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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3583/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Barretta, per procura congiunta al ricorso;
e
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Scaccia, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile in Veroli (FR), il 4.10.2003, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
che con decreto di omologa di questo Tribunale, n. 2342/2004, del 5.04.2004, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che gli stessi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 17.03.2004 ed il decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Frosinone, n. cron. 2342/2004, del 5.04.2004 (all. 2 al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note di trattazione scritta dell'udienza del 28.01.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Veroli (FR), il 4.10.2003 da
[...]
, nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...] Parte_1 CP_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, Nr. 120, Parte
II, Serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato il consenso con le note di trattazione scritta dell'udienza del 28.01.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 31.01.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3583/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Barretta, per procura congiunta al ricorso;
e
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Scaccia, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile in Veroli (FR), il 4.10.2003, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
che con decreto di omologa di questo Tribunale, n. 2342/2004, del 5.04.2004, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che gli stessi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 17.03.2004 ed il decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Frosinone, n. cron. 2342/2004, del 5.04.2004 (all. 2 al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note di trattazione scritta dell'udienza del 28.01.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Veroli (FR), il 4.10.2003 da
[...]
, nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...] Parte_1 CP_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, Nr. 120, Parte
II, Serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato il consenso con le note di trattazione scritta dell'udienza del 28.01.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 31.01.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini