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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IO PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07480202400005026000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07480202500000476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420210003223130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420230006811171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso.
Richieste formulate nelle controdeduzioni:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché tardivamente proposta;
- nel merito, rigettare, per le ragioni esposte nelle controdeduzioni, la domanda avanzata nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione, siccome infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 6 giugno 2025 e depositato in data 11 giugno 2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se medesimo, propone ricorso per l'annullamento, previa sospensione ex art. 47, comma 3, del
D. Lgs n. 546/92, della cartella di pagamento n° 07420210003223130000, notificata il 15/10/2022, e della relativa comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificato il 11/04/2025, nonché della cartella di pagamento n° 07420230006811171000, notificata il 26/09/2024, e della relativa comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificato il 11/04/2025, entrambe emesse dall'Agente per la riscossione della
Provincia di Nuoro.
Il ricorrente espone ed eccepisce:
Prescrizione del credito azionato.
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € 366,36 per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2016 e la somma di € 366,36 per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2017.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nei casi di specie, effettuarsi il pagamento per il primo nell'anno 2016 e per il secondo nell'anno 2017, la prescrizione dei crediti è intervenuta rispettivamente alla fine dell'anno 2019 e alla fine dell'anno 2022.
Di certo, quindi, risultano prescritti i crediti di cui alle cartelle impugnate essendo state le stesse notificate rispettivamente nel 2022 e nel 2024 e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
Infine, si rivolge istanza di sospensione degli atti impugnati.
Il ricorrente chiede che la Corte di Giustizia Tributaria adita, previa trattazione della causa in pubblica udienza, voglia:
1) preliminarmente disporre la sospensione degli atti impugnati;
2) nel merito, accogliere il ricorso dichiarando la nullità degli atti impugnati, per i motivi esposti in ricorso;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal ricorrente, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Con controdeduzioni depositate in data 9 settembre 2025 l'Agenzia Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, si è costituita in giudizio.
L'A.E.R. controdeduce:
In via preliminare a qualsiasi eccezione e deduzione ed in relazione ai vizi di merito formulati dal ricorrente si eccepisce la tardività della presente opposizione per violazione del termine generale di impugnazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, considerato che gli atti esattoriali impugnati in questa sede sono stati preceduti dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali agli stessi sottese.
Ed infatti, anche per esplicita ammissione dello stesso ricorrente, la cartella di pagamento n.
07420210003223130000, sottesa al preavviso di fermo n. 07480202400005026000, veniva notificata in data
15.10.2022, mentre la cartella di pagamento n. 07420230006811171000, sottesa al preavviso di fermo n.
07480202500000476000, veniva notificata in data 26.09.2024.
Orbene, poiché il ricorrente eccepisce sostanzialmente l'intervenuta prescrizione del credito matura anteriormente alla notifica delle cartelle, la presente opposizione non potrà che considerarsi inammissibile in quanto tardivamente avanzata, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.
Premessa la rilevanza decisiva ed assorbente dell'eccezione preliminare di cui sopra, nel merito, per mero scrupolo difensivo, si eccepisce quanto segue.
a) Sull'eccezione di prescrizione del diritto di credito in contestazione.
L'odierno ricorrente eccepisce esclusivamente l'estinzione del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle
Entrate nei suoi confronti ed azionato, su sua richiesta, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per intervenuta prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti esattoriali gravati.
In relazione a tale eccezione di merito si eccepisce la sua inammissibilità per tardività dell'opposizione nonché la sua infondatezza, per lo meno nei confronti dell'Agenzia opposta, stante il difetto di legittimazione di passiva di quest'ultima rispetto a tutti quei fatti estintivi che ineriscono fasi antecedenti alla consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore.
b) Sulla richiesta di risarcimento danni. Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno, si osserva che la norma invocata richiede la sussistenza di specifici presupposti che nel caso di specie non ricorrono. c) Sull'istanza cautelare. Si insiste per il suo rigetto, in quanto pretestuosa ed infondata.
L'Agenzia Entrate - Riscossione chiede che la Corte adita voglia, previa reiezione dell'istanza cautelare, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché tardivamente proposta;
- nel merito, rigettare, per le ragioni esposte nelle controdeduzioni, la domanda avanzata nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione, siccome infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
In data 16 settembre 2025 il ricorrente ha depositato delega, per rappresentarlo in giudizio, a Nominativo_2.
La causa viene trattata nell'udienza da remoto del 28 gennaio 2026.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti ed esposti i fatti di causa;
sentito, per il ricorrente, Nominativo_2, delegato, in collegamento da remoto;
non comparso il difensore di parte resistente, prende la causa decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile e nel resto infondato e va rigettato.
Dalle relate di notifica, prodotte dall'Agenzia Entrate - Riscossione, e per ammissione da parte dello stesso ricorrente risulta che le cartelle impugnate, e sottese alle impugnate comunicazioni preventive di fermo amministrativo, sono state regolarmente notificate al ricorrente.
Nel dettaglio: la cartella di pagamento n. 07420210003223130000, sottesa al preavviso di fermo n.
07480202400005026000, risulta notificata in data 15.10.2022; la cartella di pagamento n.
07420230006811171000, sottesa al preavviso di fermo n. 07480202500000476000, risulta notificata in data
26.09.2024.
Il presente ricorso, proposto avverso le suddette cartelle in data 6 giugno 2025, è intempestivo e, quindi, inammissibile in quanto proposto ben oltre i termini di impugnazione di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica delle cartelle, di cui all'articolo 21 del d.lgs. 546/92.
Il ricorrente, essendo venuto formalmente a conoscenza delle cartelle a suo carico, qualora avesse voluto eccepire vizi afferenti a queste, avrebbe potuto, e dovuto, impugnarle autonomamente, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 (che prevede, infatti, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”) ed entro i termini di cui al successivo art. 21 (“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato …”).
Non essendo state tempestivamente impugnate le cartelle sono divenute definitive e la loro definitività rende inammissibile qualunque eccezione di omessa notifica degli atti precedenti alle cartelle, di prescrizione dei crediti azionati e di vizi degli atti precedenti alle cartelle o afferenti le cartelle in quanto tali eccezioni dovevano essere proposte impugnando le cartelle esattoriali nelle forme e nei termini di legge, decorsi inutilmente i quali il diritto affermato in esse diviene definitivo e non più contestabile (vedasi fra le tante: Cass. Civ. sent.
n. 7968 del 23.07.1999; sentenza n. 4945/2002; sent. n. 3231 del 17.12.2005; Cass. sentenza 11 novembre 2016, n. 23046; Cass., sentenza 07 febbraio 2018, n. 2944; Cass., sez. trib., ord. n. 17944/2025).
Quanto alle comunicazioni preventive di fermo amministrativa va detto che parte ricorrente, pur avendole impugnate, non eccepisce alcun vizio proprio di queste ma unicamente vizi degli atti presupposti (cartelle) che non possono essere più eccepiti in questa sede in quanto le relative domande dovevano essere proposte impugnando le cartelle entro il termine di sessanta giorni dalla notifica delle stesse.
È principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione (Sez.
3. n. 11800 del 2018 e poi da Sez. 6-5, n.
33797 del 2019), che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (più di recente, Cass., sez. trib., ord. n. 17944/2025).
Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso avverso le comunicazioni preventive di fermo amministrativo che facendo seguito ad un precedente atto (la cartella di pagamento) divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto (vedasi, tra le tante, la recente ordinanza Cass. n.17944/2025).
Come già detto parte ricorrente non eccepisce alcun vizio proprio delle comunicazioni preventive di fermo amministrativo impugnate.
Successivamente alla notifica del fermo amministrativo alcun termine prescrizionale risulta maturato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, dichiara il ricorso in parte inammissibile e nel resto lo rigetta e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Agenzia Entrate –
Riscossione, delle spese del giudizio che si liquidano in € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. Difensore_1, antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IO PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07480202400005026000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07480202500000476000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420210003223130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420230006811171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso.
Richieste formulate nelle controdeduzioni:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché tardivamente proposta;
- nel merito, rigettare, per le ragioni esposte nelle controdeduzioni, la domanda avanzata nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione, siccome infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 6 giugno 2025 e depositato in data 11 giugno 2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se medesimo, propone ricorso per l'annullamento, previa sospensione ex art. 47, comma 3, del
D. Lgs n. 546/92, della cartella di pagamento n° 07420210003223130000, notificata il 15/10/2022, e della relativa comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificato il 11/04/2025, nonché della cartella di pagamento n° 07420230006811171000, notificata il 26/09/2024, e della relativa comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificato il 11/04/2025, entrambe emesse dall'Agente per la riscossione della
Provincia di Nuoro.
Il ricorrente espone ed eccepisce:
Prescrizione del credito azionato.
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € 366,36 per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2016 e la somma di € 366,36 per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2017.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nei casi di specie, effettuarsi il pagamento per il primo nell'anno 2016 e per il secondo nell'anno 2017, la prescrizione dei crediti è intervenuta rispettivamente alla fine dell'anno 2019 e alla fine dell'anno 2022.
Di certo, quindi, risultano prescritti i crediti di cui alle cartelle impugnate essendo state le stesse notificate rispettivamente nel 2022 e nel 2024 e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
Infine, si rivolge istanza di sospensione degli atti impugnati.
Il ricorrente chiede che la Corte di Giustizia Tributaria adita, previa trattazione della causa in pubblica udienza, voglia:
1) preliminarmente disporre la sospensione degli atti impugnati;
2) nel merito, accogliere il ricorso dichiarando la nullità degli atti impugnati, per i motivi esposti in ricorso;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal ricorrente, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Con controdeduzioni depositate in data 9 settembre 2025 l'Agenzia Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, si è costituita in giudizio.
L'A.E.R. controdeduce:
In via preliminare a qualsiasi eccezione e deduzione ed in relazione ai vizi di merito formulati dal ricorrente si eccepisce la tardività della presente opposizione per violazione del termine generale di impugnazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, considerato che gli atti esattoriali impugnati in questa sede sono stati preceduti dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali agli stessi sottese.
Ed infatti, anche per esplicita ammissione dello stesso ricorrente, la cartella di pagamento n.
07420210003223130000, sottesa al preavviso di fermo n. 07480202400005026000, veniva notificata in data
15.10.2022, mentre la cartella di pagamento n. 07420230006811171000, sottesa al preavviso di fermo n.
07480202500000476000, veniva notificata in data 26.09.2024.
Orbene, poiché il ricorrente eccepisce sostanzialmente l'intervenuta prescrizione del credito matura anteriormente alla notifica delle cartelle, la presente opposizione non potrà che considerarsi inammissibile in quanto tardivamente avanzata, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.
Premessa la rilevanza decisiva ed assorbente dell'eccezione preliminare di cui sopra, nel merito, per mero scrupolo difensivo, si eccepisce quanto segue.
a) Sull'eccezione di prescrizione del diritto di credito in contestazione.
L'odierno ricorrente eccepisce esclusivamente l'estinzione del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle
Entrate nei suoi confronti ed azionato, su sua richiesta, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per intervenuta prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti esattoriali gravati.
In relazione a tale eccezione di merito si eccepisce la sua inammissibilità per tardività dell'opposizione nonché la sua infondatezza, per lo meno nei confronti dell'Agenzia opposta, stante il difetto di legittimazione di passiva di quest'ultima rispetto a tutti quei fatti estintivi che ineriscono fasi antecedenti alla consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore.
b) Sulla richiesta di risarcimento danni. Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno, si osserva che la norma invocata richiede la sussistenza di specifici presupposti che nel caso di specie non ricorrono. c) Sull'istanza cautelare. Si insiste per il suo rigetto, in quanto pretestuosa ed infondata.
L'Agenzia Entrate - Riscossione chiede che la Corte adita voglia, previa reiezione dell'istanza cautelare, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché tardivamente proposta;
- nel merito, rigettare, per le ragioni esposte nelle controdeduzioni, la domanda avanzata nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione, siccome infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
In data 16 settembre 2025 il ricorrente ha depositato delega, per rappresentarlo in giudizio, a Nominativo_2.
La causa viene trattata nell'udienza da remoto del 28 gennaio 2026.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti ed esposti i fatti di causa;
sentito, per il ricorrente, Nominativo_2, delegato, in collegamento da remoto;
non comparso il difensore di parte resistente, prende la causa decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile e nel resto infondato e va rigettato.
Dalle relate di notifica, prodotte dall'Agenzia Entrate - Riscossione, e per ammissione da parte dello stesso ricorrente risulta che le cartelle impugnate, e sottese alle impugnate comunicazioni preventive di fermo amministrativo, sono state regolarmente notificate al ricorrente.
Nel dettaglio: la cartella di pagamento n. 07420210003223130000, sottesa al preavviso di fermo n.
07480202400005026000, risulta notificata in data 15.10.2022; la cartella di pagamento n.
07420230006811171000, sottesa al preavviso di fermo n. 07480202500000476000, risulta notificata in data
26.09.2024.
Il presente ricorso, proposto avverso le suddette cartelle in data 6 giugno 2025, è intempestivo e, quindi, inammissibile in quanto proposto ben oltre i termini di impugnazione di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica delle cartelle, di cui all'articolo 21 del d.lgs. 546/92.
Il ricorrente, essendo venuto formalmente a conoscenza delle cartelle a suo carico, qualora avesse voluto eccepire vizi afferenti a queste, avrebbe potuto, e dovuto, impugnarle autonomamente, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 (che prevede, infatti, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”) ed entro i termini di cui al successivo art. 21 (“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato …”).
Non essendo state tempestivamente impugnate le cartelle sono divenute definitive e la loro definitività rende inammissibile qualunque eccezione di omessa notifica degli atti precedenti alle cartelle, di prescrizione dei crediti azionati e di vizi degli atti precedenti alle cartelle o afferenti le cartelle in quanto tali eccezioni dovevano essere proposte impugnando le cartelle esattoriali nelle forme e nei termini di legge, decorsi inutilmente i quali il diritto affermato in esse diviene definitivo e non più contestabile (vedasi fra le tante: Cass. Civ. sent.
n. 7968 del 23.07.1999; sentenza n. 4945/2002; sent. n. 3231 del 17.12.2005; Cass. sentenza 11 novembre 2016, n. 23046; Cass., sentenza 07 febbraio 2018, n. 2944; Cass., sez. trib., ord. n. 17944/2025).
Quanto alle comunicazioni preventive di fermo amministrativa va detto che parte ricorrente, pur avendole impugnate, non eccepisce alcun vizio proprio di queste ma unicamente vizi degli atti presupposti (cartelle) che non possono essere più eccepiti in questa sede in quanto le relative domande dovevano essere proposte impugnando le cartelle entro il termine di sessanta giorni dalla notifica delle stesse.
È principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione (Sez.
3. n. 11800 del 2018 e poi da Sez. 6-5, n.
33797 del 2019), che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (più di recente, Cass., sez. trib., ord. n. 17944/2025).
Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso avverso le comunicazioni preventive di fermo amministrativo che facendo seguito ad un precedente atto (la cartella di pagamento) divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto (vedasi, tra le tante, la recente ordinanza Cass. n.17944/2025).
Come già detto parte ricorrente non eccepisce alcun vizio proprio delle comunicazioni preventive di fermo amministrativo impugnate.
Successivamente alla notifica del fermo amministrativo alcun termine prescrizionale risulta maturato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, dichiara il ricorso in parte inammissibile e nel resto lo rigetta e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Agenzia Entrate –
Riscossione, delle spese del giudizio che si liquidano in € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. Difensore_1, antistatario.