Articolo 97 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 96Articolo 98
Versione
14 aprile 1979
Art. 97.
I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1979, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979