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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 22.5.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10670/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonino Licciardello, in C.F._1
Catania via Matteotti n. 275, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Simona Attaguile per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliata in
Catania, via S. Maria La Grande n. 5, presso l'U.O.C. Servizi legali dell'Azienda; Resistente
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via Ciro Il Grande n. 21, c.f. CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_2
CP_ l'Avvocatura distrettuale sita in Catania, Piazza della Repubblica n. 26; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di aver svolto attività di “assistente tecnico perito informatico” per l' ininterrottamente dal 17.5.2021 al 28.2.2023 ed il rapporto, CP_3
disciplinato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di fatto ha avuto tutte le caratteristiche del lavoro subordinato;
2) che l'assunzione è avvenuta al fine di supportare le iniziative previste dal piano di vaccinazione regionale, sulla base dell'elenco dell' Controparte_4 formato seguito di procedura finalizzata al reclutamento di diversi profili professionali,
[...]
tecnici e amministrativi in attuazione della normativa emanata nell'ambito dell'emergenza pandemica;
3) che ha lavorato dal 17.5.2021 al 31.7.2021 e poi, a seguito di proroghe, fino al 28.2.2023, sulla base di un contratto di “collaborazione coordinata e continuativa” sottoscritto con l' in data CP_3
12.5.2021; 4) che, durante il rapporto di lavoro, le mansioni svolte sono state: - da maggio 2021 a marzo
2022: attività presso l'HUB Vaccinale Nelson Mandela di Misterbianco consistita nel supporto alle attività di contrasto e contenimento contagio da Sars Cov-2, mediante acquisizione ed inserimento dati relativi alla vaccinazione nella piattaforma nazionale, censimento degli utenti che si recavano all'HUB giornalmente per la vaccinazione, rilascio green pass e rilascio documenti di esenzione dal vaccino;
- dal 3.3.2022 fino al 28.2.2023: a seguito di disposizione di servizio prot. n. 227199 del 3.3.2022 è stata trasferita presso il Dipartimento di Prevenzione in via S.M. La Grande ed è stata Controparte_5
impiegata in attività amministrative ordinarie e non più afferenti ad esigenze emergenziali da Covid-
19, ed in particolare: compilazione delle graduatorie inerenti all'associazionismo di gruppo, di rete e misto degli MMG (Medici Medicina Generale), dei PLS (Pediatri Libera Scelta) e dei loro collaboratori di studio medico (segretari/e) nell'ambito dei 9 distretti della provincia di Catania;
monitoraggio tempi di attesa ex-ante istituzionali (Asp CT e convenzionati) e Alpi (Attività Libero Professionale
Intramuraria); ritiro merce in magazzino su richiesta dell'Ufficio protesi;
5) che l'orario di lavoro svolto era stato pattuito in 30 ore settimanali, dalle 8 alle 14 oppure dalle 14 alle 20 per cinque giorni alla settimana, ed era predisposto sulla base delle direttive impartite dal direttore dell'HUB vaccinale di
Misterbianco, Dott. e sulla base di un piano turni gestito dai collaboratori Persona_1
amministrativi che erano alle dirette dipendenze del dott. e cioè i sigg. e Per_1 Persona_2
; 6) che era dunque assoggettata al potere direttivo, organizzativo e gerarchico della Persona_3
direzione della Hub vaccinale di Misterbianco, nella persona del dott. , che impartiva direttive in Per_1
merito alla turnazione dei vari collaboratori dettando appunto i tempi delle prestazioni lavorative senza che vi fosse alcuna autonomia in capo alla lavoratrice;
7) che le modalità di svolgimento della prestazione hanno sempre previsto: acquisizione quotidiana di ordini e direttive da parte del personale Con medico della , a cui la parte ricorrente doveva conformarsi;
obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro;
obbligo di segnalare la presenza quotidiana negli uffici mediante “badge” personale;
obbligo di indossare durante la giornata lavorativa un cartellino identificativo;
obbligo di comunicare assenze per malattie o concordare altre assenze;
sottoposizione al potere di controllo e disciplinare per il caso di ritardi, errori o omissioni;
paga fissa e proporzionata non al lavoro prodotto ma alle ore svolte;
lavoro Con sempre in affiancamento e promiscuità con il personale dipendente dalla ed in assoluta fungibilità con esso;
8) che le è stato affidato un indirizzo di posta elettronica aziendale personalizzato Con ( per comunicare con tutto il personale (colleghi e dirigenti) e per inviare Email_1
mail anche agli utenti esterni, nonché una postazione fissa riservata ed utilizzava gli strumenti di lavoro dell'Ente (computer, stampante, collegamento Internet, linee telefoniche, carta per fotocopie e stampe etc.); 9) che dal marzo 2022 non ha più svolto lavoro in strutture connesse all'emergenza Con pandemica ma ha operato in locali tradizionalmente adibiti dalla ad uffici amministrativi siti in
Catania presso la sede di Santa Maria La Grande, occupandosi di incombenze ordinarie del datore di Con lavoro, affiancata da personale dell e precisamente dalla Dott.ssa nonché Persona_4
diretta e controllata dalla Dott.ssa che si occupava altresì di predisporre i suoi Persona_5
turni di lavoro;
coadiuvava anche l'addetta all'ufficio protesi, Dott.ssa , in compiti di Persona_6
ritiro merce in magazzino;
10) che ha percepito una retribuzione con cadenza mensile parametrata alle ore di lavoro svolto;
11) che, dopo la scadenza dell'ultima proroga, ha inoltrato a mezzo pec all
[...]
la lettera di diffida ed impugnazione datata 18.4.2023 e consegnata il 20.4.2023, con la quale CP_3
ha impugnato il contratto intercorso con l'ente resistente e la sua cessazione chiedendo il riconoscimento dei propri diritti e crediti di lavoro in relazione a detto rapporto.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi che tra la parte
Con ricorrente e l' resistente si è costituito, a far data dal 17/05/2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
e comunque accertarsi e dichiararsi che i contratti di co.co.co. intercorsi fra le parti, incluse le successive proroghe disposte, hanno natura subordinata e disporne la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo
Con indeterminato per violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2015; - condannarsi l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro e comunque alla riammissione in servizio della parte ricorrente;
in alternativa alla ripresa del rapporto di lavoro,
Con condannare l' al pagamento di un indennizzo pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Con
- condannarsi l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente mediante il pagamento di una indennità omnicomprensiva pari
a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (o quell'altra cifra giusta ed equa compresa nel range tra 2,5 e 12 mensilità, ai sensi dell'art.28 Dlgs Con 81/2015); - condannarsi l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali alla stregua di ogni lavoratore subordinato per tutti i periodi di durata del rapporto. - In via gradata, ed ove non si ritenessero applicabili le norme sopra invocate, si chiede comunque anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. sia il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo lavorato sia un risarcimento per il danno patito (da violazione di legge e da interruzione immotivata del rapporto) da quantificarsi, anche Con in via equitativa ed analogica in 12 mensilità dell'ultima retribuzione. - Condannarsi l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rico- struire la carriera della ricorrente per il periodo in esame, considerando unico e ininterrotto il rapporto con ogni conseguente diritto per mensilità aggiuntive, T.F.R. ex art.2120 c.c. e tutto quanto maturato in relazione alla durata del rapporto, da quantificarsi mediante CTU sulla base dei prospetti paga in atti. - Con interessi, rivalutazione, spese e compensi di lite”.
L' si è costituita in data 29.3.2024, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_3
In particolare, parte resistente ha rilevato, innanzitutto, che il contesto regolativo del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, la procedura di reclutamento del ricorrente essendo infatti avvenuta in via d'urgenza, di tipo non comparativo/concorsuale, restando selezionati solo coloro i quali sono riusciti ad effettuare il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile (c.d. click day); il che ha reso praticamente impossibile qualunque instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, stante il principio ineludibile di cui all'art. 97, comma 4, Cost.
Ha aggiunto che, in ogni caso, il rapporto di lavoro che ne è scaturito è stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di co.co.co. stipulato, a parte ricorrente essendo stati assegnati sede e termini di attività sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione, e che è stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, mentre il compenso è stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore rispetto a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
all'eventuale inadempimento della lavoratrice, poi, avrebbero trovato seguito le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera professionale. Inoltre, ad ulteriore riprova dell'assenza di un vincolo di subordinazione, ha evidenziato che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti è stata pattuita una clausola di non esclusività, incompatibile con la tipologia di lavoro dipendente.
Subordinatamente, ha osservato che, in ogni caso, ove il rapporto di lavoro venisse qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, in tal caso il rapporto in questione potendo produrre soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., con effetto tranciante su tutte le richieste avanzate sul punto in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, trattandosi di pretese riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, esclusivamente al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali. Con L' ha poi rilevato che, fermo restando che nella fattispecie l'attività commissionata ed oggetto del contratto è stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza contingente, l' non ha di fatto mai esercitato poteri di direzione, ma di mero CP_1
coordinamento e verifica dell'attività prestata con riferimento agli obiettivi da raggiungere, essendo insussistenti i vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi della subordinazione.
Infine, in ragione del fatto che il compenso orario percepito da parte ricorrente è stato superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, come da prospetti in atti, ha comunque chiesto la compensazione con quanto erogato, con espressa riserva di ripetizione in un separato giudizio delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.
L' ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “respingere il proposto ricorso per i motivi CP_3
di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati Con in favore del ricorrente, con quelli dell' nei confronti dello stesso;
sempre in via subordinata, CP_ ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro CP_ subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' ”. CP_ Con L' costituitosi con memoria depositata il 13.3.2024, ha rappresentato che l' ha già provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
e che, comunque, l'eventuale accertamento giudiziale della quantità, qualità e natura delle prestazioni Con rese come di lavoro subordinato determinerebbe l'obbligo per l' convenuta di provvedere al relativo versamento contributivo, in tal caso tenendo conto che ai rapporti di lavoro con la P.A. non si applica l'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015, bensì l'art. 7, comma 5bis d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede il divieto di collaborazioni che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, comminando, in caso di violazione del divieto, la sola nullità del contratto stipulato e non anche l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. Ha aggiunto che la corresponsione del TFR, ove spettante, può avvenire solo all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione previdenziale e che, comunque, l' non dovrebbe corrispondere CP_6
alcun altro emolumento al lavoratore. CP_ Inoltre, l' ha evidenziato che l'eventuale accertamento giudiziale della subordinazione in via di fatto del rapporto di lavoro tra le parti in causa determinerebbe che la contribuzione di riferimento vada imputata alle casse CTPS, ex ENPAS e Fondo Credito, in simmetria con i dipendenti della PA regolarmente assunti, tramite versamento alla competente gestione esclusiva istituita presso la
Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), includendo oltre alla contribuzione pensionistica, quella previdenziale e il fondo credito, con perdita del diritto alle prestazioni assistenziali ex art. 15, del d. lgs.
n. 22/2015 e ss.mm.ii. godute da parte ricorrente in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co. e dell'annullamento della relativa contribuzione figurativa accreditata.
Infine, sulle eventuali differenze di contribuzione tra le somme versate e quelle dovute ha dedotto: se CP_ di importo a credito dell' vertendosi in tal caso in ipotesi di evasione contributiva, l' CP_1
CP_ dovrebbe pagare all' altresì, le sanzioni civili sulle predette differenze contributive, a norma dell'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388/2000 ed altri eventuali conseguenti accessori a norma Con del successivo comma 9; se di importo a credito dell , le differenze di maggiori importi di contribuzione versata alla Gestione Separata rimarrebbero accreditate in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 818/1957. CP_ Conclusivamente, l' ha chiesto: “laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l'Azienda Sanitaria CP_ Provinciale - ASP di Catania, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' dei contributi previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro ai sensi del combinato disposto degli art. 2126
c.c. ed art. 7, co.5 bis, d.lgs. n. 165/2001. Per l'effetto, emettere sentenza di condanna dell'Azienda
Sanitaria Provinciale - ASP di Catania, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, al pagamento dei CP_ contributi complessivamente dovuti all' Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), comprensivi di contribuzione pensionistica, previdenziale ed al Fondo credito ed a ogni altra contribuzione accessoria che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge
n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957. Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni
(DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.. Ritenere e dichiarare illegittima la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di godimento di prestazioni Pt_2
CP_ Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' Con il favore di spese ed onorari di causa”.
Rigettate le richieste istruttorie, l'udienza del 22.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita come segue. Alla stregua delle prove documentali acquisite e di quanto ulteriormente emerso nel corso del presente giudizio deve ritenersi che la domanda avanzata con la presentazione del ricorso introduttivo vada rigettata, in quanto infondata.
Parte ricorrente ha rilevato che il rapporto di lavoro, pur qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, di fatto presentava i caratteri della subordinazione, invocando l'applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 (“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”) e, sul presupposto che “la natura e tipologia del contratto impongono di qualificarlo non come di collaborazione ma come di lavoro subordinato a termine” (v. pag. 7 del ricorso), ha rilevato inoltre l'illegittimità dell'apposizione del termine, chiedendo la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al riguardo, va richiamato quanto già ritenuto in precedenti pronunce di quest'Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 1343/2025 emessa il 26.3.2025 nel proc. n. 10859/2023 – est. dott.ssa Porcelli;
sentenza n. 3280/2024 emessa il 14.6.2024 nel proc. n. 10849/2023 - est. dott.ssa L. Renda -, sentenza n. 4834/2024 emessa il 28.10.2024 nel proc. n. 11152/2023 R.G. - est. dott.ssa L. Renda -, sentenza n. 4097/2024 emessa il 11.9.2024 nel proc.
n. 10843/2023 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda -, sentenza n. 4522/2024 emessa il 9.10.2024 nel proc. n.
10772/2023 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo): “In particolare, l'intestato Tribunale ha ritenuto che «Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “….non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come
l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n.
9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno peraltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti
“esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001
e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali”.
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità
(c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone» (cfr. sentenza n. 3280/2024 ed altre conformi nn. 3283/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est. Dott.ssa Renda).
Inoltre, come precisato nelle citate sentenze, “Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche
a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (cfr. sentenza n. 1343/2025 est. dott.ssa F. Porcelli;
sentenze nn. 3280/2024,
3283/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est. Dott.ssa Renda). L'eventuale espletamento della prova orale richiesta parte ricorrente non sarebbe stata comunque sufficiente all'assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza della subordinazione, evidenziandosi come l'articolato di prova sia generico e valutativo, inidoneo a provare l'assenza di libertà di autodeterminazione del lavoratore nel fornire le proprie energie lavorative, la
“acquisizione quotidiana di ordini e direttive” e la “sottoposizione al potere di controllo e disciplinare per il caso di ritardi, errori o omissioni”, non meglio esplicitati, che dovrebbero indurre il teste ad affermare che il ricorrente, per tutto il periodo in contestazione, era “comandato” nel rendere le proprie prestazioni, in guisa che le ulteriori circostanze fattuali prospettate – in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione - possano assumere nel caso di specie la valenza qualificatoria del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Alle medesime considerazioni resta esposto l'articolato diretto ad dimostrare la sottoposizione del ricorrente a un “obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro”, tenuto conto delle previsioni contrattuali sul punto stabilite tra le parti e della fisiologica esigenza di coordinamento insita nei rapporti di collaborazione.
Pertanto, valgono anche nella fattispecie le considerazioni già svolte nelle richiamate pronunce: “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati. Con La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione
(Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)” (Trib. Catania n. 3295/2024 cit.).
Pertanto, le domande proposte nei confronti dell' vanno rigettate, con assorbimento CP_3
della domanda diretta ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono la soccombenza, mentre sono CP_3
CP_ compensate nei confronti dell' non essendo state formulate domande nei confronti dello stesso, evocato in giudizio solo in quanto litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che si CP_3
liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
CP_ compensa le spese nei confronti dell'
Catania, 28.5.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi