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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2081/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2081 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 6 marzo 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 617 comma 1 c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Potenza giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa Controparte_1
quale mandataria, in virtù di atto per Notar Controparte_2 Persona_1
in Milano, in data 02.03.2021, Rep. n. 30799 - Racc. n. 13217, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino giusta procura generale alle liti per Notar Persona_2
in Mestre in data 04.11.2022 rep. n. 44582 e racc. n.16957
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 18.5.2023 Parte_1
per il pagamento della somma di € 5.126,36, in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 498/19 del
Giudice di Pace di Potenza, non opposto.
Parte opponente ha eccepito: il difetto di procura alle liti;
la carenza di legittimazione attiva di parte opposta;
la carenza di legittimazione processuale di parte opposta.
1 Procura alle liti
Con il primo motivo parte opponente ha eccepito il difetto di procura alle liti.
Tale motivo di opposizione è infondato.
La procura apposta in calce all'atto di precetto risulta conferita con firma digitale da
[...]
, nella qualità di procuratore generale sia della cessionaria CP_3 CO
, che della mandataria , ed autenticata dall'avv. Francesco
[...] Controparte_2 Missanelli.
2 Legittimazione attiva di 2021-1 CP_1 CP_1
Con il secondo motivo parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
Tale motivo di opposizione è infondato.
, a cui favore è stato emesso il D.I. posto a base del precetto, ha cambiato CP_2
denominazione in con verbale di assemblea del 20.04.2020, come CO
da visura camerale in atti.
3 Legittimazione processuale di Controparte_1
Con il terzo motivo parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione processuale di parte opposta.
Tale motivo di opposizione è infondato.
Parte opposta ha depositato la procura notarile (Rep. 42351/ Racc. 15678 a rogito del Notaio,
Dr. di Mestre del 09/12/2020) rilasciata da a favore della Persona_2 CO
procuratrice divenuta, a seguito di cambio di denominazione sociale _5 [...]
(giusta verbale del 14.12.2020 a rogito del Notaio DI Controparte_2 Persona_3
Milano rep. 84145/17165); nonché la visura storica di riportante Controparte_2
il cambio denominazione sociale da Inoltre, il creditore opposto ha depositato _5
la procura del 09.12.2020 per notar di Mestre Rep. 42352/Racc. 15679, con cui Per_2 _5
(attualmente ha nominato proprio procuratore l'avv.
[...] Controparte_2
Il motivo è pertanto infondato. Controparte_3
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 919,00
fase introduttiva € 777,00
fase istruttoria € 1.680,00
fase decisoria € 1.701,00 in totale per parte convenuta € 5.077,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2081 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 6 marzo 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 617 comma 1 c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Potenza giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa Controparte_1
quale mandataria, in virtù di atto per Notar Controparte_2 Persona_1
in Milano, in data 02.03.2021, Rep. n. 30799 - Racc. n. 13217, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino giusta procura generale alle liti per Notar Persona_2
in Mestre in data 04.11.2022 rep. n. 44582 e racc. n.16957
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 18.5.2023 Parte_1
per il pagamento della somma di € 5.126,36, in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 498/19 del
Giudice di Pace di Potenza, non opposto.
Parte opponente ha eccepito: il difetto di procura alle liti;
la carenza di legittimazione attiva di parte opposta;
la carenza di legittimazione processuale di parte opposta.
1 Procura alle liti
Con il primo motivo parte opponente ha eccepito il difetto di procura alle liti.
Tale motivo di opposizione è infondato.
La procura apposta in calce all'atto di precetto risulta conferita con firma digitale da
[...]
, nella qualità di procuratore generale sia della cessionaria CP_3 CO
, che della mandataria , ed autenticata dall'avv. Francesco
[...] Controparte_2 Missanelli.
2 Legittimazione attiva di 2021-1 CP_1 CP_1
Con il secondo motivo parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
Tale motivo di opposizione è infondato.
, a cui favore è stato emesso il D.I. posto a base del precetto, ha cambiato CP_2
denominazione in con verbale di assemblea del 20.04.2020, come CO
da visura camerale in atti.
3 Legittimazione processuale di Controparte_1
Con il terzo motivo parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione processuale di parte opposta.
Tale motivo di opposizione è infondato.
Parte opposta ha depositato la procura notarile (Rep. 42351/ Racc. 15678 a rogito del Notaio,
Dr. di Mestre del 09/12/2020) rilasciata da a favore della Persona_2 CO
procuratrice divenuta, a seguito di cambio di denominazione sociale _5 [...]
(giusta verbale del 14.12.2020 a rogito del Notaio DI Controparte_2 Persona_3
Milano rep. 84145/17165); nonché la visura storica di riportante Controparte_2
il cambio denominazione sociale da Inoltre, il creditore opposto ha depositato _5
la procura del 09.12.2020 per notar di Mestre Rep. 42352/Racc. 15679, con cui Per_2 _5
(attualmente ha nominato proprio procuratore l'avv.
[...] Controparte_2
Il motivo è pertanto infondato. Controparte_3
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 919,00
fase introduttiva € 777,00
fase istruttoria € 1.680,00
fase decisoria € 1.701,00 in totale per parte convenuta € 5.077,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo