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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/10/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 C.F._1 Montefiori, elettivamente domiciliato presso il difensore in Faenza (RA) C.so Mazzini n°99 OPPONENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2 (c.f. ), CP_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. Danilo Montevecchi, elettivamente domiciliati presso il difensore in Faenza (RA) Viale delle Ceramiche n°38
OPPOSTI CONCLUSIONI
All'udienza del 06/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2024 proponeva opposizione ex art. 668 Parte_1 cpc all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità ottenuta nei suoi confronti da e CP_1 in data 03/06/2024 in relazione all'immobile ad uso abitativo sito in Faenza C.so CP_2
Mazzini n°99.
L'opponente sosteneva di non aver avuto debita conoscenza della pendenza del giudizio sommario a causa, a suo dire, di incomprensioni e/o mancanza di informative da parte della Cancelleria del
Tribunale che gli avevano precluso la partecipazione all'udienza di convalida ed il mancato rispetto dell'ora contumaciale, ipotizzando quindi una lesione del diritto di difesa.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Chiedeva la sospensione del provvedimento con revoca dell'ordinanza di convalida e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta e nel contempo proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere il ricalcolo del canone di locazione agevolato per errata applicazione dei parametri di riferimento con rimborso delle eccedenze versate.
Si costituivano gli intimanti contestando la prospettazione avversaria ritenendo l'opposizione tardiva ed inammissibile non potendosi prospettare nell'accaduto alcuna lesione del diritto di difesa poiché la notifica dell'intimazione si era perfezionata col ritiro da parte dello stesso intimato che quindi era comunque in condizione di partecipare all'udienza.
Con ordinanza 07/10/2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione della convalida ed assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n°28/2010 che si risolveva negativamente.
La causa veniva poi ritenuta matura per la decisione con rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente e veniva quindi discussa all'udienza del 06/10/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va detto che l'eccezione sul mancato rispetto dell'ora contumaciale ex art. 59 disp.
Att. cpc è manifestamente infondata in quanto trattasi d'istituto applicabile al solo giudizio innanzi al
Giudice di pace (cfr. Cass. Civ. 12/01/2022 n°822 – 22/09/2014 n°19942 – 19/10/2012 n°18048).
Nel merito, come già evidenziato nelle ordinanze 07/10/2024 e 08/02/2025, cui ci si riporta, le motivazioni difensive dell'opposizione ed il relativo impianto probatorio non superano il filtro della
“fase rescindente” del procedimento di cui all'art. 668 cpc e non consentono l'approdo alla “fase rescissoria”.
L'opponente, infatti, non ha dato prova che la sua mancata comparizione all'udienza di convalida sia stata dovuta ad una non tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notifica, che si è perfezionata col ritiro dell'atto da parte dell'intimato in data 24/04/2024, e tanto meno per inadempimenti della Cancelleria nell'informazione sullo stato del procedimento.
Il giudizio sommario di convalida di sfratto è caratterizzato dalla particolarità che si svolge a udienza fissa e può essere iscritto a ruolo anche la mattina stessa dell'udienza indicata in citazione (cfr. art. 660, comma 6° cpc) e quindi l'intimato, che si ripete aveva ritirato personalmente la notifica dell'intimazione ed era quindi perfettamente a conoscenza della data d'udienza, avrebbe dovuto presenziare personalmente, o tramite procuratore, all'udienza.
Il procedimento ex art. 668 cpc ha natura di opposizione speciale nella quale l'accesso alla fase di merito cd. “rescissoria” avviene solo ed esclusivamente a condizione che venga prima superata quella
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 prodromica cd. “rescindente” che serve a dimostrare la sussistenza dei veri e propri requisiti di ammissibilità dell'azione.
La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente non può quindi neppure essere esaminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto della reale attività processuale svolta e dell'effettivo scaglione di valore, in ragione di € 500,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione ex art. 668 cpc proposta da nei confronti di Parte_1
e CP_1 CP_2
- condanna l'opponente a rimborsare agli opposti le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di € 2.500,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 C.F._1 Montefiori, elettivamente domiciliato presso il difensore in Faenza (RA) C.so Mazzini n°99 OPPONENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2 (c.f. ), CP_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. Danilo Montevecchi, elettivamente domiciliati presso il difensore in Faenza (RA) Viale delle Ceramiche n°38
OPPOSTI CONCLUSIONI
All'udienza del 06/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2024 proponeva opposizione ex art. 668 Parte_1 cpc all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità ottenuta nei suoi confronti da e CP_1 in data 03/06/2024 in relazione all'immobile ad uso abitativo sito in Faenza C.so CP_2
Mazzini n°99.
L'opponente sosteneva di non aver avuto debita conoscenza della pendenza del giudizio sommario a causa, a suo dire, di incomprensioni e/o mancanza di informative da parte della Cancelleria del
Tribunale che gli avevano precluso la partecipazione all'udienza di convalida ed il mancato rispetto dell'ora contumaciale, ipotizzando quindi una lesione del diritto di difesa.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Chiedeva la sospensione del provvedimento con revoca dell'ordinanza di convalida e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta e nel contempo proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere il ricalcolo del canone di locazione agevolato per errata applicazione dei parametri di riferimento con rimborso delle eccedenze versate.
Si costituivano gli intimanti contestando la prospettazione avversaria ritenendo l'opposizione tardiva ed inammissibile non potendosi prospettare nell'accaduto alcuna lesione del diritto di difesa poiché la notifica dell'intimazione si era perfezionata col ritiro da parte dello stesso intimato che quindi era comunque in condizione di partecipare all'udienza.
Con ordinanza 07/10/2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione della convalida ed assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n°28/2010 che si risolveva negativamente.
La causa veniva poi ritenuta matura per la decisione con rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente e veniva quindi discussa all'udienza del 06/10/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va detto che l'eccezione sul mancato rispetto dell'ora contumaciale ex art. 59 disp.
Att. cpc è manifestamente infondata in quanto trattasi d'istituto applicabile al solo giudizio innanzi al
Giudice di pace (cfr. Cass. Civ. 12/01/2022 n°822 – 22/09/2014 n°19942 – 19/10/2012 n°18048).
Nel merito, come già evidenziato nelle ordinanze 07/10/2024 e 08/02/2025, cui ci si riporta, le motivazioni difensive dell'opposizione ed il relativo impianto probatorio non superano il filtro della
“fase rescindente” del procedimento di cui all'art. 668 cpc e non consentono l'approdo alla “fase rescissoria”.
L'opponente, infatti, non ha dato prova che la sua mancata comparizione all'udienza di convalida sia stata dovuta ad una non tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notifica, che si è perfezionata col ritiro dell'atto da parte dell'intimato in data 24/04/2024, e tanto meno per inadempimenti della Cancelleria nell'informazione sullo stato del procedimento.
Il giudizio sommario di convalida di sfratto è caratterizzato dalla particolarità che si svolge a udienza fissa e può essere iscritto a ruolo anche la mattina stessa dell'udienza indicata in citazione (cfr. art. 660, comma 6° cpc) e quindi l'intimato, che si ripete aveva ritirato personalmente la notifica dell'intimazione ed era quindi perfettamente a conoscenza della data d'udienza, avrebbe dovuto presenziare personalmente, o tramite procuratore, all'udienza.
Il procedimento ex art. 668 cpc ha natura di opposizione speciale nella quale l'accesso alla fase di merito cd. “rescissoria” avviene solo ed esclusivamente a condizione che venga prima superata quella
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 prodromica cd. “rescindente” che serve a dimostrare la sussistenza dei veri e propri requisiti di ammissibilità dell'azione.
La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente non può quindi neppure essere esaminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto della reale attività processuale svolta e dell'effettivo scaglione di valore, in ragione di € 500,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione ex art. 668 cpc proposta da nei confronti di Parte_1
e CP_1 CP_2
- condanna l'opponente a rimborsare agli opposti le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di € 2.500,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3