Articolo 4 della Legge 18 giugno 2015, n. 97
Articolo 3
Versione
9 luglio 2015
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 9 luglio 2015