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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13232/2022 R.G., promossa
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Laura C.F._1
Garofalo giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pilar Maria C.F._2
Dolores Castiglia, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, in data 11.7.25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Misterbianco (CT) il 20.12.2010 con trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di CP_1
Misterbianco, Anno 2010, Atto n. 77, Parte II Serie A;
in particolare, ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore e si è reso disponibile a continuare versare, per il mantenimento Per_1
della stessa, la somma di euro 700,00 mensili, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, come concordato in sede di separazione consensuale.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dalla moglie giusta decreto di omologa n. 5892/2021 del 17/12/2021 di questo Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituita in giudizio parte resistente, la quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, nel contestare le avverse richieste, ha chiesto, fermo restando le determinazioni previste in sede di separazione in punto di affido e incontri padre/figlia, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la minore a euro 1.500,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nell'ordine del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente, alla luce dell'incremento dei redditi del IG. nonché a Pt_1
fronte dei redditi minimi della IG.ra CP_1
Con sentenza non definitiva n. 2457/2024 pubblicata il
18.05.2024 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e con separata ordinanza ha disposto la prosecuzione del giudizio per lo svolgimento dell'attività istruttoria ammessa.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo,
depositato telematicamente e sottoscritto dalle medesime nonché dai procuratori, e hanno chiesto di decidere la causa in conformità.
In data 11/07/2025, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate come da
2 detto accordo depositato in atti, i cui contenuti vengono di seguito riportati:
“1) - Le parti ne confermano l'affido condiviso [della figlia minore], con modalità congiunta e disgiunta, a entrambi i genitori, con
collocamento presso la madre, con diritto di visita da parte del padre con le stesse modalità previste in seno all'atto di separazione, salvo diversi accordi e cioè: due pomeriggi alla settimana da decidersi alla luce degli impegni scolastici, sportivi e ludici della ragazza, oltre a due
fine settimana al mese, alternati, dal venerdì alla domenica;
periodo
estivo: 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno e 15 consecutivi con la madre;
periodo
natalizio: 7 giorni consecutivi con il padre e 7 con la madre, alternando annualmente il Natale e il Capodanno;
periodo pasquale: 3 giorni
consecutivi con il padre e 3 giorni consecutivi con la madre, alternando annualmente il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo. Si precisa che durante il periodo estivo, natalizio e pasquale che la ragazza trascorrerà con la madre, la calendarizzazione ordinaria viene
sospesa.
2) Viene confermato, altresì, l'assegno per il mantenimento della figlia minorenne di euro 700 al mese, da aggiornarsi agli indici ISTAT,
che il IG. dovrà versare alla IG.ra entro il 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi
secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Catania, di cui le parti confermano di essere a conoscenza e di accettarne l'applicazione.
3) La casa coniugale, sita in Sant'Agata Li Battiati, Via Verga
n.35, viene assegnata alla IG.ra , in ragione del CP_1
collocamento presso di sé della figlia minorenne di anni Persona_2
13, fino al raggiungimento dell'età di 18 anni da parte della ragazza”.
Ciò posto, premessa e richiamata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in ordine alle ulteriori domande rileva il Pt_1 CP_1
Collegio che le condizioni concordate vadano integralmente recepite in
3 quanto conformi alle norme inderogabili regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13232/2022 RG;
Dichiara che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in Misterbianco, Parte_1 CP_1
già pronunciata con sentenza n. 2457/2024 pubblicata il 18/05/2024, è
disposta alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13232/2022 R.G., promossa
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Laura C.F._1
Garofalo giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pilar Maria C.F._2
Dolores Castiglia, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, in data 11.7.25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Misterbianco (CT) il 20.12.2010 con trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di CP_1
Misterbianco, Anno 2010, Atto n. 77, Parte II Serie A;
in particolare, ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore e si è reso disponibile a continuare versare, per il mantenimento Per_1
della stessa, la somma di euro 700,00 mensili, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, come concordato in sede di separazione consensuale.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dalla moglie giusta decreto di omologa n. 5892/2021 del 17/12/2021 di questo Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituita in giudizio parte resistente, la quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, nel contestare le avverse richieste, ha chiesto, fermo restando le determinazioni previste in sede di separazione in punto di affido e incontri padre/figlia, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la minore a euro 1.500,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nell'ordine del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente, alla luce dell'incremento dei redditi del IG. nonché a Pt_1
fronte dei redditi minimi della IG.ra CP_1
Con sentenza non definitiva n. 2457/2024 pubblicata il
18.05.2024 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e con separata ordinanza ha disposto la prosecuzione del giudizio per lo svolgimento dell'attività istruttoria ammessa.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo,
depositato telematicamente e sottoscritto dalle medesime nonché dai procuratori, e hanno chiesto di decidere la causa in conformità.
In data 11/07/2025, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate come da
2 detto accordo depositato in atti, i cui contenuti vengono di seguito riportati:
“1) - Le parti ne confermano l'affido condiviso [della figlia minore], con modalità congiunta e disgiunta, a entrambi i genitori, con
collocamento presso la madre, con diritto di visita da parte del padre con le stesse modalità previste in seno all'atto di separazione, salvo diversi accordi e cioè: due pomeriggi alla settimana da decidersi alla luce degli impegni scolastici, sportivi e ludici della ragazza, oltre a due
fine settimana al mese, alternati, dal venerdì alla domenica;
periodo
estivo: 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno e 15 consecutivi con la madre;
periodo
natalizio: 7 giorni consecutivi con il padre e 7 con la madre, alternando annualmente il Natale e il Capodanno;
periodo pasquale: 3 giorni
consecutivi con il padre e 3 giorni consecutivi con la madre, alternando annualmente il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo. Si precisa che durante il periodo estivo, natalizio e pasquale che la ragazza trascorrerà con la madre, la calendarizzazione ordinaria viene
sospesa.
2) Viene confermato, altresì, l'assegno per il mantenimento della figlia minorenne di euro 700 al mese, da aggiornarsi agli indici ISTAT,
che il IG. dovrà versare alla IG.ra entro il 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi
secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Catania, di cui le parti confermano di essere a conoscenza e di accettarne l'applicazione.
3) La casa coniugale, sita in Sant'Agata Li Battiati, Via Verga
n.35, viene assegnata alla IG.ra , in ragione del CP_1
collocamento presso di sé della figlia minorenne di anni Persona_2
13, fino al raggiungimento dell'età di 18 anni da parte della ragazza”.
Ciò posto, premessa e richiamata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in ordine alle ulteriori domande rileva il Pt_1 CP_1
Collegio che le condizioni concordate vadano integralmente recepite in
3 quanto conformi alle norme inderogabili regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13232/2022 RG;
Dichiara che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in Misterbianco, Parte_1 CP_1
già pronunciata con sentenza n. 2457/2024 pubblicata il 18/05/2024, è
disposta alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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