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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4928 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sveva Dalmasso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Cabras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 13/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13/04/2002 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 CP_1
Comune di Cagliari, anno 2002, numero 70, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari le dovute trascrizioni.
2. Disporre che la casa coniugale rimanga nell'esclusiva disponibilità del Sig.
, in qualità di proprietario. CP_1
3. Dare atto che il Sig. accetta la consegna, da parte della sig.ra CP_1 Pt_1 dell'immobile di sua proprietà, ex casa coniugale, nelle condizioni in cui si trova, autorizzando la a prelevare i seguenti oggetti: televisore, Pt_1
Pag. 2 di 3 lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, microonde, mobiletto fasciatoio, mobiletto bagno e settimino camera da letto, e rinunciando a qualsiasi pretesa di risarcimento per eventuali danni presenti nell'immobile, dovuti, peraltro, al deterioramento dello stesso per l'uso fattone nel corso degli anni.
4. Disporre che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sul minore figlio, prossimo alla maggiore età, congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione, e abbiano l'affido congiunto.
5. Disporre che il minore figlio, prossimo alla maggiore età, viva presso la residenza paterna e possa stare e vedere la madre liberamente secondo la sua volontà e i suoi impegni.
6. Disporre che il Sig. si occupi in via esclusiva del mantenimento CP_1 ordinario del figlio, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
7. Dare atto che le parti dichiarano di voler compensare le reciproche pretese creditorie e, conseguentemente, di null'altro avere a che pretendere reciprocamente in ragione delle pretese creditore vantate da ciascuno e indicate ai capi 4), 5), 6), 7) e 8) del ricorso.
8. Dare atto che la Signora rinuncia espressamente a ricevere dal Sig. Pt_1
€ 500,00 mensili per l'affitto dell'immobile in cui si è trasferita, così CP_1 come previsto nell'omologa della separazione e non modificato dal decreto del 18.10.2022.
9. Nulla disporre in ordine all'assegno divorzile a carico e/o a favore dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4928 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sveva Dalmasso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Cabras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 13/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13/04/2002 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 CP_1
Comune di Cagliari, anno 2002, numero 70, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari le dovute trascrizioni.
2. Disporre che la casa coniugale rimanga nell'esclusiva disponibilità del Sig.
, in qualità di proprietario. CP_1
3. Dare atto che il Sig. accetta la consegna, da parte della sig.ra CP_1 Pt_1 dell'immobile di sua proprietà, ex casa coniugale, nelle condizioni in cui si trova, autorizzando la a prelevare i seguenti oggetti: televisore, Pt_1
Pag. 2 di 3 lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, microonde, mobiletto fasciatoio, mobiletto bagno e settimino camera da letto, e rinunciando a qualsiasi pretesa di risarcimento per eventuali danni presenti nell'immobile, dovuti, peraltro, al deterioramento dello stesso per l'uso fattone nel corso degli anni.
4. Disporre che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sul minore figlio, prossimo alla maggiore età, congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione, e abbiano l'affido congiunto.
5. Disporre che il minore figlio, prossimo alla maggiore età, viva presso la residenza paterna e possa stare e vedere la madre liberamente secondo la sua volontà e i suoi impegni.
6. Disporre che il Sig. si occupi in via esclusiva del mantenimento CP_1 ordinario del figlio, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
7. Dare atto che le parti dichiarano di voler compensare le reciproche pretese creditorie e, conseguentemente, di null'altro avere a che pretendere reciprocamente in ragione delle pretese creditore vantate da ciascuno e indicate ai capi 4), 5), 6), 7) e 8) del ricorso.
8. Dare atto che la Signora rinuncia espressamente a ricevere dal Sig. Pt_1
€ 500,00 mensili per l'affitto dell'immobile in cui si è trasferita, così CP_1 come previsto nell'omologa della separazione e non modificato dal decreto del 18.10.2022.
9. Nulla disporre in ordine all'assegno divorzile a carico e/o a favore dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3