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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 970 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurez- za, apertura di credito bancario)
TRA
(c.f. ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Paparella (c.f.
) e dall'Avv. Paolo Picone (c.f. ), C.F._1 C.F._2
tutti elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r. d.
37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, pec: Email_1
[...] Email_2
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pastore Carbone (c.f.
), elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex C.F._3
art. 82 r. d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, pec:
[...]
Email_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la ricorrente deducendo Parte_1
di essere cessionaria del credito vantato dalla nei confronti della IN- CP_2
TESA SANPAOLO S.p.A. in virtù della sentenza della Corte di Appello PO
n. 1890/2023, ha chiesto al Tribunale di PO nord di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, che il saldo di chiusura del c/c n. 1000/7216, presumibilmente risalente alla data del 5 novembre 2015 ovvero alla diversa data risultante dalla contabilità bancaria, è completamente errato ovvero inesi- stente per tutte le ragioni sopraindicate;
2. accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento concesse alla società (oggi CP_2
e regolate sul conto corrente n.1000/7216 dal 31 di- Parte_1 Parte_1
cembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tribunale di PO con sen- tenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estinzione risultante dalla con- tabilità bancaria, interessi ultralegali determinati arbitrariamente, in assenza di contratto o comunque sulla base di clausole generiche o comunque nulle;
3. accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento alla società CP_2
(oggi e regolate sul conto corrente n.1000/7216
[...] Parte_1
dal 31 dicembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tribunale di Napo- li con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.
1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estinzione risultan- te dalla contabilità bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e comun- que anatocismi vietati dall'art. 1283 c.c., in violazione delle prescrizioni formali e sostan- ziali dettati dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000; 4. accertare e dichiarare che la
Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento concesse alla società
(oggi e regolate sul conto corrente CP_2 Parte_1 Parte_1
n.1000/7216 dal 31 dicembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tri- bunale di PO con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con
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R.g.a.c.c. 970/2024 sentenza n. 1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estin- zione risultante dalla contabilità bancaria, giorni valuta o altri oneri comunque denomina- ti non dovuti perché vietati dalla legge o indeterminati quanto alla base di calcolo o non concordati né accettati dalla correntista nelle forme richieste a pena di nullità.
5. Per effet- to della rideterminazione del saldo del predetto rapporto di conto corrente secondo legge, compresa l'espunzione di ogni aggravio o onere conseguente ad operazioni di “giroconti” e
“girofondi” non pattuiti né autorizzati dalla Cliente e indebitamente annotati sul conto corrente ordinario, condannare la Banca convenuta a restituire alla Controparte_3
tutti gli importi indebitamente e illegittimamente addebitati oltre interessi di
[...]
legge fino all'effettivo soddisfo, e valuta a far data dal saldo intermedio accertato dall'adito
Tribunale di PO con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.1890/2023. 6. In ogni caso condannare la convenuta alla refusione in- CP_4
tegrale di tutte le spese, diritti ed onerari di giudizio, oltre spese generali nella misura del
15% oltre I.V.A. e C.P.A. di legge in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha affermato:
1. che la ha ceduto a titolo oneroso - con cessione ex art. 1260 e ss. CP_2
c.c. del 14 novembre 2022, notificata in data 15 novembre 2023 - alla CP_5
il credito vantato dalla società cedente nei confronti di Intesa San Paolo
[...]
S.p.A. (già Banco di PO S.p.a.), scaturente dal ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/67216 e di ogni altro rapporto intercorso con il predetto istituto bancario in base a quanto accertato con sentenza del Tribunale di PO n.
4226/2018, confermata dalla Corte di appello di PO con sentenza n.
1890/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione;
2. che con le citate sentenze è stato accertato che alla data del 31.12.2013 il conto corrente 7216 acceso presso il Banco di PO S.p.a. presentava un saldo attivo di euro 27.190,02;
3. che la società benefit ha chiesto, in data 25 settembre 2023, Parte_1
3
R.g.a.c.c. 970/2024 alla di rendicontare ex art. 119 T.U.B. i movimenti bancari Controparte_1
sul conto corrente 1000/67216 a far data dal 31 dicembre 2013 fino alla data di chiusura del conto, avvenuta il 5 novembre 2015, con consegna di copia dei rela- tivi estratti conto, e che tale richiesta è rimasta senza riscontro;
4. che la ha, pertanto, violato gli obblighi di trasparenza e i Controparte_1
principi di correttezza;
5. che il saldo finale della banca non tiene conto della rideterminazione del c/c, come accertata giudizialmente con le sentenze intervenute, e risulta, inoltre, frutto di applicazione di illegittimi interessi ultralegali, capitalizzazione, applicazione di commissioni, spese e valute non concordati e illegittime, “giroconti” mai autoriz- zati, di cui chiede l'espunzione;
6. che è stato esperito, ante giudizio, il procedimento di mediazione, tuttavia con- clusosi con verbale negativo per mancata adesione delle parti alla procedura.
In via istruttoria: a) ha proposto istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per l'esibizione di tutti gli estratti relativi al conto corrente n. 1000/67216 a far data dal 31 di- cembre 2013, alla luce del saldo intermedio già accertato giudizialmente, fino alla data di chiusura del conto del 5 novembre 2015 ovvero della eventuale diversa da- ta risultante dalla contabilità bancaria;
b) ha chiesto la nomina di un CTU, per la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/7216 dal 31.12.2013 fino al 5 novembre o fino all'eventuale diversa data risultante dalla contabilità banca- ria.
2. Con comparsa del 15 luglio 2024 si è costituita in giudizio la Intesa San Paolo
S.p.a., eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorren- te per i motivi di seguito elencati. Secondo la prospettazione di parte resistente:
1. il contratto di cessione del credito in atti è da ritenere nullo per assoluta inde- terminatezza dell'oggetto e/o mancanza e/o illiceità della causa, non riguardando crediti certi e determinati;
4
R.g.a.c.c. 970/2024 2. l'azione di ripetizione può essere esercitata soltanto da intermediari iscritti nell'apposito albo ex art. 106 TUB;
3. trattandosi di cessione di un credito futuro, l'efficacia della stessa è da ritenere meramente obbligatoria tra le parti, per cui il cedente è l'unico soggetto legittima- to a porre in essere tutti gli atti necessari all'insorgenza del diritto ceduto o even- tuali atti interruttivi della prescrizione;
4. infine, il cessionario del credito non può proporre l'azione di nullità delle clau- sole contrattuali e l'azione di ripetizione dell'indebito, poiché queste domande sono riservate al titolare del rapporto.
Ferma l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della ricorrente, Intesa
San Paolo ha eccepito, altresì, la genericità della domanda, il difetto di prova, il divieto di parcellizzazione della domanda.
In particolare, parte resistente sostiene che la domanda di rideterminazione del saldo (e la conseguente domanda di restituzione della somme indebitamente per- cepite dalla , per il periodo successivo al 31.12.2013 fino alla chiusura del CP_4
conto è inammissibile in quanto già oggetto di domanda proposta dinanzi al Tri- bunale di PO (giudizio conclusosi con sentenza n. 4226/2028, nella quale il
Tribunale avrebbe dato atto dell'insufficienza della documentazione depositata da parte attrice per il periodo dal 31.12.2013 al 5.11.2015 (data chiusura del rappor- to di c/c), sulla quale si sarebbe formato un giudicato.
Intesa San Paolo ha aggiunto che la ricorrente, già in sede di fissazione del termi- ne ex art. 183 cpc VI, era nella disponibilità di tutti gli estratti conto fino alla chiusura del conto, per cui avrebbe potuto e dovuto depositarli con la seconda memoria istruttoria, così come previsto dal codice di rito.
Infine, ha eccepito la prescrizione decennale dei pagamenti e quindi delle rimesse solutorie addebitate sul c/c e anteriori al decennio dalla notifica della domanda.
Ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo dal 31.12.2013 al 5.11.2015.
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R.g.a.c.c. 970/2024 3. Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta priva di rilievo l'istanza ex art. 210 c.p.c. stante l'avvenuto deposito degli estratti conto da parte della società resistente, ha invitato la ricorrente a procedere alla determi- nazione del quantum della pretesa, con onere per la stessa di depositare il relativo elaborato almeno 30 giorni prima della successiva udienza, fissata per il 7/1/2025 anche per la precisazione delle conclusioni.
In data 4 dicembre 2024 la ricorrente ha depositato, tra l'altro, l'elaborato di un proprio consulente che ridetermina il saldo del c/c n. 7216 alla data del
05.11.2015 – data di estinzione del rapporto – in complessivi euro 22.058,54 (di cui euro 20.038,30 per sorta capitale ed euro 2.020,24 per interessi), così deter- minando il quantum della propria pretesa. All'udienza cartolare del 7 gennaio
2025 il giudice, lette le note di trattazione scritta delle parti, ha fissato l'udienza di discussione del 14 gennaio 2025.
4. Deve darsi atto che è stato ritualmente esperito, ante causa, il tentativo obbliga- torio di mediazione, sebbene con esito negativo.
5. Occorre accertare in via preliminare se, a seguito della cessione di credito de- dotta e documentata, la titolarità del credito azionato e, conseguentemente, la le- gittimazione ad agire possano o meno ricondursi in capo all'odierna ricorrente.
Ebbene, giova premettere, in diritto, che secondo il disposto dell'art. 1260, co. 1,
c.c. “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il con- senso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferi- mento non sia vietato dalla legge”. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che og- getto di cessione può essere anche un credito meramente futuro, in quanto “la ces- sione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura mera- mente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei
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R.g.a.c.c. 970/2024 diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità.
(Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti, cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, perché credito futuro e destinato a sorgere solo in conseguenza del positivo esperimento nei confronti di una banca di azione giudiziale non ancora intrapresa)” (cfr., ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 27690 del 02/10/2023; Cassazione civile sez. I -
10/12/2018, n. 31896).
Sotto il profilo dell'efficacia della cessione del credito, la stessa assume rilievo ri- guardo al debitore ceduto “[…] quando questi l'ha accettata o quanto gli è stata notifi- cata” (cfr. art. 1264, co. 1, c.c.), notificazione che secondo un orientamento giuri- sprudenziale condivisibile “[…] costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021,
n.12734), volto soltanto ad “escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmen- te effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713), come previsto dall'art. 1265, co. 1, c.c.
Sicché, applicando la disciplina ed i principi di diritto richiamati al caso in esame, deve darsi atto che la ha ceduto a titolo oneroso alla CP_2 Parte_1
“il credito vantato dalla società cedente nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. (già Banco di PO S.p.A.), scaturente dal ricalcolo del saldo del conto corrente 7216 e di ogni altro rapporto intercorso con il predetto istituto bancario, coì come accertato all'esito del conten- zioso già avviato … e ancora da avviarsi …” (cfr. doc. n. 10 produzione parte ricorren-
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R.g.a.c.c. 970/2024 te) e che tale cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 15 febbraio
2023 (cfr. doc. 11-12 produzione parte ricorrente).
Orbene, come si evince dal contenuto dell'atto di cessione, l'oggetto della stessa risulta ben determinato (saldo del conto corrente 7216 e di ogni altro rapporto intercorso con il predetto istituto bancario, coì come accertato all'esito del contenzioso già avviato … e ancora da avviarsi), a nulla rilevando, come visto, la qualificazione del detto credito quale credito futuro.
Improprio deve, infine, ritenersi il richiamo all'art. 106 Tub (“Albo degli inter- mediari finanziari”).
Tale articolo, al comma 1, prevede che “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli interme- diari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia”. Il medesimo articolo, al comma 3, statuisce che “il Ministro dell'economia e delle finan- ze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”. Al riguardo, il decreto del Ministero Economia e Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, all'art. 2, comma 1, stabilisce che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi for- ma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del cre- dito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: (…) b) acquisto di crediti a titolo oneroso”.
Tuttavia, i diritti esercitati dalla ricorrente non derivano dall'esecuzione di attività integrante ipotesi di esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei con- fronti del pubblico, come tale riservata agli intermediari finanziari autorizzati. Nel caso di specie, la ricorrente non svolge attività finanziaria di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento (cfr. visura, all. 1 produzione parte ricor- rente), sicché non trova applicazione l'art. 106 TUB.
D'altro canto, la mera cessione del credito, essendo una prestazione contrattuale a
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R.g.a.c.c. 970/2024 causa variabile, che, come tale, può essere animata dalle più disparate funzioni
(quella di donare, di vendere, di adempiere a una precedente obbligazione e, an- che di finanziare) non costituisce attività riservata agli operatori finanziari, poiché se ad essa risulti collegata un'operazione di finanziamento sorge l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro od elenco dell'operatore interessato (cfr. Cass.
n. 4427/2024).
6. Nel merito, occorre anzitutto ricordare che il correntista, il quale agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale (cfr.
Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; Cass. 17 marzo 2006, n. 5896; Cass. 13 novem- bre 2003, n. 17146; Cass. 31.01.2019 n. 2660).
Nel caso in esame, parte ricorrente chiede, in particolare, di rideterminare il saldo di chiusura del c/c n.1000/7216, partendo dal saldo intermedio accertato dal
Tribunale di PO con sentenza n. 4226/2018, confermata dalla Corte di Ap- pello con sentenza n. 1890/2023, accertando l'illegittima applicazione, anche per il periodo successivo all'accertamento già svolto, di interessi ultralegali e altri one- ri non dovuti perché vietati dalla legge o indeterminati.
A sostegno della domanda la ricorrente ha depositato, con l'atto introduttivo, soltanto alcuni estratti conto (quelli relativi al periodo già oggetto di accertamento giudiziale) e ha chiesto di acquisire tutta la residua documentazione (successiva al
31.12.2013) mediante ordine ex art. 210 c.p.c. in ragione di una precedente istan- za ex art. 119 TUB inoltrata alla banca resistente (cfr. all.ti nn. 17-19 produzione parte ricorrente).
Tuttavia, con la costituzione in giudizio, la banca ha depositato tutti gli estratti conto oggetto della richiesta ex art. 119 Tub.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio dell'o-
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R.g.a.c.c. 970/2024 nere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istrutto- rie comunque ottenute - quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate - concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
La domanda di ripetizione oggetto del presente giudizio è diversa da quella intro- dotta nel giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di PO, in quanto in esso la ricorrente ha proposto domanda di rideterminazione del saldo del rappor- to di conto corrente ad una certa data, ovvero alla data del 31 dicembre 2013. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di PO ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla società attrice essendo ancora acceso, al momento dell'apertura del presente giudizio, il rapporto di c/c tra le parti in causa, mentre ha dichiarato ammissibile l'alternativa domanda di accer- tamento del credito e di rideterminazione del saldo del rapporto di c/c ad una certa data, ritenendo, inoltre, irrilevante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Tale pronuncia, come detto, è stata confermata dalla Corte d'Appello di PO, la quale, con decisione condivisibile, ha affermato che: “l'interesse sotteso alla azione di accertamento e rideterminazione del saldo, conseguente alla nullità delle clausole pratica- te nel rapporto di conto corrente è autonomamente apprezzabile e tutelabile, anche in corso di rapporto, ancora aperto, in quanto senza una pronta tutela del giudice, il correntista ve- drebbe altrimenti compromessa irrimediabilmente la sua posizione di dare/avere nei con- fronti della banca, che continuerebbe di fatto ad applicare clausole contrattuali nulle” (cfr. pp. 8 e 9 sent. cit.).
Va, altresì, rilevato che l'incompletezza della documentazione allegata nel giudizio di accertamento del saldo al 31 dicembre 2013 non si riferisce al periodo successi- vo alla detta data, ma riguarda alcuni periodi intermittenti (alcuni mesi del 2010,
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R.g.a.c.c. 970/2024 del 2011, del 2012 e del 2013), che non hanno impedito comunque, secondo il
Tribunale di PO (decisione incensurabile secondo la Corte d'appello di Napo- li), al CTU il ricalcolo, secondo determinati criteri, ovvero colmando le lacune negli estratti conto ripartendo ogni volta dal primo saldo banca disponibile.
Pertanto, priva di rilievo deve ritenersi l'eccezione sollevata dalla resistente in or- dine ad una presunta parcellizzazione delle domande e di decadenza nella produ- zione degli estratti conto successivi al 31.12.2013.
L'analisi svolta nel giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato ha ri- guardato il periodo che va dal 1999 al 31.12.2013, come da estratti allegati e peri- zia di parte, a nulla rilevando che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giu- dizio incardinato dinanzi al Tribunale di PO la parte attrice, ora ricorrente, avesse dedotto poi testualmente: “nel periodo dal 1999 al 31 dicembre 2013 e comun- que fino alla data di notifica della presente citazione ha illegittimamente applicato …”
(ovvero fino al 18/7/2015), in quanto si tratta di una deduzione rimasta mera af- fermazione di principio, non suffragata da altre deduzioni né da richieste di riela- borazione contabile. Infatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione, al n. 7) la
[...]
(cedente), al momento di circoscrivere il quantum della domanda, si era ri- Parte_2
ferita al rapporto intercorso con la banca convenuta fino al 31.12.2013.
La banca, infine, eccepisce la prescrizione decennale dei pagamenti e quindi delle rimesse solutorie addebitate sul c/c e anteriori al decennio dalla notifica della domanda sulla quale ha statuito il Tribunale di PO, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di PO e coperta ormai da giudicato formale e sostanziale.
Tale eccezione è priva di pregio, per i motivi che seguono.
Occorre, innanzitutto rilevare che, fino a quando perdura il rapporto, il saldo del conto corrente è fluido ed esposto a continue modificazioni al rialzo o al ribasso, riconducibili ad atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta.
Pertanto, di debiti scaduti ed esigibili potrà parlarsi soltanto al tempo della chiu-
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R.g.a.c.c. 970/2024 sura del conto, in cui il saldo viene a cristallizzarsi in via definitiva, generando un credito a favore dell'una o dell'altra parte, soggetto alla ordinaria prescrizione de- cennale stabilita dall'art. 2946 cc, ovvero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel momento in cui si versa in una fase patologica del rapporto conno- tata dall'utilizzo da parte del correntista di una disponibilità non accordata ovvero eccedente i limiti dell'accordato.
Come è noto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versa- menti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta monetaria illegittimamente addebi- tata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente in cui la posta monetaria contestata è stata registrata (v. Cass. Sez. Unite n. 24418/2010); infatti, nell'anzidetta ipotesi (versamento con funzione ripristinatoria) ciascun ver- samento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto inde- bito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente sposta- mento patrimoniale in favore dell'”accipiens”.
Pertanto, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i ver- samenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: “giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conse- guenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamen- ti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito
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R.g.a.c.c. 970/2024 dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli inte- ressi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assu- merà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
14/7/2020, n. 14958).
In tema di onere della prova della natura delle rimesse in conto corrente, la giuri- sprudenza di legittimità ha poi precisato che grava sull'attore la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, anche attraverso la prova
“dell'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto” (cfr. Cass., n. 27704 del 30/10/2018; conforme, Cass. n. 2660/2019).
Di contro, la banca, che eccepisca la prescrizione, pur non essendo onerata della allegazione delle specifiche rimesse solutorie, non è comunque esonerata dall'onere della prova dell'eccezione, e ciò in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, consacrato dall'art. 2697 c.c.
Posta la diversa decorrenza della prescrizione – come delineata dalle SS.UU del
2010 – in base al tipo di versamento (se solutorio o ripristinatorio), si sono regi- strati due differenti orientamenti: il primo secondo cui la banca, nel formulare l'eccezione di prescrizione, doveva necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli versamenti solutori, a parti- re dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo (cfr., ex multis,
Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2018, n. 18479); l'altro per il quale, l'istituto banca- rio poteva limitarsi ad opporre l'inerzia del titolare (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. I
Sent., 30/01/2019, n. 2660).
Va osservato che in virtù del principio espresso dalle Sezioni Unite del 2019, la
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R.g.a.c.c. 970/2024 questione si trasferisce dal profilo dell'allegazione a quello strettamente probato- rio;
nella motivazione della pronuncia citata, difatti, si legge: “… il correntista, …, potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la dal canto suo, potrà CP_4
limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare. Re- sta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non vie- ne eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente. …” .
E ancora: “Non è ozioso, infatti, rilevare che l'aver assolto all'onere di allegazione non si- gnifica avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze proba- torie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice. …” (cfr. S.U.
15895/2019).
Nondimeno, “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un con- tratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una speci- fica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto”. (cfr. Cass., Ord. n. 31927 del 06/12/2019).
La natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti può emergere, infatti, dagli estratti-conto, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione del- la prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (cfr.
Cass., Ord. n. 18144 del 10/07/2018).
Nel caso di specie, in atti risulta la CTU espletata nel giudizio di accertamento del saldo (conclusosi con sentenza del Tribunale di PO, confermata dalla Corte
d'Appello di PO, passata in giudicato), nel quale si ridetermina lo stesso, espungendo tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente (appli-
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R.g.a.c.c. 970/2024 cando i tassi legali ex art. 1284 cc, in assenza di documentato valido contratto- si- no a quando i saggi d'interesse del rapporto non sono stati determinati, ed esclu- dendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, non essendo stata mai validamente pattuita, nonché spese, commissioni e valute non pattuite per iscritto).
Giova precisare che, secondo un più recente e condivisibile orientamento giuri- sprudenziale, ai fini dell'individuazione della rimesse solutorie, “occorre fare riferi- mento non al saldo ma al saldo ricostruito dal CTU, per la banale, ma, in verità, CP_4
assai più pregnante considerazione che i dati contabili scaturenti dal saldo portato dagli estratti conto è chiaramente 'alterato' dall'applicazione delle clausole nulle di cui il corren- tista chiede la declaratoria di invalidità e su cui fonda la 'successiva' domanda di ripetizio- ne, di tal che quelle che potevano essere rimesse di natura solutoria, soprattutto nel protrarsi del rapporto, a seguito del ricalcolo, è presumibile avranno diversa natura” (cfr. App. Na- poli sent. 2159/2023).
Dello stesso avviso il giudice di legittimità, il quale, chiamato a decidere se ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizio- ne degli indebiti formulata dall'istituto di credito, dovesse essere utilizzato il c.d.
"saldo banca", che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato" epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito, ha evidenziato: " (…) la Corte ha espres- so, affatto coerentemente, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accer- tamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'indivi- duazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ri- calcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebi- tate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preven- tiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, in-
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R.g.a.c.c. 970/2024 fatti, - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finaliz- zata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmen- te" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato" (cfr. Corte di Cassazione sez. 1 con l'ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
Nel caso di specie, assume valore dirimente la circostanza che con sentenza passa- ta in giudicato è stato accertato che il saldo del conto corrente n. 1000/7216, ol- tre che assistito da apertura di credito, fosse, alla data del 31.12.2013, in positivo per la correntista. Tale evidenza, non contraddetta nel presente giudizio da avver- se deduzioni (nella comparsa di costituzione, la resistente si limita a una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda), induce a ritenere infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dalla data dell'annotazione in conto, solo se il versamento affluisce su un conto passivo non affidato ovvero su di un conto affidato il cui saldo debitore superi i limiti dell'affidamento; diversamente, quando si tratti di versamenti ripristinatori della provvista, cioè effettuati entro i limiti del fido oppure in presenza di conto attivo, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla è infondata. CP_4
6. Il saldo contabile di chiusura del rapporto di conto corrente n. 1000/7216 può pertanto essere determinato in conformità all'ipotesi di ricalcolo redatta (per il periodo dal 1999 al 31.12.2013) dal CTU e condivisa dal Tribunale di PO
(sentenza coperta ormai da giudicato), seguendo i seguenti criteri:
- soltanto in data 15/10/2009 risultano valide pattuizioni di tassi;
- in data 7/3/2012 risultano sottoscritti validi contratti di conto corrente e di apertura di credito, in cui tuttavia non sono indicati i tassi effettivi e non risulta rispettato quanto disposto in tema di capitalizzazione degli interessi
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R.g.a.c.c. 970/2024 dalla Delib. Cicr 9/2/2000, con conseguente nullità della stessa.
Ai fini della determinazione del saldo finale del conto n. 1000/7216, vanno quindi utilizzati anzitutto i dati tecnici individuati nella consulenza prodotta in at- ti dalla ricorrente e richiamati nella sentenza del Tribunale di PO n.
4226/2018, confermata della Corte di appello di PO con sentenza n.
1890/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonché quelli risultanti dalla perizia di parte allegata in atti, nella quale il Ctp, partendo da quanto accertato con la decisione pregressa ed “applicando i tassi legali ex art. 1284 cc (in assenza di documentato valido contratto) sino a quando i saggi
d'interesse del rapporto non sono stati determinati, ed escludendo la capitalizzazione trime- strale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, non essendo stata mai valida- mente pattuita, nonché spese, commissioni e valute non pattuite per iscritto”, si è limitato a ricalcolare gli interessi debitori e creditori applicando i medesimi tassi praticati dalla banca e lasciando invariati tutti gli ulteriori oneri addebitati dall'istituto di credito.
Di conseguenza, parte ricorrente è creditrice nei confronti della convenuta CP_4
della somma di euro 20.038,30, quale saldo del conto corrente n. 10000/7216 al- la data di estinzione del rapporto (oltre ad euro 2.020,24 a titolo di interessi dal
05.11.2015 e sino al 30.11.2024), maggiorata degli ulteriori interessi legali matu- randi fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
i compensi sono liquidati in misura di poco superiore ai minimi, tenuto conto della modestia delle questioni trattate e del precedente giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna Intesa San Paolo S.p.A. al pagamento in favore della società attrice del- la somma complessiva di euro 22.058,54, oltre interessi al tasso legale dalla pre-
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R.g.a.c.c. 970/2024 detta data sino al soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere alla società attrice le spese processuali, CP_4
liquidandole in € 545,00 per esborsi, in € 3000,00 per compensi e in 450,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme in favore degli avv.ti Riccardo Paparella e Paolo Picone, per la metà ciascuno.
Così deciso in Aversa, il 14/1/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 970/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 970 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurez- za, apertura di credito bancario)
TRA
(c.f. ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Paparella (c.f.
) e dall'Avv. Paolo Picone (c.f. ), C.F._1 C.F._2
tutti elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r. d.
37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, pec: Email_1
[...] Email_2
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pastore Carbone (c.f.
), elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex C.F._3
art. 82 r. d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, pec:
[...]
Email_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la ricorrente deducendo Parte_1
di essere cessionaria del credito vantato dalla nei confronti della IN- CP_2
TESA SANPAOLO S.p.A. in virtù della sentenza della Corte di Appello PO
n. 1890/2023, ha chiesto al Tribunale di PO nord di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, che il saldo di chiusura del c/c n. 1000/7216, presumibilmente risalente alla data del 5 novembre 2015 ovvero alla diversa data risultante dalla contabilità bancaria, è completamente errato ovvero inesi- stente per tutte le ragioni sopraindicate;
2. accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento concesse alla società (oggi CP_2
e regolate sul conto corrente n.1000/7216 dal 31 di- Parte_1 Parte_1
cembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tribunale di PO con sen- tenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estinzione risultante dalla con- tabilità bancaria, interessi ultralegali determinati arbitrariamente, in assenza di contratto o comunque sulla base di clausole generiche o comunque nulle;
3. accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento alla società CP_2
(oggi e regolate sul conto corrente n.1000/7216
[...] Parte_1
dal 31 dicembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tribunale di Napo- li con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.
1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estinzione risultan- te dalla contabilità bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e comun- que anatocismi vietati dall'art. 1283 c.c., in violazione delle prescrizioni formali e sostan- ziali dettati dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000; 4. accertare e dichiarare che la
Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento concesse alla società
(oggi e regolate sul conto corrente CP_2 Parte_1 Parte_1
n.1000/7216 dal 31 dicembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tri- bunale di PO con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con
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R.g.a.c.c. 970/2024 sentenza n. 1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estin- zione risultante dalla contabilità bancaria, giorni valuta o altri oneri comunque denomina- ti non dovuti perché vietati dalla legge o indeterminati quanto alla base di calcolo o non concordati né accettati dalla correntista nelle forme richieste a pena di nullità.
5. Per effet- to della rideterminazione del saldo del predetto rapporto di conto corrente secondo legge, compresa l'espunzione di ogni aggravio o onere conseguente ad operazioni di “giroconti” e
“girofondi” non pattuiti né autorizzati dalla Cliente e indebitamente annotati sul conto corrente ordinario, condannare la Banca convenuta a restituire alla Controparte_3
tutti gli importi indebitamente e illegittimamente addebitati oltre interessi di
[...]
legge fino all'effettivo soddisfo, e valuta a far data dal saldo intermedio accertato dall'adito
Tribunale di PO con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.1890/2023. 6. In ogni caso condannare la convenuta alla refusione in- CP_4
tegrale di tutte le spese, diritti ed onerari di giudizio, oltre spese generali nella misura del
15% oltre I.V.A. e C.P.A. di legge in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha affermato:
1. che la ha ceduto a titolo oneroso - con cessione ex art. 1260 e ss. CP_2
c.c. del 14 novembre 2022, notificata in data 15 novembre 2023 - alla CP_5
il credito vantato dalla società cedente nei confronti di Intesa San Paolo
[...]
S.p.A. (già Banco di PO S.p.a.), scaturente dal ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/67216 e di ogni altro rapporto intercorso con il predetto istituto bancario in base a quanto accertato con sentenza del Tribunale di PO n.
4226/2018, confermata dalla Corte di appello di PO con sentenza n.
1890/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione;
2. che con le citate sentenze è stato accertato che alla data del 31.12.2013 il conto corrente 7216 acceso presso il Banco di PO S.p.a. presentava un saldo attivo di euro 27.190,02;
3. che la società benefit ha chiesto, in data 25 settembre 2023, Parte_1
3
R.g.a.c.c. 970/2024 alla di rendicontare ex art. 119 T.U.B. i movimenti bancari Controparte_1
sul conto corrente 1000/67216 a far data dal 31 dicembre 2013 fino alla data di chiusura del conto, avvenuta il 5 novembre 2015, con consegna di copia dei rela- tivi estratti conto, e che tale richiesta è rimasta senza riscontro;
4. che la ha, pertanto, violato gli obblighi di trasparenza e i Controparte_1
principi di correttezza;
5. che il saldo finale della banca non tiene conto della rideterminazione del c/c, come accertata giudizialmente con le sentenze intervenute, e risulta, inoltre, frutto di applicazione di illegittimi interessi ultralegali, capitalizzazione, applicazione di commissioni, spese e valute non concordati e illegittime, “giroconti” mai autoriz- zati, di cui chiede l'espunzione;
6. che è stato esperito, ante giudizio, il procedimento di mediazione, tuttavia con- clusosi con verbale negativo per mancata adesione delle parti alla procedura.
In via istruttoria: a) ha proposto istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per l'esibizione di tutti gli estratti relativi al conto corrente n. 1000/67216 a far data dal 31 di- cembre 2013, alla luce del saldo intermedio già accertato giudizialmente, fino alla data di chiusura del conto del 5 novembre 2015 ovvero della eventuale diversa da- ta risultante dalla contabilità bancaria;
b) ha chiesto la nomina di un CTU, per la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/7216 dal 31.12.2013 fino al 5 novembre o fino all'eventuale diversa data risultante dalla contabilità banca- ria.
2. Con comparsa del 15 luglio 2024 si è costituita in giudizio la Intesa San Paolo
S.p.a., eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorren- te per i motivi di seguito elencati. Secondo la prospettazione di parte resistente:
1. il contratto di cessione del credito in atti è da ritenere nullo per assoluta inde- terminatezza dell'oggetto e/o mancanza e/o illiceità della causa, non riguardando crediti certi e determinati;
4
R.g.a.c.c. 970/2024 2. l'azione di ripetizione può essere esercitata soltanto da intermediari iscritti nell'apposito albo ex art. 106 TUB;
3. trattandosi di cessione di un credito futuro, l'efficacia della stessa è da ritenere meramente obbligatoria tra le parti, per cui il cedente è l'unico soggetto legittima- to a porre in essere tutti gli atti necessari all'insorgenza del diritto ceduto o even- tuali atti interruttivi della prescrizione;
4. infine, il cessionario del credito non può proporre l'azione di nullità delle clau- sole contrattuali e l'azione di ripetizione dell'indebito, poiché queste domande sono riservate al titolare del rapporto.
Ferma l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della ricorrente, Intesa
San Paolo ha eccepito, altresì, la genericità della domanda, il difetto di prova, il divieto di parcellizzazione della domanda.
In particolare, parte resistente sostiene che la domanda di rideterminazione del saldo (e la conseguente domanda di restituzione della somme indebitamente per- cepite dalla , per il periodo successivo al 31.12.2013 fino alla chiusura del CP_4
conto è inammissibile in quanto già oggetto di domanda proposta dinanzi al Tri- bunale di PO (giudizio conclusosi con sentenza n. 4226/2028, nella quale il
Tribunale avrebbe dato atto dell'insufficienza della documentazione depositata da parte attrice per il periodo dal 31.12.2013 al 5.11.2015 (data chiusura del rappor- to di c/c), sulla quale si sarebbe formato un giudicato.
Intesa San Paolo ha aggiunto che la ricorrente, già in sede di fissazione del termi- ne ex art. 183 cpc VI, era nella disponibilità di tutti gli estratti conto fino alla chiusura del conto, per cui avrebbe potuto e dovuto depositarli con la seconda memoria istruttoria, così come previsto dal codice di rito.
Infine, ha eccepito la prescrizione decennale dei pagamenti e quindi delle rimesse solutorie addebitate sul c/c e anteriori al decennio dalla notifica della domanda.
Ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo dal 31.12.2013 al 5.11.2015.
5
R.g.a.c.c. 970/2024 3. Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta priva di rilievo l'istanza ex art. 210 c.p.c. stante l'avvenuto deposito degli estratti conto da parte della società resistente, ha invitato la ricorrente a procedere alla determi- nazione del quantum della pretesa, con onere per la stessa di depositare il relativo elaborato almeno 30 giorni prima della successiva udienza, fissata per il 7/1/2025 anche per la precisazione delle conclusioni.
In data 4 dicembre 2024 la ricorrente ha depositato, tra l'altro, l'elaborato di un proprio consulente che ridetermina il saldo del c/c n. 7216 alla data del
05.11.2015 – data di estinzione del rapporto – in complessivi euro 22.058,54 (di cui euro 20.038,30 per sorta capitale ed euro 2.020,24 per interessi), così deter- minando il quantum della propria pretesa. All'udienza cartolare del 7 gennaio
2025 il giudice, lette le note di trattazione scritta delle parti, ha fissato l'udienza di discussione del 14 gennaio 2025.
4. Deve darsi atto che è stato ritualmente esperito, ante causa, il tentativo obbliga- torio di mediazione, sebbene con esito negativo.
5. Occorre accertare in via preliminare se, a seguito della cessione di credito de- dotta e documentata, la titolarità del credito azionato e, conseguentemente, la le- gittimazione ad agire possano o meno ricondursi in capo all'odierna ricorrente.
Ebbene, giova premettere, in diritto, che secondo il disposto dell'art. 1260, co. 1,
c.c. “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il con- senso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferi- mento non sia vietato dalla legge”. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che og- getto di cessione può essere anche un credito meramente futuro, in quanto “la ces- sione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura mera- mente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei
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R.g.a.c.c. 970/2024 diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità.
(Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti, cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, perché credito futuro e destinato a sorgere solo in conseguenza del positivo esperimento nei confronti di una banca di azione giudiziale non ancora intrapresa)” (cfr., ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 27690 del 02/10/2023; Cassazione civile sez. I -
10/12/2018, n. 31896).
Sotto il profilo dell'efficacia della cessione del credito, la stessa assume rilievo ri- guardo al debitore ceduto “[…] quando questi l'ha accettata o quanto gli è stata notifi- cata” (cfr. art. 1264, co. 1, c.c.), notificazione che secondo un orientamento giuri- sprudenziale condivisibile “[…] costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021,
n.12734), volto soltanto ad “escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmen- te effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713), come previsto dall'art. 1265, co. 1, c.c.
Sicché, applicando la disciplina ed i principi di diritto richiamati al caso in esame, deve darsi atto che la ha ceduto a titolo oneroso alla CP_2 Parte_1
“il credito vantato dalla società cedente nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. (già Banco di PO S.p.A.), scaturente dal ricalcolo del saldo del conto corrente 7216 e di ogni altro rapporto intercorso con il predetto istituto bancario, coì come accertato all'esito del conten- zioso già avviato … e ancora da avviarsi …” (cfr. doc. n. 10 produzione parte ricorren-
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R.g.a.c.c. 970/2024 te) e che tale cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 15 febbraio
2023 (cfr. doc. 11-12 produzione parte ricorrente).
Orbene, come si evince dal contenuto dell'atto di cessione, l'oggetto della stessa risulta ben determinato (saldo del conto corrente 7216 e di ogni altro rapporto intercorso con il predetto istituto bancario, coì come accertato all'esito del contenzioso già avviato … e ancora da avviarsi), a nulla rilevando, come visto, la qualificazione del detto credito quale credito futuro.
Improprio deve, infine, ritenersi il richiamo all'art. 106 Tub (“Albo degli inter- mediari finanziari”).
Tale articolo, al comma 1, prevede che “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli interme- diari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia”. Il medesimo articolo, al comma 3, statuisce che “il Ministro dell'economia e delle finan- ze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”. Al riguardo, il decreto del Ministero Economia e Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, all'art. 2, comma 1, stabilisce che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi for- ma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del cre- dito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: (…) b) acquisto di crediti a titolo oneroso”.
Tuttavia, i diritti esercitati dalla ricorrente non derivano dall'esecuzione di attività integrante ipotesi di esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei con- fronti del pubblico, come tale riservata agli intermediari finanziari autorizzati. Nel caso di specie, la ricorrente non svolge attività finanziaria di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento (cfr. visura, all. 1 produzione parte ricor- rente), sicché non trova applicazione l'art. 106 TUB.
D'altro canto, la mera cessione del credito, essendo una prestazione contrattuale a
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R.g.a.c.c. 970/2024 causa variabile, che, come tale, può essere animata dalle più disparate funzioni
(quella di donare, di vendere, di adempiere a una precedente obbligazione e, an- che di finanziare) non costituisce attività riservata agli operatori finanziari, poiché se ad essa risulti collegata un'operazione di finanziamento sorge l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro od elenco dell'operatore interessato (cfr. Cass.
n. 4427/2024).
6. Nel merito, occorre anzitutto ricordare che il correntista, il quale agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale (cfr.
Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; Cass. 17 marzo 2006, n. 5896; Cass. 13 novem- bre 2003, n. 17146; Cass. 31.01.2019 n. 2660).
Nel caso in esame, parte ricorrente chiede, in particolare, di rideterminare il saldo di chiusura del c/c n.1000/7216, partendo dal saldo intermedio accertato dal
Tribunale di PO con sentenza n. 4226/2018, confermata dalla Corte di Ap- pello con sentenza n. 1890/2023, accertando l'illegittima applicazione, anche per il periodo successivo all'accertamento già svolto, di interessi ultralegali e altri one- ri non dovuti perché vietati dalla legge o indeterminati.
A sostegno della domanda la ricorrente ha depositato, con l'atto introduttivo, soltanto alcuni estratti conto (quelli relativi al periodo già oggetto di accertamento giudiziale) e ha chiesto di acquisire tutta la residua documentazione (successiva al
31.12.2013) mediante ordine ex art. 210 c.p.c. in ragione di una precedente istan- za ex art. 119 TUB inoltrata alla banca resistente (cfr. all.ti nn. 17-19 produzione parte ricorrente).
Tuttavia, con la costituzione in giudizio, la banca ha depositato tutti gli estratti conto oggetto della richiesta ex art. 119 Tub.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio dell'o-
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R.g.a.c.c. 970/2024 nere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istrutto- rie comunque ottenute - quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate - concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
La domanda di ripetizione oggetto del presente giudizio è diversa da quella intro- dotta nel giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di PO, in quanto in esso la ricorrente ha proposto domanda di rideterminazione del saldo del rappor- to di conto corrente ad una certa data, ovvero alla data del 31 dicembre 2013. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di PO ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla società attrice essendo ancora acceso, al momento dell'apertura del presente giudizio, il rapporto di c/c tra le parti in causa, mentre ha dichiarato ammissibile l'alternativa domanda di accer- tamento del credito e di rideterminazione del saldo del rapporto di c/c ad una certa data, ritenendo, inoltre, irrilevante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Tale pronuncia, come detto, è stata confermata dalla Corte d'Appello di PO, la quale, con decisione condivisibile, ha affermato che: “l'interesse sotteso alla azione di accertamento e rideterminazione del saldo, conseguente alla nullità delle clausole pratica- te nel rapporto di conto corrente è autonomamente apprezzabile e tutelabile, anche in corso di rapporto, ancora aperto, in quanto senza una pronta tutela del giudice, il correntista ve- drebbe altrimenti compromessa irrimediabilmente la sua posizione di dare/avere nei con- fronti della banca, che continuerebbe di fatto ad applicare clausole contrattuali nulle” (cfr. pp. 8 e 9 sent. cit.).
Va, altresì, rilevato che l'incompletezza della documentazione allegata nel giudizio di accertamento del saldo al 31 dicembre 2013 non si riferisce al periodo successi- vo alla detta data, ma riguarda alcuni periodi intermittenti (alcuni mesi del 2010,
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R.g.a.c.c. 970/2024 del 2011, del 2012 e del 2013), che non hanno impedito comunque, secondo il
Tribunale di PO (decisione incensurabile secondo la Corte d'appello di Napo- li), al CTU il ricalcolo, secondo determinati criteri, ovvero colmando le lacune negli estratti conto ripartendo ogni volta dal primo saldo banca disponibile.
Pertanto, priva di rilievo deve ritenersi l'eccezione sollevata dalla resistente in or- dine ad una presunta parcellizzazione delle domande e di decadenza nella produ- zione degli estratti conto successivi al 31.12.2013.
L'analisi svolta nel giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato ha ri- guardato il periodo che va dal 1999 al 31.12.2013, come da estratti allegati e peri- zia di parte, a nulla rilevando che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giu- dizio incardinato dinanzi al Tribunale di PO la parte attrice, ora ricorrente, avesse dedotto poi testualmente: “nel periodo dal 1999 al 31 dicembre 2013 e comun- que fino alla data di notifica della presente citazione ha illegittimamente applicato …”
(ovvero fino al 18/7/2015), in quanto si tratta di una deduzione rimasta mera af- fermazione di principio, non suffragata da altre deduzioni né da richieste di riela- borazione contabile. Infatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione, al n. 7) la
[...]
(cedente), al momento di circoscrivere il quantum della domanda, si era ri- Parte_2
ferita al rapporto intercorso con la banca convenuta fino al 31.12.2013.
La banca, infine, eccepisce la prescrizione decennale dei pagamenti e quindi delle rimesse solutorie addebitate sul c/c e anteriori al decennio dalla notifica della domanda sulla quale ha statuito il Tribunale di PO, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di PO e coperta ormai da giudicato formale e sostanziale.
Tale eccezione è priva di pregio, per i motivi che seguono.
Occorre, innanzitutto rilevare che, fino a quando perdura il rapporto, il saldo del conto corrente è fluido ed esposto a continue modificazioni al rialzo o al ribasso, riconducibili ad atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta.
Pertanto, di debiti scaduti ed esigibili potrà parlarsi soltanto al tempo della chiu-
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R.g.a.c.c. 970/2024 sura del conto, in cui il saldo viene a cristallizzarsi in via definitiva, generando un credito a favore dell'una o dell'altra parte, soggetto alla ordinaria prescrizione de- cennale stabilita dall'art. 2946 cc, ovvero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel momento in cui si versa in una fase patologica del rapporto conno- tata dall'utilizzo da parte del correntista di una disponibilità non accordata ovvero eccedente i limiti dell'accordato.
Come è noto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versa- menti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta monetaria illegittimamente addebi- tata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente in cui la posta monetaria contestata è stata registrata (v. Cass. Sez. Unite n. 24418/2010); infatti, nell'anzidetta ipotesi (versamento con funzione ripristinatoria) ciascun ver- samento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto inde- bito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente sposta- mento patrimoniale in favore dell'”accipiens”.
Pertanto, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i ver- samenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: “giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conse- guenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamen- ti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito
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R.g.a.c.c. 970/2024 dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli inte- ressi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assu- merà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
14/7/2020, n. 14958).
In tema di onere della prova della natura delle rimesse in conto corrente, la giuri- sprudenza di legittimità ha poi precisato che grava sull'attore la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, anche attraverso la prova
“dell'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto” (cfr. Cass., n. 27704 del 30/10/2018; conforme, Cass. n. 2660/2019).
Di contro, la banca, che eccepisca la prescrizione, pur non essendo onerata della allegazione delle specifiche rimesse solutorie, non è comunque esonerata dall'onere della prova dell'eccezione, e ciò in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, consacrato dall'art. 2697 c.c.
Posta la diversa decorrenza della prescrizione – come delineata dalle SS.UU del
2010 – in base al tipo di versamento (se solutorio o ripristinatorio), si sono regi- strati due differenti orientamenti: il primo secondo cui la banca, nel formulare l'eccezione di prescrizione, doveva necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli versamenti solutori, a parti- re dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo (cfr., ex multis,
Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2018, n. 18479); l'altro per il quale, l'istituto banca- rio poteva limitarsi ad opporre l'inerzia del titolare (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. I
Sent., 30/01/2019, n. 2660).
Va osservato che in virtù del principio espresso dalle Sezioni Unite del 2019, la
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R.g.a.c.c. 970/2024 questione si trasferisce dal profilo dell'allegazione a quello strettamente probato- rio;
nella motivazione della pronuncia citata, difatti, si legge: “… il correntista, …, potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la dal canto suo, potrà CP_4
limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare. Re- sta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non vie- ne eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente. …” .
E ancora: “Non è ozioso, infatti, rilevare che l'aver assolto all'onere di allegazione non si- gnifica avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze proba- torie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice. …” (cfr. S.U.
15895/2019).
Nondimeno, “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un con- tratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una speci- fica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto”. (cfr. Cass., Ord. n. 31927 del 06/12/2019).
La natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti può emergere, infatti, dagli estratti-conto, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione del- la prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (cfr.
Cass., Ord. n. 18144 del 10/07/2018).
Nel caso di specie, in atti risulta la CTU espletata nel giudizio di accertamento del saldo (conclusosi con sentenza del Tribunale di PO, confermata dalla Corte
d'Appello di PO, passata in giudicato), nel quale si ridetermina lo stesso, espungendo tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente (appli-
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R.g.a.c.c. 970/2024 cando i tassi legali ex art. 1284 cc, in assenza di documentato valido contratto- si- no a quando i saggi d'interesse del rapporto non sono stati determinati, ed esclu- dendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, non essendo stata mai validamente pattuita, nonché spese, commissioni e valute non pattuite per iscritto).
Giova precisare che, secondo un più recente e condivisibile orientamento giuri- sprudenziale, ai fini dell'individuazione della rimesse solutorie, “occorre fare riferi- mento non al saldo ma al saldo ricostruito dal CTU, per la banale, ma, in verità, CP_4
assai più pregnante considerazione che i dati contabili scaturenti dal saldo portato dagli estratti conto è chiaramente 'alterato' dall'applicazione delle clausole nulle di cui il corren- tista chiede la declaratoria di invalidità e su cui fonda la 'successiva' domanda di ripetizio- ne, di tal che quelle che potevano essere rimesse di natura solutoria, soprattutto nel protrarsi del rapporto, a seguito del ricalcolo, è presumibile avranno diversa natura” (cfr. App. Na- poli sent. 2159/2023).
Dello stesso avviso il giudice di legittimità, il quale, chiamato a decidere se ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizio- ne degli indebiti formulata dall'istituto di credito, dovesse essere utilizzato il c.d.
"saldo banca", che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato" epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito, ha evidenziato: " (…) la Corte ha espres- so, affatto coerentemente, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accer- tamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'indivi- duazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ri- calcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebi- tate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preven- tiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, in-
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R.g.a.c.c. 970/2024 fatti, - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finaliz- zata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmen- te" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato" (cfr. Corte di Cassazione sez. 1 con l'ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
Nel caso di specie, assume valore dirimente la circostanza che con sentenza passa- ta in giudicato è stato accertato che il saldo del conto corrente n. 1000/7216, ol- tre che assistito da apertura di credito, fosse, alla data del 31.12.2013, in positivo per la correntista. Tale evidenza, non contraddetta nel presente giudizio da avver- se deduzioni (nella comparsa di costituzione, la resistente si limita a una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda), induce a ritenere infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dalla data dell'annotazione in conto, solo se il versamento affluisce su un conto passivo non affidato ovvero su di un conto affidato il cui saldo debitore superi i limiti dell'affidamento; diversamente, quando si tratti di versamenti ripristinatori della provvista, cioè effettuati entro i limiti del fido oppure in presenza di conto attivo, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla è infondata. CP_4
6. Il saldo contabile di chiusura del rapporto di conto corrente n. 1000/7216 può pertanto essere determinato in conformità all'ipotesi di ricalcolo redatta (per il periodo dal 1999 al 31.12.2013) dal CTU e condivisa dal Tribunale di PO
(sentenza coperta ormai da giudicato), seguendo i seguenti criteri:
- soltanto in data 15/10/2009 risultano valide pattuizioni di tassi;
- in data 7/3/2012 risultano sottoscritti validi contratti di conto corrente e di apertura di credito, in cui tuttavia non sono indicati i tassi effettivi e non risulta rispettato quanto disposto in tema di capitalizzazione degli interessi
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R.g.a.c.c. 970/2024 dalla Delib. Cicr 9/2/2000, con conseguente nullità della stessa.
Ai fini della determinazione del saldo finale del conto n. 1000/7216, vanno quindi utilizzati anzitutto i dati tecnici individuati nella consulenza prodotta in at- ti dalla ricorrente e richiamati nella sentenza del Tribunale di PO n.
4226/2018, confermata della Corte di appello di PO con sentenza n.
1890/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonché quelli risultanti dalla perizia di parte allegata in atti, nella quale il Ctp, partendo da quanto accertato con la decisione pregressa ed “applicando i tassi legali ex art. 1284 cc (in assenza di documentato valido contratto) sino a quando i saggi
d'interesse del rapporto non sono stati determinati, ed escludendo la capitalizzazione trime- strale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, non essendo stata mai valida- mente pattuita, nonché spese, commissioni e valute non pattuite per iscritto”, si è limitato a ricalcolare gli interessi debitori e creditori applicando i medesimi tassi praticati dalla banca e lasciando invariati tutti gli ulteriori oneri addebitati dall'istituto di credito.
Di conseguenza, parte ricorrente è creditrice nei confronti della convenuta CP_4
della somma di euro 20.038,30, quale saldo del conto corrente n. 10000/7216 al- la data di estinzione del rapporto (oltre ad euro 2.020,24 a titolo di interessi dal
05.11.2015 e sino al 30.11.2024), maggiorata degli ulteriori interessi legali matu- randi fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
i compensi sono liquidati in misura di poco superiore ai minimi, tenuto conto della modestia delle questioni trattate e del precedente giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna Intesa San Paolo S.p.A. al pagamento in favore della società attrice del- la somma complessiva di euro 22.058,54, oltre interessi al tasso legale dalla pre-
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R.g.a.c.c. 970/2024 detta data sino al soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere alla società attrice le spese processuali, CP_4
liquidandole in € 545,00 per esborsi, in € 3000,00 per compensi e in 450,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme in favore degli avv.ti Riccardo Paparella e Paolo Picone, per la metà ciascuno.
Così deciso in Aversa, il 14/1/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 970/2024