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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 81/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2020 promossa da:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. MATTEO LOMBARDI, giusta procura in atti;
opponenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA FRASCINO, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIADA ISIDORI, giusta procura in atti;
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino, dall'Avv. Giampiero Covino e dall'Avv. Alessandro Landolfi, giusta procura in atti;
interventori ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 26.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 11.998,14, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di e
[...] Parte_1 [...]
in forza di un contratto di finanziamento stipulato con Compass rimasto Parte_2 parzialmente inadempiuto. Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
2086/2019 del 20.10.2019), e debitori ingiunti, Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non avendo mai comunicato la CP_4 cessione del credito a 2) la pattuizione di interessi usurai;
3) Controparte_5 l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, con conseguente applicazione degli interessi anatocistici. Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 26.11.2020), in corso di causa sono intervenute in giudizio ex art. 111 c.p.c. dapprima e poi Controparte_2 [...]
in qualità di cessionarie del credito, aderendo alle difese Controparte_3 dell'opposta. Quindi la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 26.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va dato atto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. sentenza n. 22727/2011).
pagina 2 di 6 In applicazione dei su menzionati principi, non essendo stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione dell'opposta, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio. Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001). Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che parte opposta ha fornito adeguata prova del credito, avendo prodotto – sin dalla fase monitoria – il contratto di finanziamento stipulato dagli odierni opponenti, contenente le specifiche condizioni economiche pattuite.
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento (rimasto del tutto incontestato, al pari dell'erogazione delle somme), spettava dunque a parte opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, fondata sull'assunto della omessa notificazione della cessione del credito da a CP_4 Controparte_5
In proposito, va osservato che la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari. Sul punto, è consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità: “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, perché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari,
pagina 3 di 6 trova applicazione il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr., tra le altre, Cass. n. 4713/2019; 15364/2011). Ne consegue che, anche nel caso di mancata notifica dell'avvenuta cessione, l'odierna opposta sarebbe stata comunque legittimata a richiedere il pagamento del credito per cui è causa.
Deve infine osservarsi che l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio. Ed invero, la giurisprudenza costante afferma che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. n. 12734/2021); in particolare
“non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.t” (cfr. Cass. n. 1770/2014;
20143/2005). È infondato altresì il motivo di opposizione basato sull'eccepita usurarietà degli interessi, avendo le parti pattuito un TAEG superiore al tasso soglia. Va infatti osservato che parte opponente erra nell'utilizzare il TAEG, in luogo del
TEG, quale parametro di riferimento per la valutazione del superamento della soglia usura. Invero, il tasso strumentale all'accertamento della soglia di usura è il TEG e non il TAEG. In proposito, va rammentato che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo e assolve una funzione “preventiva”, essendo destinato a rendere edotto il consumatore del costo del suo credito a tutela della sua posizione di debolezza contrattuale ed asimmetria informativa. In sintesi, il TAEG è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Al contrario, il TEG fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (interessi, commissioni e spese di varia natura) delle operazioni creditizie rispettano il limite oltre il quale gli interessi si considerano usurari e viene utilizzato per la verifica del superamento della soglia usuraia.
Il TEGM è la media dei Tassi Effettivi Globali applicati da ciascuna banca, nel trimestre considerato, alle singole operazioni di finanziamento, raggruppate in categorie omogenee. Il TEGM, maggiorato del valore previsto dalla legge, esprime, pagina 4 di 6 per ciascuna categoria omogenea di operazioni di finanziamento, il “Tasso soglia usura”, cioè quel tasso di interesse oltre il quale i tassi d'interessi applicati ai finanziamenti si considerano usurari.
Poiché il Tasso soglia usura viene calcolato partendo dal dato rappresentato dal Tasso
Effettivo applicato alla singola operazione di finanziamento, al fine di una valutazione comparativa con valori omogenei, il tasso soglia va raffrontato con il
TEG, assicurando uniformità di valutazione e, quindi, criteri di coerenza logica e metodologica. Il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone, infatti, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente, posto che “la indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cass. SS.UU. n.16303/2018; 24675/2017; 19597/2020).
Ne consegue che l'eccepita usurarietà è del tutto infondata, essendo basata su un parametro errato. Quanto al motivo di opposizione fondato sull'illegittimità del cd. piano di ammortamento “alla francese” e sulla conseguente applicazione di interessi anatocistici, va rammentato che il metodo di ammortamento alla francese comporta solo che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. La previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (cd. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. “Il piano di ammortamento rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente” (cfr. Trib. Salerno, 28/03/2022). “In tema di mutuo, il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti)” (cfr. Trib. Milano, 22/02/2021). “In tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento alla francese non pagina 5 di 6 determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo” (Trib. Roma, 06/11/2020; conf., tra le altre, Trib. Roma, 29/08/2020; Corte app. Milano, 21/07/2020; Trib. Torino,
22/09/2020). Ne consegue pertanto, in applicazione delle coordinate ermeneutiche richiamate, che l'eccezione sollevata in punto di illegittimità del piano di ammortamento alla francese e di applicazione di interessi anatocistici è infondata. Alla luce delle considerazioni, l'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA ai sensi dell'art. 653
c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2086/2019 del
20.10.2019;
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Foggia, 27.5.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2020 promossa da:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. MATTEO LOMBARDI, giusta procura in atti;
opponenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA FRASCINO, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIADA ISIDORI, giusta procura in atti;
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino, dall'Avv. Giampiero Covino e dall'Avv. Alessandro Landolfi, giusta procura in atti;
interventori ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 26.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 11.998,14, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di e
[...] Parte_1 [...]
in forza di un contratto di finanziamento stipulato con Compass rimasto Parte_2 parzialmente inadempiuto. Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
2086/2019 del 20.10.2019), e debitori ingiunti, Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non avendo mai comunicato la CP_4 cessione del credito a 2) la pattuizione di interessi usurai;
3) Controparte_5 l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, con conseguente applicazione degli interessi anatocistici. Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 26.11.2020), in corso di causa sono intervenute in giudizio ex art. 111 c.p.c. dapprima e poi Controparte_2 [...]
in qualità di cessionarie del credito, aderendo alle difese Controparte_3 dell'opposta. Quindi la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 26.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va dato atto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. sentenza n. 22727/2011).
pagina 2 di 6 In applicazione dei su menzionati principi, non essendo stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione dell'opposta, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio. Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001). Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che parte opposta ha fornito adeguata prova del credito, avendo prodotto – sin dalla fase monitoria – il contratto di finanziamento stipulato dagli odierni opponenti, contenente le specifiche condizioni economiche pattuite.
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento (rimasto del tutto incontestato, al pari dell'erogazione delle somme), spettava dunque a parte opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, fondata sull'assunto della omessa notificazione della cessione del credito da a CP_4 Controparte_5
In proposito, va osservato che la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari. Sul punto, è consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità: “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, perché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari,
pagina 3 di 6 trova applicazione il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr., tra le altre, Cass. n. 4713/2019; 15364/2011). Ne consegue che, anche nel caso di mancata notifica dell'avvenuta cessione, l'odierna opposta sarebbe stata comunque legittimata a richiedere il pagamento del credito per cui è causa.
Deve infine osservarsi che l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio. Ed invero, la giurisprudenza costante afferma che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. n. 12734/2021); in particolare
“non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.t” (cfr. Cass. n. 1770/2014;
20143/2005). È infondato altresì il motivo di opposizione basato sull'eccepita usurarietà degli interessi, avendo le parti pattuito un TAEG superiore al tasso soglia. Va infatti osservato che parte opponente erra nell'utilizzare il TAEG, in luogo del
TEG, quale parametro di riferimento per la valutazione del superamento della soglia usura. Invero, il tasso strumentale all'accertamento della soglia di usura è il TEG e non il TAEG. In proposito, va rammentato che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo e assolve una funzione “preventiva”, essendo destinato a rendere edotto il consumatore del costo del suo credito a tutela della sua posizione di debolezza contrattuale ed asimmetria informativa. In sintesi, il TAEG è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Al contrario, il TEG fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (interessi, commissioni e spese di varia natura) delle operazioni creditizie rispettano il limite oltre il quale gli interessi si considerano usurari e viene utilizzato per la verifica del superamento della soglia usuraia.
Il TEGM è la media dei Tassi Effettivi Globali applicati da ciascuna banca, nel trimestre considerato, alle singole operazioni di finanziamento, raggruppate in categorie omogenee. Il TEGM, maggiorato del valore previsto dalla legge, esprime, pagina 4 di 6 per ciascuna categoria omogenea di operazioni di finanziamento, il “Tasso soglia usura”, cioè quel tasso di interesse oltre il quale i tassi d'interessi applicati ai finanziamenti si considerano usurari.
Poiché il Tasso soglia usura viene calcolato partendo dal dato rappresentato dal Tasso
Effettivo applicato alla singola operazione di finanziamento, al fine di una valutazione comparativa con valori omogenei, il tasso soglia va raffrontato con il
TEG, assicurando uniformità di valutazione e, quindi, criteri di coerenza logica e metodologica. Il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone, infatti, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente, posto che “la indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cass. SS.UU. n.16303/2018; 24675/2017; 19597/2020).
Ne consegue che l'eccepita usurarietà è del tutto infondata, essendo basata su un parametro errato. Quanto al motivo di opposizione fondato sull'illegittimità del cd. piano di ammortamento “alla francese” e sulla conseguente applicazione di interessi anatocistici, va rammentato che il metodo di ammortamento alla francese comporta solo che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. La previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (cd. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. “Il piano di ammortamento rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente” (cfr. Trib. Salerno, 28/03/2022). “In tema di mutuo, il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti)” (cfr. Trib. Milano, 22/02/2021). “In tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento alla francese non pagina 5 di 6 determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo” (Trib. Roma, 06/11/2020; conf., tra le altre, Trib. Roma, 29/08/2020; Corte app. Milano, 21/07/2020; Trib. Torino,
22/09/2020). Ne consegue pertanto, in applicazione delle coordinate ermeneutiche richiamate, che l'eccezione sollevata in punto di illegittimità del piano di ammortamento alla francese e di applicazione di interessi anatocistici è infondata. Alla luce delle considerazioni, l'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA ai sensi dell'art. 653
c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2086/2019 del
20.10.2019;
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Foggia, 27.5.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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