il padre costituisca soluzione di maggiore interesse per il medesimo, tenuto conto che egli rappresenta sicuramente l'unica figura genitoriale di riferimento, dovendosi ritenere, vista la patologia di cui è affetto il bambino, che qualsivoglia cambiamento in tal senso recherebbe pregiudizio e destabilizzazione al suo sviluppo psicofisico e tenuto conto che proprio per questa ragione il minore ha sempre dimostrato molta diffidenza a frequentare e ad aprirsi a persone esterne al nucleo familiare
(in merito, si legga dell'episodio narrato dalla Curatrice speciale in comparsa di costituzione circa il momento di incontro con il minore , durato qualche minuto proprio per non turbarlo con la Per_1 propria presenza).
Non solo.
Il collocamento presso il padre consente al minore di proseguire agevolmente il suo percorso rieducativo extrascolastico presso il centro “Oltre le parole” e ogni altra attività che si rendesse necessaria per il suo sviluppo evolutivo, atteso che il padre ha sempre dimostrato di riuscire a prendersene cura.
In ragione di tutto quanto precede, va confermato l'affido ai Servizi Sociali, il collocamento presso il padre, cui pure va assegnata la casa familiare sita in Brendola alla via Monterosso n. 26, e il mandato di monitoraggio e vigilanza dei Servizi sul nucleo familiare affinché continuino a fornire un fattivo supporto nella gestione quotidiana del figlio, prendendo le decisioni di maggior interesse per il minore in caso di insanabile contrasto dei genitori, depositando una relazione al Giudice Tutelare a cadenza semestrale, che individui eventualmente tempestivamente situazioni di pregiudizio per il minore e la necessità di dar corso ad interventi di sostegno e tutela più adeguati per il medesimo.
Quanto ai diritti di visita madre-figlio va osservato quanto segue.
Dal monitoraggio del nucleo familiare è emerso non solo che è il genitore che più ha Pt_1
pagina 10 di 14 dimostrato fragilità e criticità nel saper comprendere ed accettare la disabilità del figlio, ma anche che è il genitore che ha manifestato con più pervicacia la propria opposizione a far sì che venisse Per_1 sottoposto agli accertamenti medico sanitari del caso. In effetti, rappresenta circostanza pacifica e non contestata in giudizio che è stato il padre del bambino ad attivarsi nel 2023 per segnalare ai Servizi
Sociali la condizione in cui versava il minore, avendo egli riportato che la segnalazione è stata tardiva proprio per non entrare in conflitto con la madre che invece non era d'accordo (cfr. verbale d'udienza del 22/5/2025; cfr. relazione dei Servizi Sociali del 3/9/2024).
Altrettanto pacifico in giudizio è che si sia allontanata dalla casa coniugale nel dicembre 2023- Pt_1 gennaio 2024 in via definitiva lasciandovi il marito ed il figlio, per trasferirsi da sola altrove (cfr. verbale d'udienza del 3/9/2024).
L'attuale frequentazione della madre con il figlio è emersa essere sporadica, talvolta si Pt_1 recherebbe la mattina a casa del figlio prima che vada a scuola. Sulle effettive cadenze di tali incontri le parti non sono d'accordo, il padre riferisce di incontri occasionali, la madre riferisce di incontri quotidiani. A prescindere da ciò, va tuttavia osservato che allo stato i Servizi Sociali hanno confermato che la presenza della madre nella vita del minore è assai limitata e ridotta, al punto che i tempi di frequentazione che le parti chiedono al Tribunale di recepire rispetto al rapporto madre-figlio non appaiono allo stato adeguati, dovendosi invece propendere per un inserimento graduale di Pt_1 nella nuova quotidianità di . Per_1
Per tutte queste ragioni, il Collegio reputa necessario prevedere un diritto di visita madre-figlio a cadenza bisettimanale, di pomeriggio, esclusi i pernotti, previo accordo con il padre ed i Servizi Sociali
e nel rispetto delle attività educative extrascolastiche del minore, con facoltà per i Servizi Sociali di sospendere tali visite se disturbanti, nell'esclusivo interesse di . Nulla osta alle telefonate Per_1 quotidiane madre-figlio, da effettuarsi compatibilmente agli impegni ed alla salute psicofisica del minore.
Le vacanze saranno trascorse ad anni alterni con i genitori il giorno di Natale, di Capodanno, di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo.
Avuto riguardo alle questioni economiche va evidenziato quanto segue.
Già con le note a conclusioni conformi depositate in data 5/6/2025 le parti avevano chiesto al Tribunale di porre a carico della madre un assegno di mantenimento in favore del padre per il minore di euro
330,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo, con assegno unico da attribuire al padre in qualità di genitore collocatario.
Nonostante da ultimo abbia chiesto di ridurre tale contributo, il Collegio ritiene di confermare Pt_1 sul punto l'assegno previamente stabilito in accordo delle parti non più tardi di giugno del corrente pagina 11 di 14 anno (giugno 2025).
Benché la dichiarazione dei redditi del 2025 (anno 2024) abbia evidenziato un reddito da attività
d'impresa irrisorio (euro 1.446,00), non va sottaciuto che la dichiarazione dei redditi del 2024 (anno
2023) ha invece evidenziato una disponibilità reddituale mensile netta di euro 3.849,00 (a fronte di un reddito imponibile d'impresa di euro 68.580,00 con imposta netta di euro 22.389,00) mentre la dichiarazione dei redditi del 2023 (anno 2022) ha evidenziato una disponibilità reddituale mensile netta di euro 966,00 (a fronte di un reddito imponibile di euro 13.756,00 con imposta netta di euro 2.168,00)
(cfr. nota del 28/9/25 e doc. 12 attrice).
L'attrice risulta poi nuda proprietaria di numerosi terreni siti nel Comune di Brendola (cfr. doc. 3 attrice), oltreché nuda proprietaria della casa familiare (cfr. doc. 3 attrice) e titolare di un conto corrente bancario sul quale risultano giacenze per oltre 35.000,00 euro a fine settembre 2023 (cfr. doc. 7 attrice).
La documentazione bancaria in questione riporta le operazioni eseguite da marzo 2022 a settembre
2023; in essa sono presenti numerosi accrediti in contati o di assegni bancari di importi non irrisori e che dunque non collimano esattamente con la riportata meno prospera situazione reddituale legata all'attività imprenditoriale che l'attrice riferisce, in particolare, all'anno 2022. Deve allora desumersi una non piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate.
D'altro canto, la situazione economico reddituale del convenuto è la seguente: per l'anno 2024
(dichiarazione dei redditi del 2025) reddito di euro 1.293,00 al mese (reddito imponibile di euro
19.440,00 e imposta netta di euro 3.918,00), per l'anno 2023 (dichiarazione dei redditi del 2024) reddito di euro 1.284,00 al mese (reddito imponibile di euro 19.189,00 e imposta netta di euro
3.771,00) e per l'anno 2022 (dichiarazione dei redditi del 2023) reddito di euro 1.249,00 al mese
(reddito imponibile di euro 17.773,53 e imposta netta di euro 2.785,26) (cfr. nota del 25/9/2025 del convenuto).
Tenuto allora conto dei tempi di permanenza del minore presso il padre e presso la madre come più su stabiliti, dell'età di (di anni 15 compiuti), delle sue specifiche esigenze evolutive, si rende Per_1 necessario imporre un contributo al mantenimento per la prole a carico della madre di euro 330,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale. L'assegno unico va attribuito al padre integralmente come richiesto dalle parti.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno dichiarate compensate tra le parti, atteso l'esito della decisione e la delicatezza degli interessi coinvolti, riguardanti la tutela e la salute del minore. Le parti vanno condannate al pagamento delle spese in favore dell'erario rispetto ai compensi maturati dalla Curatrice speciale del minore, ammessa al gratuito patrocinio, nella misura di metà ciascuno (fasi di studio, pagina 12 di 14 introduttiva, trattazione e decisionale, importi medi, valore indeterminabile a complessità bassa, DM
55/2014).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Verona in data 30/4/2005, con atto trascritto al n. 15, parte 2, sezione C, anno
2005 del Comune di Verona.
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. AFFIDA ai Servizi Sociali territorialmente competenti il minore , i quali in caso di Persona_1 insanabile contrasto dei genitori prenderanno le decisioni di maggior interesse per il minore, specialmente avuto riguardo a quelle di carattere medico sanitario ed educativo, con obbligo di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare ed obbligo di relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi, segnalando tempestivamente criticità e qualsivoglia situazione di pregiudizio dovesse prospettarsi ai danni di , oltreché la necessità di interventi di sostegno da intraprendere nell'interesse del Per_1 bambino.
4. DISPONE che il minore sia collocato presso il padre.
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Brendola (VI), alla via Monterosso n. 26, a Controparte_1 che ivi vivrà con il figlio minore.
6. DISPONE che la madre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, da concordarsi previamente con il padre ed i Servizi Sociali, tenuto conto delle attività extrascolastiche in cui è impegnato , senza pernotto. Con la precisazione che i Servizi Sociali avranno facoltà di Per_1 interromperle se disturbanti o pregiudizievoli per il minore. Il giorno di Natale, di Capodanno, di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi ad anni alterni con i genitori.
7. PONE a carico di un assegno di mantenimento ordinario per il figlio in favore Parte_1 di di euro 330,00 al mese, soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, Controparte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
8. DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dal padre.
9. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
10. CONDANNA e al pagamento al 50% ciascuno delle spese Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 di lite della Curatrice dei minori, avv. Michela Cressoni, in favore dell'erario che quantifica pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa come per legge.
11. MANDA la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
12. SI CH.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.
IL GIUDICE EST.
SC SI
IL PRESIDENTE
EL LL
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. SC GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5378/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVETTI Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. BAGGIO IVETTE elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCHIN Controparte_1 C.F._2
AR elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FACCHIN AR
CONVENUTO
Avv. MICHELA CRESSONI in qualità di Curatrice speciale del minore Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e a fissare separata residenza;
pagina 1 di 14 2 ) disporre l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti con Persona_1 mandato di vigilanza e supporto e con obbligo di relazione semestrale al Tribunale, con richiesta che le decisioni di carattere medico e sanitario vengano riservate ai genitori;
3 ) disporre che il minore sia collocato presso il padre, con conseguente assegnazione allo stesso della casa familiare sita in Brendola (VI) via Monterosso n. 26;
4 ) disporre che la signora possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le Parte_1 Per_1 modalità indicate congiuntamente dai genitori con le note del 05.06.2025 o secondo le diverse modalità che verranno individuate dai Servizi Sociali, con facoltà per la madre di comunicare quotidianamente a mezzo telefono con il figlio dotandolo all'uopo di telefonino cosicchè, qualora lo desideri, possa chiamare la madre;
5 ) disporre che la signora corrisponda al signor a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , la somma mensile di € 250,00 ( Per_1 duecentocinquanta/00 ) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto intestato al resistente;
6 ) disporre che le spese straordinarie vengano ripartite al 50% tra i genitori secondo quanto disposto nelle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Vicenza;
7 ) disporre che l'assegno unico per il figlio minore venga riscosso integralmente dal padre signor
; Controparte_1
8 ) con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: si precisano le conclusioni in via istruttoria come da memoria autorizzata del
02.05.2025”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia accogliere le rassegnate conclusioni
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed a fissare separata residenza;
2. Disporre l'affidamento del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti con mandato di vigilanza e supporto e con obbligo di relazione semestrale al Tribunale;
3. Disporre che il minore sia collocato presso il padre, con conseguente assegnazione allo stesso della casa familiare sita in Brendola (VI), Via Monterosso n. 26;
4. Disporre che , previa comunicazione dell'attuale dimora e formale Parte_1 trasferimento della propria residenza, possa vedere secondo le modalità indicate Per_1 congiuntamente con note del 5/6/2025 o secondo le diverse modalità che verranno individuate dai
Servizi Sociali;
pagina 2 di 14
5. Disporre a carico di l'assegno di mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1
dell'importo mensile di Euro 330,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a
[...]
, in qualità di genitore assegnatario, con versamento a mezzo bonifico alle Controparte_1 seguenti coordinate bancarie intestate al resistente: [...] presso
Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, facendo decorrere tale obbligo sin dal mese di dicembre 2023, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Famiglie Operai e Impiegati;
6. Disporre che l'assegno unico e universale per figli a carico venga assegnato al padre
; Controparte_1
7. Disporre che le spese straordinarie vengano suddivise tra i genitori al 50% secondo le Linee Guida di cui al Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza e condannare al versamento delle spese straordinarie sostenute da Parte_1
a partire dal mese di dicembre 2023; Controparte_1
8. Con vittoria di spese e compensi di causa secondo le tabelle in vigore”.
Conclusioni del Curatore speciale: “1) Disporre l'affido del minore ai Servizi Sociali Persona_1 territorialmente competenti con mandato di vigilanza e supporto alla genitorialità e con obbligo di relazione semestrale al Tribunale;
2) Disporre che il minore sia collocato presso il padre, con conseguente assegnazione allo stesso della casa familiare sita in Brendola (VI), Via Monterosso n. 26;
3) Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé secondo le modalità indicate Per_1 congiuntamente dai genitori o secondo le diverse modalità che verranno individuate dai Servizi
Sociali;
4) Disporre che la madre corrisponda al signor a titolo di contributo nel Parte_2 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 330,00 (trecentotrenta/00), con Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Famiglie Operai e Impiegati.
5) Disporre che la madre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-ricreative, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale.
6) Chiede la liquidazione delle competenze maturate essendo il minore ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni del curatore.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/11/2023, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 chiedere la separazione personale dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 in data 30/4/2005 con rito civile in Verona e da cui era nato il figlio in data 9/9/2010. Dava Per_1
pagina 3 di 14 atto che nel tempo veniva meno la comunione morale e spirituale tra coniugi;
che il figlio viveva nella casa coniugale in Brendola (VI) via Monterosso n. 26 con entrambi i genitori;
che aveva frequentato la scuola primaria comunale di Brendola sino alla quarta elementare, mentre per la quinta elementare, la prima e seconda media aveva frequentato la scuola parentale per comune decisione dei genitori;
che in occasione della pandemia nel 2020 i genitori di comune accordo avevano deciso di ritirare il bambino dalla scuola pubblica e di proseguire l'istruzione in un ambiente più protetto meno esposto a contatti e conflitti;
che al tempo del deposito del ricorso aveva ripreso a frequentare la scuola pubblica Per_1 comunale;
che i genitori svolgevano entrambi attività imprenditoriale, di talché ella si occupava di commercializzazione di arredamenti mentre il convenuto era titolare della ditta individuale “Il vino della terra di Acco Giampietro” attiva nel commercio dei vini;
che i genitori erano agevolati da orari di lavori flessibili;
che la casa coniugale era di sua proprietà per averla acquistata dal coniuge che comunque si era riservato l'usufrutto; che il costo delle utenze ammontava ad euro 400,00 mensili pagati da entrambi. In relazione alle capacità reddituali delle parti, evidenziava: di essere Pt_1 titolare della ditta individuale “SMR di Sacco Maria Rosa” di cui alle dichiarazioni dei redditi prodotte, che aveva la nuda proprietà dell'immobile adibito a residenza coniugale (come detto), che aveva altresì la nuda proprietà di terreni siti nel Comune di Brendola, che era titolare di conto corrente n. 2393554 acceso presso Banca Mediolanum e n. 75236 acceso presso banca online Banca N26. Quanto al convenuto ella evidenziava: che egli era titolare della ditta indicata, che era proprietario di un immobile in Altavilla Vicentina su cui l'ex moglie aveva il diritto di abitazione, concesso Persona_2 al tempo della loro separazione quando i figli non erano ancora economicamente autosufficienti, che egli era titolare di un deposito di risparmio amministrato presso Intesa San Paolo S.p.A. nonché di un conto corrente presso Sparkasse. Con riferimento al regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore, chiedeva affido condiviso, collocamento paritario presso i genitori con i quali avrebbe trascorso quattordici giorni al mese con ciascuno oltre alle vacanze, con assegnazione della casa familiare a sé e mantenimento diretto del minore oltre a ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
Alla prima udienza del 9/5/2024 il Tribunale verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di e disponeva l'audizione del minore. CP_1
Alla successiva udienza del 6/6/2024 l'attrice riferiva al Giudice che il minore non se la sentiva di essere sentito, sicché la causa veniva discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione.
Successivamente, in data 3/9/2024, la Tutela Minori distretto Ovest dell'Ulss 8 depositava relazione al
Tribunale segnalando la presa in carico del minore su segnalazione pervenuta dai Servizi Sociali di
Brendola ai quali il padre si era rivolto. Il Servizio di Tutela Minori evidenziava la presenza di gravi pagina 4 di 14 criticità in avuto riguardo al suo sviluppo psicofisico, criticità che non venivano affatto Per_1 riconosciute dalla madre e sottovalutate e minimizzate dal padre: concludevano per l'affido del minore ai Servizi Sociali al fine di poter monitorare e approfondire la situazione familiare e l'evoluzione di
. Con ordinanza dell'11/9/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo dal Collegio al fine di Per_1 consentire il contraddittorio rispetto alla relazione depositata medio tempore ed eventualmente nominare un Curatore speciale del minore.
Successivamente, alla udienza dell'8/10/2024, l'attrice insisteva per le conclusioni già rassegnate, ritenendo non necessaria la nomina di un Curatore speciale. Discuteva la causa su autorizzazione del
Giudice relatore che poi nuovamente la rimetteva in decisione al Collegio.
Con decreto del 13/2/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo poiché veniva rilevata l'erronea declaratoria di contumacia del convenuto per mancato rispetto dei termini di legge tra la data della notifica del ricorso, perfezionatasi per posta per compiuta giacenza e la data della prima udienza.
Disponeva la rinnovazione della notifica e fissava udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 22/4/2025 si costituiva in giudizio , chiedendo di dichiarare la CP_1 separazione personale dei coniugi con affido del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso di sé. Chiedeva disporsi assegno di mantenimento a carico della madre per la prole di euro 500,00 mensili, con decorrenza dal dicembre 2023, con assegno unico attribuito unicamente al padre. Assegnazione della casa familiare a sé in qualità di genitore collocatario e spese straordinarie suddivise tra le parti come da Protocollo del Tribunale.
Il convenuto evidenziava che aveva abbandonato la casa coniugale nel dicembre 2023 senza Pt_1 alcun preavviso, lasciando ivi il marito ed il figlio minorenne. Allontanandosi dalla casa familiare l'attrice aveva fatto venir meno qualsivoglia contributo economico a sé ed alla famiglia, soprattutto al figlio. Neppure contribuiva al pagamento delle spese per utenze domestiche come invece da lei dichiarato in ricorso. Il convenuto evidenziava che la madre frequentava il figlio sporadicamente, solo di prima mattina ogni due settimane, allorché si recava presso l'abitazione coniugale, per il resto restando completamente assente dalla vita di . La circostanza era stata confermata anche da Per_1
ai Servizi Sociali stessi. Il convenuto dava atto con sorpresa del fatto che la madre in ricorso Pt_1 non avesse nemmeno accennato alle gravi difficoltà medico sanitarie del minore, nonché ai suoi disturbi legati alle competenze motorie, linguistico-comunicative e socio-relazionali. L'attrice aveva sempre minimizzato le plurime problematiche riscontrate dal figlio ed i suoi ritardi nel neuro sviluppo, come emerso anche in occasione della visita domiciliare dei Servizi Sociali del 2/10/2023. In più occasioni, di contro, egli aveva proposto a di sottoporre il figlio a visite specialistiche per Pt_1 monitorare la situazione del minore che fin dai primi anni di vita manifestava difficoltà pagina 5 di 14 nell'apprendimento e nello sviluppo, ma lei opponeva il proprio consenso. Ciononostante, preoccupato per il figlio, il padre si decideva a portarlo in data 14/6/2023 per una visita dallo psicologo dott.
, il quale subito suggeriva un consulto con i Servizi Sociali per una valutazione più Persona_3 approfondita. Il convenuto presentava dunque segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di Brendola in data 5/7/2023 per approfondire la situazione del figlio. Le disabilità di venivano confermate Per_1 in occasione della prima visita neuropsichiatrica del 13/9/2023 che diagnostica la presenza di “grave disturbo del neuro sviluppo che coinvolge le competenze motorie, linguistico-comunicative, socio- relazionali, cognitive in bambino con alterato processamento delle situazioni sensoriali, caratteristiche somatiche peculiari e verosimile ipoevolutismo staturoponderale”. A partire dal luglio 2024 veniva predisposto un servizio di educativa domiciliare con UOS Consultori Familiari e Tutela Minori del distretto ovest dell'Ulss 8, con l'educatrice . Progressivamente il minore iniziava a Testimone_1 migliorare. Alla data del deposito della comparsa di risposta veniva assistito dalla dott.ssa Per_1
medico chirurgo specialista in pediatria. evidenziava dunque che la Persona_4 CP_1 ricostruzione dell'attrice in punto di fatto era inveritiera: la madre frequentava solo sporadicamente il minore che veniva invece quotidianamente accudito dal padre in via esclusiva, il quale si occupava di accompagnarlo a scuola ed alle attività extrascolastiche: nell'anno 2024-2025 frequentava la Per_1 classe prima media dell'istituto F. Muttoni di Sarego, assistito da tre insegnanti di sostegno e aveva iniziato a frequentare l'associazione Oltre le Parole ASD in Montecchio Maggiore ove seguiva un progetto di tipo educativo e sociale predisposto nell'ambito della pet therapy ogni lunedì e giovedì pomeriggio. Il convenuto si occupava di sostenerne integralmente i costi delle attività del figlio e di accompagnarlo. Sotto il profilo economico-reddituale, evidenziava di non essere proprietario dell'immobile sito in Altavilla Vicentina, ma di essere titolare effettivamente di un'impresa individuale nell'ambito della commercializzazione di vini. Negli ultimi tre anni a ritroso dalla data del deposito del ricorso, egli esponeva di aver dichiarato un reddito di circa euro 17.000,00 all'anno. CP_1
CP_ evidenziava di percepire mensilmente una pensione di euro 1.050,00 da di essere titolare di un conto corrente bancario acceso presso Sparkasse, e di aver stipulato con Findomestic un contratto di cessione di 1/5 della propria pensione per un totale di euro 24.240,00 con 120 rate mensili di euro
202,00 l'una, di cui aveva versato già 53 rate. Il convenuto evidenziava che la condotta abbandonica della madre rispetto al figlio non poteva essere messa in discussione, chiariva di non conoscere nemmeno l'attuale indirizzo di residenza di e dunque di non poter prendere in esame una Pt_1 eventuale idoneità della stessa ad ospitare . Alla luce di tutto quanto precede, aderiva Per_1 CP_1 alla richiesta di affido condiviso del minore, ma con collocamento presso di sé, con assegnazione della casa coniugale. Chiedeva che l'attrice rendesse nota la collocazione della propria abitazione e che pagina 6 di 14 lasciasse i Servizi Sociali esprimersi in relazione alla idoneità della stessa per il figlio. Chiedeva visite madre-figlio per un weekend al mese e tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15.00 ad orario di cena. Oltre alla ripartizione dei tempi di frequentazione con il minore durante le vacanze. Chiedeva che i Servizi
Sociali continuassero l'attività di monitoraggio ed un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre di euro 500,00 mensili da versarsi retroattivamente a partire dalla data di abbandono del tetto coniugale (dicembre 2023). Assegno unico al padre e spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale.
Alla udienza del 22/5/2025 il Giudice relatore sentiva le parti che rilasciavano le dichiarazioni di cui a verbale ed all'esito i procuratori chiedevano un rinvio per tentare la conciliazione. Le parti davano atto di aver raggiunto successivamente un accordo e così con ordinanza del 5/6/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con decreto del 12/6/2025, considerato che le parti rassegnavano conclusioni conformi ma contrarie alle indicazioni offerte dai Servizi Sociali, che proponevano invece l'affido di ai Servizi Per_1
Sociali, il Tribunale nominava un Curatore speciale del minore, l'avv. Michela Cressoni, e rimetteva la causa sul ruolo per consentire la sua costituzione in giudizio.
Con comparsa del 31/7/2025 si costituiva in giudizio la Curatrice speciale del minore, la quale chiedeva all'intestato Tribunale, all'esito dell'incontro con il medesimo, del confronto con gli specialisti e con gli educatori della Tutela Minori che seguivano e del confronto con i genitori, nonostante i Per_1 progressi ottenuti, comunque l'affido del medesimo ai Servizi Sociali, con mandato di monitoraggio e vigilanza e obbligo di relazione semestrale sull'andamento del figlio della coppia.
Alla udienza del 9/9/2025 il Giudice relatore invitava le parti ad aggiornare la propria documentazione reddituale, invitava i Servizi Sociali a depositare una relazione di aggiornamento entro l'1/10/2025 e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava al 27/11/2025 la udienza di rimessione della causa in decisione al Collegio, assegnando a ritroso i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. ridotti per scritti conclusivi e previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
Con ordinanza del 28/11/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione è fondata e va accolta, avendo le parti chiarito e confermato, come dalle dichiarazioni rilasciate al Giudice relatore, che è definitivamente venuta meno la comunione morale e materiale tra di essi.
In relazione alle condizioni della separazione, avuto precipuo riguardo al regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio minore (nato il [...]), affetto da “grave disturbo Per_1 del neuro sviluppo che coinvolge le competenze motorie, linguistico-comunicative, socio-relazionali, pagina 7 di 14 cognitive in bambino con alterato processamento delle situazioni sensoriali, caratteristiche somatiche peculiari e verosimile ipoevolutismo staturoponderale”, va precisato quanto in appresso.
Il Collegio prende atto che le parti hanno da ultimo rassegnato eguali conclusioni a quelle indicate dai
Servizi Sociali (recte, dalla Tutela Minori distretto Ovest dell'Ulss 8) ed a quelle del Curatore speciale nominato in punto di affido, ed eguali conclusioni a quelle del Curatore speciale in punto di collocamento e visite per il genitore non collocatario.
In buona sostanza, le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre l'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti con mandato di monitoraggio e vigilanza e obbligo di relazione semestrale, il collocamento presso il padre e visite madre-figlio come da accordi tra loro intercorsi e individuate con note depositate in giudizio in data 5/6/2025, ovvero secondo il seguente calendario: “- 1 (un) weekend al mese (da venerdì doposcuola a domenica ora di cena) con pernottamento presso la madre, da individuarsi previo accordo entro il mese precedente;
- tutti i mercoledì dalle ore 15:00 all'ora di cena presso la madre, dopo la cena la madre porterà dal padre;
- le festività natalizie presso Per_1 ciascun genitore ad anni alterni rispettivamente dal 24 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01.; - le vacanze pasquali presso ciascun genitore per 3 giorni consecutivi da concordarsi di anno in anno;
- le vacanze estive presso la madre per 10 giorni da determinarsi entro giugno, compatibilmente con le attività svolte da presso l'Associazione Oltre le Parole ASD” (cfr. note delle parti del 5/6/2025). Per_1
In alternativa, le parti e la Curatrice speciale hanno chiesto che le visite venissero regolamentate secondo le modalità scelte dai Servizi Sociali stessi.
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per recepire la richiesta congiunta dei genitori di affidare il minore ai Servizi Sociali, i quali avranno il potere di decidere sulle questioni di maggior rilevanza per il medesimo in caso di insanabile contrasto tra i genitori, nonché sussistono i presupposti per recepire la richiesta di collocarlo presso il padre, cui conseguentemente va pure assegnata la casa coniugale.
Va altresì attribuito, come richiesto dalle parti, il mandato di vigilanza e monitoraggio ai Servizi
Sociali, con obbligo di relazione al Giudice Tutelare ogni sei mesi, e ciò in ragione delle gravi disabilità riscontrate sul minore e delle persistenti lacune ravvisate nelle capacità genitoriali delle parti.
Corre anzitutto l'obbligo di evidenziare che lo stato di salute psicofisica di è particolarmente Per_1 fragile e delicato. I Servizi Sociali, vuoi con la relazione depositata in data 3/9/2024 vuoi con la relazione depositata in data 3/10/2025, hanno evidenziato a più riprese le difficoltà dei genitori ad affrontare le speciali e rilevanti esigenze del minore, che peraltro vanno intese in progressivo aumento, in funzione della crescita biologica.
La relazione dei Servizi Sociali depositata in data 3/9/2024 ha evidenziato che al momento della segnalazione del padre in data 5/7/2023, il minore aveva frequentato la scuola dell'obbligo solo fino pagina 8 di 14 alla terza elementare, ad indirizzo steineriano, tuttavia, dopo la pandemia da Covid 19 è stato ritirato per intraprendere un percorso di educazione parentale, che però dagli accertamenti compiuti non è risultato validamente effettuato. I Servizi Sociali hanno da subito riscontrato, anche dopo i primi colloqui con il padre, una generale preoccupante situazione di trascuratezza rispetto alle esigenze di carattere medico sanitario del bambino, avendo riferito di preferire una medicina di tipo CP_1 alternativa e naturale a quella tradizionale. La diagnosi di grave disturbo del neurosviluppo incidente sulle capacità motorie, linguistico-comunicative e socio-relazionali è stata così raggiunta solo in data
13/9/2023 a seguito di visita neuropsichiatrica cui si è sottoposto il minore grazie all'intervento decisivo degli assistenti sociali. Sempre grazie a questi ultimi, il padre ha poi nuovamente iscritto alla scuola pubblica presso l'istituto comprensivo Muttoni di Sarego. Per_1
La prima relazione dei Servizi Sociali dunque mette in evidenza, da un lato, le incertezze del padre nel saper scegliere ed individuare un adeguato percorso di sostegno medico ed educativo da far intraprendere al figlio per far fronte alle sue problematiche e, dall'altro lato, la forte opposizione manifestata dalla madre ad accettare il reale e critico stato di sviluppo evolutivo del figlio.
Non va sottaciuto, in effetti, che proprio allorché è venuta a conoscenza dell'esito della Pt_1 relazione della visita neuropsichiatrica, in occasione di una visita domiciliare dei Servizi Sociali, la stessa ha manifestato un comportamento inadeguato e pregiudizievole per il minore, utilizzando un tono di voce alto per esprimere il proprio disaccordo con quanto ivi dichiarato dal padre, ciò che ha portato il bambino a rannicchiarsi e portarsi le mani al volto e ad uscire dalla stanza. Il comportamento
è proseguito nonostante i richiami degli assistenti sociali, che evidentemente non sono stati sufficienti per sollecitare un più mite temperamento, nonostante il disagio manifestato dal figlio, con ciò dimostrando di non sapere riconoscere né anteporre a sé le sue speciali esigenze.
I Servizi Sociali hanno comunque dato atto del fatto che i genitori stanno progressivamente raggiungendo una consapevolezza sempre maggiore delle reali necessità di : essi hanno saputo Per_1 accettare l'intervento ed il sostegno dei Servizi Sociali e degli educatori, soprattutto per il tramite del servizio di educativa domiciliare attivato per due ore e mezza una volta a settimana con il personale specializzato del centro “Oltre le parole”, centro già frequentato da al di fuori dell'orario Per_1 scolastico.
Il monitoraggio del nucleo è proseguito così dal 2023 sino al 2025 sicché da ultimo, su invito del
Tribunale, i Servizi Sociali hanno depositato una seconda relazione in data 3/10/2025.
L'aggiornamento ha tuttavia evidenziato, nonostante i progressi compiuti dal minore, sia a scuola sia durante le attività extrascolastiche, che i genitori non sono ancora autonomi nella gestione quotidiana del figlio: permangono, in effetti, criticità nelle capacità genitoriali delle parti che impongono di pagina 9 di 14 disporre l'affido ai Servizi Sociali e di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare.
In particolare, gli assistenti sociali hanno evidenziato che in talune circostanze non si è Per_1 presentato in condizioni igienico sanitarie adeguate e ha mostrato di soffrire di carenze nutrizionali, tenuto conto dell'accresciuto bisogno energetico legato all'età in via di sviluppo. Il padre, figura di riferimento quotidiana del minore, di cui si occupa in via sostanzialmente esclusiva dal 2023, nonostante richiamato più volte sulle predette criticità, pur nell'intento di dar corso ad una specifica scelta educativa (ovverossia quella di far seguire al figlio una dieta basata su prodotti biologici, priva di zuccheri), non ha saputo sempre raccogliere con prontezza le indicazioni ricevute dagli educatori e dagli insegnanti di , che ne hanno evidenziato in più occasioni l'inadeguatezza, Per_1 individuandone il carattere pregiudizievole per il figlio.
Ciò posto, il Collegio tuttavia non può che prendere atto del fatto che allo stato il collocamento del minore presso il padre costituisca soluzione di maggiore interesse per il medesimo, tenuto conto che egli rappresenta sicuramente l'unica figura genitoriale di riferimento, dovendosi ritenere, vista la patologia di cui è affetto il bambino, che qualsivoglia cambiamento in tal senso recherebbe pregiudizio e destabilizzazione al suo sviluppo psicofisico e tenuto conto che proprio per questa ragione il minore ha sempre dimostrato molta diffidenza a frequentare e ad aprirsi a persone esterne al nucleo familiare
(in merito, si legga dell'episodio narrato dalla Curatrice speciale in comparsa di costituzione circa il momento di incontro con il minore , durato qualche minuto proprio per non turbarlo con la Per_1 propria presenza).
Non solo.
Il collocamento presso il padre consente al minore di proseguire agevolmente il suo percorso rieducativo extrascolastico presso il centro “Oltre le parole” e ogni altra attività che si rendesse necessaria per il suo sviluppo evolutivo, atteso che il padre ha sempre dimostrato di riuscire a prendersene cura.
In ragione di tutto quanto precede, va confermato l'affido ai Servizi Sociali, il collocamento presso il padre, cui pure va assegnata la casa familiare sita in Brendola alla via Monterosso n. 26, e il mandato di monitoraggio e vigilanza dei Servizi sul nucleo familiare affinché continuino a fornire un fattivo supporto nella gestione quotidiana del figlio, prendendo le decisioni di maggior interesse per il minore in caso di insanabile contrasto dei genitori, depositando una relazione al Giudice Tutelare a cadenza semestrale, che individui eventualmente tempestivamente situazioni di pregiudizio per il minore e la necessità di dar corso ad interventi di sostegno e tutela più adeguati per il medesimo.
Quanto ai diritti di visita madre-figlio va osservato quanto segue.
Dal monitoraggio del nucleo familiare è emerso non solo che è il genitore che più ha Pt_1
pagina 10 di 14 dimostrato fragilità e criticità nel saper comprendere ed accettare la disabilità del figlio, ma anche che è il genitore che ha manifestato con più pervicacia la propria opposizione a far sì che venisse Per_1 sottoposto agli accertamenti medico sanitari del caso. In effetti, rappresenta circostanza pacifica e non contestata in giudizio che è stato il padre del bambino ad attivarsi nel 2023 per segnalare ai Servizi
Sociali la condizione in cui versava il minore, avendo egli riportato che la segnalazione è stata tardiva proprio per non entrare in conflitto con la madre che invece non era d'accordo (cfr. verbale d'udienza del 22/5/2025; cfr. relazione dei Servizi Sociali del 3/9/2024).
Altrettanto pacifico in giudizio è che si sia allontanata dalla casa coniugale nel dicembre 2023- Pt_1 gennaio 2024 in via definitiva lasciandovi il marito ed il figlio, per trasferirsi da sola altrove (cfr. verbale d'udienza del 3/9/2024).
L'attuale frequentazione della madre con il figlio è emersa essere sporadica, talvolta si Pt_1 recherebbe la mattina a casa del figlio prima che vada a scuola. Sulle effettive cadenze di tali incontri le parti non sono d'accordo, il padre riferisce di incontri occasionali, la madre riferisce di incontri quotidiani. A prescindere da ciò, va tuttavia osservato che allo stato i Servizi Sociali hanno confermato che la presenza della madre nella vita del minore è assai limitata e ridotta, al punto che i tempi di frequentazione che le parti chiedono al Tribunale di recepire rispetto al rapporto madre-figlio non appaiono allo stato adeguati, dovendosi invece propendere per un inserimento graduale di Pt_1 nella nuova quotidianità di . Per_1
Per tutte queste ragioni, il Collegio reputa necessario prevedere un diritto di visita madre-figlio a cadenza bisettimanale, di pomeriggio, esclusi i pernotti, previo accordo con il padre ed i Servizi Sociali
e nel rispetto delle attività educative extrascolastiche del minore, con facoltà per i Servizi Sociali di sospendere tali visite se disturbanti, nell'esclusivo interesse di . Nulla osta alle telefonate Per_1 quotidiane madre-figlio, da effettuarsi compatibilmente agli impegni ed alla salute psicofisica del minore.
Le vacanze saranno trascorse ad anni alterni con i genitori il giorno di Natale, di Capodanno, di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo.
Avuto riguardo alle questioni economiche va evidenziato quanto segue.
Già con le note a conclusioni conformi depositate in data 5/6/2025 le parti avevano chiesto al Tribunale di porre a carico della madre un assegno di mantenimento in favore del padre per il minore di euro
330,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo, con assegno unico da attribuire al padre in qualità di genitore collocatario.
Nonostante da ultimo abbia chiesto di ridurre tale contributo, il Collegio ritiene di confermare Pt_1 sul punto l'assegno previamente stabilito in accordo delle parti non più tardi di giugno del corrente pagina 11 di 14 anno (giugno 2025).
Benché la dichiarazione dei redditi del 2025 (anno 2024) abbia evidenziato un reddito da attività
d'impresa irrisorio (euro 1.446,00), non va sottaciuto che la dichiarazione dei redditi del 2024 (anno
2023) ha invece evidenziato una disponibilità reddituale mensile netta di euro 3.849,00 (a fronte di un reddito imponibile d'impresa di euro 68.580,00 con imposta netta di euro 22.389,00) mentre la dichiarazione dei redditi del 2023 (anno 2022) ha evidenziato una disponibilità reddituale mensile netta di euro 966,00 (a fronte di un reddito imponibile di euro 13.756,00 con imposta netta di euro 2.168,00)
(cfr. nota del 28/9/25 e doc. 12 attrice).
L'attrice risulta poi nuda proprietaria di numerosi terreni siti nel Comune di Brendola (cfr. doc. 3 attrice), oltreché nuda proprietaria della casa familiare (cfr. doc. 3 attrice) e titolare di un conto corrente bancario sul quale risultano giacenze per oltre 35.000,00 euro a fine settembre 2023 (cfr. doc. 7 attrice).
La documentazione bancaria in questione riporta le operazioni eseguite da marzo 2022 a settembre
2023; in essa sono presenti numerosi accrediti in contati o di assegni bancari di importi non irrisori e che dunque non collimano esattamente con la riportata meno prospera situazione reddituale legata all'attività imprenditoriale che l'attrice riferisce, in particolare, all'anno 2022. Deve allora desumersi una non piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate.
D'altro canto, la situazione economico reddituale del convenuto è la seguente: per l'anno 2024
(dichiarazione dei redditi del 2025) reddito di euro 1.293,00 al mese (reddito imponibile di euro
19.440,00 e imposta netta di euro 3.918,00), per l'anno 2023 (dichiarazione dei redditi del 2024) reddito di euro 1.284,00 al mese (reddito imponibile di euro 19.189,00 e imposta netta di euro
3.771,00) e per l'anno 2022 (dichiarazione dei redditi del 2023) reddito di euro 1.249,00 al mese
(reddito imponibile di euro 17.773,53 e imposta netta di euro 2.785,26) (cfr. nota del 25/9/2025 del convenuto).
Tenuto allora conto dei tempi di permanenza del minore presso il padre e presso la madre come più su stabiliti, dell'età di (di anni 15 compiuti), delle sue specifiche esigenze evolutive, si rende Per_1 necessario imporre un contributo al mantenimento per la prole a carico della madre di euro 330,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale. L'assegno unico va attribuito al padre integralmente come richiesto dalle parti.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno dichiarate compensate tra le parti, atteso l'esito della decisione e la delicatezza degli interessi coinvolti, riguardanti la tutela e la salute del minore. Le parti vanno condannate al pagamento delle spese in favore dell'erario rispetto ai compensi maturati dalla Curatrice speciale del minore, ammessa al gratuito patrocinio, nella misura di metà ciascuno (fasi di studio, pagina 12 di 14 introduttiva, trattazione e decisionale, importi medi, valore indeterminabile a complessità bassa, DM
55/2014).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Verona in data 30/4/2005, con atto trascritto al n. 15, parte 2, sezione C, anno
2005 del Comune di Verona.
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. AFFIDA ai Servizi Sociali territorialmente competenti il minore , i quali in caso di Persona_1 insanabile contrasto dei genitori prenderanno le decisioni di maggior interesse per il minore, specialmente avuto riguardo a quelle di carattere medico sanitario ed educativo, con obbligo di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare ed obbligo di relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi, segnalando tempestivamente criticità e qualsivoglia situazione di pregiudizio dovesse prospettarsi ai danni di , oltreché la necessità di interventi di sostegno da intraprendere nell'interesse del Per_1 bambino.
4. DISPONE che il minore sia collocato presso il padre.
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Brendola (VI), alla via Monterosso n. 26, a Controparte_1 che ivi vivrà con il figlio minore.
6. DISPONE che la madre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, da concordarsi previamente con il padre ed i Servizi Sociali, tenuto conto delle attività extrascolastiche in cui è impegnato , senza pernotto. Con la precisazione che i Servizi Sociali avranno facoltà di Per_1 interromperle se disturbanti o pregiudizievoli per il minore. Il giorno di Natale, di Capodanno, di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi ad anni alterni con i genitori.
7. PONE a carico di un assegno di mantenimento ordinario per il figlio in favore Parte_1 di di euro 330,00 al mese, soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, Controparte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
8. DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dal padre.
9. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
10. CONDANNA e al pagamento al 50% ciascuno delle spese Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 di lite della Curatrice dei minori, avv. Michela Cressoni, in favore dell'erario che quantifica pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa come per legge.
11. MANDA la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
12. SI CH.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.
IL GIUDICE EST.
SC SI
IL PRESIDENTE
EL LL
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