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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14807/2024
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 14807/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
13.12.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Riccardo Ravaioli Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Valentina Porcellato Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Galzignano Terme (PD), via Noiera Galzignano nr.
1 (catastalmente nr. 23), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con eccezione di quanto concordato tra le parti di proprietà della sig.ra , sarà assegnata al sig. CP_1 Parte_1
e rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
[...]
3. i figli minori , di anni 15 (quindici), e , di anni 11 (undici), verranno Persona_1 Per_2 affidati alla responsabilità di entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso;
4. e verranno collocati in maniera paritaria presso ciascun genitore e Persona_1 Per_2 trascorreranno, nell'arco del mese, due settimane consecutive insieme al padre nell'abitazione dello stesso sita in Galzignano Terme (PD), via Noiera Galzignano nr. 1 (catastalmente nr. 23) e due settimane consecutive insieme alla madre nell'abitazione dei genitori della stessa sita in
Montegrotto Terme (PD), via Nievo n. 21; 5. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante il tempo di permanenza degli stessi presso la propria abitazione e, in aggiunta, il sig. corrisponderà Parte_1
mensilmente alla Sig.ra mediante bonifico entro il giorno 15 (quindici), la Controparte_1
somma di Euro 185,00 (Euro centoottantacinque/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio ed Euro 185,00 (Euro centoottantacinque/00) a titolo di Persona_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia , per un totale di Euro 370,00 Per_2
(trecentosettante/00) mensili, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, a cui espressamente le parti si richiamano;
7. l'assegno unico universale verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
A tale riguardo, premesso che il medesimo è attualmente corrisposto interamente in favore del Sig.
, le parti concordano che, fino a quando la sig.ra non Parte_1 Controparte_1 percepirà direttamente la propria quota di a.u.u. dall'INPS, la medesima verrà corrisposta dal Sig.
in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento di cui al precedente punto 5. Parte_1
La sig.ra dichiara di non avanzare alcuna pretesa nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
per gli importi precedentemente percepiti dallo stesso, sino al momento in cui la sig.ra
[...]
rilascerà la casa familiare, a titolo di assegno unico;
CP_1
8. Le parti dichiarano di non avanzare reciprocamente altre pretese, fatto espressamente salvo quanto previsto nel presente atto;
9. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
10. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, atteso che i coniugi risultano comproprietari, per la metà ciascuno, del fabbricato da cielo a terra sito nel Comune di Galzignano Terme (PD), alla via Noiera Galzignano n. 1
(catastalmente nr. 23), composto da immobili così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di
Galzignano Terme (PD), Foglio 10 (dieci) [ex sezione A Foglio 10]:
- particella n. 242 sub 1, via Noiera Galzignano n. 23, p. T-1, cat. A/2, cl. 1, vani 9,5, sup. cat. mq
194, Rendita Euro 637,82 (dati che trovano evidenza dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 56854.1/2017 presentata all'Ufficio del Territorio di Padova in data 13/11/2017 Prot. n. PD0167593 in atti dal 14/11/2017, effettuata in conformità ai provvedimenti edilizi del Comune di Galzignano Terme (PD) e variazione nel classamento del
14.11.2018 Pratica n. PD0179602 in atti dal 14.11.2018 (n. 89521.1/2018);
- particella n. 242 sub 2, via Noiera Galzignano n. 23, p. S1, cat. C/6, cl. 1, mq. 27, sup. cat. mq
27, Rendita Euro 50,20; - particella n. 242 sub 3, via Noiera Galzignano n. 23, p. T, B.C.N.C. (doc. 04 – visura catastale storica); il terreno sottostante e circostante di pertinenza in proprietà esclusiva in precedenza era censito al
Catasto Terreni del Comune di Galzignano Terme (PD), Foglio 10 (dieci) particella n. 242 di are
04.33 E.U.; costituite da: abitazione che si sviluppa ai piani terra e primo per sette vani e accessori, con garage posto al piano primo sottostrada della superficie di mq. 27 (ventisette) circa, nonché terreno sottostante e circostante di pertinenza in proprietà esclusiva della superficie di mq. 433
(quattrocentotrentatre) circa;
con i seguenti confini: via Noiera, proprietà , proprietà ; Parte_2 Pt_3
il tutto come meglio indicato nelle planimetrie catastali ben note alle parti e da intendersi qui richiamate;
a tal fine la Sig.ra dichiara e garantisce, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 27.02.1985 nr. 52 (così come introdotto dal D.L. nr. 78/2010 convertito in Legge nr. 122/2010), che i suddetti dati catastali in riferimento alle planimetrie catastali depositate in Catasto e le planimetrie medesime sono conformi allo stato di fatto e il Sig.
conferma tale dichiarazione di conformità (doc. 05 – planimetria catastale Parte_1
immobili trasferiti); la Sig.ra inoltre dichiara e garantisce, ai sensi e per effetti dell'art. 19, comma Controparte_1
14, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Tutto ciò premesso, la Sig.ra nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, cede e trasferisce, senza corrispettivo alcuno, al Sig. , C.F._1 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. che accetta, la propria quota di proprietà C.F._2 degli immobili in questione, pari a 1/2 dell'intero, chiedendo fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge nr. 74 del 06 marzo 1987 (e, pertanto, l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e ogni altro beneficio fiscale) e della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999, con oneri per il trasferimento e per la relativa trascrizione a carico del cessionario.
La sig.ra dichiara e garantisce la proprietà della quota immobiliare ceduta. Controparte_1
La sig.ra garantisce, inoltre, la libertà degli immobili in questione da garanzie Controparte_1
reali, vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri, oneri, privilegi, prelazioni, diritti reali o personali che ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, fatta sola eccezione per la seguente formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova, e precisamente: - iscrizione in data 04.05.2018 al n. 2873 di Registro Particolare e n. 16793 di Registro Generale di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per atto pubblico del
Notaio dott. di Abano Terme (PD) del 27.04.2018, al n. 21948 di rep. e n. 13414 Persona_3
di racc. (doc. 06 – visura ipotecaria e nota di trascrizione immobili trasferiti).
La Sig.ra rinuncia espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale. Entrambe le Controparte_1
parti altresì espressamente esonerano il Conservatore da ogni responsabilità.
In conseguenza della cessione di cui ante, il Sig. diviene pieno ed esclusivo Parte_1
proprietario degli immobili dinanzi descritti.
La Sig.ra consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o Controparte_1
reticenti, dichiara:
- che per il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari trasferite pro quota con il presente atto è stata rilasciata, dal Comune di Galzignano Terme (PD), la concessione edilizia in sanatoria n. 1097/96 in data 27.05.1996, ai sensi delle vigenti disposizioni e successiva concessione edilizia in sanatoria n. 54 in data 18.09.1997 (per cui è stato aggiornato l'allineamento catastale in forza della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 56854.1/2017 presentata all'Ufficio del Territorio di Padova in data 13.11.2017 Prot. n. PD0167593 in atti dal
14.11.2017);
- che per lo stesso è stato rilasciato il certificato di agibilità n. e Pratica n. D040/87 in data Nume_1
12.05.2016;
- che successivamente non sono stati irrogati provvedimenti per opere abusive per cui la commerciabilità degli immobili in questione non è soggetta alle prescrizioni dell'art. 41 Legge del
28.02.1985 n. 47 e successive modifiche;
- che il titolo di provenienza è rappresentato dal contratto di compravendita, ben noto alle parti, del 27.04.2018 redatto per atto pubblico dal Notaio di Abano Terme (PD), n. Persona_3
21947 di Repertorio e n. 13413 di Raccolta, registrato a Padova in data 04.05.2018 al n. 7793 Serie
1T e trascritto a Padova in data 04.05.2018 ai n.ri 16792 di Registro generale e 11041 di Registro particolare (doc. 07 – contratto di compravendita). I beni vengono trasferiti a corpo e accettati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, azioni e ragioni, accessori e pertinenze, servitù per servizi e sottoservizi, vincoli e obblighi di cui al citato titolo di provenienza.
La Sig.ra consegnerà al Sig. l'attestato di certificazione Controparte_1 Parte_1
energetica degli immobili ceduti, con codice identificativo 41061/2016 (doc. 08 – Attestato di prestazione energetica), redatto dal Geom. iscritto al n. 4502 del Collegio dei Parte_4 Geometri della Provincia di Padova, garantendo altresì la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
Le parti dichiarano di non essersi avvalsi dell'intervento di un mediatore.
I coniugi danno atto di aver così regolato ogni loro rapporto e, per il trasferimento immobiliare di cui sopra, si danno reciprocamente ampia e liberatoria quietanza.
In ordine al trasferimento di proprietà contenuto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di essere consapevoli che il Tribunale, in composizione collegiale, e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni senza assunzione di alcuna responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
Atteso che, in data 27.04.2018, i coniugi stipulavano, in qualità di mutuatari, con Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. contratto di mutuo ipotecario fondiario, redatto per atto pubblico dal
Notaio di Abano Terme (PD), n. 21948 di Rep. e n. 13414 di Racc., registrato in Persona_3
Padova in data 04.05.2018 al n. 7794 Serie 1T E iscritto a Padova il 04.05.2018 al n. 16793 R.G.
e al n. 2873 R.P. (Doc. 09 – contratto di mutuo), in virtù del quale parte mutuante concedeva loro un importo pari ad Euro 104.000,00 (centoquattromila/00) il cui importo residuo alla data del
05.11.2024 era pari ad Euro 88.318,22 (Euro ottantottomilatrecentodiciotto/22) (Doc. 10 – estratto residuo mutuo), i coniugi convengono che il Sig. , dal momento della Parte_1
pronuncia della sentenza di separazione si obblighi a richiedere, e ad ottenere – in ogni caso entro e non oltre 5 anni dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio – l'accollo liberatorio del mutuo della Sig.ra nei confronti di parte mutuante, liberandola Controparte_1
così da ogni impegno nei confronti della parte mutuante, e impegnandosi - medio tempore sino alla effettiva liberazione della sig.ra - a pagare interamente le rate residue del mutuo CP_1
secondo quanto previsto dal piano di ammortamento attualmente in essere.
L'adesione/accettazione di parte mutuante all'accollo liberatorio della sig.ra Controparte_1
dovrà avvenire – in ogni caso – entro e non oltre 5 anni dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il sig. si obbliga altresì a richiedere ed ottenere dalla parte mutuante, entro e non oltre 5 Pt_1
anni dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, la sostituzione delle garanzie personali prestate sul predetto mutuo dai genitori della sig.ra , nata CP_1 Persona_4
il 29/04/63, a Grumo Nevano (NA), e , nato il [...], a [...], Persona_5
entrambi residenti in [...]- 35036 Montegrotto Terme (PD), con conseguente loro totale liberazione. Contestualmente, il sig. si obbliga, in ogni caso, a manlevare e a tenere indenni la sig.ra Pt_1
e i genitori della stessa, sig.ri e , che Controparte_1 Persona_4 Persona_5
hanno prestato garanzia personale sul predetto mutuo, da ogni eventuale richiesta economica che dovesse medio tempore loro pervenire dalla parte mutuante in virtù del contratto di mutuo di cui trattasi, a decorrere dal deposito del presente atto sino al momento della loro effettiva e totale liberazione, obbligandosi altresì a richiedere e ottenere da parte mutuante la liberazione dal mutuo della sig.ra e la sostituzione e liberazione dei predetti garanti nei termini sopra Controparte_1
indicati.
11. Infine, a definizione e regolamentazione di ogni rapporto di dare/avere intercorso tra i coniugi nel rapporto di coniugio, e precisato che l'accordo di cui di seguito è elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione delle controversie coniugali, i ricorrenti concordano quanto di seguito:
- il sig. si impegna e obbliga a trasferire la proprietà del veicolo marca Toyota Parte_1
Modello Yaris Tg. CE735WG, al medesimo attualmente intestato, alla sig.ra che Controparte_1
si impegna ad accettare, con oneri per il predetto trasferimento a carico del Sig. Parte_1
, il quale si farà altresì carico del pagamento di eventuali bolli arretrati maturati o
[...]
maturandi sino alla pronuncia di separazione, con termine per effettuare la totale predetta regolarizzazione della posizione entro e non oltre 31.08.2025;
- il predetto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 31.08.2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 13.12.2024; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti con le quali hanno chiesto lo svolgimento dell'udienza del 20.03.2025 in presenza;
viste le dichiarazioni rese dalle parti e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli (nato il Persona_1
30.06.2009) e (nata il [...]), entrambi minori e non economicamente indipendenti, Per_2 in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 7., 10. e 11. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 10 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e hanno dato atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Giudice delegato e questo Collegio si sono limitati a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza della individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di San Giorgio in Bosco di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torreglia al n. 4, parte I dell'anno 2009;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Controparte_1
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 14807/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
13.12.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Riccardo Ravaioli Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Valentina Porcellato Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Galzignano Terme (PD), via Noiera Galzignano nr.
1 (catastalmente nr. 23), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con eccezione di quanto concordato tra le parti di proprietà della sig.ra , sarà assegnata al sig. CP_1 Parte_1
e rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
[...]
3. i figli minori , di anni 15 (quindici), e , di anni 11 (undici), verranno Persona_1 Per_2 affidati alla responsabilità di entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso;
4. e verranno collocati in maniera paritaria presso ciascun genitore e Persona_1 Per_2 trascorreranno, nell'arco del mese, due settimane consecutive insieme al padre nell'abitazione dello stesso sita in Galzignano Terme (PD), via Noiera Galzignano nr. 1 (catastalmente nr. 23) e due settimane consecutive insieme alla madre nell'abitazione dei genitori della stessa sita in
Montegrotto Terme (PD), via Nievo n. 21; 5. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante il tempo di permanenza degli stessi presso la propria abitazione e, in aggiunta, il sig. corrisponderà Parte_1
mensilmente alla Sig.ra mediante bonifico entro il giorno 15 (quindici), la Controparte_1
somma di Euro 185,00 (Euro centoottantacinque/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio ed Euro 185,00 (Euro centoottantacinque/00) a titolo di Persona_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia , per un totale di Euro 370,00 Per_2
(trecentosettante/00) mensili, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, a cui espressamente le parti si richiamano;
7. l'assegno unico universale verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
A tale riguardo, premesso che il medesimo è attualmente corrisposto interamente in favore del Sig.
, le parti concordano che, fino a quando la sig.ra non Parte_1 Controparte_1 percepirà direttamente la propria quota di a.u.u. dall'INPS, la medesima verrà corrisposta dal Sig.
in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento di cui al precedente punto 5. Parte_1
La sig.ra dichiara di non avanzare alcuna pretesa nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
per gli importi precedentemente percepiti dallo stesso, sino al momento in cui la sig.ra
[...]
rilascerà la casa familiare, a titolo di assegno unico;
CP_1
8. Le parti dichiarano di non avanzare reciprocamente altre pretese, fatto espressamente salvo quanto previsto nel presente atto;
9. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
10. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, atteso che i coniugi risultano comproprietari, per la metà ciascuno, del fabbricato da cielo a terra sito nel Comune di Galzignano Terme (PD), alla via Noiera Galzignano n. 1
(catastalmente nr. 23), composto da immobili così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di
Galzignano Terme (PD), Foglio 10 (dieci) [ex sezione A Foglio 10]:
- particella n. 242 sub 1, via Noiera Galzignano n. 23, p. T-1, cat. A/2, cl. 1, vani 9,5, sup. cat. mq
194, Rendita Euro 637,82 (dati che trovano evidenza dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 56854.1/2017 presentata all'Ufficio del Territorio di Padova in data 13/11/2017 Prot. n. PD0167593 in atti dal 14/11/2017, effettuata in conformità ai provvedimenti edilizi del Comune di Galzignano Terme (PD) e variazione nel classamento del
14.11.2018 Pratica n. PD0179602 in atti dal 14.11.2018 (n. 89521.1/2018);
- particella n. 242 sub 2, via Noiera Galzignano n. 23, p. S1, cat. C/6, cl. 1, mq. 27, sup. cat. mq
27, Rendita Euro 50,20; - particella n. 242 sub 3, via Noiera Galzignano n. 23, p. T, B.C.N.C. (doc. 04 – visura catastale storica); il terreno sottostante e circostante di pertinenza in proprietà esclusiva in precedenza era censito al
Catasto Terreni del Comune di Galzignano Terme (PD), Foglio 10 (dieci) particella n. 242 di are
04.33 E.U.; costituite da: abitazione che si sviluppa ai piani terra e primo per sette vani e accessori, con garage posto al piano primo sottostrada della superficie di mq. 27 (ventisette) circa, nonché terreno sottostante e circostante di pertinenza in proprietà esclusiva della superficie di mq. 433
(quattrocentotrentatre) circa;
con i seguenti confini: via Noiera, proprietà , proprietà ; Parte_2 Pt_3
il tutto come meglio indicato nelle planimetrie catastali ben note alle parti e da intendersi qui richiamate;
a tal fine la Sig.ra dichiara e garantisce, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 27.02.1985 nr. 52 (così come introdotto dal D.L. nr. 78/2010 convertito in Legge nr. 122/2010), che i suddetti dati catastali in riferimento alle planimetrie catastali depositate in Catasto e le planimetrie medesime sono conformi allo stato di fatto e il Sig.
conferma tale dichiarazione di conformità (doc. 05 – planimetria catastale Parte_1
immobili trasferiti); la Sig.ra inoltre dichiara e garantisce, ai sensi e per effetti dell'art. 19, comma Controparte_1
14, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Tutto ciò premesso, la Sig.ra nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, cede e trasferisce, senza corrispettivo alcuno, al Sig. , C.F._1 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. che accetta, la propria quota di proprietà C.F._2 degli immobili in questione, pari a 1/2 dell'intero, chiedendo fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge nr. 74 del 06 marzo 1987 (e, pertanto, l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e ogni altro beneficio fiscale) e della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999, con oneri per il trasferimento e per la relativa trascrizione a carico del cessionario.
La sig.ra dichiara e garantisce la proprietà della quota immobiliare ceduta. Controparte_1
La sig.ra garantisce, inoltre, la libertà degli immobili in questione da garanzie Controparte_1
reali, vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri, oneri, privilegi, prelazioni, diritti reali o personali che ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, fatta sola eccezione per la seguente formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova, e precisamente: - iscrizione in data 04.05.2018 al n. 2873 di Registro Particolare e n. 16793 di Registro Generale di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per atto pubblico del
Notaio dott. di Abano Terme (PD) del 27.04.2018, al n. 21948 di rep. e n. 13414 Persona_3
di racc. (doc. 06 – visura ipotecaria e nota di trascrizione immobili trasferiti).
La Sig.ra rinuncia espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale. Entrambe le Controparte_1
parti altresì espressamente esonerano il Conservatore da ogni responsabilità.
In conseguenza della cessione di cui ante, il Sig. diviene pieno ed esclusivo Parte_1
proprietario degli immobili dinanzi descritti.
La Sig.ra consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o Controparte_1
reticenti, dichiara:
- che per il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari trasferite pro quota con il presente atto è stata rilasciata, dal Comune di Galzignano Terme (PD), la concessione edilizia in sanatoria n. 1097/96 in data 27.05.1996, ai sensi delle vigenti disposizioni e successiva concessione edilizia in sanatoria n. 54 in data 18.09.1997 (per cui è stato aggiornato l'allineamento catastale in forza della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 56854.1/2017 presentata all'Ufficio del Territorio di Padova in data 13.11.2017 Prot. n. PD0167593 in atti dal
14.11.2017);
- che per lo stesso è stato rilasciato il certificato di agibilità n. e Pratica n. D040/87 in data Nume_1
12.05.2016;
- che successivamente non sono stati irrogati provvedimenti per opere abusive per cui la commerciabilità degli immobili in questione non è soggetta alle prescrizioni dell'art. 41 Legge del
28.02.1985 n. 47 e successive modifiche;
- che il titolo di provenienza è rappresentato dal contratto di compravendita, ben noto alle parti, del 27.04.2018 redatto per atto pubblico dal Notaio di Abano Terme (PD), n. Persona_3
21947 di Repertorio e n. 13413 di Raccolta, registrato a Padova in data 04.05.2018 al n. 7793 Serie
1T e trascritto a Padova in data 04.05.2018 ai n.ri 16792 di Registro generale e 11041 di Registro particolare (doc. 07 – contratto di compravendita). I beni vengono trasferiti a corpo e accettati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, azioni e ragioni, accessori e pertinenze, servitù per servizi e sottoservizi, vincoli e obblighi di cui al citato titolo di provenienza.
La Sig.ra consegnerà al Sig. l'attestato di certificazione Controparte_1 Parte_1
energetica degli immobili ceduti, con codice identificativo 41061/2016 (doc. 08 – Attestato di prestazione energetica), redatto dal Geom. iscritto al n. 4502 del Collegio dei Parte_4 Geometri della Provincia di Padova, garantendo altresì la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
Le parti dichiarano di non essersi avvalsi dell'intervento di un mediatore.
I coniugi danno atto di aver così regolato ogni loro rapporto e, per il trasferimento immobiliare di cui sopra, si danno reciprocamente ampia e liberatoria quietanza.
In ordine al trasferimento di proprietà contenuto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di essere consapevoli che il Tribunale, in composizione collegiale, e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni senza assunzione di alcuna responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
Atteso che, in data 27.04.2018, i coniugi stipulavano, in qualità di mutuatari, con Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. contratto di mutuo ipotecario fondiario, redatto per atto pubblico dal
Notaio di Abano Terme (PD), n. 21948 di Rep. e n. 13414 di Racc., registrato in Persona_3
Padova in data 04.05.2018 al n. 7794 Serie 1T E iscritto a Padova il 04.05.2018 al n. 16793 R.G.
e al n. 2873 R.P. (Doc. 09 – contratto di mutuo), in virtù del quale parte mutuante concedeva loro un importo pari ad Euro 104.000,00 (centoquattromila/00) il cui importo residuo alla data del
05.11.2024 era pari ad Euro 88.318,22 (Euro ottantottomilatrecentodiciotto/22) (Doc. 10 – estratto residuo mutuo), i coniugi convengono che il Sig. , dal momento della Parte_1
pronuncia della sentenza di separazione si obblighi a richiedere, e ad ottenere – in ogni caso entro e non oltre 5 anni dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio – l'accollo liberatorio del mutuo della Sig.ra nei confronti di parte mutuante, liberandola Controparte_1
così da ogni impegno nei confronti della parte mutuante, e impegnandosi - medio tempore sino alla effettiva liberazione della sig.ra - a pagare interamente le rate residue del mutuo CP_1
secondo quanto previsto dal piano di ammortamento attualmente in essere.
L'adesione/accettazione di parte mutuante all'accollo liberatorio della sig.ra Controparte_1
dovrà avvenire – in ogni caso – entro e non oltre 5 anni dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il sig. si obbliga altresì a richiedere ed ottenere dalla parte mutuante, entro e non oltre 5 Pt_1
anni dalla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, la sostituzione delle garanzie personali prestate sul predetto mutuo dai genitori della sig.ra , nata CP_1 Persona_4
il 29/04/63, a Grumo Nevano (NA), e , nato il [...], a [...], Persona_5
entrambi residenti in [...]- 35036 Montegrotto Terme (PD), con conseguente loro totale liberazione. Contestualmente, il sig. si obbliga, in ogni caso, a manlevare e a tenere indenni la sig.ra Pt_1
e i genitori della stessa, sig.ri e , che Controparte_1 Persona_4 Persona_5
hanno prestato garanzia personale sul predetto mutuo, da ogni eventuale richiesta economica che dovesse medio tempore loro pervenire dalla parte mutuante in virtù del contratto di mutuo di cui trattasi, a decorrere dal deposito del presente atto sino al momento della loro effettiva e totale liberazione, obbligandosi altresì a richiedere e ottenere da parte mutuante la liberazione dal mutuo della sig.ra e la sostituzione e liberazione dei predetti garanti nei termini sopra Controparte_1
indicati.
11. Infine, a definizione e regolamentazione di ogni rapporto di dare/avere intercorso tra i coniugi nel rapporto di coniugio, e precisato che l'accordo di cui di seguito è elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione delle controversie coniugali, i ricorrenti concordano quanto di seguito:
- il sig. si impegna e obbliga a trasferire la proprietà del veicolo marca Toyota Parte_1
Modello Yaris Tg. CE735WG, al medesimo attualmente intestato, alla sig.ra che Controparte_1
si impegna ad accettare, con oneri per il predetto trasferimento a carico del Sig. Parte_1
, il quale si farà altresì carico del pagamento di eventuali bolli arretrati maturati o
[...]
maturandi sino alla pronuncia di separazione, con termine per effettuare la totale predetta regolarizzazione della posizione entro e non oltre 31.08.2025;
- il predetto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 31.08.2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 13.12.2024; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti con le quali hanno chiesto lo svolgimento dell'udienza del 20.03.2025 in presenza;
viste le dichiarazioni rese dalle parti e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli (nato il Persona_1
30.06.2009) e (nata il [...]), entrambi minori e non economicamente indipendenti, Per_2 in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 7., 10. e 11. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 10 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e hanno dato atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Giudice delegato e questo Collegio si sono limitati a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza della individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di San Giorgio in Bosco di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torreglia al n. 4, parte I dell'anno 2009;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Controparte_1
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato