CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 248/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv. CINZIA LOLLI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che
l' in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1
Roma EUR, Via Ciro il Grande, non ha diritto a trattenere alcunchè su prestazioni aventi esclusivo carattere alimentare (oltre che inferiori, mensilmente considerate, al c.d. “minimo vitale“ di sostentamento) e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.990,22 (1.922,21 + 356,05 + 354,05 + 357,91) illegittimamente trattenuta, con interessi e/o rivalutazione come per legge, fino al soddisfo effettivo”
Si è costituito l' eccependo l'intervenuto pagamento di tutte le somme richieste, e CP_3 rappresentando che la ricorrente aveva una posizione debitoria verso l' , derivante dal CP_1
disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro con conseguente cancellazione delle relative giornate agricole, avverso la quale la aveva instaurato un giudizio definito con la sentenza n.66 del Pt_1
23/01/2020 del Tribunale di Locri, con la quale il giudice aveva disposto la reiscrizione della per gli anni dal 2009 al 2012, dichiarando il suo diritto alle indennità DS per il 2011 e Pt_1
2012 e condannando l' a restituire le somme trattenute a detto titolo, oltre interessi dal CP_1
dovuto al soddisfo.
Di conseguenza, l'Ente, in fase di esecuzione della sentenza, aveva proceduto “al riallineamento delle prestazioni/posizione assicurativa.”
Il Giudice di prime cure, rappresentando la ricorrente aveva dato atto dell'avvenuta restituzione delle somme trattenute, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite, in quanto “pur avendo l' liquidato la prestazione successivamente CP_3 all'instaurazione del contraddittorio, non può non tenersi conto del concreto dispiegarsi del giudizio e di quanto sullo stesso abbia altresì influito la sentenza pronunciata dal Tribunale di
Locri n. 66 del 23.01.2020.”
Ha interposto appello la sul solo regolamento delle spese di lite, censurando la Pt_1
sentenza sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo eccepisce che, in base al principio della soccombenza virtuale, il Giudice non avrebbe potuto compensare le spese di lite, in quanto la compensazione della disoccupazione agricola, prestazione assimilabile a prestazioni pensionistiche, è legittima nella misura in cui venga rispettato il duplice limite della intangibilità del minimo vitale (pari ad una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale) e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo di cui sopra,
e nel caso di spece tale duplice limite non era stato rispettato.
Con il secondo motivo, l'appellante rappresenta il tardivo adempimento dell' , in CP_1
quanto, a fronte della sentenza del Tribunale di Locri pronunciata a gennaio 2020, l'Ente aveva provveduto a restituire le somme solo 10 mesi dopo, tenendo presente che già dal 2016 il Tribunale di Locri, con sentenza n. 983/16, aveva riconosciuto il diritto della alle prestazioni Pt_1
previdenziali agricole riscosse negli anni tra il 2010 ed il 2013.
Infine, denuncia la violazione dell'art 92 c.p.c. che giustifica la compensazione solo in ipotesi di soccombenza reciproca o di novità delle questioni trattate, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
CP_ Si costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto la presenza di un impedimento oggettivo alla definizione della controversia, rappresentato dalla pendenza dell'altro giudizio, e la pronta soluzione prima dell'udienza di comparizione delle parti, costituivano idoneo supporto alla decisione adottata dal Giudice di compensare le spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'appellante è risultata intermente vittoriosa e non ricorre alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art 92 c.p.c, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale 77/18, può supportare, in deroga al principio causalistico che regola la materia, la compensazione delle spese.
Infatti, la sentenza n. 66/2020 del Tribunale di Locri, avente oggetto il presupposto
CP_ (cancellazione elenchi agricoli) della legittimità delle trattenute operate dall' è stata emessa inter partes.
Non si tratta, cioè, di un accadimento sottratto alla disponibilità delle parti che ha alterato, in maniera imprevedibile, il complessivo assetto degli interessi in gioco, bensì con la sentenza citata CP_ si è avuta la conferma dell'illegittimità delle pretese dell' , che erano tali ab origine, tenendo presente, peraltro, che l'ente non ha appellato la detta sentenza e ne ha dato esecuzione.
In definitiva, in accoglimento dell'appello parziale proposto e in parziale riforma della sentenza CP_ che nel resto conferma, l' deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore del'appellante, nella misura indicata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Le spese di lite del seguente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22 I scaglione – il valore del presente grado è pari all'importo delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio – valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1
sentenza n. 230/2022 del Giudice del lavoro di Locri , pubblicata in data 22/03/2022 , così provvede: in accoglimento dell'appello parziale proposto e in parziale riforma della sentenza che nel resto CP_ conferma, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 247,00 , oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 248/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv. CINZIA LOLLI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che
l' in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1
Roma EUR, Via Ciro il Grande, non ha diritto a trattenere alcunchè su prestazioni aventi esclusivo carattere alimentare (oltre che inferiori, mensilmente considerate, al c.d. “minimo vitale“ di sostentamento) e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.990,22 (1.922,21 + 356,05 + 354,05 + 357,91) illegittimamente trattenuta, con interessi e/o rivalutazione come per legge, fino al soddisfo effettivo”
Si è costituito l' eccependo l'intervenuto pagamento di tutte le somme richieste, e CP_3 rappresentando che la ricorrente aveva una posizione debitoria verso l' , derivante dal CP_1
disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro con conseguente cancellazione delle relative giornate agricole, avverso la quale la aveva instaurato un giudizio definito con la sentenza n.66 del Pt_1
23/01/2020 del Tribunale di Locri, con la quale il giudice aveva disposto la reiscrizione della per gli anni dal 2009 al 2012, dichiarando il suo diritto alle indennità DS per il 2011 e Pt_1
2012 e condannando l' a restituire le somme trattenute a detto titolo, oltre interessi dal CP_1
dovuto al soddisfo.
Di conseguenza, l'Ente, in fase di esecuzione della sentenza, aveva proceduto “al riallineamento delle prestazioni/posizione assicurativa.”
Il Giudice di prime cure, rappresentando la ricorrente aveva dato atto dell'avvenuta restituzione delle somme trattenute, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite, in quanto “pur avendo l' liquidato la prestazione successivamente CP_3 all'instaurazione del contraddittorio, non può non tenersi conto del concreto dispiegarsi del giudizio e di quanto sullo stesso abbia altresì influito la sentenza pronunciata dal Tribunale di
Locri n. 66 del 23.01.2020.”
Ha interposto appello la sul solo regolamento delle spese di lite, censurando la Pt_1
sentenza sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo eccepisce che, in base al principio della soccombenza virtuale, il Giudice non avrebbe potuto compensare le spese di lite, in quanto la compensazione della disoccupazione agricola, prestazione assimilabile a prestazioni pensionistiche, è legittima nella misura in cui venga rispettato il duplice limite della intangibilità del minimo vitale (pari ad una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale) e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo di cui sopra,
e nel caso di spece tale duplice limite non era stato rispettato.
Con il secondo motivo, l'appellante rappresenta il tardivo adempimento dell' , in CP_1
quanto, a fronte della sentenza del Tribunale di Locri pronunciata a gennaio 2020, l'Ente aveva provveduto a restituire le somme solo 10 mesi dopo, tenendo presente che già dal 2016 il Tribunale di Locri, con sentenza n. 983/16, aveva riconosciuto il diritto della alle prestazioni Pt_1
previdenziali agricole riscosse negli anni tra il 2010 ed il 2013.
Infine, denuncia la violazione dell'art 92 c.p.c. che giustifica la compensazione solo in ipotesi di soccombenza reciproca o di novità delle questioni trattate, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
CP_ Si costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto la presenza di un impedimento oggettivo alla definizione della controversia, rappresentato dalla pendenza dell'altro giudizio, e la pronta soluzione prima dell'udienza di comparizione delle parti, costituivano idoneo supporto alla decisione adottata dal Giudice di compensare le spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'appellante è risultata intermente vittoriosa e non ricorre alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art 92 c.p.c, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale 77/18, può supportare, in deroga al principio causalistico che regola la materia, la compensazione delle spese.
Infatti, la sentenza n. 66/2020 del Tribunale di Locri, avente oggetto il presupposto
CP_ (cancellazione elenchi agricoli) della legittimità delle trattenute operate dall' è stata emessa inter partes.
Non si tratta, cioè, di un accadimento sottratto alla disponibilità delle parti che ha alterato, in maniera imprevedibile, il complessivo assetto degli interessi in gioco, bensì con la sentenza citata CP_ si è avuta la conferma dell'illegittimità delle pretese dell' , che erano tali ab origine, tenendo presente, peraltro, che l'ente non ha appellato la detta sentenza e ne ha dato esecuzione.
In definitiva, in accoglimento dell'appello parziale proposto e in parziale riforma della sentenza CP_ che nel resto conferma, l' deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore del'appellante, nella misura indicata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Le spese di lite del seguente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22 I scaglione – il valore del presente grado è pari all'importo delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio – valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1
sentenza n. 230/2022 del Giudice del lavoro di Locri , pubblicata in data 22/03/2022 , così provvede: in accoglimento dell'appello parziale proposto e in parziale riforma della sentenza che nel resto CP_ conferma, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 247,00 , oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)