Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 32
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Le cartelle di pagamento sono state notificate in date antecedenti alla presentazione del ricorso, superando i termini di impugnazione previsti dalla legge. Le comunicazioni di fermo amministrativo, pur impugnate, non presentano vizi propri ma si rifanno a vizi delle cartelle presupposte, anch'esse non tempestivamente impugnate.

  • Rigettato
    Istanza cautelare

    L'istanza cautelare è stata rigettata in quanto pretestuosa ed infondata, in linea con la decisione di inammissibilità del ricorso principale.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni

    La richiesta è stata rigettata in quanto non ricorrono i presupposti normativi per l'accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro
    Numero : 32
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo